Legge regionale 4 aprile 2014, n. 5
Date di vigenza
06/04/2014 | entrata in vigore | mostra documento vigente dal 06/04/2014 |
13/07/2017 | modifica | mostra documento vigente dal 13/07/2017 |
22/02/2014 | modifica | mostra documento vigente dal 22/02/2014 |
Documento vigente
Testo unico | Termine iniziale per la redazione | Termine finale per la presentazione |
Artigianato | 01/03/2012 | 30/09/2012 |
Turismo | 01/06/2012 | 31/12/2012 |
Governo del territorio
e materie correlate |
01/01/2013 | 30/06/2013 |
Commercio | 01/06/2013 | 31/12/2013 |
Agricoltura | 31/03/2014 | 30/09/2014 |
Sanità e servizi sociali | 01/04/2014 | 30/09/2014 |
(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 )
1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009) le parole: " il titolare di diritti reali di godimento, ovvero l'affittuario o il comodatario " sono sostituite con le seguenti parole: " ovvero il titolare di diritti reali di godimento ".
2.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 3/2013
sono aggiunti i seguenti commi:
"
3 bis. Nel caso di immobili adibiti alla data dell'evento sismico del 15 dicembre 2009 ad abitazione principale del conduttore, il riconoscimento del requisito dell'abitazione principale è subordinato all'impegno assunto dal proprietario a consentire, al momento del completo ripristino dell'agibilità dell'edificio, il rientro nell'immobile del conduttore o dei suoi eredi, nonché all'impegno assunto dal conduttore a rientrare nell'immobile, adibendolo a propria abitazione principale per la durata di almeno dodici mesi, fatte salve giustificate e comprovate cause che impediscono il permanere della residenza per il periodo minimo richiesto.
3 ter. In caso di manifesto disinteresse del conduttore o dei suoi eredi a rientrare nell'immobile, il proprietario, in alternativa a quanto stabilito dal comma 3 bis, può impegnarsi a stipulare un contratto di locazione a canone concordato, ai sensi dell'
articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431
. Tale impegno vincola il proprietario dell'immobile per un periodo di trentasei mesi decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori.
3 quater. Il mancato rispetto degli obblighi posti in capo al proprietario dell'immobile dai commi 3 bis e 3 ter, esclude il riconoscimento per lo stesso immobile del requisito dell'abitazione principale e comporta la decadenza dal contributo aggiuntivo previsto dall'articolo 4, comma 13 per le opere di rifinitura e gli impianti interni.
".
3.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 3/2013
sono inseriti i seguenti:
"
2 bis. Qualora, prima del sisma del 15 dicembre 2009, siano state rilasciate concessioni contributive conseguenti a precedenti eventi sismici e i relativi lavori non risultino ultimati per effetto degli aggravamenti causati dal sisma del 15 dicembre 2009, il soggetto beneficiario presenta al Comune il consuntivo dei lavori eseguiti sottoscritto dal direttore dei lavori. Il Comune, previa verifica del consuntivo, ridetermina il contributo per i lavori eseguiti prima del 15 dicembre 2009 e lo liquida secondo le procedure stabilite per l'evento sismico cui si riferisce. Agli ulteriori interventi da eseguire per la riparazione dei danni e degli aggravamenti causati dal sisma del 15 dicembre 2009 si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.
2 ter. In alternativa a quanto disposto dal comma 2 bis, è consentito al soggetto beneficiario di completare i lavori mediante variante al progetto originario, utilizzando il contributo già concesso che non può essere aumentato.
".
(Ulteriore integrazione alla legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 )
1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese " Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), dopo il punto, è aggiunto il seguente periodo: " Nel fondo sono incluse le risorse finanziarie per far fronte alla parte in franchigia dei sinistri coperti da polizza assicurativa. " .
2. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con lo stanziamento previsto nel bilancio 2014 alla UPB 12.1.005 - cap. 2271.
(Modificazione alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 )
1. Al comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni), le parole: " al comma 1 e 2 " sono sostituite dalle seguenti: " ai commi 1, 2 e 3 ".
NORME FINALI
(Norma in materia di Piani regolatori generali)
1. L' articolo 10, comma 2 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione della L.R. 2 settembre 1974, n. 53 , della L.R. 18 aprile 1989, n. 26 , della L.R. 17 aprile 1991, n. 6 e della L.R. 10 aprile 1995, n. 28 ) si interpreta nel senso che l'approvazione da parte del Consiglio comunale del Piano regolatore generale - PRG ricomprende anche il positivo rilascio del parere sugli strumenti urbanistici di compatibilità sismica.
2. I comuni che hanno avviato l'iter di formazione del PRG prima della entrata in vigore della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) possono esprimere in via retroattiva la valutazione di compatibilità sismica dello strumento urbanistico entro e non oltre il 31 dicembre 2014. A tal fine il Consiglio comunale, relativamente al PRG ed alle varianti successive, previo parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio ai sensi dell' articolo 4, comma 4, lettera c) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia), sulla base degli elaborati, contenuti nel PRG approvato, relativi alle indagini geologiche, idrogeologiche e degli studi di microzonazione sismica, formula espressamente e motivatamente la propria valutazione di compatibilità e conformità. L'espressione di tale giudizio conferma in via retroattiva la validità del PRG e di tutte le sue varianti successive.
(Norme finali e transitorie)
1. Il fondo di cui all' articolo 3, comma 5 della l.r. 8/2013 , come modificato dall' articolo 19 della presente legge, produce effetti a partire dal 27 ottobre 2013.
2. Ai procedimenti sanzionatori di cui all' articolo 21, comma 3 della l.r. 11/2009 pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 20, comma 1 , come modificato dall' articolo 16 della presente legge, e le sanzioni amministrative relative ai procedimenti pendenti stessi sono estinte.
3. Ai procedimenti relativi all'inutile decorso del termine di cui all' articolo 17, comma 1, lettera c) della l.r. 2/2000 pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la disposizione di cui all' articolo 17, comma 3 della medesima l.r. 2/2000 , come modificato dall' articolo 9 della presente legge.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Perugia, 4 aprile 2014
Marini
[4] - Abrogazione da: Articolo 50 Comma 1 Lettera q legge Regione Umbria 14 febbraio 2018, n. 1.
[5] - Abrogazione da: Articolo 59 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 10 luglio 2017, n. 10.