Legge regionale 7 novembre 2014, n. 19
- Ricorso (giudizio di legittimità costituzionale in via principale)
- Numero Ricorso: 12
- Anno Ricorso: 2015
- Numero sentenza: 217
- Anno sentenza: 2015
- Gazzetta ufficiale: G.U. 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale 11 novembre 2015, n. 45
- Abstract: Sentenza 20 ottobre 2015, n. 217
Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri
Resistente: Regione Umbria
Disposizioni impugnate: articolo 2, comma 1, e articolo 5, comma 1, della legge della Regione Umbria 7 novembre
2014, n. 19 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali)
Limiti violati: articolo 117, terzo comma, Costituzione
Decisione della Corte: illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, e dell’articolo 5, comma 1, della L.R. oggetto di impugnativa e, di conseguenza, delle restanti disposizioni della medesima legge regionale .
- Materie
- Art. 117, comma 3
- Servizi alla persona e alla comunità
- Sviluppo economico e attività produttive
- Documenti
- Allegati