Legge regionale 7 novembre 2014, n. 19


LEGGE REGIONALE n.19 del 7 novembre 2014

Date di vigenza

27/11/2014 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 7 novembre 2014 , n. 19
Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 52 del 12/11/2014

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione valorizza le discipline bionaturali, favorendo il coordinamento tra gli operatori e promuovendo la qualificazione dell'offerta dei relativi servizi.

Art. 2

(Discipline bionaturali)

1. Ai fini della presente legge per discipline bionaturali si intendono le attività e le pratiche individuate dalla Giunta regionale, con proprio atto, che hanno come finalità il mantenimento o il recupero dello stato di benessere della persona per il miglioramento della sua qualità di vita. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazione sanitaria, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo con metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate.

Art. 3

(Elenco dei soggetti che offrono formazione nelle discipline bionaturali)

1. È istituito, presso la struttura competente della Giunta regionale, l'elenco regionale dei soggetti che offrono formazione nelle discipline bionaturali, organizzato per aree omogenee di disciplina.

2. Nell'elenco sono iscritti i soggetti in possesso degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi individuati dalla Giunta regionale, con proprio atto, su proposta del Comitato tecnico per la valorizzazione delle discipline bionaturali previsto dall' articolo 6 .

3. In sede di prima applicazione e fino all'individuazione degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi previsti dal comma 2 , possono chiedere di essere iscritti nell'elenco i soggetti che da almeno cinque anni offrono formazione nelle discipline bionaturali.

Art. 4

(Reti del benessere)

1. La Regione promuove la costituzione di reti del benessere tra gli operatori in discipline bionaturali attraverso la costituzione di associazioni professionali ai sensi dell' articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).

2. Le reti del benessere adottano regole comportamentali e protocolli di garanzia delle prestazioni allo scopo di garantire la qualità delle attività esercitate, anche attraverso l'adozione di un marchio di qualità.

Art. 5

(Elenco regionale ricognitivo degli operatori in discipline bionaturali)

1. Per le finalità di cui all' articolo 1 , presso la struttura competente della Giunta regionale, è istituito l'elenco regionale ricognitivo degli operatori in discipline bionaturali.

2. Gli operatori in discipline bionaturali che intendono iscriversi all'elenco regionale di cui al comma 1 , presentano apposita richiesta alla struttura regionale competente, anche per il tramite delle proprie associazioni professionali di cui all' articolo 4 .

3. L'iscrizione all'elenco consente alla struttura regionale competente la verifica del possesso dei requisiti dichiarati per l'iscrizione.

4. La Giunta regionale con proprio atto, sentito il Comitato tecnico per la valorizzazione delle discipline bionaturali di cui all' articolo 6 , definisce le modalità, le procedure e la documentazione da presentare per l'iscrizione nell'elenco.

Art. 6

(Comitato tecnico per la valorizzazione delle discipline bionaturali)

1. Presso la Giunta regionale è istituito il Comitato tecnico per la valorizzazione delle discipline bionaturali. Il Comitato tecnico dura in carica quattro anni ed è composto:

a) dall'assessore regionale competente o suo delegato, che lo presiede;

b) dai rappresentanti delle reti del benessere previste dall' articolo 4, comma 1 , che lo richiedano;

c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di welfare o suo delegato;

d) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione professionale o suo delegato;

e) da un rappresentante delle associazioni dei consumatori designato ai sensi dell' articolo 5, comma 1, lettera g), della legge regionale 1 ottobre 2014, n. 17 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti - Abrogazione della L.R. 10 luglio 1987, n. 34 );

f) da rappresentanti degli enti di formazione per operatori in discipline bionaturali nazionali e locali che offrono formazione in Discipline bionaturali da almeno due anni, che lo richiedano.

2. Il Comitato tecnico può essere integrato, su determinazione dello stesso o per iniziativa del suo Presidente, in relazione agli argomenti trattati, con altri dirigenti dei settori regionali competenti e con esperti nello specifico campo di riferimento rispetto all'argomento oggetto di trattazione.

3. Il Comitato tecnico svolge funzioni consultive nei confronti della Giunta regionale per l'adozione dei provvedimenti attuativi della presente legge, nonché di confronto e di proposta di nuovi interventi rientranti nelle finalità previste dall' articolo 1 e, in particolare, svolge le seguenti attività:

a) propone alla Giunta regionale gli standard qualitativi e i requisiti organizzativi che devono caratterizzare i soggetti che domandano l'iscrizione nell'elenco previsto dall' articolo 3 ;

b) individua regole di comportamento uniformi che devono essere rispettate dai soggetti iscritti nell'elenco previsto dall' articolo 3 ;

c) propone alla Giunta regionale e alle reti del benessere iniziative volte a valorizzare l'offerta delle prestazioni;

d) propone iniziative d'informazione e di educazione della cittadinanza alle discipline bionaturali.

4. Le modalità di funzionamento del Comitato tecnico ed i requisiti per l'individuazione dei soggetti chiamati a designare i componenti del Comitato di cui al comma 1, lettera b) sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto. Le funzioni di segreteria del Comitato tecnico sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente presso cui è istituito il Comitato tecnico.

5. La partecipazione all'attività del Comitato tecnico è a titolo gratuito.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, il Comitato tecnico scientifico è nominato, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 7

(Informazioni sull'attuazione della legge)

1. Ogni due anni la Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare permanente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza regionale.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 7 novembre 2014

MARINI

Note della redazione

(1) - 

Con sentenza n. 217 del 5 novembre 2015, la Corte costituzionale, dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 5, comma 1 della presente legge. Le restanti disposizioni della stessa legge, presentano un inscindibile legame funzionale con quelle fatte oggetto di specifica impugnazione. In assenza di queste ultime, le prime restano, di conseguenza, prive di autonoma portata normativa. Pertanto, la declaratoria di illegittimità costituzionale si estende all'intero testo della legge regionale.

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