Legge regionale 7 agosto 2014, n. 16


LEGGE REGIONALE n.16 del 7 agosto 2014

Date di vigenza

28/08/2014 entrata in vigore mostra documento vigente dal 28/08/2014
30/04/2015 modifica mostra documento vigente dal 30/04/2015

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 7 agosto 2014 , n. 16
Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 , modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 3 , modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 , abrogazione di leggi regionali vigenti.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 1 al n. 39 del 13/08/2014

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

[ Art. 1 ] [3]
[ TITOLO I ] [4]
[ TITOLO II ] [5]
[ TITOLO III ] [6]
[ TITOLO IV ] [7]
TITOLO V

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI

[ Art. 30 ] [8]
[ Art. 31 ] [9]
Art. 32

(Modifiche e integrazioni della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 )

1. Il comma 1, dell'articolo 15, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica), è sostituito dal seguente:
 
" 1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento ed è composto da sette membri, di cui:
 
a) cinque eletti dai consorziati nell'ambito della prima sezione elettorale dell'Assemblea;
 
b) due eletti dai comuni nell'ambito della seconda sezione elettorale.
".

[ 2. ] [10]

[ TITOLO VI ] [11]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 7 agosto 2014

Marini

Note della redazione

(1) - 

Vedi rettifica B.U. 27 agosto 2014, n. 41