Regione Umbria
Legge regionale
29 aprile 2014
, n.
9
Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
21, S.o. n. 1 del
30/04/2014
L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della giunta regionale promulga la seguente legge:
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1.
La Regione promuove lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di seguito ICT, al fine di favorire sul territorio regionale:
a)
lo sviluppo della società dell'informazione e dell'inclusione sociale, abbattendo il divario digitale;
b)
il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e l'innovazione sociale, nell'ottica di realizzare una comunità intelligente regionale;
c)
la crescita digitale, ovvero la promozione dello sviluppo economico e della competitività delle imprese;
d)
la trasparenza e la partecipazione diffusa alla elaborazione delle politiche pubbliche, la collaborazione e la coprogettazione nell'ottica dell'amministrazione aperta (open gov) e la democratizzazione delle grandi basi di dati (big data) di pubblica utilità;
e)
l'erogazione di servizi con modalità innovative, l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i sistemi pubblici e privati, l'ottimizzazione dei processi nel rapporto tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni;
f)
la valorizzazione del patrimonio informativo privato e pubblico, la pubblicazione ed il riutilizzo dei dati aperti (open data) e la diffusione del software a codice sorgente aperto (open source)
[ ... ]
[10]
;[11]
f-bis)
l'innalzamento dei livelli di cybersicurezza delle pubbliche amministrazioni e della consapevolezza in materia di cittadini e imprese;
[12]
f-ter)
la sostenibilità digitale;
[13]
f-quater)
la diffusione della sanità digitale e della telemedicina;
[14]
f-quinquies)
l'uso dell'intelligenza artificiale, secondo modalità etiche e responsabili;
[15]
f-sexies)
l'impiego del cloud computing, dell'automazione dei processi, dell'intelligenza artificiale, dell'internet delle cose e di altre tecnologie emergenti;
[16]
f-septies)
la semplificazione amministrativa secondo gli obiettivi della
legge regionale 16 settembre 2011, n. 8
(Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali).
[17]
2.
Per il raggiungimento delle finalità di cui al
comma 1
, nell'ambito delle materie di competenza regionale di cui all'
articolo 117 della Costituzione
e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, dei principi determinati dalla legislazione statale ed in particolare dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale), nonché delle disposizioni di cui alla
legge regionale 16 settembre 2011, n. 8
(Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) ed in collaborazione con il sistema delle Autonomie locali, la Regione:
a)
pianifica le azioni e gli interventi necessari per lo sviluppo della Società dell'informazione quale tema trasversale alla programmazione regionale;
b)
cura la programmazione, la progettazione, il coordinamento, l'organizzazione, lo sviluppo, la conduzione ed il monitoraggio del Sistema informativo regionale dell'Umbria di cui all'
articolo 5
e l'erogazione dei connessi servizi di interesse generale, anche a rilevanza economica;
c)
promuove la ricerca scientifica nel settore ICT, l'innovazione tecnologica e la diffusione delle competenze digitali nel territorio regionale, ed in particolare l'accrescimento delle competenze digitali di creazione, l'uso consapevole e professionale dei social network, le opportunità offerte dal digitale al management pubblico e privato (e-leadership)
, le competenze necessarie per una piena cittadinanza digitale[18]
[ ... ]
[19]
;[20]
c-bis)
istituisce un osservatorio sulla trasformazione digitale, per il monitoraggio dello stato della digitalizzazione del settore pubblico e privato nonché dei risultati ottenuti dall'agenda digitale. La Giunta regionale con apposito atto definisce la composizione, le modalità di funzionamento e i compiti dell'Osservatorio medesimo. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcuna indennità, compenso e rimborso spese comunque denominato.
[21]
Art. 2
(Definizioni)
1.
Ai fini della presente legge, ferme restando le definizioni generali di cui alla vigente legislazione statale in materia, si intendono per:
[ a) ]
[22]
[ b) ]
[23]
[ c) ]
[24]
c)
dato aperto o di tipo aperto: dati come definiti dall'
articolo 1, comma 1, lettera l-ter) del d.lgs. 82/2005
;
[25]
d)
dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione;
e)
dato di pubblica utilità: il dato, da chiunque formato, di rilevante valore economico e sociale per la collettività;
f)
dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
g)
Information and Communication Technologies (ICT): le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
h)
società dell'informazione e della conoscenza: una società in cui la creazione, la distribuzione, la diffusione, l'uso e la manipolazione di informazioni ha un valore economico, politico e culturale;
[ i) ]
[26]
i-bis)
Cloud computing: il modello per abilitare un accesso conveniente e su richiesta ad un insieme condiviso di risorse di calcolo configurabili, quali reti, server e servizi che possono essere rapidamente procurate ed utilizzate via rete, mediante un minimo sforzo di gestione o una minima interazione con il fornitore del servizio;
[27]
i-ter)
Cloud ibrido: combinazione del modello di cloud pubblico e di quello privato, che permette di estendere le capacità del cloud privato per utilizzare, su richiesta, le risorse di larga scala disponibili su un cloud pubblico, ad esempio, per gestire improvvisi picchi di lavoro e garantire risparmi in termini di banda di trasmissione.
[28]
Art. 3
(Azioni per la Società dell'informazione)
1.
In coerenza con l'Agenda digitale europea e con l'Agenda digitale italiana, l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, approva le "linee guida strategiche per lo sviluppo della Società dell'informazione" in riferimento alla legislatura regionale.
2.
La Regione promuove l'Agenda digitale dell'Umbria quale percorso partecipato e collaborativo volto a definire impegni condivisi, anche con specifici accordi di programma, da parte di tutti i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, per l'attuazione delle azioni di sistema ed il monitoraggio dei risultati ottenuti.
Art. 4
(Piano digitale regionale triennale)
1.
Il Piano digitale regionale triennale, di seguito PDRT, definisce missioni, programmi ed interventi attuativi per il raggiungimento delle finalità di cui all'
articolo 1
.
2.
Il PDRT è approvato dalla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno precedente il triennio di riferimento e nel rispetto delle linee guida di cui all'
articolo 3
, nonché in raccordo con il Piano telematico regionale di cui all'
articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31
(Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni).
3.
Il PDRT è aggiornato a scorrimento annuale, individuando, per gli interventi da attuare nell'anno di riferimento, i soggetti coinvolti, tempi e modalità di attuazione, e le risorse finanziarie in base agli stanziamenti di bilancio.
Art. 5
(Sistema informativo regionale dell'Umbria)
1.
Il Sistema informativo regionale dell'Umbria, di seguito SIRU, è costituito da strutture organizzative, infrastrutture e sistemi informativi, telematici e tecnologici degli organismi pubblici dell'Umbria, e comprende il complesso integrato delle procedure, basi di dati e servizi infrastrutturali, telematici ed applicativi. Il SIRU è articolato in ragione dei domini di competenza dei singoli soggetti per le relative funzioni amministrative, tecniche e gestionali.
2.
Il Data center regionale unitario dell'Umbria, di seguito DCRU, è l'infrastruttura digitale abilitante del SIRU.
Il DCRU implementa un cloud ibrido per i soggetti pubblici in piena integrazione con quanto previsto dall'
articolo 33-septies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221
.
[29]
3.
Sono collocati nel DCRU tutti i sistemi server della Regione, delle agenzie e degli enti strumentali regionali, nonché degli altri organismi comunque denominati controllati dalla Regione medesima, delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario regionale.
4.
Sono, altresì, collocati nel DCRU i sistemi server degli enti locali, e di altri soggetti pubblici, sulla base di specifici accordi attuativi con i soggetti interessati.
4-bis.
La Regione può fare accordi anche con altre regioni per realizzare un cloud federato ed innalzare la qualità dei servizi e la continuità operativa, anche in relazione ai possibili eventi sismici dei rispettivi territori.'
[30]
Art. 6
(Disposizioni attuative)
1.
La Regione, gli enti locali e gli altri soggetti interessati, stabiliscono con convenzione generale avente funzione di accordo quadro, nonché con specifici accordi attuativi, le forme di organizzazione e collaborazione per l'attuazione del presente Capo.
[ 2. ]
[31]
3.
La Giunta regionale con proprio atto disciplina modalità, criteri e procedure per la predisposizione del PDRT di cui all'
articolo 4
nonché per l'attuazione dell'
articolo 5
.
4.
La Giunta regionale, con proprio atto, individua le banche dati di interesse regionale di cui all'
articolo 16 della l.r. 8/2011
.
CAPO III
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI
Art. 14
(Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla
legge regionale 16 settembre 2011, n. 8
)
1.
Il
comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8
(Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) è sostituito dal seguente:
"
1. Al fine di assicurare a cittadini e imprese facilità ed uniformità nell'accesso dei servizi telematici forniti ai soggetti di cui all'articolo 11, la Regione mette a disposizione e promuove l'impiego dei servizi infrastrutturali per l'identità digitale che possono contenere il profilo di autorizzazione degli utenti dei servizi telematici, abilitazione e delega per eventuali intermediari e soluzioni di firma elettronica avanzata nell'ambito della community network regionale ed in connessione al Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) di cui all'
articolo 64 del d.lgs. 82/2005
.
".
2.
Al
comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 8/2011
le parole: "
da parte dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1.
" sono sostituite dalle seguenti: "
da parte dei soggetti di cui all' articolo 11.
".
3.
Alla rubrica dell'
articolo 15 della l.r. 8/2011
dopo la parola: "
pubblici
" sono aggiunte le seguenti : "
e aperti
".
4.
Al
comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 8/2011
le parole: "
implementano nei propri siti istituzionali un repertorio dei documenti e dati pubblici resi disponibili gratuitamente a cittadini e imprese da parte delle pubbliche amministrazioni del territorio per mezzo dei rispettivi siti istituzionali.
" sono sostituite dalle seguenti: "
catalogano tutti i dati pubblici di cui sono titolari, pianificano la loro pubblicazione implementando nei propri siti istituzionali una apposita sezione
"open data"
dedicata ai propri documenti e dati pubblici ed aperti resi disponibili senza necessità di autenticazione a cittadini e imprese, utilizzando formati aperti e che consentano l'elaborazione automatica da parte di sistemi informatici.
".
5.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 8/2011
è aggiunto il seguente:
"
2-bis. La Regione promuove intese ed accordi con i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, per il perseguimento degli stessi scopi di cui al comma 1 e realizza nel proprio sito istituzionale un repertorio regionale dei documenti e dati pubblici ed aperti resi disponibili senza necessità di autenticazione a cittadini e imprese da parte di tutte le pubbliche amministrazioni del territorio per mezzo dei rispettivi siti istituzionali.
".
6.
Al
comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 8/2011
le parole: "
, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 3,
" sono soppresse.
7.
Al
comma 5 dell'articolo 28 della l.r. 8/2011
le parole: "
con l'indicazione della relativa PEC.
" sono sostituite dalle seguenti: "
con l'indicazione della email del responsabile e della PEC dell'amministrazione.
".
8.
Al
comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 8/2011
le parole: "
relative all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive e all'avvio e allo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale.
" sono sostituite dalle seguenti: "
relative alle attività produttive e all'attività edilizia.
".
9.
Il
comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 8/2011
è abrogato.
10.
Il
comma 5 dell'articolo 41 della l.r. 8/2011
è abrogato.
11.
Al
comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 8/2011
le parole: "
concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive
" sono sostituite dalle seguenti: "
concernenti le attività produttive e l'attività edilizia
".
12.
Il
comma 4 dell'articolo 42 della l.r. 8/2011
è sostituito dal seguente:
"
4. La Banca dati regionale SUAPE implementa progressivamente, a livello regionale, il processo del Modello Unico Digitale per l'Edilizia (MUDE) di cui all'
articolo 34-quinquies del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4
(Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito con modificazioni dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80
, nell'ambito della community network regionale di cui all'articolo 10.
".
Art. 15
(Modificazioni ed integrazioni alla
legge regionale 25 luglio 2006, n. 11
)
1.
Al
comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 11
(Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione regionale) dopo le parole: "
definizione dell'articolo 2
" sono aggiunte le seguenti: "
, la pubblicazione ed il riutilizzo di dati aperti (open data) e lo sviluppo dell'amministrazione aperta (open gov).
".
2.
Il
comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 11/2006
è sostituito dal seguente:
"
1. La Giunta regionale incentiva, attraverso programmi annuali progetti sull'open source, open data e open gov da parte di enti pubblici e di istituzioni scolastiche ed universitarie.
".
3.
Al
comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 11/2006
dopo le parole: "
dell'open source
" sono inserite le seguenti: "
, dell'open data e open gov
".
4.
Alla rubrica dell'
articolo 8 della l.r. 11/2006
dopo le parole: "
a codice aperto
" sono aggiunte le seguenti: "
, dei dati aperti e dell'open gov
".
5.
Al
comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 11/2006
dopo le parole: "
open source
" sono inserite le seguenti: "
, dell'open data e open gov
".
6.
Alla rubrica dell'
articolo 9 della l.r. 11/2006
dopo le parole: "
open source
" sono aggiunte le seguenti: "
, open data e open gov
".
7.
Il
comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 11/2006
è sostituito dal seguente:
"
1. La Regione istituisce il Centro di competenza sull'openness, di seguito CCOS, per lo studio, la promozione e la diffusione di prassi e tecnologie sui temi open source, open data ed open gov, conformemente agli standard aperti internazionali, al quale partecipano la Regione, le istituzioni scolastiche ed universitarie ed i Centri di ricerca del territorio, la Confederazione delle Autonomie Locali dell'Umbria, le associazioni umbre di promozione dei temi trattati, le associazioni professionali di informatici. La partecipazione al Centro di competenza è a titolo gratuito.
".
8.
All'alinea del
comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 11/2006
le parole: "
sull'open source
" sono soppresse.
9.
Alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 11/2006
dopo le parole: "
dell'open source
" sono inserite le seguenti: "
e la diffusione e riutilizzo di open data e open gov
".
10.
Alla
lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 11/2006
dopo la parola: "
FLOSS
" sono inserite le seguenti: "
, open data e open gov
".
11.
Alla fine della
lettera f) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 11/2006
dopo le parole: "
sull'open source
" sono aggiunte le seguenti: "
, open data e open gov
".
12.
Alla
lettera g) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 11/2006
dopo le parole: "
esperti FLOSS
" sono inserite le seguenti: "
, open data e open gov
".
13.
Alla
lettera g) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 11/2006
le parole: "
cultura FLOSS
" sono sostituite dalle seguenti: "
cultura dell'openness e delle connesse competenze digitali
".
Art. 16
(Norma finanziaria)
1.
Per l'attuazione degli interventi di cui all'
articolo 1, comma 2
, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 60.000,00, in termini di competenza e di cassa, sulla UPB 02.1.015 (cap. 697 n.i.) del bilancio regionale di previsione.
2.
All'onere di cui al
precedente comma 1
si fa fronte con riduzione di pari importo della UPB 02.1.011 (cap. 700) del bilancio regionale di previsione 2014.
3.
Al finanziamento degli interventi di cui all'
articolo 1, comma 2
, possono concorrere, altresì, finanziamenti statali, dell'Unione europea e/o derivanti da atti di programmazione negoziata, nei limiti e secondo le modalità indicati dalle specifiche normative vigenti.
3-bis.
Per l'attuazione di quanto disposto al
comma 1-bis dell'articolo 8
, è autorizzata la spesa di euro 77.000,00 per l'anno 2018 e di euro 25.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con imputazione:
a)
quanto ad euro 52.000,00 nell'anno 2018 alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie";
b)
quanto ad euro 25.000,00, in ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione regionale 2018-2020.
[87]
3-ter.
Al finanziamento degli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione per l'importo di euro 77.000,00 nel 2018 e di euro 25.000,00 negli anni 2019 e 2020, dello stanziamento del Fondo di riserva per spese obbligatorie iscritto alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 del Bilancio di previsione regionale 2018-2020.
[88]
3-quater.
Per gli anni successivi, l'entità della spesa di cui al
comma 3-bis, lettera b)
è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'
articolo 38, comma 1 del d.lgs. 118/2011
e s.m.i.
[89]
4.
Gli oneri derivanti dagli interventi
per il sistema sanitario[90]
previsti agli articoli 8 e 9 (Società consortile Umbria Salute
e servizi[91]
e Centrale regionale di acquisto
[ ... ]
[92]
) sono sostenuti dalle Aziende sanitarie regionali a valere sulle risorse finanziarie di parte corrente, ad esse trasferite dalla Regione, della UPB 12.1.005 (cap. 2264/5010) del bilancio regionale di previsione.
4-bis.
La quantificazione degli oneri di natura corrente derivanti dall'attuazione dell'
articolo 9 bis
è rinviata annualmente alla legge di bilancio, ai sensi dell'
articolo 38, comma 1 del d.lgs. 118/2011
e s.m.i. nell'ambito delle risorse disponibili alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti".
[93]
5.
Per l'attuazione degli interventi di cui all'
articolo 11
(Società consortile Umbria Digitale) è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 40.000,00, in termini di competenza e di cassa, sulla UPB 02.1.015 (cap. 696 n.i.) del bilancio regionale di previsione.
6.
Al finanziamento degli interventi di cui al
precedente comma 5
si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella UPB 16.1.001 (cap. 6120) del bilancio regionale di previsione 2014 denominata "Fondi speciali per le spese correnti" in corrispondenza del punto 1, lettera A della tabella A) della legge finanziaria regionale 4 aprile 2014, n. 4.
7.
Per il finanziamento degli oneri di cui all'
articolo 12, comma 5
, derivanti dallo scioglimento del Consorzio S.I.R. Umbria, è autorizzata la spesa fino all'ammontare di euro 110.000,00 con imputazione alla UPB 02.1.005 (cap. 280) del bilancio regionale di previsione cui si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento della
legge regionale 31 luglio 1998, n. 27
(UPB 02.1.015 - cap. 701).
8.
Per gli anni 2015 e successivi l'entità della spesa di cui ai precedenti commi 1 e 5 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
9.
La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.
9-bis.
Dal 2022 la spesa per gli interventi di cui all'
articolo 1, comma 2
, trova copertura finanziaria negli stanziamenti della Missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', Programma 08 'Statistica e sistemi informativi' del bilancio regionale di previsione 2021-2023.
[94]
9-ter.
L'entità della spesa di cui al
comma 9-bis
è quantificata annualmente con la legge di bilancio regionale, ai sensi dell'
articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
).
[95]
CAPO IV
DISPOSIZIONI SULLE SOCIETÀ REGIONALI E NORME FINALI
Art. 17
(Disposizioni sul personale delle società regionali)
1.
La Giunta regionale adotta entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli indirizzi previsti dall'
articolo 18, comma 2-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dall'
articolo 1, comma 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133
, ed i criteri cui devono attenersi gli enti strumentali della Regione nell'adozione dei predetti indirizzi nei confronti delle proprie controllate.
2.
Per i dirigenti delle società controllate, anche indirettamente, dalla Regione e dai propri enti strumentali la retribuzione complessiva annuale lorda non può superare il tetto massimo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale dei dirigenti regionali, fermo restando il rispetto dei minimi contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento e quanto previsto dall'
articolo 16 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28
(Disposizioni di adeguamento al
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213
).
3.
Il tetto massimo di cui al
comma 2
non può essere superato anche in caso di cumulo con altri incarichi di qualsiasi natura conferiti dalla Regione, dagli enti strumentali e dalle partecipate di quest'ultima.
4.
In caso di nuove assunzioni la retribuzione complessiva del personale delle società regionali, anche dirigenziale, non può superare i minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento.
Art. 18
(Clausola valutativa)
1.
L'Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di sviluppo della società dell'informazione e di implementazione nel sistema pubblico dell'amministrazione digitale.
2.
A tal fine, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa una relazione che contenga i seguenti elementi:
a)
risultati raggiunti a seguito dello sviluppo della società dell'informazione e dell'inclusione sociale anche in relazione alla promozione dello sviluppo economico e della competitività delle imprese, del miglioramento dei servizi resi ai cittadini e della semplificazione della pubblica amministrazione;
b)
iniziative e interventi programmati e realizzati con il PORT;
[ c) ]
[96]
[ d) ]
[97]
e)
eventuali criticità di ordine temporale e operativo riscontrate nell'attuazione della presente legge.
3.
Tutti i soggetti interessati alla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione di cui al
comma 2
.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 29 aprile 2014
Marini
Note sulla vigenza
[10] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 16 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 4 novembre 2024, n. 25.
[11] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 16 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 4 novembre 2024, n. 25.
[12] -
Integrazione
da: Articolo 16 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 4 novembre 2024, n. 25.
[13] -
Integrazione
da: Articolo 16 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 4 novembre 2024, n. 25.
[14] -
Integrazione
da: Articolo 16 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 4 novembre 2024, n. 25.
[15] -
Integrazione
da: Articolo 16 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 4 novembre 2024, n. 25.
[16] -
Integrazione
da: Articolo 16 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 4 novembre 2024, n. 25.
[17] -
Integrazione
da: Articolo 16 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 4 novembre 2024, n. 25.
[18] -
Integrazione
da: Articolo 16 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 4 novembre 2024, n. 25.
[19] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 16 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 4 novembre 2024, n. 25.
[20] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 16 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 4 novembre 2024, n. 25.
[21] -
Integrazione
da: Articolo 16 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 4 novembre 2024, n. 25.
[22] -
Abrogazione
da: Articolo 17 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 4 novembre 2024, n. 25.
[23] -
Abrogazione
da: Articolo 17 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 4 novembre 2024, n. 25.
[24] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 17 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 4 novembre 2024, n. 25.
[25] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 17 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 4 novembre 2024, n. 25.
[26] -
Abrogazione
da: Articolo 17 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 4 novembre 2024, n. 25.
[27] -
Integrazione
da: Articolo 17 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 4 novembre 2024, n. 25.
[28] -
Integrazione
da: Articolo 17 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 4 novembre 2024, n. 25.
[29] -
Integrazione
da: Articolo 19 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 4 novembre 2024, n. 25.
[30] -
Integrazione
da: Articolo 19 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 4 novembre 2024, n. 25.
[31] -
Abrogazione
da: Articolo 20 Comma 1 legge Regione Umbria 4 novembre 2024, n. 25.
[32] -
Abrogazione
da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 2 agosto 2021, n. 13.
[33] -
Integrazione
da: Articolo 40 Comma 1 legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[34] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 40 Comma 2 legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[35] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 40 Comma 2 legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[36] -
Integrazione
da: Articolo 40 Comma 3 legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[37] -
Integrazione
da: Articolo 40 Comma 4 legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[38] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 40 Comma 5 legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[39] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 40 Comma 5 legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[40] -
Integrazione
da: Articolo 40 Comma 6 legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[41] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 40 Comma 7 legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[42] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 40 Comma 7 legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[43] -
Integrazione
da: Articolo 40 Comma 8 legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[44] -
Integrazione
da: Articolo 40 Comma 9 legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[45] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 40 Comma 10 legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[46] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 40 Comma 10 legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[47] -
Abrogazione
da: Articolo 40 Comma 11 legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[48] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 34 Comma 1 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.
[49] -
Integrazione
da: Articolo 40 Comma 12 legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[50] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 34 Comma 1 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.
[51] -
Integrazione
da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 29 dicembre 2016, n. 18.
[52] -
Integrazione
da: Articolo 40 Comma 13 legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[53] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 34 Comma 2 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.
[54] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 34 Comma 2 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.
[55] -
Integrazione
da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 28 dicembre 2017, n. 20. -
Abrogazione
da: Articolo 12 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 8 marzo 2021, n. 3.
[56] -
Integrazione
da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 2020, n. 1.
[57] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 40 Comma 14 legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[58] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 40 Comma 14 legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[59] -
Integrazione
da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 28 dicembre 2017, n. 20. -
Abrogazione
da: Articolo 12 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 8 marzo 2021, n. 3.
[60] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 40 Comma 15 legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[61] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 40 Comma 15 legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[62] -
Integrazione
da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 28 dicembre 2017, n. 20. -
Abrogazione
da: Articolo 40 Comma 16 legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[63] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 41 Comma 1 legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[64] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 41 Comma 1 legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[65] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 8 marzo 2021, n. 3.
[66] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 12 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 8 marzo 2021, n. 3.
[67] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 35 Comma 1 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.
[68] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 35 Comma 1 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.
[69] -
Integrazione
da: Articolo 42 Comma 1 legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[70] -
Integrazione
da: Articolo 42 Comma 1 legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[71] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 36 Comma 1 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.
[72] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 36 Comma 1 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.
[73] -
Abrogazione
da: Articolo 12 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 8 marzo 2021, n. 3.
[74] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 36 Comma 2 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.
[75] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 36 Comma 2 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.
[76] -
Abrogazione
da: Articolo 12 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 8 marzo 2021, n. 3.
[77] -
Integrazione
da: Articolo 42 Comma 1 legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[78] -
Abrogazione
da: Articolo 43 Comma 1 legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[79] -
Integrazione
da: Articolo 43 Comma 2 legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[80] -
Integrazione
da: Articolo 43 Comma 3 legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[81] -
Integrazione
da: Articolo 43 Comma 3 legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[82] -
Integrazione
da: Articolo 43 Comma 4 legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[83] -
Integrazione
da: Articolo 43 Comma 4 legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[84] -
Integrazione
da: Articolo 43 Comma 5 legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[85] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 44 Comma 1 legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[86] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 44 Comma 1 legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[87] -
Integrazione
da: Articolo 45 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[88] -
Integrazione
da: Articolo 45 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[89] -
Integrazione
da: Articolo 45 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[90] -
Integrazione
da: Articolo 45 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[91] -
Integrazione
da: Articolo 45 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[92] -
Abrogazione
da: Articolo 45 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[93] -
Integrazione
da: Articolo 45 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.
[94] -
Integrazione
da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 2 agosto 2021, n. 13.
[95] -
Integrazione
da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 2 agosto 2021, n. 13.
[96] -
Abrogazione
da: Articolo 21 Comma 1 legge Regione Umbria 4 novembre 2024, n. 25.
[97] -
Abrogazione
da: Articolo 9 Comma 2 legge Regione Umbria 2 agosto 2021, n. 13.
[98] -
Abrogazione
da: Articolo 22 Comma 1 legge Regione Umbria 4 novembre 2024, n. 25.
Note della redazione
(1) -
Il Capo II (Riordino della filiera ICT regionale) e gli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 9-ter, 9-quater, 10, 11 e 12 della l.r. 9/2014, sono abrogati dalla data del 1° gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della l.r. 13/2021