Legge regionale 1° ottobre 2014, n. 17


LEGGE REGIONALE n.17 del 1 ottobre 2014

Date di vigenza

23/10/2014 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 1 ottobre 2014 , n. 17
Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti - Abrogazione della L.R. 10 luglio 1987, n. 34 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 47 del 08/10/2014

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell' articolo 6 dello Statuto regionale e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa europea e statale, detta norme per la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e utenti.

2. La presente legge, in particolare, nell'ambito delle competenze legislative regionali, persegue le seguenti finalità:

a) la tutela della salute dei consumatori e utenti;

b) la tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori e utenti, nonché il loro diritto a un'adeguata informazione e a una corretta pubblicità, anche per promuovere lo sviluppo di un rapporto più consapevole e influente con gli attori della produzione, della distribuzione e dei servizi;

c) la promozione dell'educazione al consumo critico, responsabile e consapevole;

d) il miglioramento della sicurezza e della qualità dei prodotti e dei servizi;

e) la valorizzazione dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;

f) la partecipazione del consumatore e utente nello sviluppo sostenibile e solidale dell'economia e della società regionale, in particolare nel percorso della responsabilità sociale d'impresa.

3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2 , nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Regione, con il coinvolgimento delle associazioni iscritte nel Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all' articolo 2 , in particolare:

a) riconosce le associazioni dei consumatori e degli utenti quali soggetti negoziali dei diritti disponibili dei consumatori ed utenti, nei limiti e nei termini della legislazione nazionale e regionale, e ne sostiene il funzionamento e le attività;

b) promuove, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 2, comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), il coinvolgimento delle associazioni iscritte nel Registro regionale di cui all' articolo 2 ;

c) favorisce, d'intesa con le autorità scolastiche, la realizzazione di percorsi di formazione e di aggiornamento professionale per gli insegnanti e di educazione al consumo consapevole per i giovani in età scolare;

d) favorisce percorsi di aggiornamento sulle materie attinenti la tutela dei consumatori e degli utenti, destinati agli enti pubblici e alle associazioni dei consumatori e degli utenti;

e) favorisce la correttezza e l'equità dei rapporti contrattuali e promuove la conciliazione per la soluzione delle controversie, anche favorendo l'organizzazione di servizi di informazione e supporto per i consumatori e per gli utenti da parte delle associazioni iscritte nel Registro regionale di cui all' articolo 2 ;

f) promuove iniziative di contrasto al carovita;

g) promuove la diffusione di pratiche di consumo orientate al rispetto di valori ambientali ed etici;

h) promuove gli interventi a favore dei prodotti di qualità del territorio, valorizzando in particolare i prodotti stagionali e di filiera corta;

i) promuove attività di studio, ricerca e analisi in materia di consumerismo.

Art. 2

(Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia, il Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale, di seguito denominato Registro regionale.

2. L'iscrizione al Registro regionale è subordinata al possesso, da parte delle associazioni, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o registrata da almeno due anni, il cui statuto sancisca un ordinamento a base democratica con organi eletti dagli iscritti e preveda la tutela dei consumatori e degli utenti quale scopo esclusivo, senza fini di lucro;

b) effettiva rappresentatività sociale;

c) strutturazione regionale e decentrata sul territorio regionale;

d) svolgimento di un'attività continuativa sul territorio regionale nei due anni precedenti la domanda di iscrizione al Registro regionale;

e) titolarità di un sito internet o di apposita sezione regionale presente nel sito internet nazionale dell'associazione medesima, costantemente aggiornato ai sensi del comma 9 ;

f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna passata in giudicato in relazione all'attività dell'associazione medesima e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di amministratore di ente locale o di altre amministrazioni pubbliche, o di società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici, né di membri di organismi direttivi di partiti politici o organizzazioni sindacali, né di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. L'effettiva rappresentatività sociale di cui al comma 2, lettera b) è comprovata:

a) da un numero di iscritti, residenti in Umbria, non inferiore allo zero virgola cinque per mille dei residenti in Umbria, sulla base dei dati dell'ultimo censimento della popolazione, distribuiti almeno in sette comuni della Regione. Ai fini della determinazione di detta rappresentatività, il numero di iscritti, in ognuno dei sette comuni, deve essere pari o superiore a venti;

b) dall'attestazione del numero degli associati suddivisi per comune di residenza.

4. Gli iscritti di cui al comma 3 sono i consumatori o utenti come definiti dall' articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell' articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 ), che hanno espresso la volontà di aderire alle finalità statutarie dichiarate dall'associazione e versato la quota associativa. Ai fini del computo degli associati, l'iscrizione e la quota associativa devono essere rinnovate con cadenza almeno biennale.

5. La strutturazione regionale e decentrata di cui al comma 2, lettera c) è comprovata dalla presenza contestuale dei seguenti requisiti:

a) carattere regionale dell'associazione o articolazione regionale di associazione nazionale, dotata di autonomia giuridica e funzionale;

b) presenza di una sede legale sul territorio regionale, priva di barriere architettoniche, nei cui locali sono conservati i registri e gli atti fondamentali dell'associazione e si svolgono esclusivamente attività non aventi scopo di lucro e attinenti alle finalità previste dallo Statuto ;

c) presenza di almeno quattro sportelli sul territorio regionale gestiti in maniera autonoma o coordinata tra più associazioni.

6. Per sportello si intende il luogo fisico, privo di barriere architettoniche, in cui vengono date informazioni ai cittadini, fornita assistenza per la tutela dei loro interessi di consumatori e gestite le relative pratiche. Lo sportello deve essere aperto almeno una volta ogni sette giorni.

7. La Giunta regionale, con proprio atto, può stabilire ulteriori requisiti degli sportelli di cui al comma 5, lettera c) .

8. Lo svolgimento dell'attività continuativa sul territorio regionale di cui al comma 2, lettera d) è dimostrata da:

a) documentazione comprovante l'apertura della sede legale e degli sportelli di cui al comma 5, lettera c) in data anteriore rispetto alla presentazione dell'istanza di iscrizione;

b) documentazione comprovante lo svolgimento delle iniziative realizzate negli ultimi due anni sul territorio regionale;

c) bilanci o rendiconti degli ultimi due anni regolarmente approvati, da cui emerga in particolare:

1) l'ammontare complessivo delle quote sottoscritte e versate;

2) l'ammontare dei contributi pubblici ricevuti;

3) l'ammontare dei contributi privati ricevuti;

d) dichiarazione in autocertificazione dalla quale emerga un numero di procedimenti attivati presso le autorità amministrative, di iniziative giudiziarie e conciliative di natura collettiva ed individuale, nonché di iniziative documentali di natura informativa in favore degli iscritti, complessivamente non inferiore ai due terzi del numero degli iscritti obbligatori;

e) dichiarazione in autocertificazione dalla quale emerga il numero di partecipazioni a convegni e seminari a livello nazionale e regionale, nonché di progetti finanziati da altri enti pubblici o privati.

9. Il sito internet di cui al comma 2, lettera e) , è costantemente aggiornato e riporta informazioni concernenti i servizi offerti, l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione.

Art. 3

(Iscrizione delle associazioni nel Registro regionale)

1. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui all' articolo 2, comma 2 che intendono iscriversi al Registro regionale presentano istanza alla struttura regionale competente in materia che si pronuncia entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza stessa.

2. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, le modalità di presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro regionale e la documentazione da allegare all'istanza stessa. L'atto è pubblicato nel sito internet istituzionale e nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Le associazioni iscritte nel Registro regionale di cui all' articolo 2 , entro il 30 giugno di ogni anno, devono trasmettere alla struttura regionale competente in materia, il bilancio dell'anno precedente unitamente ad una relazione sull'attività svolta e sul mantenimento dei requisiti di cui all' articolo 2, comma 2 . In particolare, al fine di dimostrare la permanenza della propria rappresentatività, la relazione deve indicare il numero complessivo degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente, suddiviso per ciascun comune di residenza.

4. Alle associazioni iscritte nel Registro regionale è preclusa ogni attività di pubblicità a fini commerciali relativa a beni o servizi prodotti da propri iscritti o da terzi.

5. La perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione di cui all' articolo 2, comma 2 o il mancato rispetto di quanto previsto ai commi 3 e 4 comportano la cancellazione dal Registro regionale.

6. Il Registro regionale è pubblicato, entro il mese di febbraio di ogni anno, nel sito istituzionale della Regione riportando, per ciascuna associazione iscritta, le seguenti informazioni:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto ;

b) indirizzo sito internet;

c) dati anagrafici del legale rappresentante;

d) indirizzo della sede legale e degli sportelli con relativi recapiti telefonici e indirizzi e-mail;

e) numero degli iscritti complessivi suddivisi per comune;

f) contributi pubblici e privati ricevuti nell'ultimo biennio.

Art. 4

(Consulta regionale dei consumatori e degli utenti)

1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'insediamento dell'Assemblea legislativa, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede;

b) un rappresentante effettivo ed uno supplente designati da ciascuna delle associazioni iscritte nel Registro regionale;

c) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dalla Unione regionale delle Camere di Commercio dell'Umbria (Unioncamere);

d) due rappresentanti effettivi e due supplenti designati, congiuntamente, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio e servizi, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura;

e) due rappresentanti effettivi e due supplenti designati dal Consiglio delle Autonomie locali (CAL);

f) due rappresentanti effettivi e due supplenti designati dall'Università degli studi di Perugia, docenti presso lo stesso ateneo, senza diritto di voto, di cui uno effettivo e uno supplente appartenenti al Centro di studi giuridici sui diritti dei consumatori dell'Università degli studi di Perugia, senza diritto di voto;

g) da un rappresentante effettivo ed uno supplente designati dall'Università per Stranieri di Perugia, docente presso lo stesso ateneo, senza diritto di voto;

h) dal dirigente della struttura regionale competente per materia, o suo delegato, senza diritto di voto.

3. Le designazioni di cui al comma 2 , lettere b), c), d), e), f) e g) devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine si procede alla costituzione della Consulta purché le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti con diritto di voto; la Consulta è integrata sulla base delle designazioni pervenute oltre il termine stesso.

4. La cancellazione di un'associazione dal Registro regionale, comporta la decadenza dei componenti nominati nella Consulta su designazione dell'associazione stessa.

5. L'inserimento di un'associazione nel Registro regionale comporta l'integrazione della Consulta con un rappresentante effettivo ed uno supplente designato dalla stessa associazione, secondo le modalità di cui al comma 3 .

6. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente per materia.

7. La Consulta è convocata dal Presidente, di norma, una volta ogni tre mesi. La Consulta è altresì convocata su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti con relativa indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno o su richiesta motivata di un componente della Giunta regionale in ragione delle competenze ad esso attribuite. Le sedute della Consulta sono pubbliche.

8. Il Presidente della Consulta può invitare alle riunioni dipendenti delle strutture regionali interessate, amministratori e funzionari delle società che gestiscono i servizi pubblici locali, nonché esperti in relazione alla specificità degli argomenti trattati.

9. La Consulta nomina un vice Presidente tra i rappresentanti delle associazioni iscritte nel Registro regionale e adotta, nella prima seduta, un regolamento per il proprio funzionamento.

10. La partecipazione alla Consulta non comporta l'erogazione di alcun compenso.

Art. 5

(Funzioni della Consulta)

1. La Consulta svolge le seguenti funzioni:

a) esprime parere consultivo sul programma annuale di cui all' articolo 6, comma 3 ;

b) esprime pareri, ove richiesti, sulle proposte di leggi e regolamenti regionali e sugli atti amministrativi di carattere generale della Giunta regionale o delle amministrazioni locali concernenti materie attinenti la tutela dei consumatori e degli utenti;

c) propone l'effettuazione di rilevazioni e analisi alla competente azienda unità sanitaria locale, all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) ed all'Istituto Zooprofilattico sperimentale Umbria e Marche ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e degli utenti, nonché degli ambienti in cui vivono;

d) sollecita e promuove l'adeguamento dei soggetti interessati a rilievi, pareri e segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), nonché ai rilievi formulati dalle autorità di settore;

e) promuove, anche attraverso il coordinamento fra le associazioni dei consumatori e degli utenti, la realizzazione di studi, ricerche ed iniziative sui problemi del consumo, della fornitura di servizi e sui diritti dei consumatori e degli utenti, in particolare attraverso indagini e rilevazioni sull'andamento e sulla struttura dei prezzi, delle tariffe e dei tributi applicati sul territorio regionale. Ai fini delle iniziative di cui alla presente lettera, la Consulta può avvalersi anche di centri di ricerca specializzati in materia di tutela dei diritti dei consumatori;

f) promuove il ricorso a strumenti di soluzione conciliativa e stragiudiziale delle controversie;

g) designa i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti chiamati a far parte di organismi regionali, nel rispetto dei principi di pluralismo e rappresentatività delle associazioni, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all' articolo 4, comma 9 ;

h) elabora e propone programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti e per le attività formative rivolte agli operatori delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

2. La Consulta può svolgere ulteriori funzioni sulla base di specifiche norme regionali.

Art. 6

(Programmazione degli interventi per la tutela dei consumatori e degli utenti)

1. Il Documento annuale di programmazione (DAP) individua gli obiettivi e le priorità degli interventi relativi alle politiche di tutela e difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti.

2. La Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Consulta, sulla base degli obiettivi e delle priorità di cui al comma 1 , approva il Programma annuale per la tutela dei consumatori ed utenti, d'ora in avanti "Programma annuale", entro il 30 aprile di ogni anno.

3. Il Programma annuale:

a) definisce tempi e modalità per la realizzazione delle iniziative a tutela dei consumatori ed utenti;

b) definisce le iniziative della Regione a tutela dei consumatori ed utenti;

c) stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti regionali e le modalità di rendicontazione dei contributi assegnati;

d) ripartisce i contributi per:

1) le iniziative dirette della Regione, realizzate anche in collaborazione con le associazioni iscritte nel Registro regionale;

2) le iniziative e i progetti presentati dalle associazioni iscritte nel Registro regionale;

3) il funzionamento degli sportelli di cui all' articolo 2, comma 5, lettera c) ;

4) il funzionamento di eventuali altri sportelli, articolazioni territoriali di quelli di cui all' articolo 2, comma 5, lettera c) , nei limiti di quanto previsto dal comma 6 .

4. Le associazioni iscritte nel Registro regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, presentano alla struttura regionale competente per materia le iniziative e i progetti che intendono realizzare e la domanda per ottenere i contributi per la loro attuazione, corredata da una relazione illustrativa delle attività e dei progetti da realizzare e dalla documentazione puntuale delle spese sostenute in ordine alle attività ed ai progetti realizzati nell'anno precedente.

5. Le iniziative e i progetti di cui al comma 3 possono essere presentati, anche congiuntamente, da più associazioni iscritte nel Registro regionale.

6. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali e le associazioni iscritte nel Registro regionale, stabilisce con proprio atto l'articolazione territoriale e gli standard minimi, ai fini del finanziamento, degli sportelli di cui al comma 3, lettera d), numero 4) .

Art. 7

(Revoca dei contributi)

1. I finanziamenti erogati ai sensi dell' articolo 6 sono revocati e le somme corrisposte sono recuperate nei seguenti casi:

a) mancata realizzazione dell'iniziativa e del progetto per la quale il finanziamento è stato concesso;

b) destinazione dei finanziamenti per finalità diverse da quelle previste nel programma annuale di cui all' articolo 6, comma 3 ;

c) non corrispondenza agli standard minimi di cui all' articolo 6, comma 6 .

2. La revoca e il recupero dei contributi erogati dalla Regione sono disposti dalla struttura regionale competente, entro trenta giorni dall'accertamento della violazione.

3. Nell'ipotesi di revoca dei contributi l'associazione interessata è cancellata dal Registro regionale.

Art. 8

(Partecipazione dei cittadini al sistema di controllo di qualità dei servizi pubblici locali)

1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni la Regione favorisce, anche attraverso specifiche iniziative, il rispetto e l'applicazione delle disposizioni e dei principi di cui all' articolo 2, comma 461 della l. 244/2007 e degli accordi assunti in sede di Conferenza unificata in materia.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all' articolo 5, comma 1 , lettere e) ed h) è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 10.000 da allocare alla Unità previsionale di base 08.1.013 (capitoli 5696 n.i. e 5697 n.i.) del bilancio regionale di previsione.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte mediante corrispondente riduzione della Unità previsionale di base 08.1.012 - capitolo 5690 - del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2014.

3. Al finanziamento degli interventi di cui all' articolo 5, comma 1, lettera e) possono concorrere, altresì, finanziamenti statali ai sensi dell' articolo 148, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)), nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui all' articolo 6, comma 3 , prevista a partire dall'anno 2015, sono istituiti, per memoria, nella Unità previsionale di base 08.1.013 del bilancio regionale di previsione dell'esercizio 2014, i seguenti capitoli di spesa:

- Capitolo 5698 (n.i.) per gli interventi di cui al punto 1 della lettera d), Capitolo 5699 (n.i.) per gli interventi di cui al punto 2 della lettera d), Capitolo 5700 (n.i.) per gli interventi di cui ai punti 3 e 4 della lettera d) al cui finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, sono destinate le autorizzazioni di spesa previste nel bilancio pluriennale 2014-2016 per la legge regionale 10 luglio 1987, n. 34 .

5. Per gli anni successivi l'entità della spesa di cui ai precedenti commi è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

6. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai commi precedenti al bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2014, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 10

(Norme finali e transitorie)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta l'atto di cui all' articolo 3, comma 2 .

2. Le istanze di iscrizione all'Albo regionale delle associazioni di consumatori ed utenti di cui all' articolo 7 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo), pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, restano sospese sino alla presentazione alla competente struttura della Giunta regionale di apposita documentazione comprovante il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3.

3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere presentata alla competente struttura della Giunta regionale entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi inutilmente i quali la domanda decade.

4. Le associazioni iscritte all'Albo regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all' articolo 7 della l.r. 34/1987 , sono iscritte automaticamente nel Registro regionale di cui all' articolo 2 . Tali associazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono comunicare e documentare il loro adeguamento alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, pena la cancellazione dal Registro regionale stesso.

5. La Consulta di cui all' articolo 4 è nominata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Qualora la sede legale delle associazioni e gli sportelli di cui all' articolo 2, comma 5 , lettere b) e c) che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ubicati in edifici esistenti per i quali viene dimostrata l'impossibilità tecnica e strutturale di procedere all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche, è ammessa la deroga a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di barriere architettoniche, purché siano garantite modalità di comunicazione dedicati a persone con disabilità.

Art. 11

(Norme di abrogazioni)

1. La legge regionale 10 luglio 1987, n. 34 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo), è abrogata.

2. La legge regionale 14 novembre 1988, n. 44 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34 . Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo), è abrogata.

3. La legge regionale 12 luglio 1996, n. 17 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34 - Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo), è abrogata.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 1 ottobre 2014

Marini