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Legge regionale 3 marzo 2000, n. 15


LEGGE REGIONALE n.15 del 3 Marzo 2000

Date di vigenza

11/03/2000 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 3 Marzo 2000 , n. 15
Integrazione della L.R. 14 giugno 1994, n. 17 . Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. Ed.str. n. 13 del 10/03/2000

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Al comma 1 dell'art. 6, della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 , dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera:
 
" i) di essere residente in uno dei Comuni della Regione Umbria ".

ARTICOLO 2

Norma transitoria.

1. I soggetti che hanno raggiunto i limiti di età previsti all' art. 6, comma 1, lett. h) della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 , iscritti al ruolo regionale di cui all'art. 5 della medesima legge possono esercitare i servizi di taxi o di noleggio con conducenti fino e non oltre il 31 dicembre 2000.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 28 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 3 marzo 2000

Bracalente