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Legge regionale 18 luglio 2014, n. 12


LEGGE REGIONALE n.12 del 18 luglio 2014

Date di vigenza

07/08/2014 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014 , n. 12
Modificazioni della legge regionale 20 novembre 2013, n. 28 (Ratifica dell'accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 36 del 23/07/2014

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Ratifica delle modifiche dell'Accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche per il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche di cui alla l.r. Umbria 28/2013 ed alla l.r. Marche 40/2013

1. La presente legge, ai sensi dell' articolo 117, ottavo comma della Costituzione e dell' articolo 43, comma 2, lettera g) dello Statuto regionale , ratifica le modifiche contenute nell'allegato alla presente legge, all'Accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche di cui alla legge della Regione Umbria 20 novembre 2013, n. 28 (Ratifica dell'Accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche) ed alla legge della Regione Marche 25 novembre 2013, n. 40 (Approvazione dell'intesa tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche).

Art. 2

(Modificazioni all' art. 4 della l.r. 28/2013 )

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 28/2013 le parole: " dell'ultima delle leggi regionali di ratifica " sono sostituite dalle seguenti: " dello statuto e del regolamento di cui all' articolo 12 del d.lgs. 106/2012 , da emanarsi nel rispetto dei termini previsti nel medesimo articolo ".

Art. 3

(Norme finali)

1. Il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche sono nominati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali che recepiscono le modifiche dell'Accordo contenute nell'allegato alla presente legge. Entro centottanta giorni dalla data della suddetta entrata in vigore è, altresì, nominato il direttore generale dell'Istituto.

2. Le disposizioni contenute nell' articolo 4, comma 2 della l.r. 28/2013 , come modificato dall' articolo 2 della presente legge, non si applicano alle attività di controllo che restano disciplinate dall'articolo 18 dell'Accordo ratificato dall' articolo 1 della l.r. 28/2013 .

3. Il termine di cui all'articolo 19, comma 2 dell'Accordo, ratificato dall' articolo 1 della l.r. 28/2013 , inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica della modifica dell'allegato Accordo.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 18 luglio 2014

Marini


ALLEGATI:
Allegato
Modifiche all'Accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche ratificato rispettivamente con legge regionale Umbria 20 novembre 2013, n. 28 e legge regionale Marche 25 novembre 2013, n. 40.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 36 del 23/07/2014
Art. 1.

(Modificazioni e integrazioni all'art. 3)

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 3 dell'Accordo di cui alla legge regionale Umbria 20 novembre 2013, n. 28 ed alla legge regionale Marche 25 novembre 2013, n. 40, è aggiunto il seguente periodo " I rispettivi Piani sanitari regionali disciplinano, altresì, le modalità di raccordo tra l'Istituto e i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie regionali di riferimento. ".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 dell'Accordo di cui alla l.r. Umbria 28/2013 e alla l.r. Marche 40/2013, è aggiunto il seguente: " 3-bis. Per le finalità previste dal presente articolo, gli atti programmatori dell'Istituto, che non rientrano nella fattispecie disciplinata dall'art. 18 dell'Accordo, sono sottoposti all'esame della conferenza di servizi di cui al comma 3 e la loro attuazione è sospesa fino all'approvazione del verbale della conferenza medesima da parte della Giunta regionale dell'Umbria. ".

Art. 2

(Modificazioni e integrazioni all'art. 4)

1. Al comma 3 dell'articolo 4 dell'Accordo di cui alla l.r. Umbria 28/2013 e alla l.r. Marche 40/2013, dopo le parole " normativa europea, statale "sono aggiunte le seguenti ", con particolare riferimento al d.lgs. 270/1993, ".

2. Il comma 5 dell'articolo 4 dell'Accordo, di cui alla l.r. Umbria 28/2013 ed alla l.r. Marche 40/2013, è sostituito dal seguente: " 5. L'Istituto svolge l'attività prevista dall'articolo 9 del d.lgs. 106/2012 nel rispetto delle modalità stabilite dall'articolo medesimo. ".

Art. 3

(Modificazione all'art. 7)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 dell'Accordo, di cui alla l.r. Umbria 28/2013 ed alla l.r. Marche 40/2013, le parole " dai rispettivi Consigli - Assemblee legislative " sono sostituite dalle seguenti " secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti ".

Art. 4

(Modificazione all'art. 8)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 dell'Accordo di cui alla l.r. Umbria 28/2013 ed alla l.r. Marche 40/2013, dopo le parole " d'intesa tra le due Regioni, " sono aggiunte le seguenti " sentito il Ministro della Salute, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 del d. lgs. 106/2012 ".

Art. 5

(Modificazione all'art. 10)

1. Al comma 4 dell'articolo 10 dell'Accordo di cui alla l.r. Umbria 28/2013 ed alla l.r. Marche 40/2013, le parole " ha termine entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale " sono sostituite dalle seguenti " di durata non superiore a cinque anni ".

Art. 6

(Modificazione all'art. 11)

1. Al comma 2 dell'articolo 11 dell'Accordo, di cui alla l.r. Umbria 28/2013 ed alla l.r. Marche 40/2013, sono aggiunte le seguenti parole " e opera nel rispetto dei principi di riorganizzazione di cui all'art. 10 del d.lgs. 106/2012, senza determinare aggravio dei procedimenti amministrativi e aumento di spesa. ".

Art. 7

(Modificazione all?art. 17)

1. Al comma 2 dell'art. 17 dell'Accordo di cui alla l.r. Umbria 28/2013 ed alla l.r. Marche 40/2013, dopo le parole " previste dall "articolo 11, comma 3, del d.lgs. 106/2012' sono inserite le seguenti " e acquisita l'intesa con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. ".

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Per la Regione Umbria
 
la Presidente
 
Catiuscia Marini

Per la Regione Marche
 
il Presidente
 
Gian Mario Spacca