Art. 1.
(Modificazioni e integrazioni all'art. 3)
1.
Alla fine del comma 2 dell'articolo 3 dell'Accordo di cui alla legge regionale Umbria 20 novembre 2013, n. 28 ed alla legge regionale Marche 25 novembre 2013, n. 40, è aggiunto il seguente periodo "
I rispettivi Piani sanitari regionali disciplinano, altresì, le modalità di raccordo tra l'Istituto e i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie regionali di riferimento.
".
2.
Dopo il comma 3 dell'articolo 3 dell'Accordo di cui alla l.r. Umbria 28/2013 e alla l.r. Marche 40/2013, è aggiunto il seguente: "
3-bis. Per le finalità previste dal presente articolo, gli atti programmatori dell'Istituto, che non rientrano nella fattispecie disciplinata dall'art. 18 dell'Accordo, sono sottoposti all'esame della conferenza di servizi di cui al comma 3 e la loro attuazione è sospesa fino all'approvazione del verbale della conferenza medesima da parte della Giunta regionale dell'Umbria.
".
Art. 2
(Modificazioni e integrazioni all'art. 4)
1.
Al comma 3 dell'articolo 4 dell'Accordo di cui alla l.r. Umbria 28/2013 e alla l.r. Marche 40/2013, dopo le parole "
normativa europea, statale
"sono aggiunte le seguenti ",
con particolare riferimento al d.lgs. 270/1993,
".
2.
Il comma 5 dell'articolo 4 dell'Accordo, di cui alla l.r. Umbria 28/2013 ed alla l.r. Marche 40/2013, è sostituito dal seguente: "
5. L'Istituto svolge l'attività prevista dall'articolo 9 del d.lgs. 106/2012 nel rispetto delle modalità stabilite dall'articolo medesimo.
".
Art. 3
(Modificazione all'art. 7)
1.
Al comma 1 dell'articolo 7 dell'Accordo, di cui alla l.r. Umbria 28/2013 ed alla l.r. Marche 40/2013, le parole "
dai rispettivi Consigli - Assemblee legislative
" sono sostituite dalle seguenti "
secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti
".
Art. 4
(Modificazione all'art. 8)
1.
Al comma 1 dell'articolo 8 dell'Accordo di cui alla l.r. Umbria 28/2013 ed alla l.r. Marche 40/2013, dopo le parole "
d'intesa tra le due Regioni,
" sono aggiunte le seguenti "
sentito il Ministro della Salute, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 del d. lgs. 106/2012
".
Art. 5
(Modificazione all'art. 10)
1.
Al comma 4 dell'articolo 10 dell'Accordo di cui alla l.r. Umbria 28/2013 ed alla l.r. Marche 40/2013, le parole "
ha termine entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale
" sono sostituite dalle seguenti "
di durata non superiore a cinque anni
".
Art. 6
(Modificazione all'art. 11)
1.
Al comma 2 dell'articolo 11 dell'Accordo, di cui alla l.r. Umbria 28/2013 ed alla l.r. Marche 40/2013, sono aggiunte le seguenti parole "
e opera nel rispetto dei principi di riorganizzazione di cui all'art. 10 del d.lgs. 106/2012, senza determinare aggravio dei procedimenti amministrativi e aumento di spesa.
".
Art. 7
(Modificazione all?art. 17)
1.
Al comma 2 dell'art. 17 dell'Accordo di cui alla l.r. Umbria 28/2013 ed alla l.r. Marche 40/2013, dopo le parole "
previste dall
"articolo 11, comma 3, del d.lgs. 106/2012' sono inserite le seguenti "
e acquisita l'intesa con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
".