Art. 1
(Modificazione dell'
articolo 4 della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17
)
1.
Alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17
(Norme per l'attuazione della
legge 15 gennaio 1992, n. 21
, in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea), le parole: "
lettere a), b), c), d), e), f), g)
" sono sostituite dalle seguenti "
lettere b), c), d), e), f), g)
".