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Legge regionale 4 agosto 2014, n. 15


LEGGE REGIONALE n.15 del 4 agosto 2014

Date di vigenza

07/08/2014 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 4 agosto 2014 , n. 15
Ulteriori modificazioni della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 (Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 38 del 06/08/2014

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Modificazione dell' articolo 4 della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 )

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 (Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 , in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea), le parole: " lettere a), b), c), d), e), f), g) " sono sostituite dalle seguenti " lettere b), c), d), e), f), g) ".

Art. 2

(Modificazioni dell' articolo 6 della l.r. 17/1994 )

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 17/1994 è abrogata.

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 17/1994 è sostituita dalla seguente: " b) non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi o di non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente. Il requisito si intende soddisfatto quando è intervenuta la riabilitazione; ".

3. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 17/1994 è abrogata.

Art. 3

(Decorrenza dell'efficacia)

1. Gli articoli 4 e 6 della l.r. 17/1994 , come modificati dalla presente legge si applicano anche ai procedimenti amministrativi avviati ai sensi dell' articolo 7 della medesima l.r. 17/1994 , alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 4 agosto 2014

Marini