Ulteriore modificazione della
legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14
(Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle Istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
59 del
17/12/2014
L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
1.
Alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14
(Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)), le parole: "
politiche, nazionali o amministrative
" sono sostituite dalle seguenti: "
amministrative che coinvolgono oltre il cinquanta per cento dell'insieme dei Comuni della Regione
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.