Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26


LEGGE REGIONALE n.26 del 12 dicembre 2014

Date di vigenza

01/01/2015 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2014 , n. 26
Ulteriore modificazione della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle Istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 59 del 17/12/2014

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Modificazione alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 )

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)), le parole: " politiche, nazionali o amministrative " sono sostituite dalle seguenti: " amministrative che coinvolgono oltre il cinquanta per cento dell'insieme dei Comuni della Regione ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 12 dicembre 2014

Marini