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Legge regionale 28 novembre 2014, n. 23


LEGGE REGIONALE n.23 del 28 novembre 2014

Date di vigenza

18/12/2014 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 28 novembre 2014 , n. 23
Istituzione del Premio di laurea Peccati - Crispolti.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 56 del 03/12/2014

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Oggetto)

1. La Regione istituisce il Premio Peccati-Crispolti, di seguito denominato Premio, intitolato alla memoria delle dipendenti regionali Margherita Peccati e Daniela Crispolti uccise il 6 marzo 2013 nell'assolvimento del proprio lavoro, al fine di onorarne la professionalità, l'impegno e la serietà.

Art. 2

(Premio Peccati-Crispolti)

1. Il Premio è conferito annualmente alle due migliori tesi di laurea in materia di pubblica amministrazione, con particolare riferimento al ruolo svolto dalla stessa pubblica amministrazione nell'utilizzo, nella gestione e nell'erogazione dei finanziamenti pubblici statali e comunitari. La Giunta regionale, al fine di migliorare il rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione, provvede a divulgare i contenuti delle tesi di laurea vincitrici.

2. Il Premio, conferito alle tesi di cui al comma 1 , è fissato in euro 6.000 ciascuna.

3. Il Premio consiste nella premiazione delle migliori tesi di laurea e nello svolgimento, al fine di un approfondimento pratico della materia trattata nella tesi stessa, di un tirocinio extracurriculare di cui all' articolo 13 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale).

4. Il tirocinio di cui al comma 3 ha durata di sei mesi e comporta un impegno settimanale di trenta ore complessive. Il tirocinio può essere svolto presso una pubblica amministrazione del territorio regionale, previa stipulazione di apposita convenzione tra la Regione stessa e la pubblica amministrazione interessata.

Art. 3

(Bando pubblico)

1. Per l'erogazione del Premio la struttura regionale competente in materia di istruzione, di seguito denominata struttura competente, indice apposito bando pubblico.

2. Possono partecipare al bando di cui al comma 1 i soggetti che alla data di scadenza del bando risultano:

a) in possesso di diploma di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico conseguito presso l'Università degli Studi di Perugia o l'Università per Stranieri di Perugia, non oltre l'anno precedente alla data di scadenza del bando stesso;

b) disoccupati o inoccupati.

Art. 4

(Commissione per la valutazione delle tesi di laurea)

1. La valutazione delle tesi di laurea è effettuata da una apposita Commissione composta dal Dirigente della struttura regionale competente che la presiede, da un membro designato dall'Università degli Studi di Perugia e da un membro designato dall'Università per Stranieri di Perugia.

2. La partecipazione alle sedute della Commissione è resa a titolo gratuito.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento della presente legge è autorizzata, a partire dal 2015, la spesa di euro 12.000,00 sulla Unità previsionale di base 10.1.002 "Interventi per il diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione universitaria" (capitolo 939 n.i.).

2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte, per gli anni 2015 e 2016, con riduzione di pari importo dello stanziamento della l.r. 18.10.2006, n. 13 (Unità previsionale di base 13.1.001 capitoli 2711 - 2713) del bilancio pluriennale 2014-2016.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 28 novembre 2014

Marini