ARTICOLO 10
Fondi speciali e tabelle
1.
Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'
articolo 29 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2002-2004, restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nelle tabelle " A" e " B", allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2.
Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2002 e triennio 2002-2004, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, così come individuate con la presente legge, sono indicate nella tabella " C" allegata alla presente legge.
3.
Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale restano determinati, ai sensi dell'
articolo 30, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nella tabella " D" allegata alla presente legge.
4.
A valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al
comma 3
, l'assunzione degli impegni di spesa nell'anno 2002, a carico di esercizi futuri è consentita nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
ARTICOLO 11
Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione
1.
E' disposta la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti in attuazione dell'
articolo 82, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
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