Capo II
Espropriazioni per pubblica utilità
Art. 213
(Finalità)
1.
In coerenza con la
parte II, Titolo V, della Costituzione
e con i principi contenuti nel
d.p.r. 327/2001
, il presente Capo stabilisce disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, in armonia con le disposizioni regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica.
Art. 214
(Ambito di applicazione e definizioni)
1.
Le disposizioni del presente Capo si applicano per l'espropriazione, anche a favore di privati, di beni immobili o di diritti relativi ad immobili anche se non sia prevista la loro materiale modificazione o trasformazione per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali.
2.
Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione.
3.
L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi agli immobili di cui al
comma 1
può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti consequenziali.
4.
I procedimenti di cui al presente Capo si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell'azione amministrativa.
5.
Ai fini del presente Capo a) per "espropriato", si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato; b) per "autorità espropriante", si intende l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma; c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio; d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione.
6.
Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso in cui abbia avuto notizia della pendenza della procedura espropriativa dopo la comunicazione dell'indennità provvisoria al soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, il proprietario effettivo può, nei trenta giorni successivi, concordare l'indennità ai sensi dell'
articolo 45, comma 2 del d.p.r. 327/2001
.
7.
Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto a comunicarlo all'amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione o comunicazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile.
8.
Ogni pubblica amministrazione che in applicazione del presente Capo espleti un procedimento espropriativo è tenuta ad avvisare il proprietario risultante dai registri catastali, ovvero l'eventuale diverso proprietario da essa reputato effettivo sulla scorta di ulteriore documentazione attendibile, che deve comunicare all'amministrazione l'eventualità di non essere più proprietario, secondo quanto previsto dal
comma 7
. Detto avviso va fatto con il primo atto del procedimento notificato o comunicato all'interessato, con l'avvertenza che l'obbligo medesimo riguarda anche gli atti successivi.
Art. 215
(Competenze in materia di espropriazioni)
1.
L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si rendano necessari, fatte salve le possibilità di delega o conferimento di cui ai commi successivi.
2.
Costituiscono autorità espropriante ai sensi del presente Capo la Regione, le Province, le Comunità Montane, i Comuni ed ogni altro ente pubblico competente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nonché i soggetti privati ai quali sia attribuito il potere di espropriare in base ad una norma di legge.
3.
Possono essere altresì autorità espropriante, ai sensi del presente Capo, le società costituite e partecipate dagli enti pubblici di cui al
comma 2
quando le amministrazioni costituenti e partecipanti hanno provveduto d'intesa tra loro a delegare, in tutto o in parte, la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità alle società anzidette anche con espressa menzione dell'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega con apposito provvedimento adottato secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.
4.
Nel caso di realizzazione di opere private di pubblica utilità, si considera autorità espropriante l'ente pubblico che emette il provvedimento con il quale è disposta la dichiarazione di pubblica utilità.
[ 5. ]
[521]
5.
Nel caso di piani attuativi di iniziativa privata e mista di cui all'
articolo 54
, si procede ai sensi del
comma 4 dello stesso articolo 54
.
[522]
6.
I soggetti di cui ai commi 2 e 3 provvedono ad istituire un ufficio per le espropriazioni o ad attribuire le funzioni ad un ufficio già esistente. Tale ufficio svolge tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all'autorità espropriante.
7.
Gli oneri amministrativi di comunicazione e pubblicazione, sostenuti dall'ufficio per le espropriazioni, sono a carico del promotore, pubblico o privato, del procedimento di espropriazione.
8.
La Regione emana tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da essa gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali.
9.
I soggetti di cui ai commi 2 e 3, per lo svolgimento di procedure espropriative di propria competenza, possono avvalersi, tramite convenzione, dell'ufficio per le espropriazioni istituito presso altri enti pubblici o associazioni esistenti tra enti pubblici, anche se istituiti per finalità settoriali.
10.
Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni, di cui al
comma 6
, emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento.
11.
Per ciascun procedimento il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni nomina un responsabile che dirige e coordina tutti gli atti del procedimento stesso e ne comunica il nominativo agli interessati. Il promotore dell'espropriazione, qualora non costituisca autorità espropriante, nomina, per gli adempimenti di propria competenza, un responsabile comunicandone il nominativo all'autorità espropriante e agli interessati.
12.
Qualora l'autorità espropriante realizzi l'opera pubblica o di pubblica utilità tramite affidamento a concessionario di lavori pubblici o a contraente generale, l'autorità medesima può delegare con proprio provvedimento assunto secondo le norme che disciplinano il proprio funzionamento, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi al concessionario ovvero al contraente generale, determinando l'ambito della delega nell'atto di concessione o di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.
[ ... ]
[523]
A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di società controllata. I soggetti privati possono altresì avvalersi di società di servizi ai fini delle attività preparatorie[524]
Art. 216
(Attività di indirizzo e coordinamento della Regione)
1.
La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di una gestione omogenea, efficace, efficiente, economica e trasparente della materia.
2.
La Regione in particolare:
a)
favorisce ed incentiva la costituzione di forme associative di comuni, per la gestione delle funzioni in materia, verificandone l'economicità e l'efficacia con riferimento alla capacità di servizio nei confronti dell'utenza;
b)
adotta direttive ed atti di indirizzo con l'obiettivo di rendere omogenea l'azione amministrativa in materia;
c)
può definire i criteri per rendere uniforme l'applicazione della disposizione di cui al
comma 4 dell'articolo 218
;
d)
può definire, con provvedimento della Giunta regionale, le linee guida inerenti al calcolo dell'indennità nei casi di servitù o di permanente diminuzione di valore, di cui all'
articolo 44 del d.p.r. 327/2001
;
e)
svolge attività di monitoraggio e di osservatorio sui procedimenti espropriativi.
Art. 217
(Procedimenti di competenza regionale)
1.
La Regione, previa intesa, può delegare ad altri enti pubblici le funzioni di autorità espropriante per uno o più procedimenti di competenza regionale, propria o conferita dallo Stato, specificamente identificati.
2.
L'ente o il soggetto delegato trasmette tempestivamente alla Regione gli atti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate di autorità espropriante anche per l'aggiornamento degli elenchi di cui all'
articolo 14, comma 2 del d.p.r. 327/2001
degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità o con cui è disposta l'espropriazione.
3.
Nei casi in cui la Regione è soggetto beneficiario dell'espropriazione, l'autorità espropriante stipula con il proprietario l'atto di cessione volontaria di cui all'
articolo 45 del d.p.r. 327/2001
e provvede a trasmetterlo alla Regione.
4.
La Regione, nel rispetto delle garanzie previste dall'ordinamento, può revocare la delega in ogni momento, ferme restando la validità e l'efficacia degli atti emanati e delle fasi procedimentali già concluse, purché conformi alle disposizioni vigenti. La Regione provvede in ogni caso alla revoca per mancato o tardivo adempimento dell'ente delegato agli obblighi fissati dalla normativa vigente o dall'atto di delega.
Art. 218
(Vincoli derivanti da piani urbanistici)
1.
Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione dello strumento urbanistico generale, ovvero di una sua variante, con il quale il bene stesso è destinato ad opere pubbliche o di pubblica utilità, o comunque con l'approvazione del progetto di cui all'
articolo 220
o in base a specifiche disposizioni normative.
2.
Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni, fatto salvo quanto previsto al
comma 7-bis dell'articolo 165 del d.lgs. 163/2006
. Entro il medesimo termine può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione della pubblica utilità dell'opera.
3.
Se entro il termine di cui al
comma 2
non è dichiarata la pubblica utilità il vincolo preordinato all'esproprio decade e per le aree interessate trova applicazione la disciplina di cui all'
articolo 59, comma 2
.
4.
I vincoli preordinati all'esproprio, dopo la loro decadenza, possono essere motivatamente reiterati attraverso uno degli atti previsti al
comma 1
, o con le modalità di cui all'
articolo 219
, fermo restando la corresponsione al proprietario dell'indennizzo diretto al ristoro del pregiudizio causato dal protrarsi della durata di detto vincolo.
5.
Qualora il vincolo sia apposto fin dall'origine su zona agricola, è sempre consentita l'utilizzazione dell'indice previsto dalla suddetta normativa su altro terreno dell'impresa agricola. L'indennizzo dovuto per la reiterazione del vincolo è quello derivante dagli eventuali impedimenti dimostrati a diversi utilizzi agronomici dell'area.
6.
Nel periodo temporale di efficacia del vincolo espropriativo, il consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle previste dallo strumento urbanistico comunale, senza necessità di variante allo stesso.
Art. 219
(Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali)
1.
Il vincolo preordinato all'esproprio, ai fini della localizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può essere apposto, dandone espressamente atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'
articolo 14, comma 4 della l. 241/1990
, o su iniziativa dell'amministrazione competente ad approvare il progetto o del soggetto interessato di cui all'
articolo 215
, commi 2 e 3, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa che in base alla legislazione vigente comportano variante al piano urbanistico generale. Detto vincolo può essere altresì apposto ai sensi dell'
articolo 32
, commi 3 e seguenti nonché ai sensi dell'
articolo 212
.
Art. 220
(Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo)
1.
Con il provvedimento che approva il progetto definitivo
o esecutivo[525]
, possono essere dichiarate di pubblica utilità, anche senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, le seguenti opere:
a)
opere di difesa del suolo, di consolidamento degli abitati, di infrastrutturazione tecnologica a rete che non pregiudicano l'attuazione della destinazione prevista;
b)
realizzazione di infrastrutture tecnologiche a rete o puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, nelle zone agricole e nelle aree boscate;
c)
opere ricadenti nelle fasce di rispetto previste dal
d.p.r. 753/1980
;
d)
opere di cui al decreto del Ministero dei Trasporti 3 agosto 1981 (Determinazione, ai sensi dell'
articolo 10, comma secondo, della L. 12 febbraio 1981, n. 17
, della distanza minima da osservarsi nella costruzione di edifici o manufatti nei confronti delle officine e degli impianti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nei quali si svolgono particolari lavorazioni);
e)
opere di cui all'
articolo 338 del r.d. 1265/1934
;
f)
opere connesse all'attività aeroportuale di cui all'
articolo 102
, individuate dalla strumentazione urbanistica;
g)
opere ricadenti nelle fasce di rispetto di cui al
d.lgs. 285/1992
integrato dal
d.p.r. 495/1992
, così come prescritto anche agli articoli 17, comma 1,
lettera b)
punto 2, 97, 100, comma 1 e 175;
h)
le opere relative a infrastrutture e dotazioni territoriali previste nel procedimento di modifica del piano attuativo di cui all'
articolo 58
.
1 bis.
Qualora sussista la conformità con lo strumento urbanistico generale, le opere di infrastruttura relative alle reti escursionistiche di cui all'
articolo 7, comma 1, lettera s)
, possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità in sede di approvazione del progetto definitivo o esecutivo senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ferme restando le procedure di pubblicità di cui all'
articolo 221
.
[526]
Art. 221
(Partecipazione degli interessati)
1.
Al fine della partecipazione al procedimento degli interessati e del proprietario del bene, sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, si rispettano le forme di pubblicità previste dagli articoli 28, 31, 32 e 56 per l'approvazione dei rispettivi strumenti urbanistici e delle relative varianti.
2.
Allo stesso proprietario interessato dalla realizzazione della singola opera pubblica è comunicato anche l'avvio del procedimento e allorché il numero dei destinatari sia superiore a trenta si osservano le forme di cui all'
articolo 224, comma 6
.
[ ... ]
[527]
Gli interessati, entro gli stessi termini previsti dalla legge regionale di cui al
comma 1
, e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, possono formulare osservazioni che verranno valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.
[528]
3.
La disposizione di cui al
comma 1
non si applica ai fini dell'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell'
articolo 1, comma 1 della l. 443/2001
.
Art. 222
(Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità)
1.
La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:
a)
quando l'autorità competente approva il progetto definitivo o esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità;
b)
quando l'approvazione di piani attuativi o di settore comporti, ai sensi delle disposizioni statali e regionali, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste;
c)
quando la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di ogni atto avente effetti equivalenti, comporti la dichiarazione di pubblica utilità di opere, anche private, in base alla normativa vigente.
Art. 223
(Disposizioni sull'approvazione di progetti non conformi allo strumento urbanistico)
1.
In tutti i casi nei quali l'opera pubblica o di pubblica utilità da realizzare non risulti conforme alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale, in quanto non prevista, la variante agli strumenti stessi può essere apportata con le procedure di cui all'
articolo 219
.
Art. 224
(Disposizioni sulla redazione e approvazione del progetto)
1.
Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente, nonché per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati dall'autorità espropriante ad introdursi nell'area interessata.
2.
Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonché al suo possessore o detentore, se risulti conosciuto. L'autorità espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore o detentore entro sette giorni dal ricevimento della relativa comunicazione o dalla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'avviso di cui al
comma 6
, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione o è scaduta la pubblicazione dell'avviso relativo alla richiesta di introdursi nella altrui proprietà.
3.
L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà ed è inviata con modalità che certifichino l'avvenuta comunicazione, quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale e la posta elettronica certificata, almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni.
4.
Il proprietario e il possessore o detentore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia, di ciò sarà data notizia nel verbale di sopralluogo da parte dei tecnici interessati.
5.
L'autorizzazione di cui al
comma 1
si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.
6.
Quando il numero dei destinatari della comunicazione prevista al
comma 2
, primo periodo sia superiore a trenta, la comunicazione stessa può essere effettuata mediante pubblico avviso, da inserire per sette giorni consecutivi nell'albo pretorio dei comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati, nonché su uno o più quotidiani a diffusione almeno regionale, sui siti informatici della Regione, dell'autorità espropriante e sul BUR. L'avviso all'albo pretorio deve contenere gli estremi di pubblicazione nel BUR, nei quotidiani e nei siti informatici.
7.
Il provvedimento che approva il progetto definitivo
ed esecutivo[529]
, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio. Al proprietario è comunicata la data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo
ed esecutivo[530]
, nonché della facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Quando il numero dei destinatari della comunicazione è superiore a trenta, si procede ai sensi del
comma 6
.
Art. 225
(Le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo)
1.
Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. A tale fine, egli deposita presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente.
2.
Nell'atto di approvazione del progetto sono richiamati gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi catastali e con le generalità dei proprietari iscritti nei registri catastali.
3.
L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'
articolo 224
consente anche l'effettuazione delle operazioni previste dal
comma 2
.
4.
Al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera è inviato l'avviso dell'avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al
comma 1
, con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.
5.
Quando il numero dei destinatari è superiore a trenta si osservano le forme di cui all'
articolo 224, comma 6
.
6.
Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo degli interventi di cui alla
l. 443/2001
, l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato con le modalità di cui all'
articolo 166, comma 2 del d.lgs. 163/2006
.
7.
Se la comunicazione prevista dal
comma 4
non ha luogo per irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto può essere ugualmente approvato.
8.
Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al
comma 4
è sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e sui siti informatici della Regione e dell'autorità espropriante. In alternativa alla predetta pubblicazione uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale, la comunicazione può essere effettuata tramite messi notificatori all'ultimo indirizzo conosciuto.
9.
L'autorità espropriante non è tenuta a dare alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario del bene, fermo restando il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi del
Capo V della l. 241/1990
.
10.
Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 4
o dalla scadenza della pubblicazione dell'avviso di cui al
comma 5
.
11.
Nei casi previsti dall'
articolo 222
, il proprietario dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne.
12.
L'autorità espropriante sentito anche il promotore dell'espropriazione, si pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal
comma 4
.
13.
Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell'opera, l'autorità espropriante può approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni.
14.
Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l'opportunità di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli già espropriati, con atto motivato l'autorità espropriante integra il provvedimento con cui è stato approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e procede secondo le disposizioni del presente articolo.
Art. 226
(Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione)
1.
Per i proprietari che non hanno concordato la determinazione dell'indennità di espropriazione ai sensi dell'
articolo 20 del d.p.r. 327/2001
, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità medesima alla Commissione prevista dall'
articolo 230
e contemporaneamente invita il proprietario interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicare alla Commissione stessa entro i successivi venti giorni se intende essere ascoltato ovvero designare un tecnico di propria fiducia. Nel caso in cui il proprietario chieda di essere ascoltato, la Commissione informa l'autorità espropriante che può partecipare alla riunione. L'autorità espropriante può formulare controdeduzioni entro i successivi dieci giorni dalla seduta della Commissione. La Commissione provvede alla determinazione dell'indennità entro sessanta giorni che decorrono dalla data della comunicazione da parte dell'autorità espropriante alla Commissione stessa, attestante l'avvenuto ricevimento della raccomandata spedita ai proprietari.
2.
Qualora il proprietario non abbia dato la comunicazione di cui al
comma 1
, la Commissione provvede in ogni caso alla determinazione dell'indennità entro i successivi sessanta giorni.
3.
La relazione della Commissione è depositata presso l'autorità espropriante che ne da notizia al proprietario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4.
Entro dieci giorni dal ricevimento della relazione, il proprietario è tenuto a comunicare all'autorità espropriante l'accettazione dell'indennità ovvero a proporre il contradditorio tra le parti. In caso di mancata comunicazione l'indennità si intende non accettata.
5.
L'autorità espropriante trasmette immediatamente l'eventuale richiesta di contradditorio alla Commissione corredandola con le proprie osservazioni. La Commissione decide definitivamente sull'indennità entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta con la presenza dell'autorità espropriante medesima e del proprietario.
Art. 227
(Determinazione urgente dell'indennità provvisoria)
1.
Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'
articolo 20 del d.p.r. 327/2001
, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide.
2.
Il decreto di cui al
comma 1
può essere emanato ed eseguito nei seguenti casi:
a)
numero dei destinatari della procedura superiore a trenta;
b)
realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo, di consolidamento di abitati e di regimazione delle acque pubbliche;
c)
realizzazione di opere afferenti impianti, servizi e infrastrutture a rete di interesse pubblico in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, teleriscaldamento e distribuzione di combustibili e carburanti a basso impatto ambientale;
d)
realizzazione di opere di edilizia sanitaria, con riferimento alla costruzione di strutture nuove e alla modifica, anche ampliativa, di strutture esistenti;
e)
per gli interventi di cui alla
l. 443/2001
.
3.
Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al
comma 1
e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.
4.
In caso di non condivisione della misura dell'indennità comunicata entro il termine di cui al
comma 1
, o in assenza di comunicazione da parte del proprietario, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità medesima alla Commissione prevista dall'
articolo 230
con le procedure di cui all'
articolo 226
.
5.
La Regione, nell'esercizio della funzione di coordinamento di cui all'
articolo 216, comma 1
, può specificare ulteriormente con provvedimento della Giunta regionale, i presupposti di urgenza o di particolare urgenza previsti dal presente articolo e dall'
articolo 228
.
Art. 228
(Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione)
1.
Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'
articolo 20 del d.p.r. 327/2001
, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, lo stato di fatto degli stessi, le eventuali attività presenti o le colture in atto, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è inviato con modalità che certifichino l'avvenuta comunicazione, quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale e la posta elettronica certificata con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti.
2.
Il decreto di cui al
comma 1
può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei casi elencati all'
articolo 227, comma 2
.
3.
Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto l'acconto dell'ottanta per cento con le modalità di cui al
comma 6, dell'articolo 20 del d.p.r. 327/2001
.
4.
L'esecuzione del decreto di cui al
comma 1
ha luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del medesimo. Lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima della modifica dello stato dei luoghi.
5.
Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.
6.
Si intende effettuata l'immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità.
7.
L'autorità espropriante indica, nel decreto di esproprio, la data in cui è avvenuta l'immissione in possesso e trasmette copia del relativo verbale all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione.
8.
L'autorità che ha eseguito il decreto di esproprio ne dà comunicazione all'ufficio regionale competente all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione.
9.
Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria di cui all'
articolo 217, comma 3
, è dovuta l'indennità di occupazione, da computare ai sensi dell'
articolo 50, comma 1 del d.p.r. 327/2001
.
10.
Il decreto che dispone l'occupazione, emesso ai sensi del
comma 1
, perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cinque anni decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità.
Art. 229
(Disposizioni sul procedimento di emanazione del decreto di esproprio)
1.
Le comunicazioni e le notifiche previste al
Titolo II Capo IV
e
Capo XI del d.p.r. 327/2001
possono essere effettuate anche con ulteriori modalità che comunque certifichino l'avvenuta comunicazione secondo la disciplina vigente quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale e la posta elettronica certificata.
2.
L'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari previsto dall'
articolo 20, comma 1 del d.p.r. 327/2001
, può essere notificato contestualmente alla comunicazione prevista dall'
articolo 224, comma 7
.
3.
Le comunicazioni previste al
Titolo II, Capo IV, Sezione II, del d.p.r. 327/2001
non eseguite per irreperibilità o assenza del destinatario o per oggettiva impossibilità di conoscerne la residenza, la dimora o il domicilio, possono essere effettuate mediante un avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione almeno regionale e sul sito informatico della Regione e dell'autorità espropriante.
4.
Le comunicazioni o le notificazioni, previste al
Titolo II, Capo IV, Sezione II, del d.p.r. 327/2001
, relative a espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio con proprietà millesimali, possono essere effettuate all'amministratore condominiale.
5.
L'autorità espropriante trasmette l'estratto del decreto di esproprio di cui all'
articolo 23, comma 5 del d.p.r. 327/2001
, alla Regione che provvede alla pubblicazione nel BUR, senza alcun onere per la stessa autorità, anche al fine dell'aggiornamento degli elenchi degli atti previsto dall'
articolo 14, comma 2 del medesimo d.p.r. 327/2001
.
Art. 230
(Commissione competente a determinare l'indennità definitiva)
1.
La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, ha sede presso la Giunta regionale e si compone dei seguenti membri:
a)
il dirigente del Servizio regionale competente;
b)
il responsabile della Direzione Regionale dell'Agenzia del Territorio, o suo delegato;
c)
due esperti in materia di estimo designati dalla Giunta regionale;
d)
due esperti in materia di agricoltura e foreste designati dalla Giunta regionale.
2.
Le funzioni di Presidente vengono svolte dal dirigente del Servizio regionale competente e nel caso di assenza o impedimento, dal membro designato dalla Direzione Regionale dell'Agenzia del Territorio. La Commissione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale assegnato al servizio competente.
3.
Il Presidente della Commissione redige l'ordine del giorno e designa tra i componenti della stessa un relatore per ogni argomento.
4.
I componenti durano in carica per la durata della legislatura regionale. Decadono a seguito di assenza ingiustificata a quattro sedute consecutive; in tal caso i sostituti sono designati con le procedure previste dal
comma 1
.
5.
Le modalità di convocazione e funzionamento delle sedute e di ogni altro aspetto legato alla organizzazione e attività della Commissione sono definite con atto approvato dalla Giunta regionale su proposta della Commissione stessa. Al relatore è corrisposto un compenso calcolato sullo scaglione minimo previsto in materia di estimo dall'
articolo 13
delle tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, allegate al decreto del Ministero della giustizia 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale) oltre il rimborso delle spese di viaggio per missioni con le modalità, previa autorizzazione, previste dal disciplinare regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 14 marzo 2011, n. 216. Il suddetto compenso è dovuto anche nel caso previsto al punto g) del
comma 6
, limitatamente alla redazione di stime.
6.
La Commissione svolge le funzioni che il
d.p.r. 327/2001
e il presente Capo le attribuiscono e in particolare:
a)
esprime, su richiesta dell'autorità espropriante e come previsto all'
articolo 20, comma 3 del d.p.r. 327/2001
, un parere in ordine alla determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione;
b)
determina l'indennità definitiva di espropriazione nel caso di indennità provvisoria non accettata;
c)
determina l'indennità di espropriazione ai sensi dell'
articolo 227, comma 4
;
d)
determina, in caso di mancato accordo tra le parti, l'indennità spettante al proprietario nel caso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, come previsto all'
articolo 50 del d.p.r. 327/2001
;
e)
determina, in caso di mancato accordo tra le parti, il corrispettivo da liquidare nei casi di retrocessione totale o parziale del bene, come previsto all'
articolo 48 del d.p.r. 327/2001
;
f)
nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'istituto centrale di statistica, determina entro il 31 gennaio di ogni anno il valore agricolo dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati;
g)
esprime pareri, valutazioni e stime, anche relativamente agli accordi transattivi, su richiesta della Regione.
7.
Ai componenti esterni della Commissione, di cui alle lettere c) e d) del
comma 1
, spetta una indennità di presenza stabilita nella misura prevista dalla normativa vigente.
8.
La commissione regionale, per i procedimenti delle amministrazioni statali in materia di espropri, svolge le funzioni delle commissioni di cui all'
articolo 41 del d.p.r. 327/2001
.
Art. 231
(Determinazione dell'indennità di aree edificabili)
1.
Per la determinazione dell'indennità da corrispondere ai proprietari di aree edificabili o legittimamente edificate, fatte salve le disposizioni di cui al
successivo articolo 232
in riferimento al concetto di edificabilità legale, si applicano gli articoli 36, 37, 38 e 39 del
d.p.r. 327/2001
.
2.
Per interventi di riforma economico-sociale ai sensi dell'
articolo 37, comma 1, secondo periodo del d.p.r. 327/2001
, si intendono quelli dall'incisiva innovatività, tenuto conto anche delle finalità perseguite in ordine a fenomeni di primaria importanza almeno regionale, nell'ambito dei principi fissati dallo Stato e precisamente:
a)
interventi straordinari riguardanti piani in materia di edilizia residenziale pubblica approvati ai sensi della
legge regionale 28 novembre 2003, n. 23
(Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale);
b)
interventi per la riqualificazione dell'offerta insediativa per le attività produttive riguardanti aree strategiche classificate tali dalla programmazione regionale;
c)
interventi in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di cui alla
l. 443/2001
e da altre disposizioni nazionali;
d)
rete ospedaliera dell'emergenza prevista dal piano sanitario regionale;
e)
edilizia universitaria ed equiparata;
f)
impianti strategici per l'approvvigionamento energetico individuati dal Piano Energetico Regionale;
g)
viabilità di livello autostradale e viabilità primaria regionale come definita dall'
articolo 97
;
h)
la rete ferroviaria e la rete di trasporto in sede fissa;
i)
impianti di trattamento e smaltimento individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti;
l)
interventi relativi all'aeroporto regionale dell'Umbria, per definire le servitù e i vincoli gravanti sulle aree contigue al fine di garantire l'agibilità e la sicurezza dello stesso ai sensi degli articoli 8, comma 2,
lettera c)
e 102;
m)
interventi relativi alle infrastrutture puntuali e dei principali nodi di interconnessione e scambio, passeggeri e merci, ivi compresi gli attracchi lacuali di cui all'
articolo 8, comma 2, lettera b)
;
n)
interventi per l'attuazione della struttura urbana minima ai fini della riduzione della vulnerabilità sismica urbana di cui all'
articolo 22, comma 1, lettera e)
.
Art. 232
(Disposizioni sul riconoscimento dell'edificabilità legale)
1.
Ai soli fini del requisito di edificabilità legale dei terreni da espropriare, non si considerano edificabili le aree dello strumento urbanistico generale, i cui interventi previsti sono riservati agli enti pubblici o concessionari di pubblici servizi, qualora derivino direttamente da una precedente destinazione agricola. Rientrano nella suddetta fattispecie anche gli interventi relativi a servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico, ancorché promossi da soggetti privati, subordinatamente alla stipula di una convenzione o atto equipollente con il soggetto pubblico che autorizza l'attuazione delle previsioni del PRG, garantendone l'uso pubblico.
Art. 233
(Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area non edificabile)
1.
Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola, fatto salvo quanto previsto all'
articolo 236, comma 1
.
2.
Se l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è commisurata al valore agricolo corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati.
3.
Per l'offerta da formulare ai sensi dell'
articolo 20, comma 1 del d.p.r. 327/2001
e per la determinazione dell'indennità provvisoria, si applica il criterio del valore agricolo di cui alla
lettera f) del comma 6 dell'articolo 230
, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.
4.
Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata.
5.
Nei casi previsti dal presente articolo, l'indennità è aumentata delle somme pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile.
Art. 234
(Indennità aggiuntive e frutti pendenti)
1.
Spetta una indennità aggiuntiva all'affittuario che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità.
2.
L'indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell'
articolo 233, comma 4
, ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti.
3.
Spettano al proprietario o all'affittuario i frutti pendenti al momento dell'immissione in possesso, sul terreno oggetto della procedura espropriativa.
Art. 235
(Cessione volontaria)
1.
Dalla data di dichiarazione della pubblica utilità dell'opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto di stipulare con il soggetto beneficiario dell'espropriazione l'atto di cessione del bene o della sua quota di proprietà. Nel caso di area edificabile, il corrispettivo dell'atto di cessione è calcolato ai sensi dell'
articolo 231
, con l'aumento del dieci per cento solo in caso di interventi di riforma economico-sociale.
2.
L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se l'acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato fermo restando la corresponsione degli interessi nella misura del tasso legale. Sono comunque dovute le indennità aggiuntive di cui all'
articolo 234
.
Art. 236
(Disposizioni sul riconoscimento dell'edificabilità di fatto)
1.
Un'area possiede i caratteri dell'edificabilità di fatto se, nell'ambito territoriale in cui l'area stessa è inserita, sono già presenti, o comunque in fase di realizzazione, le opere di urbanizzazione primaria richieste dalla legge o comunque esista la concreta possibilità di allacciamento alle medesime.
2.
Il riconoscimento della presenza dei caratteri dell'edificabilità di fatto sull'immobile oggetto di valutazione assume in ogni caso un carattere complementare al requisito dell'edificabilità legale, di per sé necessario e sufficiente al riconoscimento della vocazione edificatoria ai fini espropriativi ed ha rilevanza esclusivamente ai fini della determinazione dell'indennità.
Art. 237
(Pagamento definitivo dell'indennità)
1.
L'autorità espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario od agli aventi diritto, quando è divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'indennità di espropriazione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l'opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l'accordo per la distribuzione dell'indennità.
2.
L'autorizzazione è disposta su istanza delle parti interessate, su proposta del responsabile del procedimento successiva alla audizione delle parti, da cui risulti anche la mancata notifica di opposizioni di terzi.
3.
Unitamente all'istanza, vanno depositati:
a)
un certificato dei registri immobiliari o attestazione notarile, da cui risulta la piena e libera disponibilità del bene, che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi;
b)
un attestato del promotore dell'espropriazione, da cui risulti che non gli sono state notificate opposizioni di terzi.
4.
Su richiesta dell'interessato con allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta ai sensi dell'
articolo 47 del d.p.r. 445/2000
in merito a quanto indicato al
comma 3, lettera a)
, l'autorità espropriante è tenuta ad autorizzare il pagamento delle somme previa verifica a mezzo dell'accesso telematico alla banca dati catastale e ipotecaria, in applicazione dell'
articolo 43
e successivi del medesimo d.p.r..
Art. 238
(Disposizioni per le infrastrutture energetiche a rete o puntuali non facenti parte delle reti energetiche nazionali)
1.
Il provvedimento di cui all'
articolo 52-quater del d.p.r. 327/2001
relativo a infrastrutture energetiche a rete o puntuali non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione o dal soggetto da essa delegato. Il medesimo provvedimento è adottato dal comune nel caso di opere che interessano esclusivamente il proprio territorio.
2.
Sono esercitate dalla
provincia[531]
le attività amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche relativamente alle funzioni e compiti attribuiti dalla normativa regionale, qualora le opere interessano il territorio di due o più comuni.
3.
Sono esercitate dal comune le attività amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche nel caso di opere che interessano esclusivamente il proprio territorio.
4.
Le funzioni di autorità espropriante per le infrastrutture di cui al presente articolo possono essere delegate dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune al soggetto concessionario o realizzatore delle opere ovvero esercente il servizio, senza alcun onere per la pubblica amministrazione. L'amministrazione delegante applica nel rapporto con il soggetto delegato la disciplina dell'
articolo 217
, commi 2 e 3.