CAPO I
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA
LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 2010, N. 2
Art. 3
(Modificazioni ed integrazioni dell'
articolo 2 della l.r. 2/2010
)
1.
Alla fine del
comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2
(Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), sono aggiunte le seguenti parole: "
e a turno unico
".
2.
I commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'
articolo 2 della l.r. 2/2010
sono abrogati.
3.
Il
comma 9 dell'articolo 2 della l.r. 2/2010
è sostituito dal seguente:
"
9. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'
articolo 42 dello Statuto regionale
, fa parte dell'Assemblea legislativa. Sono altresì eletti consiglieri regionali i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, non risultati eletti ai sensi del comma 8, collegati a coalizioni di liste o liste non unite in coalizione che abbiano conseguito almeno un seggio. A questi fini l'Ufficio centrale regionale utilizza il seggio spettante alla coalizione, ove sia l'unico, o l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alla lista non riunita in coalizione ovvero alle liste collegate con il medesimo candidato non eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale, sulla base dei peggiori resti. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste regionali collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede di circoscrizione unica regionale, è individuato quello assegnato alla lista che ha conseguito la minore cifra elettorale a livello regionale.
".
4.
Il
comma 10 dell'articolo 2 della l.r. 2/2010
è sostituito dal seguente:
"
10. È definita
"coalizione"
l'insieme delle liste regionali collegate ad un medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.
".
Art. 4
(Modificazioni ed integrazioni dell'
articolo 3 della l.r. 2/2010
)
1.
Il
comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 2/2010
è sostituito dal seguente:
"
1. L'Assemblea legislativa, ai sensi dell'
articolo 42 dello Statuto regionale
, è composta da venti membri, oltre al Presidente della Giunta regionale. L'Assemblea legislativa è eletta contestualmente al Presidente della Giunta regionale, a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, sulla base di liste regionali concorrenti e di coalizioni regionali concorrenti, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.
".
2.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 2/2010
sono inseriti i seguenti:
"
1-bis. A norma dell'
articolo 57, comma 1, dello Statuto
, i consiglieri regionali rappresentano la comunità regionale ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
1-ter. Il territorio regionale costituisce l'unica circoscrizione elettorale della Regione.
1-quater. Le elezioni dell'Assemblea legislativa avvengono a turno unico con criterio proporzionale mediante riparto dei seggi tra coalizioni di liste e liste non riunite in coalizione, concorrenti, assicurando la rappresentanza delle minoranze, nei termini di cui alla presente legge e di cui alla
l. 108/1968
come recepita con le successive modifiche ed integrazioni. Al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze, all'insieme delle coalizioni e liste non collegate al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale proclamato eletto sono in ogni caso riservati sette seggi, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 2, comma 9, oltre quello riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato alla Presidenza proclamato eletto.
".
3.
I commi 2, 3 e 4 dell'
articolo 3 della l.r. 2/2010
sono abrogati.
Art. 5
(Integrazione della
l.r. 2/2010
)
1.
Dopo l'
articolo 9 della l.r. 2/2010
è inserito il seguente:
"
Art. 9-bis
(Spese elettorali)
1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla presidenza della Giunta regionale non possono superare la cifra di euro 100.000,00. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni nelle liste regionali non possono superare la cifra di euro 25.000,00.
2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese devono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'
articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441
(Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti).
3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nella circoscrizione regionale in cui ha presentato la propria lista.
".
CAPO II
ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA
LEGGE 17 FEBBRAIO 1968, N. 108
Art. 8
(Modificazione dell'
articolo 8 della l. 108/1968
)
1.
L'
articolo 8 della l. 108/1968
è sostituito dal seguente:
"
Art. 8
(Ufficio unico circoscrizionale e Ufficio centrale regionale)
1. Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il capoluogo di regione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio unico circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal Presidente del tribunale.
2. Le funzioni di segreteria dell'Ufficio unico sono assicurate dal personale della cancelleria del tribunale.
3. Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, presso la Corte d'appello del capoluogo di regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione di comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal Presidente della Corte d'appello medesima.
4. Le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale sono assicurate dal personale della cancelleria della Corte d'appello.
5. Al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento elettorale, l'Assemblea legislativa dell'Umbria può stipulare intese con gli organi dell'amministrazione giudiziaria interessati, anche finalizzate alla collaborazione del personale regionale alle attività dell'Ufficio unico e dell'Ufficio centrale.
".
Art. 9
(Modificazione dell'
articolo 9 della l. 108/1968
)
1.
L'
articolo 9 della l. 108/1968
, come già modificato dall'
articolo 6 della l.r. 2/2010
, è sostituito dal seguente:
"
Art. 9
(Presentazione delle liste regionali)
1. Le liste dei candidati sono presentate all'Ufficio unico circoscrizionale, dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo gli uffici rimangono aperti quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti.
2. Nelle liste regionali, a pena d'inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta percento dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità superiore per il genere sottorappresentato.
3. Le liste sono sottoscritte da un minimo di 500 a un massimo di 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
4. In caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa, che comporti anche l'anticipo dello svolgimento delle elezioni rispetto alla scadenza del quinquennio di durata in carica degli organi elettivi ai sensi dell'
articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165
(Disposizioni di attuazione dell'
articolo 122, primo comma, della Costituzione
) di almeno centoventi giorni, il numero minimo e massimo degli elettori per la presentazione delle liste regionali previsto dal comma 3, è dimezzato.
5. Ai fini della sottoscrizione, nei quindici giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste, ogni comune assicura agli elettori di qualunque comune della Regione la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati, durante l'orario di funzionamento dei propri uffici. Gli orari di apertura sono resi noti al pubblico con avviso divulgato mediante affissione nell'albo pretorio dei comuni della Regione, nonché mediante la pubblicazione sui siti internet istituzionali dei comuni, delle province e della Regione, nonché attraverso gli organi di informazione.
6. La firma degli elettori deve essere apposta su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome, cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati nonché il nome, cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'
articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53
(Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale); deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.
7. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.
8. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione regionale e non inferiore allo stesso numero diminuito di un quinto.
9. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione reca una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
10. La lista è corredata dalla seguente documentazione:
a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione. I sindaci rilasciano tali certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;
b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ciascun candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da uno dei soggetti di cui all'
articolo 14 della l. 53/1990
. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;
c) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'
articolo 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235
(Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'
articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190
);
d) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;
e) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli già presentati, ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti o gruppi politici. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature;
f) la dichiarazione di collegamento di ciascuna lista ad un candidato Presidente della Giunta, a pena di esclusione. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2.
11. La dichiarazione di presentazione della lista contiene l'indicazione del delegato a presentare, personalmente o a mezzo di persona da esso autorizzata con dichiarazione autenticata da notaio, la lista dei candidati presso l'Ufficio unico circoscrizionale nonché l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio unico circoscrizionale.
".
Art. 10
(Integrazione della
l. 108/1968
)
1.
Dopo l'
articolo 9 della l. 108/1968
è inserito il seguente:
"
Art. 9-bis
(Presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale)
1. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate per la verifica delle condizioni di ammissibilità e di candidabilità presso l'Ufficio unico circoscrizionale da parte di un delegato del candidato, dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo gli uffici rimangono aperti quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti.
2. La presentazione delle candidature di cui al comma 1 è accompagnata, a pena di esclusione, dal certificato d'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, nonché dalla dichiarazione di collegamento con le singole liste regionali da parte del candidato Presidente. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai delegati delle singole liste regionali.
3. La presentazione delle candidature e le dichiarazioni di collegamento devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'
articolo 14 della l. 53/1990
.
4. La candidatura alla carica di Presidente è valida se accompagnata dalla dichiarazione di accettazione, autenticata da uno dei soggetti di cui all'
articolo 14 della l. 53/1990
, contenente la nomina del delegato ad effettuare la presentazione di cui al comma 1.
5. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, il candidato a Presidente della Giunta regionale rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'
articolo 46 del d.p.r. 445/2000
, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'
articolo 7 del d.lgs. 235/2012
.
6. L'Ufficio unico circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla presentazione, ammette le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge ed alla normativa regionale e nazionale in materia ed effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda.
7. Il delegato di cui al comma 1, può prendere cognizione, entro la sera stessa, delle contestazioni fatte dall'Ufficio unico circoscrizionale in merito all'ammissibilità della candidatura a Presidente della Giunta regionale.
8. Non può essere candidato Presidente della Giunta, ai sensi dell'
articolo 63, comma 5, dello Statuto regionale
, chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.
9. La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non richiede la sottoscrizione da parte degli elettori.
10. Si applica, in quanto compatibile, la procedura di cui ai commi dal quarto al nono dell'articolo 10, intendendosi sostituito ai delegati di lista il delegato di cui al comma 1.
".
Art. 11
(Modificazioni ed integrazioni dell'
articolo 10 della l. 108/1968
)
1.
All'
articolo 10 della l. 108/1968
, le parole: "
Ufficio centrale circoscrizionale
" sono da intendersi sostituite con le seguenti: "
Ufficio unico circoscrizionale
".
2.
All'alinea del
comma primo dell'articolo 10 della l. 108/1968
dopo la parola: "
candidati
" sono aggiunte le seguenti: "
di cui all'articolo 9, comma 1
".
3.
Al
numero 1) del comma primo dell'articolo 10 della l. 108/1968
le parole: "
e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto
" sono sostituite dalle seguenti: "
, rispettino i parametri di cui all'articolo 9, comma 2, siano accompagnate dalla dichiarazione di collegamento ad un candidato Presidente della Giunta e comprendano il numero di candidati previsto dall'articolo 9
" e la parola: "
precedente
" è sostituita dalla seguente: "
9
".
4.
Il
numero 2) del comma primo dell'articolo 10 della l. 108/1968
è sostituito dal seguente: "
2) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 9, comma 10, lettera c) e dei candidati a carico dei quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'Ufficio, la sussistenza di una delle condizioni di incandidabilità previste dall'
articolo 7 del d.lgs. 235/2012
, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 9, comma 10, lettera b);
".
5.
Al
numero 3) del comma primo dell'articolo 10 della l. 108/1968
le parole da: "
il 21° anno di età
" fino a "
Repubblica
" sono sostituite dalle seguenti: "
il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non è presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica
".
6.
Dopo il
comma primo dell'articolo 10 della l. 108/1968
è inserito il seguente: "
1-bis. Le liste che all'esito degli adempimenti di cui al comma primo risultano composte da un numero di candidati inferiore a quindici sono dichiarate non valide.
".
7.
Al
comma nono dell'articolo 10 della l. 108/1968
le parole "
agli Uffici centrali circoscrizionali
" sono sostituite dalle seguenti: "
all'Ufficio unico circoscrizionale
".
Art. 12
(Modificazioni ed integrazioni dell'
articolo 11 della l. 108/1968
)
1.
Alla rubrica ed al
comma primo dell'articolo 11 della l. 108/1968
, le parole: "
Ufficio centrale circoscrizionale
" sono sostituite dalle seguenti: "
Ufficio unico circoscrizionale
".
2.
Al
numero 1) del comma primo dell'articolo 11 della l. 108/1968
la parola: "
ammessa
" è sostituita dalle seguenti: "
unica o coalizione di liste ammesse
".
3.
I numeri 4) e 5) del
comma primo dell'articolo 11 della l. 108/1968
sono abrogati.
4.
Il
comma secondo dell'articolo 11 della l. 108/1968
è sostituito dai seguenti:
"
2. Le operazioni di cui al comma primo, sono comunicate tempestivamente alla Regione ai fini degli adempimenti di competenza ed in particolare:
a) della stampa del manifesto con le liste dei candidati;
b) dell'invio di esso ai sindaci dei comuni della Regione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.
3. L'ufficio unico circoscrizionale trasmette immediatamente alla Regione le liste definitive con i relativi contrassegni per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.
".
Art. 13
(Integrazione della
l. 108/1968
)
1.
Dopo l'
articolo 11 della l. 108/1968
è inserito il seguente:
"
Art. 11-bis
(Modalità di espressione del voto. Scheda elettorale)
1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione dell'Assemblea legislativa avviene su un'unica scheda.
2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno della lista regionale ovvero i contrassegni delle liste regionali riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. Per ciascuna lista regionale sono previste apposite righe per l'espressione del voto di preferenza ai candidati. L'elettore può esprimere nelle righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o di due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di genere diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.
3. Ciascun elettore può, a scelta:
a) votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo. In tale caso il voto si estende a favore della lista non riunita in coalizione ovvero a favore della coalizione di liste collegate al candidato alla presidenza della Giunta nei termini di cui alla lettera b) del comma 5, dell'articolo 15;
b) votare per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;
c) votare a favore solo di una lista regionale tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale ad essa collegato.
4. Il voto espresso mediante indicazione della preferenza in favore di uno o di due candidati di lista senza tracciare alcun segno sul contrassegno della lista di appartenenza, si intende espresso anche in favore della medesima lista oltre che in favore del candidato Presidente collegato. Il voto espresso per più liste collegate allo stesso candidato Presidente è attribuito al solo candidato Presidente. Non è ammesso il voto disgiunto: il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate è nullo. Il voto espresso per più liste collegate a candidati Presidente diversi è nullo.
5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanare non oltre quarantacinque giorni precedenti la data delle elezioni, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nella presente legge. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
".
Art. 14
(Modificazione dell'
articolo 15 della l. 108/1968
)
1.
L'
articolo 15 della l. 108/1968
, come già modificato dall'
articolo 7 della l.r. 2/2010
, è sostituito dal seguente:
"
Art. 15
(Operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale)
1. L'Ufficio unico circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio unico circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni della presente lettera, all'Ufficio stesso, altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.
2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio unico circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 9.
3. Compiute le operazioni di cui ai commi 1 e 2, l'Ufficio unico circoscrizionale:
a) determina la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste regionali e di liste non riunite in coalizione, nonché la cifra elettorale conseguita da ciascun candidato alla presidenza della Giunta regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione regionale. La cifra elettorale di coalizione è data dalla somma dei voti conseguiti dalle liste collegate allo stesso candidato alla presidenza della Giunta regionale, anche in forza di quanto stabilito dalla lettera a), del comma 3, dell'articolo 11-bis;
b) determina la cifra individuale di ogni candidato di ciascuna lista regionale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione regionale;
c) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali, comprensiva delle cifre individuali ottenute da ciascun candidato. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.
4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio unico circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.
5. L'Ufficio centrale regionale, ricevuta la documentazione di cui al comma 4, da parte dell'Ufficio unico circoscrizionale:
a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che nella Regione ha ottenuto il maggior numero di voti validi, sulla base delle risultanze delle operazioni di cui al comma 3, lettera a);
b) procede al riparto dei seggi tra le coalizioni di liste regionali e le liste non riunite in coalizione in base alle rispettive cifre elettorali, determinate ai sensi del comma 3, lettera a). Al fine del riparto divide il totale delle cifre elettorali di ciascuna coalizione o lista non riunita in coalizione, comprensive degli eventuali voti assegnati solamente al candidato alla presidenza della Giunta, individuate ai sensi del comma 3, lettera a), per il numero dei seggi assegnati al collegio unico regionale, più uno, ottenendo così il quoziente elettorale regionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni coalizione di liste regionali e liste non riunite in coalizione tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna coalizione e lista. Se, con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle coalizioni e liste superi quello dei seggi assegnati al collegio unico regionale, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. Determina il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista non riunita in coalizione o coalizione di liste per insufficienza di quozienti o di candidati e determina, altresì, per ciascuna lista o coalizione, il numero dei voti residuati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione regionale vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle coalizioni di liste regionali o liste non riunite in coalizione per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio;
c) determina, altresì, il totale dei seggi assegnati alla lista o alla coalizione di liste collegate al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale eletto;
d) verifica se il totale dei seggi complessivamente conseguiti dalla coalizione di liste, o lista non unita in coalizione, collegata al candidato alla presidenza della Giunta risultato eletto, sia pari o superiore a 12 seggi. Assegna, quindi, alla coalizione di liste, o lista non unita in coalizione, collegata al candidato alla presidenza della Giunta regionale risultato eletto, 12 seggi;
e) ripartisce, nell'ambito della coalizione di cui alla lettera d), i seggi tra le liste regionali che la compongono, in base alla cifra elettorale di ciascuna lista determinata ai sensi del secondo periodo della lettera a) del comma 3. Fermo restando che tutte le cifre elettorali delle liste regionali come determinate ai sensi del secondo periodo della lettera a) del comma 3, sono computate ai fini dell'operazione di riparto di cui alla lettera b) del presente comma, al riparto partecipano solamente le liste la cui cifra elettorale espressa in termini di voti validi nell'intera circoscrizione regionale sia pari o superiore al 2,5 per cento dei voti validamente espressi nell'intera circoscrizione. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste di cui al periodo precedente per il numero dei seggi assegnati alla coalizione, più uno, ottenendo così il quoziente elettorale di coalizione; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista regionale tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla coalizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. Determina il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati e determina, altresì, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso in cui tutti i seggi vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio;
f) verifica se il complesso delle coalizioni di liste, o liste non unite in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, abbiano ottenuto 7 seggi, oltre a quello riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato alla presidenza proclamato eletto. Assegna, quindi, alle coalizioni di liste, o liste non unite in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, 8 seggi. Tali seggi, escluso quello riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato alla presidenza proclamato eletto, sono ripartiti tra le coalizioni di liste o liste non riunite in coalizione, secondo le modalità di cui alla lettera b) e tra le liste regionali nell'ambito di ciascuna coalizione in base alle modalità di cui alla lettera e). Nel caso in cui nessuna lista di una stessa coalizione, o lista non riunita in coalizione, abbia conseguito una cifra elettorale, espressa in termini di voti validi nell'intera circoscrizione regionale, pari o superiore al 2,5 per cento, e la coalizione o lista non riunita in coalizione abbia diritto all'assegnazione di oltre un seggio, quelli successivi al primo sono attribuiti alle altre coalizioni o liste collegate ai candidati alla presidenza della Giunta regionale non risultati eletti, sulla base della graduatoria decrescente dei voti residuati.
6. Nel caso in cui, per effetto dell'assegnazione dei seggi di cui al comma 5, lettera d), una lista regionale avrebbe diritto a conseguire oltre dieci seggi complessivi, quelli ulteriori al decimo sono attribuiti alle altre liste della stessa coalizione, ove esistenti, la cui cifra elettorale espressa in termini di voti validi nell'intera circoscrizione regionale sia pari o superiore al 2,5 per cento del totale dei voti validamente espressi nell'intera circoscrizione.
7. La previsione di cui al comma 6 si applica solo in favore delle liste che non hanno ottenuto seggi né a quoziente intero, né con i voti residuati, secondo la graduatoria decrescente dei voti validi conseguiti dalle liste stesse, ad iniziare, con l'attribuzione di un seggio, dalla lista della coalizione la quale ha conseguito la maggiore cifra elettorale e, in ogni caso, fino ad un massimo di due liste; a parità di voti validi tra le liste si procede a sorteggio.
8. Nel caso in cui una o più liste della coalizione interessata dall'attribuzione del seggio nei termini individuati ai commi 6 e 7, che superano il 2,5 per cento del totale dei voti validi, abbiano ottenuto seggi sulla base della graduatoria dei voti residuati, il numero massimo di due liste di cui al comma 7 è ridotto di un numero corrispondente di liste. La lista alla quale sarebbero spettati dieci o più seggi consegue il numero di seggi spettanti alla coalizione che residua dall'applicazione dei commi 6 e 7.
9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria dell'Assemblea legislativa nella prima adunanza, che ne rilascia ricevuta; l'altro verbale è depositato nella cancelleria della Corte di appello.
".
Art. 15
(Modificazione dell'
articolo 16 della l. 108/1968
)
1.
L'
articolo 16 della l. 108/1968
è sostituito dal seguente:
"
Art. 16
(Surrogazioni)
1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa anche sopravvenuta, si rende vacante un seggio dell'Assemblea legislativa, questo è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista regionale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista sono esauriti, il seggio è assegnato alla lista della stessa coalizione che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale e all'interno di questa al candidato che segue l'ultimo degli eletti. Nel caso in cui si renda vacante il seggio nell'ambito di una lista non riunita in coalizione e tutti i candidati della stessa lista siano esauriti o indisponibili, il seggio è attribuito alla lista, singola o riunita in coalizione, che abbia conseguito il maggior numero di voti residuati e all'interno di questa al candidato che segue l'ultimo degli eletti.
2. Nel caso in cui si renda vacante il seggio assegnato al candidato alla presidenza della Giunta regionale non eletto presidente, diverso da quello che ha ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato alla presidenza della Giunta risultato eletto, il seggio è attribuito alla lista e al candidato cui è stato sottratto in applicazione di tale ultima disposizione; in caso di indisponibilità di tale candidato, il seggio è assegnato al candidato che segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista. Se i candidati di tale ultima lista sono esauriti, il seggio è assegnato alla lista della stessa coalizione che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale e all'interno di questa al candidato che segue l'ultimo degli eletti. Nel caso in cui si renda vacante il seggio nell'ambito di una lista non riunita in coalizione e tutti i candidati della stessa lista siano esauriti o indisponibili, il seggio è attribuito alla lista, singola o riunita in coalizione, che abbia conseguito il maggior numero di voti residuati non ancora utilizzati e all'interno di questa al candidato che segue l'ultimo degli eletti nell'ambito delle liste e coalizioni non collegate al Presidente della Giunta regionale eletto.
3. Nel caso in cui si renda vacante il seggio assegnato al candidato alla presidenza della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto, il quale sia collegato ad una coalizione di liste, il seggio è attribuito alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti residuati non ancora utilizzati.
".