Art. 3
Modalità di richiesta della moratoria.
1.
I legali rappresentanti dei soggetti di cui all'
articolo 12, comma 1 della L.R. n. 2/2000
trasmettono la richiesta di moratoria di cui all'
articolo 1
, redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet istituzionale, alla struttura regionale competente in materia di cave, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo regione.giunta@postacert.umbria.it.
2.
La richiesta deve contenere: - le generalità del soggetto titolare della concessione o autorizzazione; - gli estremi e il contenuto delle autorizzazioni o delle concessioni per le quali è richiesta la moratoria; - l'importo del contributo dovuto, il volume estratto e la relativa categoria di cui all'
articolo 12 della L.R. n. 2/2000
.
Art. 4
Modalità di rientro.
1.
Il versamento del contributo per il quale è stata concessa la moratoria di cui all'
articolo 1
è effettuato a partire dal 2017, in rate annuali da versare entro il 31 ottobre di ogni anno.
2.
Il versamento di cui al
comma 1
è comprensivo degli interessi legali di cui all'
articolo 1284 del codice civile
riferiti all'anno in cui è presentata la richiesta calcolati a decorrere dal 31 marzo 2016.
3.
Il numero di rate di cui al
comma 1
è pari a:
a)
due per importi oggetto di moratoria inferiori a 20.000,00 euro, con riferimento alla singola attività;
b)
quattro per importi oggetto di moratoria superiori o uguali a 20.000,00 euro ed inferiori a 60.000,00 euro, con riferimento alla singola attività;
c)
sei per importi oggetto di moratoria superiori o uguali a 60.000,00 euro, con riferimento alla singola attività.
4.
Qualora il beneficiario della moratoria di cui all'
articolo 1
non provveda al versamento nei termini e nelle modalità di cui al presente articolo decade dal beneficio ed è tenuto al pagamento del residuo in un'unica soluzione entro il 31 dicembre dell'anno in cui non ha provveduto ad effettuare il versamento nei termini e nelle modalità di cui al presente articolo.
5.
Qualora il beneficiario della moratoria di cui all'
articolo 1
non provveda, ai sensi del
comma 4
, al versamento entro il 31 dicembre, è attivato il procedimento di recupero coattivo dell'importo originariamente richiesto, decurtato di quanto eventualmente versato a titolo di quota capitale.
Art. 5
Concessione della moratoria.
1.
La struttura regionale competente provvede alla concessione della moratoria entro trenta giorni dalla richiesta di cui all'
articolo 3
.
2.
Il provvedimento di concessione contiene, in particolare:
- l'entità del contributo oggetto di moratoria;
- le modalità di rientro;
- l'entità di ciascuna rata, costituita dalla quota capitale e dalla quota interesse.
3.
Il provvedimento di cui al
comma 1
è trasmesso al soggetto interessato, nonché alla provincia ed al comune competenti per territorio.
Art. 6
Entrata in vigore.
1.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.