Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29


Regolamento regionale n.12 del 9 dicembre 2015, n.

Date di vigenza

17/12/2015 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
Regolamento regionale 9 dicembre 2015, n. 12
Disposizioni dei termini e delle modalità per l'applicazione della moratoria, ivi compresa la disciplina di rientro, dei versamenti dovuti per l'anno 2016 per i contributi per la tutela dell'ambiente in materia di cave, ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 (Disposizioni in materia di personale e in materia di cave e fondazioni nonché modificazioni ed integrazioni di leggi regionali).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 64 del 15/12/2015

La Giunta regionale ha approvato. La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall' articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale . La Presidente della giunta regionale emana il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto.

1. Il presente regolamento, in attuazione dell' articolo 4, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 (Disposizioni in materia di personale e in materia di cave e fondazioni nonché modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), disciplina i termini e le modalità della moratoria dei versamenti dovuti per l'anno 2016 dai soggetti di cui all' articolo 12, comma 1 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso dei materiali provenienti da demolizione) che rientrano nei requisiti di cui all' articolo 4, comma 1 della stessa L.R. n. 29/2014 .

2. Il presente regolamento disciplina inoltre le modalità per il rientro dei contributi di cui al comma 1 .

Art. 2

Termini della moratoria.

1. La richiesta di moratoria di cui all' articolo 1 deve essere presentata entro il 31 gennaio 2016 per il contributo dovuto nel 2016.

2. Per le richieste di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 3 della L.R. n. 2/2000 e dell' articolo 3, comma 5 del Reg. reg. 22 ottobre 2008, n. 8 (Disposizioni di attuazione dell' articolo 12, comma 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 concernente i tempi e le modalità di versamento del contributo per la tutela dell'ambiente).

Art. 3

Modalità di richiesta della moratoria.

1. I legali rappresentanti dei soggetti di cui all' articolo 12, comma 1 della L.R. n. 2/2000 trasmettono la richiesta di moratoria di cui all' articolo 1 , redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet istituzionale, alla struttura regionale competente in materia di cave, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo regione.giunta@postacert.umbria.it.

2. La richiesta deve contenere: - le generalità del soggetto titolare della concessione o autorizzazione; - gli estremi e il contenuto delle autorizzazioni o delle concessioni per le quali è richiesta la moratoria; - l'importo del contributo dovuto, il volume estratto e la relativa categoria di cui all' articolo 12 della L.R. n. 2/2000 .

Art. 4

Modalità di rientro.

1. Il versamento del contributo per il quale è stata concessa la moratoria di cui all' articolo 1 è effettuato a partire dal 2017, in rate annuali da versare entro il 31 ottobre di ogni anno.

2. Il versamento di cui al comma 1 è comprensivo degli interessi legali di cui all' articolo 1284 del codice civile riferiti all'anno in cui è presentata la richiesta calcolati a decorrere dal 31 marzo 2016.

3. Il numero di rate di cui al comma 1 è pari a:

a) due per importi oggetto di moratoria inferiori a 20.000,00 euro, con riferimento alla singola attività;

b) quattro per importi oggetto di moratoria superiori o uguali a 20.000,00 euro ed inferiori a 60.000,00 euro, con riferimento alla singola attività;

c) sei per importi oggetto di moratoria superiori o uguali a 60.000,00 euro, con riferimento alla singola attività.

4. Qualora il beneficiario della moratoria di cui all' articolo 1 non provveda al versamento nei termini e nelle modalità di cui al presente articolo decade dal beneficio ed è tenuto al pagamento del residuo in un'unica soluzione entro il 31 dicembre dell'anno in cui non ha provveduto ad effettuare il versamento nei termini e nelle modalità di cui al presente articolo.

5. Qualora il beneficiario della moratoria di cui all' articolo 1 non provveda, ai sensi del comma 4 , al versamento entro il 31 dicembre, è attivato il procedimento di recupero coattivo dell'importo originariamente richiesto, decurtato di quanto eventualmente versato a titolo di quota capitale.

Art. 5

Concessione della moratoria.

1. La struttura regionale competente provvede alla concessione della moratoria entro trenta giorni dalla richiesta di cui all' articolo 3 .

2. Il provvedimento di concessione contiene, in particolare:
 
- l'entità del contributo oggetto di moratoria;
 
- le modalità di rientro;
 
- l'entità di ciascuna rata, costituita dalla quota capitale e dalla quota interesse.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 è trasmesso al soggetto interessato, nonché alla provincia ed al comune competenti per territorio.

Art. 6

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 9 dicembre 2015

Marini