Legge regionale 6 febbraio 2015, n. 3
LEGGE REGIONALE n.3 del 6 febbraio 2015
Date di vigenza
26/02/2015 |
entrata in vigore |
|
Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
6 febbraio 2015
, n.
3
Modificazioni ed ulteriori integrazioni della
legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3
(Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
8 del
11/02/2015
L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 6)
1.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3
(Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici), sono aggiunti i seguenti:
"
2 bis. L'inserimento degli interventi nei piani di settore è comunque subordinato al controllo, da parte delle strutture regionali competenti, dell'attivazione degli adempimenti di cui all'
articolo 95 del d.lgs. 163/2006
.
2 ter. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità di espletamento del controllo di cui al comma 2 bis.
".
Art. 2
(Integrazione alla
l.r. 3/2010
)
1.
Dopo l'
articolo 19 della l.r. 3/2010
è aggiunto il seguente:
"
Art. 19 bis
(Verifica preventiva dell'interesse archeologico per i lavori pubblici)
1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per i lavori pubblici di competenza dei soggetti aggiudicatori è disciplinata dagli articoli 95 e 96 del
d.lgs. 163/2006
.
2. Sono esclusi dalla procedura di cui al comma 1:
a) gli interventi che non comportano nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti;
b) gli interventi di scavo su rilevati di formazione artificiale attuale;
c) gli interventi di importo inferiore a cinquantamila euro;
d) gli interventi di manutenzione idraulica non comportanti attività di escavazione e quelli dove l'escavazione riguarda l'asportazione di depositi alluvionali di sedimentazione attuale;
e) gli interventi in regime di somma urgenza;
f) gli interventi sulle infrastrutture a rete già esistenti all'interno della fascia di rispetto delle condutture;
g) gli interventi su aree che sono state assoggettate a verifica preliminare considerata chiusa con esito negativo ai sensi dell'
articolo 96, comma 4 del d.lgs. 163/2006
.
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 6 febbraio 2015
Marini