Legge regionale 6 febbraio 2015, n. 3


LEGGE REGIONALE n.3 del 6 febbraio 2015

Date di vigenza

26/02/2015 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2015 , n. 3
Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 8 del 11/02/2015

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 6)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici), sono aggiunti i seguenti:
 
" 2 bis. L'inserimento degli interventi nei piani di settore è comunque subordinato al controllo, da parte delle strutture regionali competenti, dell'attivazione degli adempimenti di cui all' articolo 95 del d.lgs. 163/2006 .
 
2 ter. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità di espletamento del controllo di cui al comma 2 bis.
".

Art. 2

(Integrazione alla l.r. 3/2010 )

1. Dopo l' articolo 19 della l.r. 3/2010 è aggiunto il seguente:
 
" Art. 19 bis
 
(Verifica preventiva dell'interesse archeologico per i lavori pubblici)
 
1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per i lavori pubblici di competenza dei soggetti aggiudicatori è disciplinata dagli articoli 95 e 96 del d.lgs. 163/2006 .
 
2. Sono esclusi dalla procedura di cui al comma 1:
 
a) gli interventi che non comportano nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti;
 
b) gli interventi di scavo su rilevati di formazione artificiale attuale;
 
c) gli interventi di importo inferiore a cinquantamila euro;
 
d) gli interventi di manutenzione idraulica non comportanti attività di escavazione e quelli dove l'escavazione riguarda l'asportazione di depositi alluvionali di sedimentazione attuale;
 
e) gli interventi in regime di somma urgenza;
 
f) gli interventi sulle infrastrutture a rete già esistenti all'interno della fascia di rispetto delle condutture;
 
g) gli interventi su aree che sono state assoggettate a verifica preliminare considerata chiusa con esito negativo ai sensi dell' articolo 96, comma 4 del d.lgs. 163/2006 .
".

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 21)

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 3/2010 , la parola: " tre " è sostituita dalla seguente: " cinque ".

Art. 4

(Modificazioni all'art. 26)

1. Alla rubrica dell' articolo 26 della l.r. 3/2010 , la parola: " cinquecentomila " è sostituita dalle seguenti: " un milione di ".

2. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 3/2010 , la parola: " cinquecentomila " è sostituita dalle seguenti: " un milione di ".

3. Al comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 3/2010 , la parola: " cinquecentomila " è sostituita dalle seguenti: " un milione di ".

Art. 5

(Decorrenza dell'efficacia)

1. Il comma 2 bis dell'articolo 6 della l.r. 3/2010 , come inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, trova applicazione a decorrere dall'adozione da parte della Giunta regionale dell'atto di cui al comma 2 ter dell'articolo 6 della l.r. 3/2010 , come inserito dal comma 1, dell'articolo 1 della presente legge.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 6 febbraio 2015

Marini