Art. 1
(Modificazioni all'
articolo 46 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21
(Nuovo
Statuto della Regione Umbria
))
1.
Il
comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21
(Nuovo
Statuto della Regione Umbria
) è sostituito dal seguente:
"
2. L'Ufficio di Presidenza è composto da due Vice Presidenti e dal Presidente dell'Assemblea, che lo presiede. Nella composizione dell'Ufficio di Presidenza è garantita la rappresentanza delle minoranze.
".
2.
Il
comma 4 dell'articolo 46 della l.r. 21/2005
è sostituito dal seguente:
"
4. Per l'elezione dei Vice Presidenti ciascun consigliere vota un solo nome. Sono proclamati eletti i consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, quelli più giovani di età.
".
3.
Dopo il
comma 4 dell'articolo 46 della l.r. 21/2005
è inserito il seguente:
"
4-bis. Le funzioni di segretario dell'Ufficio di Presidenza sono definite dal Regolamento interno dell'Assemblea.
".
4.
Il
comma 5 dell'articolo 46 della l.r. 21/2005
è sostituito dal seguente:
"
5. I componenti l'Ufficio di Presidenza durano in carica trenta mesi e sono rieleggibili. Qualora il Presidente dell'Assemblea cessi dalla carica prima della scadenza, il nuovo Presidente eletto dura in carica trenta mesi. Fino alla elezione del nuovo Presidente l'Ufficio di Presidenza è presieduto dal Vice Presidente più anziano di età. Qualora, prima della scadenza, si dimetta un Vice Presidente, si procede all'elezione dei due Vice Presidenti. I nuovi eletti durano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo.
".