Legge statutaria 19 marzo 2015, n. 5


LEGGE REGIONALE n.5 del 19 marzo 2015

Date di vigenza

09/04/2015 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 19 marzo 2015 , n. 5 .
Ulteriori modificazioni della L.R. 16/04/2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria ).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 16 del 25/03/2015

Il Consiglio regionale Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato ai sensi dell' articolo 123, secondo comma della Costituzione ; il Governo non ha promosso giudizio di legittimità avanti la Corte costituzionale; nessuna richiesta di referendum è stata presentata; la Presidente della giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Modificazioni all' articolo 46 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria ))

1. Il comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria ) è sostituito dal seguente:
 
" 2. L'Ufficio di Presidenza è composto da due Vice Presidenti e dal Presidente dell'Assemblea, che lo presiede. Nella composizione dell'Ufficio di Presidenza è garantita la rappresentanza delle minoranze. ".

2. Il comma 4 dell'articolo 46 della l.r. 21/2005 è sostituito dal seguente:
 
" 4. Per l'elezione dei Vice Presidenti ciascun consigliere vota un solo nome. Sono proclamati eletti i consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, quelli più giovani di età. ".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 46 della l.r. 21/2005 è inserito il seguente:
 
" 4-bis. Le funzioni di segretario dell'Ufficio di Presidenza sono definite dal Regolamento interno dell'Assemblea. ".

4. Il comma 5 dell'articolo 46 della l.r. 21/2005 è sostituito dal seguente:
 
" 5. I componenti l'Ufficio di Presidenza durano in carica trenta mesi e sono rieleggibili. Qualora il Presidente dell'Assemblea cessi dalla carica prima della scadenza, il nuovo Presidente eletto dura in carica trenta mesi. Fino alla elezione del nuovo Presidente l'Ufficio di Presidenza è presieduto dal Vice Presidente più anziano di età. Qualora, prima della scadenza, si dimetta un Vice Presidente, si procede all'elezione dei due Vice Presidenti. I nuovi eletti durano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo. ".

Art. 2

(Modificazioni all' articolo 61 della l.r. 21/2005 )

1. Il comma 3 dell'articolo 61 della l.r. 21/2005 è abrogato.

2. Il comma 4 dell'articolo 61 della l.r. 21/2005 è sostituito dal seguente:
 
" 4. Nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 53, comma 2, le Commissioni permanenti valutano la qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione ed il coordinamento con la legislazione vigente. ".

3. Il comma 5 dell'articolo 61 della l.r. 21/2005 è sostituito dal seguente:
 
" 5. Le Commissioni permanenti valutano l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative ai fini del controllo sull'attuazione delle leggi regionali. ".

4. Il comma 6 dell'articolo 61 della l.r. 21/2005 è abrogato.

Art. 3

(Decorrenza dell'efficacia)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano dalla data della prima seduta della X legislatura regionale, di cui all' articolo 44, comma 1 dello Statuto regionale .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 19 marzo 2015

Marini