Art. 1
1.
Ai sensi dell'
articolo 58, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
, sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno finanziario 2015, l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 2014, come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso del medesimo esercizio, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dei relativi stanziamenti e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia è cessata con il 31 dicembre 2014.
2.
Dalla data di presentazione all'Assemblea Legislativa del disegno di legge recante il bilancio per l'anno 2015 le autorizzazioni di cui al
comma 1
sono accordate sulla base delle previsioni di tale bilancio.
3.
Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonché di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata, ivi comprese le somme da reiscrivere alla competenza dell'anno 2015, ai sensi del
comma 6, dell'articolo 82 della l.r. 13/2000
, la gestione dei relativi stanziamenti è autorizzata senza la limitazione di cui al
comma 1
.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.