Legge regionale 9 aprile 2015, n. 13


LEGGE REGIONALE n.13 del 9 aprile 2015

Date di vigenza

30/04/2015 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 9 aprile 2015 , n. 13
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 21, S.o. n. 3 del 15/04/2015

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Modificazioni all' art. 3 )

1. La lettera b) del comma 1, dell'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica), è sostituita dalla seguente:
 
" b) progetto o progettazione: la progettazione architettonica di edifici e di oggetti di design, del paesaggio e di aree urbane o da urbanizzare; ".

2. Le lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 6/2010 , sono abrogate.

Art. 2

(Modificazioni all' art. 4 )

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 6/2010 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. La Regione promuove l'attività progettuale di qualità nei campi dell'architettura e del design, nonché del disegno urbano e del paesaggio, favorendo la collaborazione istituzionale, i processi partecipativi anche decisionali delle comunità locali sui problemi emergenti del proprio territorio, attivando le azioni di sostegno previste dalla presente legge. ".

2. Al comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 6/2010 , le parole: " I soggetti proponenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), " sono sostituite dalle seguenti: " Le imprese e i soggetti privati ".

3. Al comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 6/2010 , le parole: " I progettisti singoli o associati " sono sostituite dalle seguenti: " I progettisti abilitati, singoli o associati, ".

Art. 3

(Modificazione all' art. 5 )

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 6/2010 è soppresso.

Art. 4

(Modificazioni all' art. 6 )

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 6/2010 , le parole: " , per i lavori di particolare rilevanza di cui all'articolo 5, comma 3 e comunque per quelli elencati nell'allegato A alla presente legge, " sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 6/2010 è abrogato.

3. Al comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 6/2010 , le parole: " giovani professionisti " sono sostituite dalla seguente: " progettisti ".

Art. 5

(Modificazioni ed integrazioni all' art. 8 )

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 6/2010 , le parole: " della Regione " sono sostituite dalle seguenti: " della Giunta regionale, mediante bando pubblico, ".

2. I commi 2 e 3 dell' articolo 8 della l.r. 6/2010 , sono abrogati.

3. Al comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 6/2010 , le parole: " comma 3 " sono sostituite dalle seguenti: " comma 1 ".

4. Il comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 6/2010 è abrogato.

5. Dopo il comma 7 dell'articolo 8 della l.r. 6/2010 sono aggiunti i seguenti: " 7 bis. La Regione non può finanziare, sotto qualsiasi forma, interventi o la realizzazione degli stessi, in difformità dai progetti vincitori del concorso a tema di cui al presente articolo.
 
7 ter. La Regione riconosce una priorità nell'assegnazione delle risorse ai Programmi Urbani Complessi di cui all' articolo 68 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 , che ricomprendono anche progetti vincitori di concorsi a tema di cui al presente articolo.
".

Art. 6

(Sostituzione dell' art. 9 )

1. L' articolo 9 della l.r. 6/2010 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 9
 
(Concorso di progettazione: riduzione degli oneri)
 
1. Le imprese e i soggetti privati di cui all'articolo 4, comma 4, ai fini dei benefici di cui al comma 2, possono indire un concorso di progettazione con le modalità e le procedure indicate dal regolamento regionale di cui all'articolo 5, comma 5.
 
2. I comuni, per gli interventi ricompresi nei concorsi di progettazione di cui al comma 1, possono ridurre gli oneri per le urbanizzazioni secondarie ed il costo di costruzione.
".

Art. 7

(Sostituzione dell'art. 12)

1. L' articolo 12 della l.r. 6/2010 è sostituito dal seguente: " Art. 12
 
(Rapporto per la promozione della qualità nella progettazione architettonica)
 
1. La Giunta regionale, almeno ogni tre anni, in collaborazione con gli enti locali adotta il rapporto per la promozione della qualità nella progettazione architettonica che contiene il monitoraggio delle attività svolte e i risultati conseguiti finalizzati alla promozione della qualità nella progettazione architettonica, urbanistica e del paesaggio.
".

Art. 8

(Modificazione ed integrazione all'art. 16)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 6/2010 è aggiunto il seguente:
 
" 1 bis. A partire dall'anno 2015 le spese per la Commissione di cui all'articolo 13, precedentemente imputate al capitolo 5827 e stimabili annualmente in euro 500,00, sono imputate alla unità previsionale di base 02.1.005, denominata "Amministrazione del Personale" (cap. 560 del bilancio regionale - "Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza e i compensi ai componenti e le indennità di missioni ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla amministrazione regionale di consigli, comitati e commissioni - spese obbligatorie" ). ".

Art. 9

(Abrogazione dell'Allegato A)

1. L'Allegato A alla l.r. 6/2010 è abrogato.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 9 aprile 2015

Marini