Art. 101
(Osservatorio epidemiologico regionale)
1.
Nell'ambito della competente direzione della Giunta regionale è istituito l'Osservatorio epidemiologico regionale, di seguito denominato Osservatorio, con funzione di osservazione epidemiologica.
2.
L'Osservatorio rappresenta una componente fondamentale per orientare l'azione di governo della Giunta regionale e l'attività di pianificazione delle aziende sanitarie regionali, sia nella scelta delle modalità assistenziali, che per effettuare una adeguata valutazione del soddisfacimento dei bisogni di salute emergenti nella popolazione.
3.
L'Osservatorio epidemiologico regionale opera nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione di dati personali) ed ha il compito di:
a)
promuovere l'istituzione, ai vari livelli del Servizio sanitario regionale, di strumenti di osservazione epidemiologica secondo una metodologia di rilevazione programmata finalizzata a produrre statistiche sanitarie omogenee;
b)
raccogliere dai vari livelli del Servizio sanitario regionale dati che riguardano lo stato di salute e la diffusione di malattie nella popolazione;
c)
elaborare i dati provenienti dalle aziende sanitarie regionali finalizzati a produrre statistiche sanitarie correnti;
d)
fornire le informazioni alle direzioni generali delle aziende sanitarie regionali, finalizzate alla valutazione e al controllo di qualità delle prestazioni sanitarie;
e)
acquisire informazioni di interesse epidemiologico da fonti internazionali, nazionali e regionali, finalizzate anche ad individuare i fattori responsabili della patogenesi delle malattie e le condizioni individuali e ambientali che predispongono all'insorgenza delle stesse;
f)
programmare e attuare indagini volte ad approfondire la conoscenza dei fenomeni di interesse sanitario per il miglioramento degli interventi sanitari;
g)
partecipare all'Assemblea Legislativa, alla conferenza dei sindaci, alla struttura di valutazione di cui all'
articolo 28
nonché ai cittadini ed alle loro associazioni i risultati delle informazioni raccolte.
4.
L'Osservatorio, di cui al
comma 1
, attiva collaborazioni e collegamenti funzionali con i servizi epidemiologici delle aziende sanitarie regionali, dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, con gli osservatori epidemiologici istituiti dalle altre regioni, con il laboratorio epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità e con altri enti e istituzioni interessate.
Capo I
Diritto d'accesso all'assistenza sanitaria
Art. 105
(Diritto di accesso alla assistenza sanitaria e ospedaliera)
1.
I cittadini appartenenti ad uno degli Stati membri della Unione Europea presenti nel territorio dell'Umbria, hanno diritto di accedere all'assistenza sanitaria nel rispetto della normativa europea e statale.
2.
La Regione garantisce altresì l'assistenza ospedaliera all'estero, secondo le disposizioni vigenti, ai cittadini italiani residenti in Umbria iscritti nell'elenco degli assistiti.
3.
I cittadini
[ ... ]
[142]
residenti nella Regione Umbria possono ottenere il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno in Italia per sottoporsi a interventi di trapianto di organi, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal presente comma. Il rimborso riguarda le spese di viaggio e di soggiorno sostenute per l'effettuazione dell'intervento di trapianto, degli esami preliminari, clinici ed immunologici, dei controlli e degli eventuali interventi successivi. Il rimborso, previo parere favorevole del Centro regionale di riferimento per i trapianti, istituito ai sensi dell'
art. 11 del d.p.r. 6 giugno 1977, n. 409
, è disposto e liquidato dall'Azienda USL nel cui ambito è ricompreso il Comune di residenza del richiedente.
Le spese di soggiorno sono altresì rimborsate per l'accompagnatore del richiedente secondo le modalità definite ai sensi del presente comma.[143]
L'ammissibilità delle spese di viaggio e di soggiorno, nonché i termini per il rimborso sono definite con atto della Giunta regionale.
4.
Gli apolidi, i rifugiati e i profughi possono beneficiare degli interventi per l'accesso ai servizi sanitari ove non usufruiscano di più favorevoli o di analoghi benefici in forza della normativa europea, statale e regionale.
Art. 106
(Servizi sanitari per soggetti provenienti da paesi extracomunitari e loro familiari)
1.
La Regione, nell'ambito ed in attuazione della normativa statale e regionale in materia, assicura ai soggetti provenienti da Paesi extracomunitari e loro familiari, l'accesso ai servizi sanitari.
2.
Sono destinatari degli interventi per l'accesso ai servizi sanitari, di cui al
comma 1
, i cittadini provenienti da Paesi extracomunitari e loro familiari, sia in caso di immigrazione definitiva che in caso di permanenza limitata finalizzata al rientro, che risiedano o dimorino nel territorio della Regione Umbria secondo la normativa vigente.
Art. 107
(Interventi di assistenza sanitaria in favore di Paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie)
1.
la Regione detta norme finalizzate all'attuazione di interventi sanitari, destinati a Paesi extracomunitari che versano in gravi difficoltà assistenziali sanitarie per contingenti ragioni politiche, militari ed economiche, assicurando, mediante azioni mirate e coordinate volte sia alle cause che agli effetti, il contributo del Servizio sanitario regionale.
2.
Gli interventi di cui al
comma 1
consistono in:
a)
erogazione da parte delle Aziende sanitarie di prestazioni di alta specializzazione rivolte a cittadini extracomunitari provenienti da Paesi in gravi difficoltà assistenziali sanitarie per contingenti ragioni politiche, militari ed economiche;
b)
assistenza sanitaria per motivi umanitari a cittadini di origine umbra residenti in Paesi extracomunitari in particolare stato di bisogno;
c)
interventi sanitari nei Paesi d'origine ai sensi dell'
articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), valorizzando le risorse umane disponibili nell'area d'intervento anche attraverso programmi di formazione del personale tecnico-sanitario da effettuarsi presso la Regione o nel paese oggetto dell'intervento stesso;
[ d) ]
[144]
d)
invio, nei Paesi oggetto dell'intervento, del patrimonio mobiliare dismesso di cui all'
articolo 91 bis
, con particolare riferimento alle attrezzature medico-chirurgiche, anche tramite i soggetti di cui all'
articolo 26 della l. 125/2014
.
[145]
[ 3. ]
[146]
3.
Gli interventi di cui al
comma 2
, lettere c) e d) sono realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla
l. 125/2014
.
[147]
4.
La struttura competente della Giunta regionale individua
i beni mobili e[148]
le attrezzature medico chirurgiche di cui al
comma 2, lettera d)
.
Art. 108
(Accesso a trattamenti terapeutici per i cittadini consumatori di sostanze psicoattive o in stato di dipendenza)
1.
La Regione, nel rispetto dell'
articolo 13 dello Statuto regionale
, contribuisce alla tutela della salute dei cittadini consumatori di sostanze psicoattive o in stato di dipendenza al fine di favorire l'inclusione sociale e il recupero psicofisico, nel rispetto della dignità e della libertà della persona, della qualità e dell'appropriatezza delle cure in rapporto a specifiche esigenze e bisogni di salute.
2.
L'accesso a trattamenti terapeutici appropriati per problematiche relative al consumo di sostanze psicoattive o allo stato di dipendenza avviene in presenza di accertato bisogno, diagnosticato e certificato esclusivamente da parte dei servizi pubblici dedicati delle Aziende unità sanitarie locali.
3.
Le persone sottoposte a sanzioni per consumo di sostanze illegali, comminate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
(Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), accedono a trattamenti terapeutici appropriati solo in caso di accertato bisogno, certificato esclusivamente da parte dei servizi pubblici dedicati delle Aziende unità sanitarie locali.
4.
La certificazione di cui al
comma 1
è esentata dall'esplicitazione delle metodiche di accertamento.
Capo II
Modalità di esercizio delle funzioni concernenti il riconoscimento della invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità
Art. 109
(Commissioni mediche per accertamenti sanitari)
1.
Il presente Capo disciplina la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti sanitari relativi al riconoscimento degli stati di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, di cui alle leggi
27 maggio 1970, n. 382 (Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili), 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti),[149]
15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all'
articolo 3 del d.l. 30 maggio 1998, n. 173
, convertito, con modificazioni, dalla
l. 26 luglio 1988, n. 291
, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti) e 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), per tutti i soggetti aspiranti ad ottenere la pensione, l'assegno o l'indennità di invalidità civile ovvero altri benefici previsti dalla vigente legislazione.
2.
Il presente Capo disciplina, altresì, le funzioni e i compiti riservati alla Regione in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.
Art. 110
(Funzioni esercitate dalle Aziende sanitarie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Indennizzi per soggetti danneggiati)
1.
Gli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità di cui all'
articolo 109
, in conformità al principio di separazione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze economiche di cui all'
articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537
(Interventi correttivi di finanza pubblica), sono svolti dalle Aziende unità sanitarie locali tramite le commissioni mediche operanti presso di esse, composte come previsto dall'
articolo 112
.
2.
Sono trasferite alle Aziende unità sanitarie locali le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, di cui alla
legge 25 febbraio 1992, n. 210
(Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nonché a causa di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria, di cui all'
articolo 3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 362
"Disposizioni urgenti in materia sanitaria". I fondi per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente periodo sono ripartiti tra le Aziende unità sanitarie locali, sulla base delle comunicazioni trimestrali contenenti l'ammontare degli importi dovuti per l'erogazione degli indennizzi ai soggetti aventi diritto e residenti nell'Azienda territorialmente competente. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce le modalità di attuazione del presente comma anche al fine di omogeneizzare le procedure e la modulistica su tutto il territorio regionale.
Art. 111
(Costituzione delle commissioni mediche)
1.
Ciascuna Azienda unità sanitaria locale, sulla base del numero delle domande da evadere e tenendo conto dei tempi di accertamento fissati dall'
articolo 113
, commi 3 e 4, costituisce una o più commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti sanitari relativi al riconoscimento dello stato di invalidità civile
, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità[150]
.
[ 2. ]
[151]
2.
Le commissioni mediche, di cui al
comma 1
, operano nell'ambito territoriale di competenza dell'Azienda unità sanitaria locale che le ha costituite, così come individuato nella tabella Allegato A (Ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali) di cui all'
articolo 18
.
[152]
[ 3. ]
[153]
Art. 112
(Composizione delle commissioni)
1.
Ciascuna commissione è presieduta da un medico specialista in medicina legale scelto tra i medici dipendenti convenzionati dell'Azienda USL. Nel caso di comprovata impossibilità a reperire specialisti in medicina legale possono essere nominati medici che svolgono, da almeno cinque anni, attività in servizi di medicina legale ovvero, in subordine, che siano stati membri, per almeno un quinquennio negli ultimi dieci anni, di commissioni mediche incaricate degli accertamenti di cui al presente Capo.
2.
Le commissioni, oltreché dal presidente, sono composte:
a)
per gli accertamenti di invalidità civile, da due medici dipendenti dell'Azienda USL o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro;
[ b) ]
[154]
b)
per gli accertamenti sanitari relativi alle condizioni visive, in conformità a quanto stabilito dalla
l. 382/1970
, da due medici dipendenti dell'Azienda USL o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, uno dei quali scelto tra gli specialisti in oftalmologia;
[155]
[ c) ]
[156]
c)
per gli accertamenti sanitari relativi alla sordità civile, in conformità a quanto stabilito dalla
l. 381/1970
, da due medici dipendenti dell'Azienda USL o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, uno dei quali scelto tra gli specialisti in otorinolaringoiatria;
[157]
c-bis)
per gli accertamenti sanitari relativi alle minorazioni di cui all'
articolo 3, comma 1 della l. 104/1992
, da due medici dipendenti dell'Azienda USL o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, uno dei quali scelto tra gli specialisti in psichiatria, nonché da un operatore sociale e da un esperto dell'area specialistica riferita al caso da esaminare, in servizio presso le Aziende USL.
[158]
[ 3. ]
[159]
3.
Alle sedute delle Commissioni partecipa un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi (UIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qualvolta le Commissioni devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico di fiducia.
[160]
4.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente dell'Azienda USL appartenente ai profili professionali degli assistenti amministrativi o del personale amministrativo laureato.
5.
Per ciascun membro effettivo delle commissioni mediche, ivi compreso il segretario, è nominato, con le stesse modalità, un membro supplente che partecipa alle riunioni solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.
6.
Alle nomine
[ ... ]
[161]
di cui al
comma 2
[162]
provvede il direttore generale dell'Azienda USL con proprio atto motivato.
[ 7. ]
[163]
[ 8. ]
[164]
9.
Ciascuna commissione è integrata da un medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, designato dallo stesso ente, ai sensi dell'
articolo 20, comma 1 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
(Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini) convertito, con modificazioni, nella
legge 3 agosto 2009, n. 102
.
Art. 113
(Disciplina delle commissioni)
1.
Le commissioni mediche assumono decisioni valide con la presenza di almeno tre componenti, uno dei quali deve essere il presidente. Alla formazione del numero legale concorre il sanitario designato in rappresentanza delle associazioni.
2.
Le commissioni mediche hanno la durata di cinque anni ed i loro membri
, nei limiti della disponibilità degli organici aziendali,[165]
non possono essere riconfermati.
3.
Le commissioni provvedono ad effettuare gli accertamenti di cui al presente Capo, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della istanza.
4.
In relazione a specifiche patologie, caratterizzate da esiti non stabilizzati il termine di cui al
comma 3
può essere differito sulla base di convalidati criteri medico legali. Resta fermo che i benefici eventualmente riconosciuti hanno comunque decorrenza dalla data di presentazione della domanda.
Art. 114
(Compensi)
1.
La disciplina dei compensi è stabilita dalle Aziende USL con atto del Direttore generale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia.
Art. 115
(Funzioni per la concessione di provvidenze economiche in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità)
1.
Ai sensi dell'
articolo 20 del d.l. n. 78/2009
, a decorrere dal 1 gennaio 2010, le attività relative all'esercizio delle funzioni per la concessione delle provvidenze economiche nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità sono affidate all'INPS che le esercita con la massima efficienza e trasparenza.
2.
La Regione stipula con l'INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento di cui al
comma 1
.
3.
La convenzione di cui al
comma 2
definisce, in particolare, le modalità concernenti:
a)
le procedure e lo scambio reciproco di dati, anche attraverso cooperazione applicativa, tra sistema informativo INPS e sistemi informatici della Regione, in ordine alle fasi del procedimento di cui al
comma 1
;
b)
gli standard di sicurezza di trasmissione dei dati personali;
c)
lo svolgimento, da parte dell'INPS, dell'attività istruttoria e di concessione delle provvidenze economiche;
d)
la gestione amministrativa delle provvidenze economiche, compresi i relativi controlli di permanenza del diritto anche nella fase transitoria;
e)
la tutela della privacy;
f)
lo svolgimento di attività di monitoraggio e verifica delle attività previste dalla convenzione.
TITOLO XIV
AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO, RILASCIO DI NULLA OSTA
Capo III
Rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico
Art. 130
(Nulla osta - Domanda e Autorità competente)
1.
L'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico, in attuazione all'
articolo 29, comma 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
(Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili), è soggetto a nulla osta preventivo, fatte salve le esenzioni previste dalla normativa vigente.
2.
L'Autorità competente all'adozione dei provvedimenti previsti dal presente Capo, di seguito denominata "Autorità", è il responsabile del Servizio della Direzione regionale competente cui sono attribuite le relative funzioni.
3.
La domanda di nulla osta è presentata alla Direzione regionale competente e contiene i dati e gli elementi relativi al tipo di pratica che si intende svolgere, alle caratteristiche delle macchine radiogene e al tipo e alle quantità di materie radioattive che si intendono impiegare, alle modalità di produzione e smaltimento di rifiuti, all'eventuale riciclo o riutilizzazione dei materiali, all'identificazione dei rischi per la popolazione e per i lavoratori ammessi all'esercizio della pratica.
4.
La domanda è corredata dalla documentazione redatta e firmata, per la parte di propria competenza, dall'esperto qualificato di cui all'
articolo 77 del d.lgs. 230/1995
.
5.
Le modalità di cui ai commi 3 e 4 si osservano anche per le domande relative alla modifica del nulla osta.
Art. 131
(Commissione per la radioprotezione)
1.
È istituita, presso la Direzione regionale competente, la Commissione per la radioprotezione, di seguito denominata "Commissione", organismo tecnico consultivo ai sensi dell'
articolo 29, comma 2, del d.lgs. 230/1995
, a cui sono attribuiti i seguenti compiti:
a)
esprimere parere tecnico obbligatorio preventivo sulle istanze ai fini del rilascio del nulla osta per le attività comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti a scopo medico di categoria B;
b)
assicurare il supporto tecnico all'Autorità ai fini del parere per il rilascio del nulla osta di categoria A, ai sensi dell'
articolo 28 del d.lgs. 230/1995
;
c)
esprimere parere tecnico sulle istanze per il rilascio del nulla osta di categoria B, per scopi diversi da quello medico, su eventuale richiesta del Prefetto, ai sensi dell'
articolo 29, comma 2 secondo periodo del d.lgs. 230/1995
.
2.
La Commissione è presieduta dal dirigente del Servizio regionale competente o da un suo delegato, ed è composta da:
a)
un fisico esperto in fisica medica, come definito ai sensi del
decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187
, articolo 2, comma 1, lettera i);
b)
un esperto qualificato iscritto all'elenco di cui all'
articolo 78 del d.lgs. 230/1995
, con abilitazione almeno di secondo grado;
c)
un medico specialista in medicina nucleare o in radioterapia o, in caso di non disponibilità di tali specialisti, in radiodiagnostica;
d)
un medico specialista in medicina del lavoro, preferibilmente in possesso della qualifica di medico autorizzato di cui all'
articolo 88 del d.lgs. 230/1995
;
e)
un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.);
f)
un rappresentante della Direzione territoriale del lavoro;
g)
un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco.
3.
La Commissione è integrata da un rappresentante della Prefettura presso la quale è istruita la pratica di cui all'
articolo 29, comma 2, secondo periodo del d.lgs. 230/1995
.
4.
La Commissione dura in carica tre anni ed è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni effettuate dalla Giunta regionale, con riferimento ai membri di cui alle lettere a), b), c), d) del
comma 2
e dagli organismi previsti dalle lettere e), f), g) del
comma 2
e dal
comma 3
.
5.
La Commissione, una volta insediata, approva il regolamento organizzativo che disciplina, in particolare, la periodicità delle riunioni, le modalità di valutazione tecnica delle richieste di parere, il numero minimo di partecipanti ai fini della valida espressione dei pareri. La Direzione regionale competente assicura il supporto organizzativo alla Commissione.
6.
La disciplina dei compensi ai componenti della Commissione per la radioprotezione, estranei alla Amministrazione regionale, è stabilita dalla Giunta regionale con proprio atto, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
Art. 132
(Rilascio nulla-osta)
1.
L'Autorità provvede sulle istanze per il rilascio del nulla osta e relative modifiche, acquisito il parere della Commissione di cui all'
articolo 131
, entro novanta giorni dal ricevimento della istanza e comunica immediatamente all'interessato l'esito del procedimento. Copia dei provvedimenti viene inviata all'Azienda U.S.L. competente per territorio, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, alla Direzione territoriale del lavoro, all'A.R.P.A. e all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (A.N.P.A.).
2.
La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla data della richiesta da parte della Autorità. Qualora siano necessari ulteriori documenti o elementi conoscitivi, i termini di cui al
comma 1
e al presente comma sono interrotti per una sola volta e ricominciano a decorrere dall'inizio, a partire dalla data di ricevimento dei documenti e/o degli elementi conoscitivi richiesti.
3.
Nel caso di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 131
, il parere della Commissione deve essere espresso entro novanta giorni dalla richiesta e immediatamente comunicato al Prefetto, ferma restando la possibilità di interruzione del termine di cui al
comma 2
.
Art. 133
(Prescrizioni nel nulla-osta)
1.
Nel nulla osta sono inserite eventuali specifiche prescrizioni tecniche relative:
a)
alle fasi di costruzione, di prova e di esercizio, alla gestione dei rifiuti radioattivi, al riciclo dei materiali, alla cessazione dell'attività e alla disattivazione degli impianti, compresa l'eventuale copertura finanziaria per la disattivazione medesima;
b)
al valore massimo di dose derivante dall'attività per gli individui dei gruppi di riferimento della popolazione ad essa interessata, tenendo conto dell'esposizione esterna e dell'esposizione interna;
c)
allo smaltimento di materie radioattive nell'ambiente;
d)
agli aspetti della radioprotezione del paziente.
Art. 134
(Aggiornamento, variazioni, modifiche)
1.
Ogni sette anni, a decorrere dalla data di rilascio, il titolare del nulla osta ha l'obbligo di inoltrare all'Autorità, che la trasmette per il parere alla Commissione, una relazione tecnica, sottoscritta, per la parte di propria competenza, dall'esperto qualificato di cui all'
articolo 77 del d.lgs. 230/1995
, relativa alla gestione radioprotezionistica dell'attività con l'aggiornamento della documentazione originariamente prodotta.
2.
Le variazioni nello svolgimento dell'attività che non comportino modifiche del provvedimento autorizzativo o delle prescrizioni tecniche in esso contenute sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità. Il titolare del nulla osta può adottare le variazioni qualora, entro sessanta giorni dalla richiesta, l'Autorità non abbia comunicato l'avvio del procedimento di modifica del nulla osta.
3.
Il nulla osta può essere modificato dall'Autorità competente nei seguenti casi:
a)
ove ritenuto necessario, a seguito del parere della Commissione sulla relazione tecnica di cui al
comma 1
;
b)
su richiesta del titolare del nulla osta, in caso di variazioni che comportino modifiche all'oggetto del provvedimento o alle prescrizioni tecniche;
c)
su richiesta degli organi di vigilanza individuati al
comma 1 del dell'articolo 136
.
Art. 135
(Cessazione, revoca, sospensione)
1.
La comunicazione di cessazione dell'attività oggetto del nulla-osta deve essere trasmessa, almeno trenta giorni prima della data di cessazione, all'Autorità e, in copia, ai soggetti di cui al
comma 1 dell'articolo 132
.
2.
Alla comunicazione deve essere allegata una relazione sottoscritta, per gli aspetti di propria competenza, dall'esperto qualificato, di cui all'
articolo 77 del d.lgs. 230/1995
, che attesti, in particolare, il rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nel nulla osta, inerenti la disattivazione dell'attività.
3.
Al termine delle operazioni di cessazione dell'attività l'esercente trasmette all'Autorità una relazione, sottoscritta dall'esperto qualificato per gli aspetti di propria competenza, che attesti l'assenza di vincoli di natura radiologica nelle installazioni in cui l'attività è stata effettuata.
4.
L'Autorità provvede, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al
comma 3
, sentito il parere della Commissione, alla revoca del nulla osta, disponendo l'adozione di eventuali ulteriori prescrizioni.
5.
L'Autorità procede alla sospensione o alla revoca del nulla osta nei casi e con le modalità previste dall'
articolo 35 del d.lgs. 230/1995
.
6.
Copia della revoca e della sospensione del nulla osta è inviata ai soggetti di cui al
comma 1 dell'art. 132
.
Art. 136
(Vigilanza)
1.
Le funzioni di vigilanza sul possesso del nulla osta e sul rispetto, da parte del titolare, delle prescrizioni inserite nel nulla osta sono esercitate dagli organismi di cui all'
articolo 59, comma 2 del d.lgs. 230/1995
nonché dall'A.R.P.A., quest'ultima per quanto attiene gli aspetti ambientali. Detti organismi comunicano all'Autorità competente le violazioni rilevate, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'
articolo 135
.
TITOLO XV
PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE
Capo I
Regolamentazione del servizio di assistenza dei nefropatici cronici
Art. 137
(Organizzazione dell'assistenza ai nefropatici cronici)
1.
La Regione istituisce il servizio dialisi per l'assistenza dei nefropatici cronici per i quali non sia necessario procedere a ricovero ospedaliero secondo le modalità di cui al presente Capo e può concedere, nelle fattispecie e nei limiti previsti dalla disposizioni vigenti in materia, contributi per trapianti renali.
2.
L'assistenza di cui al
comma 1
consiste:
a)
nel trattamento conservativo medico, affidato ai servizi dialisi, fatti salvi gli oneri incombenti sugli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie;
b)
nella consulenza per il trattamento dietetico, affidato ai servizi dialisi;
c)
nell'assistenza per l'adeguamento dell'attività lavorativa al grado di invalidità che spetta ai servizi competenti delle Aziende U.S.L.;
d)
nei trattamenti dialitici, domiciliari o ambulatoriali ad assistenza limitata secondo le norme di cui agli articoli 138 e 139;
e)
nella consulenza telefonica per il paziente in trattamento dialitico domiciliare e per il suo assistente, di cui all'
articolo 140
;
f)
nel trasporto dal domicilio al servizio di trattamento dialitico;
g)
nell'addestramento del personale di assistenza al trattamento dialitico secondo le norme previste all'
articolo 142
.
Art. 138
(Dialisi domiciliare)
1.
Per trattamento dialitico domiciliare si intende una tecnica affidata, nella sua condotta operativa, direttamente al paziente, che la effettua senza la presenza di personale sanitario o con l'ausilio di un familiare o terzo da lui designato, entrambi addestrati dal servizio dialitico ospedaliero.
Art. 139
(Dialisi ambulatoriale ed assistenza limitata)
1.
Per trattamento dialitico ambulatoriale ad assistenza limitata si intende una tecnica affidata ad un operatore sanitario che assiste nell'ambito dei servizi ospedalieri ed extraospedalieri anche più pazienti contemporaneamente.
Art. 140
(Consulenza telefonica)
1.
L'Azienda sanitaria organizza presso il servizio dialitico la consulenza telefonica, per il paziente in trattamento domiciliare e per il suo assistente, nelle ore concordate per l'effettuazione della dialisi.
2.
Il paziente ed il suo assistente debbono segnalare qualsiasi situazione che, a loro giudizio, si discosti dal normale svolgimento del trattamento dialitico e, in caso di incidente, debbono immediatamente collegarsi con il servizio.
3.
Attraverso la consulenza telefonica il medico del servizio dialisi consiglia la soluzione più opportuna, assicura, in caso di necessità, il pronto intervento tecnico del servizio stesso e decide il ricovero di urgenza.
4.
Il servizio dialisi non risponde alle conseguenze derivanti da irreperibilità o mancata disponibilità nel caso di collegamenti telefonici per trattamenti dialitici effettuati in orari non concordati.
Art. 141
(Responsabilità)
1.
I servizi dialisi autorizzati dagli atti di programmazione regionale hanno la responsabilità tecnica dell'assistenza dei pazienti in dialisi domiciliare ed ambulatoriale ad assistenza limitata.
2.
Il personale di altri presidi utilizzato per tale assistenza dipende funzionalmente dai servizi dialisi.
3.
L'Azienda USL assicura i collegamenti con i servizi dialisi sia per effettuare il trattamento dialitico sia per gli interventi conservativi medici e dietetici.
Art. 142
(Corsi di addestramento)
1.
Il paziente, il suo assistente e l'operatore di cui all'
articolo 139
vengono messi in grado di attendere al trattamento dialitico domiciliare e ambulatoriale ad assistenza limitata attraverso la frequenza di corsi appositi autorizzati dalla Giunta regionale presso i servizi dialisi ai quali gli interessati sono obbligati a partecipare se intendono avvalersi del servizio.
Art. 143
(Contributi spese telefoniche)
1.
La Giunta regionale può concedere ai nefropatici non abbienti un contributo per l'installazione dell'apparecchio telefonico a domicilio.
Art. 144
(Doveri del paziente nell'esercizio della dialisi domiciliare)
1.
Le sedute di dialisi devono avvenire nei giorni e nelle ore concordate con il servizio dialisi. Qualsiasi seduta di dialisi in ore e giorni diversi da quelli fissati deve essere concordata oppure, in caso di emergenza, tempestivamente segnalata. Il servizio dialisi non risponde delle conseguenze di una mancata reperibilità degli operatori sanitari se la dialisi viene eseguita in orari non concordati.
2.
Il paziente deve condurre il trattamento secondo le regole apprese durante il corso accettando inoltre eventuali variazioni ritenute necessarie dai medici responsabili del programma o imposte dagli sviluppi del programma stesso. Non sono consentite variazioni se non preventivamente concordate con il servizio dialisi.
3.
Il paziente deve dare tempestivamente segnalazioni di qualsiasi situazione anormale o di incidente di qualsiasi entità al servizio dialisi che impartirà le opportune istruzioni.
Art. 145
(Norme di indirizzo per i corsi)
1.
La Giunta regionale con proprio regolamento disciplina la durata, il contenuto, lo svolgimento dei corsi e la nomina dei docenti, stabilisce i requisiti per l'ammissione, la composizione delle commissioni giudicatrici le modalità relative alla distribuzione, uso delle apparecchiature e dei materiali, nonché le garanzie assicurative.
Capo IV
Norme Human Immunodeficiency Virus (H.I.V.) per la limitazione dell'infezione da e del fenomeno dell'abbandono delle siringhe usate
Art. 156
(Azioni volte a limitare l'infezione da H.I.V. e altre infezioni virali sangue correlate e il fenomeno dell'abbandono di siringhe usate)
1.
La Regione, al fine del raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini e di creazione di un moderno ed integrale sistema di sicurezza sociale previsto dall'
art. 13 dello Statuto
, promuove azioni volte a limitare l'infezione da H.I.V. e altre infezioni virali sangue correlate e il fenomeno dell'abbandono di siringhe usate.
Art. 157
(Acquisto ed installazione di distributori)
1.
Per il raggiungimento delle finalità di cui all'
art. 156
, le Aziende USL d'intesa con i Comuni interessati, provvedono all'acquisto ed alla installazione nel proprio territorio di distributori scambiatori automatici di siringhe monouso e di distributori automatici di profilattici.
2.
L'installazione dei distributori di cui al
comma 1
è inoltre disposta, d'intesa con le autorità competenti, negli Istituti di prevenzione e pena, nelle Caserme, negli Istituti di scuola media superiore e nelle Università, salvaguardando le esigenze di riservatezza dei soggetti utilizzatori.
3.
Per gli interventi programmati nei confronti delle realtà scolastiche, l'intesa di cui al
comma 2
dovrà prevedere metodologie, procedure anche finanziarie e di informazione capaci di determinare le più ampie convergenze tra le autorità scolastiche, le famiglie e gli studenti.
Art. 158
(Localizzazione dei siti e gestione dei distributori)
1.
I Comuni interessati provvedono alla gestione dei distributori di cui all'
art. 157
mediante le farmacie comunali, siano esse associate in aziende che direttamente gestite.
2.
I Comuni interessati che non dispongono di farmacie comunali operanti sul territorio, possono convenzionarsi con le altre farmacie aperte al pubblico per garantire il servizio.
3.
Nell'espletamento dei compiti di cui al
comma 1
i Comuni si avvalgono della collaborazione dei servizi di assistenza per la tossicodipendenza presso le Aziende USL di cui all'
art. 27 della legge 26 giugno 1990, n. 162
(Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della
L. 22 dicembre 1975, n. 685
, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).
Art. 159
(Raccolta e distribuzione delle siringhe usate)
1.
I Comuni e le Aziende USL usufruiscono delle strutture abilitate allo smaltimento dei rifiuti speciali e/o tossici per la raccolta e la distribuzione delle siringhe usate.
Art. 160
(Conferenza regionale permanente)
1.
È istituita la «Conferenza regionale permanente per le tossicodipendenze da droga, sostanze stupefacenti o psicotrope», con compiti di informazione, consultazione, studio e raccordo delle attività di prevenzione, cura e recupero socio-sanitario, svolte in tutto il territorio della Regione in materia di tossicodipendenza.
2.
La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.
3.
La Conferenza si compone:
a)
di un rappresentante per ogni Azienda USL;
b)
di un rappresentante per ogni Comune con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e di tre rappresentanti degli altri Comuni, designati dall'A.N.
C.I
.;
c)
di un rappresentante per Provincia;
d)
di cinque rappresentanti scelti dalla Giunta regionale, sulla base di oggettivi criteri di rappresentatività con particolare riguardo alla consistenza ed alla territorialità, fra quelli designati dalle Associazioni di cui all'
art. 371
;
e)
di tre rappresentanti designati dalle Comunità terapeutiche
f)
di dieci rappresentanti, degli studenti eletti negli organismi rappresentativi degli Istituti superiori e universitari, designati dai rispettivi organi collegiali e scelti dalla Giunta regionale sulla base di oggettivi criteri di rappresentatività con particolare riguardo alla loro consistenza ed alla territorialità.
4.
La nomina dei componenti la Conferenza è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
5.
Alla Conferenza sono invitati i responsabili dei competenti uffici delle amministrazioni statali interessate alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze.
6.
La Conferenza dura in carica cinque anni ed ai componenti non spetta alcun compenso.
7.
La Conferenza adotta un regolamento interno con cui disciplina il proprio funzionamento.
Art. 161
(Relazione annuale)
1.
La Giunta regionale presenta all'Assemblea Legislativa entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione circa lo stato di applicazione del presente Capo.
Capo V
Tutela sanitaria delle attività sportive
Art. 162
(Promozione dell'educazione e tutela dei soggetti che praticano attività motorie e sportive)
1.
La Regione, nell'ambito della programmazione sanitaria, provvede alla promozione dell'educazione e della tutela di coloro che praticano attività motorie e sportive di tipo agonistico e non agonistico quali validi strumenti di prevenzione, di mantenimento e recupero della salute.
Art. 163
(Destinatari degli interventi)
1.
Sono sottoposti al controllo sanitario per la certificazione di idoneità all'esercizio delle attività sportive gli atleti che praticano l'attività sportiva in forma agonistica ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982 e per l'attività sportiva non agonistica ai sensi del decreto ministeriale 24 aprile 2013.
2.
Ai sensi del decreto 24 aprile 2013 del Ministro della sanità, sono sottoposti al controllo sanitario per la certificazione di idoneità all'esercizio delle attività sportive in forma non agonistica:
a)
gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
b)
coloro che svolgono attività organizzate dal CONI o da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano qualificati atleti agonisti ai sensi del decreto 18 febbraio 1982 del Ministro della sanità;
c)
coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quelle nazionali.
Art. 164
(Funzioni della Regione)
1.
La Regione, nella materia regolata dal presente Capo, esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento, di controllo e di vigilanza previste all'
art. 5
ed inoltre:
a)
istituisce il libretto sanitario sportivo dell'atleta di cui all'
art. 167
;
b)
nomina i componenti della Commissione medica regionale per i ricorsi avverso i giudizi di non idoneità nella pratica sportiva agonistica di cui all'
art. 170
.
Art. 165
(Funzioni delle Aziende USL)
1.
Le Aziende USL nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal
d.lgs. 502/1992
, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, operano per il perseguimento delle finalità di cui all'
articolo 162
assicurando in particolare:
a)
promozione dell'attività fisica rivolta a tutta la popolazione nelle diverse fasce di età con l'obiettivo di favorire uno stile di vita sano e di migliorare lo stato di salute;
b)
l'accertamento anche periodico e la certificazione di idoneità psicofisica alle attività sportive svolte in forma agonistica;
c)
l'accertamento, anche periodico, e la certificazione di idoneità generica alle attività sportive svolte in forma non agonistica comprese quelle nell'ambito scolastico;
d)
l'attività di supporto clinico strumentale per programmi terapeutico-riabilitativi per la popolazione in generale e, in particolare, in favore delle persone disabili;
e)
l'organizzazione dei servizi di pronto soccorso, di assistenza e di controllo medico in occasione di manifestazioni o competizioni sportive di particolare rilevanza;
f)
lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca in campo medico sportivo, in collaborazione con la Federazione medici sportivi italiani (F.M.S.I.) e l'Università degli studi di Perugia.
2.
Le Aziende USL attuano, mediante i competenti servizi di igiene e prevenzione dei Dipartimenti igiene e prevenzione, i compiti di vigilanza nei confronti dei centri privati e degli specialisti che operano nel campo della medicina sportiva, secondo le direttive della Giunta regionale.
Art. 166
(Attuazione degli interventi)
1.
Agli accertamenti diagnostici, alle visite mediche di selezione e di controllo periodico, al rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica provvedono, sulla base di piani annuali preventivi delle prestazioni, i servizi di medicina dello sport pubblici o privati accreditati, ai sensi dell'
art. 118
.
2.
Di norma, si procede all'accreditamento dei soggetti interessati, sia pubblici sia privati, in possesso dei requisiti di legge, nel rispetto del criterio del loro analogo utilizzo.
3.
Sono altresì autorizzati al rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica specialisti in medicina dello sport operanti presso strutture sanitarie non accreditate o ambulatori medici privati ai sensi dell'
art. 117
. La struttura sanitaria o l'ambulatorio medico devono essere, inoltre, in possesso dei requisiti di organizzazione, struttura ed attrezzatura determinati dalla Giunta regionale in riferimento a quelli generali e specifici previsti per le strutture accreditate che svolgono attività analoghe.
4.
Le certificazioni di cui all'
art. 163, comma 2
, redatte in conformità al decreto 24 aprile 2013 del Ministro della sanità e successive modificazioni, sono rilasciate anche dai medici di medicina generale e dagli specialisti pediatri di libera scelta convenzionati con le Aziende USL. In caso di dubbio sull'idoneità del soggetto i medici hanno facoltà di stabilire e richiedere interventi di consulenza e/o accertamenti sanitari presso i Servizi di medicina dello sport pubblici accreditati.
5.
Ai soggetti riconosciuti idonei all'attività sportiva agonistica viene rilasciato un certificato di idoneità predisposto in triplice copia, conforme agli schemi approvati con decreto ministeriale 18 febbraio 1982, su modello unico regionale.
6.
Una copia del certificato di idoneità è consegnata all'interessato o alla società, un'altra è inviata alla Azienda USL di appartenenza dell'utente. Una copia, unitamente alla documentazione sanitaria relativa agli accertamenti effettuati, deve essere conservata presso la struttura sanitaria che l'ha rilasciata per almeno cinque anni e tenuta a disposizione per legittima richiesta.
7.
Qualora l'interessato richieda il rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica ai medici specialisti autorizzati ai sensi del presente articolo, nessun onere può essere posto a carico del Servizio sanitario regionale.
Art. 167
(Libretto sanitario sportivo)
1.
La Regione istituisce in collaborazione con il CONI il libretto sanitario sportivo personale, ad uso medico sportivo, valevole dieci anni, sul quale il medico certificante l'idoneità alla pratica sportiva agonistica deve annotare:
a)
le generalità dell'atleta;
b)
lo sport o gli sport praticati;
c)
la società sportiva di appartenenza;
d)
la data della visita di idoneità;
e)
gli accertamenti eseguiti;
f)
l'esito finale della visita;
g)
le visite di controllo;
h)
la data dell'effettuazione dell'ultimo richiamo della vaccinazione antitetanica. Il libretto sanitario sportivo è rilasciato dall'Azienda USL competente, secondo un modello approvato dalla Giunta regionale ed è strettamente personale.
2.
Le visite per l'idoneità alla pratica sportiva devono essere effettuate previa esibizione del libretto sanitario, da restituire al completamento della visita medico-sportiva con le annotazioni contenute nel certificato di cui al
comma 6 dell'art. 166
.
Art. 168
(Tutela sanitaria degli atleti disabili)
1.
La richiesta di certificazione per l'espletamento di attività sportive da parte di atleti disabili deve essere corredata da certificazione o cartella clinica che attesti l'eziologia della disabilità.
2.
La certificazione di idoneità deve fare riferimento alle attività sportive per gli atleti disabili secondo le norme ed i regolamenti della Federazione italiana sport disabili.
3.
L'accertamento per gli atleti disabili comporta, ai sensi del decreto 4 marzo 1993 del Ministro della sanità, un giudizio altamente individualizzato, con analisi ed apprezzamento delle condizioni di invalidità del soggetto e delle caratteristiche biomeccaniche e di impegno funzionale dell'attività sportiva da svolgere.
Art. 169
(Controllo anti-doping)
1.
I controlli anti-doping sono svolti dal Servizio Sanitario regionale nel rispetto di quanto previsto dalla
legge 26 ottobre 1971, n. 1099
(Tutela sanitaria delle attività sportive), del decreto 5 luglio 1975 del Ministro della sanità e dalla
legge 14 dicembre 2000, n. 376
(Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).
2.
Gli oneri finanziari relativi agli accertamenti sono a carico di chi richiede il controllo.
Art. 170
(Commissione medica regionale per i ricorsi)
1.
Ai soggetti non riconosciuti idonei all'espletamento dell'attività sportiva agonistica viene rilasciato certificato di non idoneità in conformità al decreto 18 febbraio 1982 del Ministro della sanità.
2.
In caso di esito negativo degli accertamenti sanitari volti a valutare l'idoneità all'attività sportiva agonistica e non agonistica, gli interessati possono, entro trenta giorni, proporre istanza di revisione alla commissione sanitaria prevista dall'art. 6 del decreto 18 febbraio 1982 del Ministro della sanità e nominata dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. La commissione dovrà pronunciarsi entro i successivi trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.
3.
La commissione dura in carica cinque anni ed è composta da:
a)
un medico specialista in medicina dello sport che svolge anche le funzioni di presidente;
b)
un medico specialista in medicina interna o in materie equivalenti;
c)
un medico specialista in cardiologia;
d)
un medico specialista in ortopedia;
e)
un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni. I componenti della commissione possono essere riconfermati.
4.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale della Direzione regionale competente.
5.
Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.
6.
Le sedute della commissione sono valide con la presenza di tutti i componenti o degli eventuali sostituti.
7.
La disciplina dei compensi ai componenti della Commissione medica regionale per i ricorsi, estranei alla Amministrazione regionale, che grava sul bilancio regionale, è stabilita dalla Giunta regionale con proprio atto, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
Art. 171
(Adempimenti delle società sportive)
1.
Le società sportive sono tenute, sotto la propria responsabilità, a subordinare il tesseramento e la partecipazione degli atleti alle attività sportive, agonistiche e non, alla presentazione di certificazione di idoneità sportiva prevista del presente capo, conservando agli atti la relativa documentazione e verificandone la scadenza e la validità giuridica.
2.
Le Società sportive dilettantistiche e professionistiche si dotano di defibrillatori semi automatici ai sensi del D.M. 24 aprile 2013.
3.
Gli enti organizzatori di manifestazioni sportive sono tenuti ad assicurare a proprie spese, per i partecipanti alle competizioni, i servizi di assistenza, controllo medico e di pronto soccorso previsti dal regolamento delle federazioni sportive nazionali ed internazionali. Gli enti organizzatori sono tenuti a comunicare alle Aziende USL il calendario delle manifestazioni, perché possano essere predisposti eventuali controlli e il supporto assistenziale.
Capo VI
Istituzione nelle Aziende USL della Regione del Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica
Art. 172
(Attivazione di un Servizio di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica)
1.
In ogni distretto sanitario delle Aziende USL della Regione è attivato un Servizio di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica (di seguito denominato Servizio) allo scopo di tutelare e migliorare la salute dei cittadini, di contenere i costi per gli utenti per prestazioni sanitarie e sociali, dando priorità alle fasce più deboli della popolazione, individuate con regolamento regionale, al fine di realizzare altresì un effettivo regime di libera scelta tra servizio pubblico, anche integrato da strutture odontoiatriche private accreditate, e strutture private nel mantenimento di elevati standards qualitativi.
2.
Le strutture odontoiatriche private accreditate di cui all'
articolo 173, comma 1, lettera b)
, garantiscono all'utente parità di trattamento e di accesso.
Art. 173
(Erogazione dell'assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica)
1.
Le prestazioni di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica di cui al presente Capo sono erogate nell'ambito del territorio regionale:
a)
dal Servizio attivato nei distretti sanitari delle Aziende USL;
b)
dalle strutture odontoiatriche private accreditate, previa stipula di specifici contratti con l'Azienda USL territorialmente competente.
2.
La Giunta regionale, con direttiva vincolante, assunta ai sensi dell'
art. 5, comma 3
, indica gli standards organizzativi, gestionali e dimensionali cui le Aziende USL devono attenersi per l'attivazione del Servizio.
3.
La direttiva di cui al
comma 2
dispone, in particolare, che:
a)
le dotazioni tecnologiche e le attrezzature dei gabinetti odontoiatrici per l'attivazione del Servizio, sono conformi a quanto previsto dall'Allegato C al
decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 271
(Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni);
b)
il Servizio è articolato in più gabinetti odontoiatrici nell'ambito del territorio di ciascun distretto sanitario, tenuto conto delle dimensioni ed articolazioni territoriali del distretto stesso;
c)
le Aziende USL, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 8-quinquies del 502/1992, impiegano medici chirurghi dentisti ed odontoiatri dipendenti e specialisti ambulatoriali convenzionati e che le attività infermieristiche sono assicurate dal personale dipendente della Azienda USL;
d)
le Aziende USL nello stipulare i contratti ai sensi del
comma 1, lettera b)
, prevedono l'applicazione da parte delle strutture odontoiatriche private accreditate del nomenclatore tariffario di cui al
comma 4
;
e)
la gestione finanziaria del Servizio è separata dal Fondo sanitario regionale.
4.
La Giunta regionale, con proprio atto, predispone l'elenco di tutte le prestazioni necessarie ad assicurare l'assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica ed il relativo tariffario, comprensivo altresì dei costi dei materiali (di seguito denominato nomenclatore tariffario), tenendo conto anche del tariffario regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.
Art. 174
(Oneri per gli utenti)
1.
È a totale carico degli assistiti la tariffa delle prestazioni previste dalla presente Capo nei limiti delle previsioni del nomenclatore tariffario di cui all'
articolo 173, comma 4
.
2.
Gli assistiti sono tenuti ad anticipare almeno il trenta per cento della spesa risultante da un preventivo appositamente predisposto dal Servizio o dalle strutture odontoiatriche private accreditate di cui all'
articolo 173, comma 1, lettera b)
ed a versare la quota rimanente dopo l'erogazione delle prestazioni.
3.
Restano salvi i diritti degli assistiti esentati dalla spesa sanitaria, ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001
(Definizione dei livelli essenziali di assistenza) e dei provvedimenti relativi adottati dalla Giunta regionale.
Art. 175
(Gestione finanziaria del Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica)
1.
Gli oneri derivanti alle Aziende USL per il Servizio di cui al presente capo sono finanziati attraverso uno speciale Fondo, distinto in spese correnti e spese di investimento, alimentato con le entrate derivanti dalle prestazioni effettuate, restando escluso l'utilizzo di risorse del Fondo sanitario regionale.
Art. 176
(Contributi per l'attivazione del Servizio di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica)
1.
Per lo svolgimento del Servizio di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica la Giunta regionale eroga alle Aziende USL contributi sulla base di criteri e modalità stabilite con proprio atto, per attrezzare gabinetti odontoiatrici idonei.
TITOLO XVI
NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE
Capo I
Prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro
Art. 177
(Campo di applicazione)
1.
Il presente capo fissa i principi relativi alla programmazione, organizzazione e gestione delle attività per la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, in conformità a quanto previsto in particolare dagli articoli 14, 20 e 21 della
legge 833/1978
, e dagli articoli 7, 10, 11, 13 del decreto legisaltivo del 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'
articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123
), in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in armonia con la programmazione regionale sanitaria e con le linee di indirizzo nazionali.
2.
In relazione a quanto stabilito dall'
art. 20
, ultimo comma, della
legge 833/1978
, la Regione e le Aziende USL realizzano per quanto di competenza le attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro condividendo i piani di attività con le istituzioni e gli enti presenti nel Comitato Regionale di Coordinamento per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro previsto dal
DPCM 21 dicembre 2007
.
Art. 178
(Compiti della Regione)
1.
La Regione promuove la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro:
a)
delineando strategie ed obiettivi programmatici nell'ambito del Piano Regionale della Prevenzione;
b)
promuovendo l'integrazione delle politiche volte a tutelare la salute nei luoghi di lavoro attraverso il Comitato Regionale di Coordinamento per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'
articolo 7 del d.lgs. 81/2008
.
Art. 179
(Compiti delle Aziende USL)
1.
Presso ciascuna Azienda USL è istituito, in seno alla macro-area della prevenzione nei luoghi di lavoro del Dipartimento di Prevenzione, il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (di seguito Servizio PSAL).
Art. 180
(Obiettivi del Servizio PSAL)
1.
Al Servizio PSAL compete:
a)
garantire le attività di prevenzione e vigilanza in materia di tutela della salute e del benessere dei lavoratori di ogni genere e provenienza, in attuazione di quanto previsto dall'
art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300
[Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.(
Statuto
dei Lavoratori)] e dall'
art.13 del d.lgs. 81/ 2008
;
b)
garantire lo sviluppo integrato di tutte le attività che competono al Servizio in materia di prevenzione nei luoghi di lavoro ed il raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di programmazione regionale e di Aziende USL, in base alla
l. 833/1978
ed al
d.lgs. 81/2008
;
c)
fornire alla pubblica amministrazione, alle associazioni imprenditoriali, dei lavoratori e alla società civile supporto consultivo in materia di salute e sicurezza del lavoro ai sensi dell'
art. 10 del d.lgs. 81/2008
;
d)
sostenere l'applicazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso attività di informazione, assistenza e coordinamento, finalizzate alla prevenzione dei fattori di rischio e alla rimozione degli elementi di nocività in particolare nei confronti della piccola impresa ai sensi dell'
art. 10 del d.lgs. 81/2008
;
e)
favorire la partecipazione delle parti sociali e delle loro rappresentanze al processo di prevenzione, attraverso la periodica informazione sulle attività svolte e sui risultati ottenuti, anche per il tramite del Comitato Regionale di Coordinamento per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
f)
monitorare i danni da lavoro e le condizioni di rischio lavorativo.
2.
Le attività di cui al
comma 1
possono essere svolte anche in integrazione con gli altri Servizi del Dipartimento di Prevenzione e della Azienda USL qualora tale modalità di lavoro determini vantaggio per la collettività.
Art. 181
(Compiti del Servizio PSAL)
1.
Il Servizio PSAL raggiunge gli obiettivi di cui all'
art. 180
attraverso le seguenti attività:
a)
vigilanza e controllo tecnico e amministrativo, anche in riferimento agli aspetti organizzativi del lavoro;
b)
emissione di provvedimenti amministrativi o sanzionatori conseguenti alle inosservanze rilevate in corso di vigilanza o finalizzati a prevenire situazioni di rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori;
c)
effettuazione di accertamenti sanitari sui lavoratori, laddove previsto dalla normativa nazionale vigente;
d)
controllo delle condizioni di lavoro anche attraverso interventi di igiene industriale e di valutazione dello stato di salute dei lavoratori;
e)
indagine di infortunio sul lavoro e di malattia professionale di iniziativa o su delega dell'autorità giudiziaria;
f)
produzione periodica di informazioni sulle attività svolte e sui risultati ottenuti;
g)
emissione di pareri tecnico preventivi, laddove previsto dalle disposizioni vigenti o su richiesta degli enti pubblici territoriali, su progetti di insediamenti destinati alla produzione di beni e servizi o su modifiche degli stessi, su processi di lavoro ed attività soggetti ad istruttoria amministrativa o autorizzazione da parte della pubblica amministrazione;
h)
verifica degli impianti di esclusiva competenza Azienda USL, previsti dalla normativa vigente;
i)
raccolta e elaborazione dei dati relativi ai danni correlati al lavoro, provenienti dai sistemi informativi istituzionali;
j)
realizzazione di interventi di assistenza con il fine di migliorare l'organizzazione del sistema di tutela delle aziende, in particolare nella piccola impresa, anche attraverso iniziative o atti di indirizzo destinati ai datori di lavoro, ai servizi di prevenzione e protezione, ai medici competenti ed ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo.
Art. 182
(Articolazione del Servizio PSAL)
1.
Ciascuna Azienda USL organizza all'interno della pianta organica del Dipartimento di Prevenzione il Servizio PSAL, diretto da personale medico con specializzazione in medicina del lavoro o titolo di servizio equiparato, articolato in Unità Operative (UO), integrate per lo sviluppo dei programmi di attività del servizio, così definite:
a)
UO di medicina del lavoro ed epidemiologia occupazionale;
b)
UO di igiene del lavoro e tossicologia industriale;
c)
UO di sicurezza dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle attrezzature.
Art. 183
(Attività di controllo e vigilanza)
1.
Le attività di controllo e vigilanza nei luoghi di lavoro vengono esercitate ai sensi dell'
art. 21 della legge 833/1978
e dell'
art. 13 del d.lgs. 81/2008
anche da personale dei Servizi PSAL delle Aziende USL munito di qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria acquisita attraverso nomina prefettizia.
2.
Il Presidente della Giunta regionale, ai fini della proposta dei nominativi degli operatori cui dovrà essere attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'
art. 21, terzo comma, della legge 833/1978
, si avvale dei criteri formulati con deliberazione della Giunta regionale.
Capo III
Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio
Art. 187
(Oggetto e definizioni)
1.
Il presente Capo detta disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura e alla manutenzione delle piscine ad uso natatorio e alla qualità delle acque e detta disposizioni in materia di vigilanza.
2.
Le disposizioni del presente Capo si applicano esclusivamente alle piscine classificate nelle categorie A, classe A/1, A/2, A/3, A/4 e B, classe B/1, di cui all'
articolo 188
, ed aventi tipologie di vasche a), b), c), d), e) ed f) di cui all'
articolo 189
.
3.
Sono escluse dalle disposizioni del presente Capo le piscine classificate nella categoria B, classe B/2, e nella categoria C di cui all'
articolo 188
.
4.
Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporta la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi.
5.
Parti essenziali costituenti il complesso sono:
a)
sezione vasche;
b)
sezione servizi;
c)
sezione impianti tecnici;
d)
sezione pubblico;
e)
sezione attività accessorie.
Art. 188
(Classificazione delle piscine)
1.
Le piscine, ai fini igienico-sanitari, sono classificate in base ai seguenti criteri: destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione.
2.
Le piscine in base alla loro destinazione si distinguono nelle categorie A, B e C, a loro volta suddivise in classi.
3.
Alla categoria A appartengono le piscine pubbliche o private destinate ad una utenza pubblica.
4.
La categoria A è suddivisa nelle seguenti classi:
a)
A/1 piscine pubbliche o private aperte al pubblico;
b)
A/2 piscine ad uso collettivo inserite in strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta e agrituristiche, a disposizione esclusiva degli alloggiati, nonché inserite in altre strutture adibite ad uso collettivo quali collegi, convitti, scuole, università, comunità, palestre, circoli e associazioni, a disposizione dei soli ospiti, studenti, clienti o soci;
c)
A/3 impianti finalizzati al gioco acquatico;
d)
A/4 strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più di una delle classi di cui alle lettere a), b) e c).
5.
Alla categoria B appartengono le piscine costituenti parti comuni dell'edificio ai sensi dell'
articolo 1117 del codice civile
e destinate agli abitanti del condominio stesso e le piscine di pertinenza di abitazioni private facenti parte di edificio o complesso residenziale destinate agli abitanti dell'edificio o complesso stessi e non comprese tra quelle classificate A/2 del
comma 4
.
6.
La categoria B è suddivisa nelle seguenti classi:
a)
B/1 piscine facenti parte di condomini o di pertinenza di abitazioni private facenti parte di edificio o complesso residenziale costituiti da più di quattro unità abitative;
b)
B/2 piscine facenti parte di condomini o di pertinenza di abitazioni private facenti parte di edificio o complesso residenziale costituiti da non più di quattro unità abitative.
7.
Alla categoria C appartengono le piscine destinate ad usi speciali collocate all'interno di strutture di cura, di riabilitazione e termale.
8.
In base alle caratteristiche ambientali e strutturali le piscine si distinguono in:
a)
scoperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;
b)
coperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;
c)
di tipo misto se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;
d)
di tipo convertibile se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.
Art. 189
(Tipologie di vasche)
1.
In base alla loro utilizzazione si individuano nelle categorie di piscine di cui all'
articolo 188
i seguenti tipi di vasche:
a)
agonistiche, per nuotatori e di addestramento al nuoto, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Federation Internationale de Natation Amateur (FINA);
b)
per tuffi ed attività subacquee, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della FIN e della FINA;
c)
ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;
d)
per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità massima di sessanta centimetri, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;
e)
polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che posseggono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;
f)
ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili;
g)
per usi riabilitativi, aventi requisiti morfologici e funzionali nonché dotazione di attrezzature specifiche per l'esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario specialistico;
h)
per usi curativi e termali, nelle quali l'acqua viene utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico-chimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l'esercizio delle attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario specialistico.
Art. 190
(Utenti)
1.
Gli utenti delle piscine si distinguono in:
a)
frequentatori: utenti presenti all'interno dell'impianto natatorio;
b)
bagnanti: utenti che si trovano all'interno della sezione vasche delimitata sul posto.
2.
Il numero massimo di frequentatori e di bagnanti ammissibili è determinato, con le norme regolamentari, in relazione alle diverse categorie di piscine.
Art. 191
(Parere igienico-sanitario)
1.
Per la costruzione di nuovi impianti natatori o per la ristrutturazione e/o ampliamento di impianti esistenti che comportano variazioni distributive e/o funzionali è necessario acquisire il preventivo parere igienico-sanitario dell'Azienda USL competente.
Art. 192
(Inizio attività)
1.
L'inizio dell'attività delle piscine di nuova costruzione appartenenti alle classi A/1 ed A/4 è subordinato alla comunicazione alla Azienda USL competente al fine dell'acquisizione del parere igienico-sanitario successivo alla realizzazione dell'impianto.
2.
L'inizio dell'attività delle piscine appartenenti alle classi A/2, A/3 e B/1 è subordinato alla comunicazione alla Azienda USL competente.
Art. 193
(Comunicazioni periodiche delle attività stagionali)
1.
I titolari degli impianti realizzati per le attività stagionali, trenta giorni prima dell'attivazione dell'impianto, comunicano alla Azienda USL competente la riapertura della struttura e le eventuali variazioni degli impianti e/o del responsabile della piscina, nonché la chiusura della struttura, qualora debba verificarsi l'interruzione dell'attività.
Art. 194
(Dotazione di personale)
1.
Il titolare dell'impianto nomina il responsabile della piscina o dichiara formalmente di assumerne personalmente le funzioni al fine di garantire l'igiene, la sicurezza e la funzionalità delle piscine.
2.
Il responsabile della piscina assicura:
a)
il corretto funzionamento della struttura sotto ogni aspetto gestionale, tecnologico e organizzativo;
b)
il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e ambientali previsti dall'Accordo del 16 gennaio 2003 tra Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominato Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003;
c)
la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo;
d)
le operazioni di pulizia quotidiana.
3.
Per le piscine di classe B/1, salvo diversa formale designazione, il responsabile della piscina è l'amministratore; in mancanza di amministratore o di responsabile designato rispondono i proprietari nei modi e limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia.
4.
Il responsabile della piscina individua le seguenti figure:
a)
assistente bagnanti;
b)
addetto agli impianti tecnologici.
5.
L'assistente bagnanti di cui al
comma 4, lettera a)
, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila, ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina con bagnanti è assicurata la presenza di assistenti bagnanti durante tutto l'orario di funzionamento della piscina, fatti salvi i casi previsti al
comma 6
.
6.
I responsabili delle piscine classificate A/2 e B/1 possono derogare dall'obbligo della presenza di assistente bagnanti secondo le disposizioni previste dalle norme regolamentari di cui all'
articolo 205
.
7.
L'addetto agli impianti tecnologici di cui al
comma 4, lettera b)
garantisce il corretto funzionamento degli impianti ai fini del rispetto dei requisiti igienico-sanitari e ambientali di cui all'Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003.
Art. 195
(Requisiti strutturali)
1.
I requisiti strutturali delle parti essenziali del complesso di cui all'
articolo 187 comma 5
, devono:
a)
garantire che la potenzialità degli impianti di trattamento dell'acqua sia proporzionata al volume dell'acqua delle vasche e al carico inquinante dovuto all'utilizzazione delle stesse;
b)
garantire che l'attività natatoria, nelle varie forme previste per le diverse categorie e gruppi di piscine e tipi di vasche, possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti;
c)
garantire che la fruizione da parte degli utenti e la pulizia ordinaria e straordinaria degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici e di tutte le aree accessorie e di disimpegno possa avvenire in modo regolare e col minimo rischio per la sicurezza degli utenti;
d)
garantire che la localizzazione e l'installazione degli impianti, nonché la loro gestione, siano tali da assicurare condizioni di sicurezza e di facile accessibilità;
e)
garantire la fruibilità da parte dei portatori di handicap, secondo la normativa vigente.
Art. 196
(Documentazione)
1.
Il responsabile della piscina tiene a disposizione della Azienda USL competente, incaricata dei controlli esterni, la seguente documentazione:
a)
il documento di valutazione del rischio in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività. Il documento tiene conto dei seguenti principi:
1)
l'analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;
2)
l'individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi i pericoli di cui alla
lettera a), numero 1)
e la definizione delle relative misure preventive da adottare;
3)
l'individuazione dei punti critici e definizione dei limiti degli stessi;
4)
la definizione del sistema di monitoraggio;
5)
l'individuazione delle azioni correttive;
6)
le verifiche periodiche delle attività di gestione ed autocontrollo ed eventuali aggiornamenti, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza;
b)
il registro dei requisiti tecnico-funzionali;
c)
il registro dei controlli dell'acqua in vasca;
d)
la documentazione relativa alla normativa antinfortunistica;
e)
la documentazione relativa alla certificazione degli impianti;
f)
la copia dei brevetti degli assistenti bagnanti;
g)
l'attestazione di eventuali corsi di aggiornamento e formazione del personale operante presso l'impianto di balneazione.
2.
La documentazione di cui al
comma 1
è a disposizione della Azienda USL competente per un periodo di almeno due anni.
Art. 197
(Controlli)
1.
I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile della piscina, e controlli esterni di competenza dell'Azienda USL.
2.
Per le piscine di proprietà pubblica o privata destinate ad una utenza pubblica di cui alla categoria A dell'
articolo 188, comma 3
, sono fatti salvi i controlli delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui al regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza
regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635
, come modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311
.
Art. 198
(Controlli interni)
1.
Il responsabile della piscina garantisce la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina.
2.
I controlli interni sono eseguiti secondo le norme regolamentari di cui all'art. 205, lettera f), con attività di gestione e di auto-controllo indicate nella documentazione di cui all'
articolo 196
.
3.
Il responsabile della piscina, qualora a seguito dei controlli interni riscontri valori dei parametri microbiologici e chimico-fisici non conformi ai valori stabiliti dall'Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 provvede al ripristino delle condizioni ottimali.
4.
Il responsabile della piscina comunica alla Azienda USL competente per territorio la non conformità di cui al
comma 3
non risanabile rapidamente; indica altresì i provvedimenti che intende adottare al fine del ripristino delle condizioni ottimali.
Art. 199
(Controlli esterni)
1.
I controlli ed i relativi prelievi sono effettuati dalla Azienda USL competente, sulla base di appositi piani di controllo e di vigilanza e secondo modalità e frequenza che tengono conto della tipologia degli impianti esistenti all'interno degli specifici ambiti territoriali, con particolare riferimento ai punti critici evidenziati nel documento di valutazione del rischio di cui all'
articolo 196, comma 1, lettera a)
e di autocontrollo di cui all'
articolo 198
predisposti dal responsabile dell'impianto.
2.
L'Azienda USL competente qualora accerti la non conformità dell'impianto ai requisiti prescritti dall'Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003, adotta i necessari provvedimenti finalizzati al ripristino della salubrità.
Art. 200
(Corsi di formazione ed aggiornamento)
1.
La Regione, tramite le Aziende USL, dispone l'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento, finalizzati all'acquisizione della necessaria conoscenza sanitaria in materia di igiene delle piscine, per i responsabili delle piscine, per gli assistenti bagnanti e per gli addetti agli impianti tecnologici. I corsi non sostituiscono quelli specifici di qualificazione professionale riconosciuti dalla normativa nazionale.
Art. 201
(Primo soccorso)
1.
Le piscine sono dotate di un sistema organizzato di primo soccorso di facile accesso per lo svolgimento delle relative operazioni.
2.
Le piscine appartenenti alla classe A/1, sono dotate di un locale adibito esclusivamente a primo soccorso.
3.
Il locale di primo soccorso, di cui al
comma 2
, è dotato di idonei materiali ed attrezzature di primo soccorso utilizzati dall'assistente bagnanti di cui all'
articolo 194, comma 4, lettera a)
, in attesa dell'intervento del personale dei servizi pubblici di emergenza. Il locale è dotato, altresì, di telefono fisso e al suo interno è esposto un elenco contenente i numeri telefonici del servizio sanitario di emergenza.
4.
Le piscine appartenenti alle classi A/2 e B/1 sono dotate, in un locale di facile accesso, di telefono fisso e elenco contenente i numeri telefonici del servizio sanitario di emergenza.
Art. 202
(Regolamento interno)
1.
Il responsabile della piscina adotta un regolamento interno per la disciplina del rapporto con gli utenti, in riferimento agli aspetti igienico-sanitari. In particolare il regolamento determina elementi comportamentali e di igiene personale che contribuiscono a mantenere idonee le condizioni nell'impianto natatorio, nonché il numero massimo di frequentatori e di bagnanti.
Art. 203
(Requisiti igienico-sanitari e ambientali)
1.
Le piscine di cui all'
articolo 187, comma 2
, rispettano i requisiti igienico-sanitari e ambientali relativi alle caratteristiche delle acque utilizzate, alle sostanze da impiegare per il trattamento dell'acqua, ai punti di prelievo, ai requisiti termoigrometrici, di ventilazione, illuminotecnici e acustici stabiliti dalla tabella A all'allegato 1 dell'Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003.
2.
I requisiti igienico-sanitari relativi alle caratteristiche delle acque utilizzate, di cui all'allegato 1 e alla tabella A del citato Accordo Stato-Regioni, sono applicati anche alle piscine classificate B/2.
Art. 204
(Sanzioni amministrative)
1.
I comuni esercitano le funzioni amministrative relativamente all'applicazione delle sanzioni per le violazioni delle norme di cui al presente Capo, sulla base dell'accertamento delle violazioni effettuato dalla Azienda USL competente.
2.
La violazione del numero massimo di frequentatori e di bagnanti ammissibili di cui all'
articolo 190
comporta la chiusura dell'attività balneare per un massimo di cinque giorni.
3.
La violazione delle disposizioni sulle comunicazioni di cui agli articoli 192 ed 193 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da E 500,00 a E 2.400,00.
4.
La violazione delle disposizioni sui compiti del responsabile della piscina di cui all'
articolo 194, comma 2
, lettere a) e d), e
comma 4
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da E 300,00 a E 3.000,00.
5.
La violazione dei requisiti strutturali di cui all'
articolo 195
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da E 300,00 a E 3.000,00.
6.
La violazione delle disposizioni di cui all'
articolo 196
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da E 800,00 a E 4.000,00.
7.
La violazione delle disposizioni di cui all'
articolo 198
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da E 800,00 a E 4.500,00.
8.
La violazione delle disposizioni di cui all'
articolo 201
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da E 500,00 a E 3.500,00.
9.
La violazione dei requisiti igienico-sanitari e ambientali, di cui all'
articolo 203, comma 1
, ove non venga provveduto tempestivamente al ripristino dei requisiti stessi, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da E 500,00 a E 5.000,00.
10.
La recidiva delle violazioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 comporta la chiusura dell'attività balneare fino al ripristino delle condizioni la cui violazione ha comportato l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.
Art. 205
(Norme regolamentari)
1.
La Regione, al fine di assicurare le esigenze unitarie, stabilisce con norme regolamentari:
a)
il numero massimo dei frequentatori e dei bagnanti di cui all'
articolo 190
;
b)
le modalità di comunicazione di inizio delle attività alla Azienda USL competente di cui all'
articolo 192
;
c)
le figure professionali dell'assistente bagnanti e dell'addetto agli impianti tecnologici di cui all'
articolo 194, comma 4
, nonché eventuali deroghe di cui allo stesso
articolo 194, comma 6
;
d)
i requisiti strutturali di cui all'
articolo 195
;
e)
le modalità ed i criteri per la tenuta della documentazione di cui all'
articolo 196
;
f)
le modalità ed i criteri per i controlli interni di cui all'
articolo 198
;
g)
le modalità ed i criteri per i controlli esterni delle ASL di cui all'
articolo 199
;
h)
i materiali e le attrezzature di primo soccorso di cui all'
articolo 201, comma 3
;
i)
le disposizioni tecniche da inserire nel regolamento interno di cui all'
articolo 202
.
Capo VI
Divieto di detenzione e utilizzazione di esche avvelenate
Art. 220
(Disposizioni generali)
1.
E' fatto divieto, ai fini della tutela della salute umana, dell'igiene pubblica e dell'ambiente, fatte salve le disposizioni di cui alla
legge 11 febbraio 1992, n. 157
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), di preparare, detenere, utilizzare ed abbandonare esche o bocconi avvelenati contenenti sostanze velenose o nocive.
2.
Il divieto si applica a qualsiasi sostanza ingeribile preparata idonea a causare intossicazioni, lesioni o comunque sofferenze all'animale che la ingerisce, ad esclusione delle attività di derattizzazione di cui all'
articolo 221
.
Art. 221
(Derattizzazione)
1.
Le attività di derattizzazione possono essere praticate esclusivamente con prodotti a ciò specificamente destinati ed utilizzati tal quali, nel rispetto comunque delle prescrizioni fornite dal produttore.
2.
Le attività di derattizzazione riguardanti locali, fabbricati, abitazioni, depositi, opifici e cantieri di lavoro, sono subordinate a comunicazione al Comune e all'Azienda USL da parte dei proprietari o degli altri aventi diritto almeno 15 giorni prima. Nella comunicazione devono essere indicate durata del trattamento, sostanze o principi attivi utilizzati nonché le aree interessate.
3.
Al di fuori dei luoghi di cui al
comma 2
, previo parere dell'Azienda USL, il Comune può autorizzare eventuali interventi di derattizzazione indicando nell'atto di autorizzazione la durata del trattamento e la sostanza da utilizzare. Le aree interessate da tali attività sono segnalate con apposita tabellazione contenente l'indicazione della presenza del ratticida e gli elementi identificativi del responsabile del trattamento.
4.
I Comuni sono tenuti alla costituzione e alla custodia di un registro dei trattamenti di derattizzazione in corso sul territorio comunale, sia da parte di enti pubblici che di privati. I soggetti responsabili dei trattamenti comunicano preventivamente al Comune i tempi del trattamento e il principio attivo utilizzato, usando la scheda apposita.
Art. 222
(Sanzioni amministrative)
1.
Fatta salva l'applicazione delle diverse sanzioni previste dalla normativa vigente, chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 220 e 221 è soggetto ad una sanzione amministrativa da Euro 103,00 ad Euro 620,00. Si applicano nei confronti degli autori della violazione il sequestro e la confisca previsti dagli articoli 13, 18 e 20 della
legge 689/1991
.
2.
In caso di violazione delle disposizioni di cui all'
articolo 220
da parte di soggetti titolari di autorizzazioni, licenze o concessioni regionali o provinciali inerenti attività faunistiche, agro-silvo-pastorali o di raccolta di prodotti spontanei del bosco, è prevista la sanzione accessoria della sospensione per un anno dell'autorizzazione, delle stesse; la reiterazione degli atti vietati dall'
articolo 220
dà luogo alla revoca dell'autorizzazione, del tesserino, della licenza o della concessione. Le sanzioni accessorie previste al presente articolo sono obbligatorie.
3.
Qualora il responsabile delle violazioni delle disposizioni di cui all'
art. 220
rivesta la qualifica di guardia giurata volontaria di cui all'
articolo 35 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14
, (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) o di guardia ecologica volontaria di cui all'
art. 7 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4
, (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica), la sanzione amministrativa pecuniaria viene raddoppiata ed è prevista la revoca definitiva del decreto o della nomina di guardia particolare giurata o di guardia volontaria.
3 bis.
I proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 3 sono acquisiti al bilancio regionale con vincolo di destinazione per gli interventi previsti nel presente Capo.
[276]
Art. 223
(Applicazione delle sanzioni amministrative)
1.
All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede
[ ... ]
[277]
il comune[278]
nel cui territorio sono avvenute le violazioni, con le modalità di cui alla
legge 689/1981
.
2.
Al fine dell'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'
articolo 222
, commi 2 e 3,
[ ... ]
[279]
il comune[280]
trasmette copia dell'ordinanza-ingiunzione all'ente o all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, il tesserino, la licenza, la concessione o che ha emanato l'atto di nomina, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per proporre opposizione all'ordinanza-ingiunzione o, se questa è proposta, dal passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione stessa. L'ente o l'autorità provvedono, nei successivi sessanta giorni, alla sospensione o alla revoca dei relativi provvedimenti.
Art. 224
(Compiti del Sindaco e bonifica delle aree)
1.
Il sindaco, a seguito di accertamenti di violazioni del divieto di cui all'
articolo 220
effettuati dagli organi di vigilanza competenti, ovvero sulla base delle denunce o delle segnalazioni degli interessati o dei medici veterinari, ai sensi dell'
articolo 225
dà immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti adottando, se necessario, i primi provvedimenti urgenti finalizzati alla prevenzione dell'avvelenamento di ulteriori animali e alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ai sensi dell'
art. 50 del d.lgs. 267/2000
.
2.
Il sindaco provvede, altresì, ad attivare, qualora i risultati delle analisi eseguite dai laboratori dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche o da altri istituti competenti, confermino la violazione di cui all'
art. 220
, in collaborazione con l'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente
[ ... ]
[281]
, tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell'area interessata.
3.
Il sindaco, entro 48 ore dall'accertamento della violazione dell'
art. 220
, provvede, in particolare, ad individuare le modalità di bonifica del terreno e del luogo interessato dall'avvelenamento, a delimitare l'area perimetrale o dei punti di accesso prevedendone la segnalazione con apposita cartellonistica, nonché ad intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte. A tali attività, sotto il coordinamento
[ ... ]
[282]
e della polizia comunale, possono collaborare le guardie giurate volontarie di cui all'
articolo 35 della legge regionale 14/1994
, le guardie ecologiche volontarie di cui all'
art. 7 della legge regionale 4/1994
, nonché i proprietari o conduttori dei fondi interessati.
4.
Le attività di bonifica e di delimitazione delle aree o degli accessi non devono comunque comportare l'interruzione delle attività faunistiche, agro-silvo-pastorali e di raccolta dei prodotti spontanei del bosco.
Art. 225
(Compiti del medico veterinario)
[ 1. ]
[283]
1.
Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, ne dà immediata comunicazione al sindaco e al servizio veterinario territorialmente competente.
[284]
2.
Il medico veterinario, nei casi di cui al
comma 1
, o direttamente o tramite l'Azienda USL, dovrà altresì inviare l'animale o qualsiasi campione utile per l'identificazione dell'eventuale veleno, alla struttura indicata all'
articolo 226
, secondo le modalità in questo stabilite.
3.
L'inosservanza degli obblighi di cui alla presente disposizione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa
[ ... ]
[285]
da euro 100,00 a euro 600,00[286]
. In caso di recidiva il Comune invia gli atti all'Ordine dei Medici Veterinari competente per l'accertamento di eventuali illeciti disciplinari.
Art. 226
(Analisi di laboratorio)
1.
La Giunta regionale, per le finalità di cui al presente capo, assicura l'attivazione dei laboratori dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche in grado di esaminare i campioni tissutali e di contenuto gastrico degli animali uccisi o eventuali parti di esche con possibilità di ricerca almeno dei seguenti veleni:
a)
Stricnina;
b)
Fosfuro di zinco;
c)
Organofosforici-carbammati;
d)
Metaldeide;
e)
Anticoagulanti;
f)
Arsenico;
g)
Cloralosio;
h)
Crimidina;
i)
Cianuri;
j)
Erbicidi triazinici;
k)
Clorati;
l)
Paraquat;
m)
DNOC;
n)
Imidaclopride.
2.
Le modalità di accesso a tale servizio da parte dei medici veterinari e delle Aziende Unità Sanitarie Locali, le modalità e i termini delle analisi, gli obblighi di comunicazione
[ ... ]
[287]
alle Aziende Unità Sanitarie Locali ed al Sindaco, la copertura delle spese, comprese quelle di spedizione, nonché le caratteristiche delle schede di cui all'
art. 221, comma 4
e all'
art. 225, comma 1
, sono individuate dalla Giunta regionale con proprio atto.
Art. 227
(Competenze dei Comuni)
1.
I Comuni mettono in atto tutte le misure necessarie a prevenire e contrastare il fenomeno degli avvelenamenti di animali, nel rispetto di quanto stabilito dalla Giunta regionale con l'atto di cui all'
articolo 228, comma 1, lettera a)
.
[289]
Art. 228
(Competenze della Regione)
1.
Per le finalità di cui all'
articolo 220
la Giunta regionale con proprio atto:
a)
stabilisce le misure per prevenire e monitorare il fenomeno degli avvelenamenti di animali, indicando compiti e responsabilità, nonché coordinando i flussi informativi;
b)
aggiorna ogni due anni la lista dei prodotti velenosi che a causa del loro uso oltre che per la finalità loro propria, anche per la preparazione di esche o bocconi avvelenati, devono essere sottoposti a regime controllato mediante utilizzazione di appositi registri.
[291]
TITOLO XVII
NORME IN MATERIA DI ASSISTENZA FARMACEUTICA
Capo IV
Norme inerenti le farmacie
Art. 239
(Norme inerenti le farmacie)
1.
I comuni, sentiti le aziende unità sanitarie locali e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identificano le zone nelle quali collocare le nuove farmacie.
2.
Ferme restando le disposizioni di cui al
comma 1
, sono di competenza dei comuni, nel rispetto della normativa vigente, le funzioni amministrative in materia di:
a)
revisione o conferma delle zone esistenti;
b)
trasferimento delle farmacie;
c)
decentramento delle farmacie;
d)
istituzione dei dispensari farmaceutici di cui all'
articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221
(Provvidenze a favore dei farmacisti rurali) come modificato dalla
legge 8 novembre 1991, n. 362
.
3.
I comuni trasmettono alla Regione i provvedimenti concernenti le funzioni di cui ai commi 1 e 2.
[294]
Art. 240
(Concorsi per le farmacie private)
1.
Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio privato ha luogo mediante concorso regionale da espletarsi nei tempi e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
Art. 241
(Apertura e chiusura delle farmacie e dispensari farmaceutici)
1.
L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie nonché l'apertura dei dispensari farmaceutici sono disposte dall'Azienda USL competente per territorio con l'osservanza delle disposizioni vigenti.
2.
Compete ugualmente alle Aziende USL il provvedimento di chiusura temporanea delle farmacie, nonché quello di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico nei casi previsti dalle leggi vigenti.
2 bis.
L'azienda unità sanitaria locale competente per territorio è individuata, ai sensi dell'
articolo 112 quater, comma 3, del d.lgs. 219/2006
, quale autorità competente al rilascio delle autorizzazioni a fornire medicinali a distanza al pubblico, alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all'
articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248
.
[295]
Art. 242
(Orari di servizio e turni)
1.
Le Aziende USL con riferimento al territorio complessivo delle medesime, stabiliscono i turni per il regolare esercizio delle farmacie. A tale scopo la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare adotta un provvedimento che disciplina le modalità di apertura, di chiusura, le festività e le ferie annuali delle farmacie aperte al pubblico.
Art. 243
(Vigilanza)
1.
Le funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo sul servizio farmaceutico sono esercitate dalle Aziende USL.
2.
La commissione per le ispezioni ordinarie e straordinarie alle farmacie, di cui all'
art. 127 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
(Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), è composta da:
a)
un farmacista dipendente dell'Azienda USL;
b)
un medico con rapporto di lavoro a tempo pieno, dipendente dell'Azienda USL;
c)
un farmacista prescelto in una terna fornita dall'Ordine dei farmacisti della Provincia in cui ha sede l'Azienda USL.
3.
Svolge le funzioni di segretario un collaboratore amministrativo o un assistente amministrativo, dipendente dell' Azienda USL.
4.
La commissione è nominata dal Direttore generale dell'Azienda USL, che individua anche il componente incaricato di svolgere le funzioni di Presidente, e dura in carica per 3 anni. Per ogni membro e per il segretario sono nominati i relativi supplenti con gli stessi criteri di nomina dei componenti effettivi.
5.
Copia del verbale delle ispezioni effettuate dalla medesima commissione è tempestivamente trasmessa alla struttura competente individuata ai sensi dell'
articolo 236
che ha l'obbligo di proporre al Direttore generale o al Sindaco, secondo le specifiche competenze, l'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare il corretto esercizio del servizio farmaceutico.
Art. 244
(Provvidenze per le farmacie rurali)
1.
I provvedimenti relativi alla corresponsione delle indennità dovute ai titolari di farmacie rurali e ai gestori di dispensari farmaceutici, secondo la vigente normativa, statale e regionale, nonché quelli relativi alle determinazioni dell'indennità di avviamento e dell'importo del rilievo degli arredi, provviste e dotazioni di cui all'
art. 110 del R.D. 1265/1934
, sono adottati dalla Azienda USL territorialmente competente.
1-bis.
In caso di trasferimento di titolarità di farmacia in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze per la corresponsione dell'indennità di residenza, fissato al 31 marzo di ogni anno dispari, il nuovo titolare della farmacia potrà presentare l'istanza a proprio favore entro sessanta giorni dall'autorizzazione all'apertura della farmacia. L'indennità verrà corrisposta in maniera proporzionale al periodo di effettiva titolarità.
[296]
1-ter.
In caso di apertura di una nuova farmacia avvenuta in data successiva al 31 marzo di ogni anno dispari, il titolare può presentare l'istanza entro il 31 marzo dell'anno successivo, fermo restando che l'erogazione dell'indennità sarà limitata a tale anno.
[297]
Art. 245
(Interventi a favore delle farmacie rurali particolarmente disagiate)
1.
Le Aziende USL erogano una indennità annua lorda per disagiato servizio ai titolari e direttori responsabili di farmacie rurali, ubicate in comuni o frazioni o centri abitati con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, il cui volume d'affari dell'anno precedente, risultante dalle distinte contabili riepilogative mensili di cui al
d.p.r. 8 luglio 1998, n. 371
(Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private), non superi l'importo complessivo di euro154.937,00.
2.
L'indennità annua lorda per disagiato servizio di cui al
comma 1
è erogata nella seguente misura:
a)
[ ... ]
[298]
euro 6.000,00[299]
annui lordi per i titolari e direttori responsabili di farmacie rurali con volume d'affari, risultante dalle distinte contabili riepilogative dell'anno precedente,
[ ... ]
[300]
fino a 105.000,00[301]
;
b)
[ ... ]
[302]
euro 4.000,00[303]
annue lorde per i titolari e direttori responsabili di farmacie rurali con volume d'affari, risultante dalle distinte contabili riepilogative dell'anno precedente,
[ ... ]
[304]
compreso tra 105.000,01 e 130.000,00[305]
euro;
c)
[ ... ]
[306]
euro 2.000,00[307]
annue lorde per i titolari e direttori responsabili di farmacie rurali con volume di affari, risultante dalle distinte contabili riepilogative dell'anno precedente,
[ ... ]
[308]
compreso tra 130.000,01 e 155.000,00[309]
euro.
3.
Le indennità di cui al
comma 2
sono concesse ferme restando le provvidenze previste dalla
legge 8 marzo 1968, n. 221
e dalla
legge 5 marzo 1973, n. 40
(Norme interpretative dell'
articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221
, recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali).
4.
Gli aspiranti alle indennità previste dal
comma 2
devono presentare all'Azienda USL competente per territorio, entro il 30 giugno di ciascun anno, apposita domanda corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dalla copia del documento di riconoscimento in corso di validità di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa Testo A) attestante la residenza del titolare e del direttore responsabile della farmacia rurale. La consistenza della popolazione residente nel comune, frazione e centro abitato in cui è ubicata la farmacia, al 31 dicembre dell'anno precedente, viene richiesta d'ufficio al comune interessato.
5.
Le indennità di cui al
comma 2
sono erogate dalle Aziende USL nel cui territorio sono ubicate le farmacie rurali interessate, entro il 30 settembre di ciascun anno, previa verifica delle distinte contabili riepilogative pagate alle stesse farmacie nell'anno precedente. Le indennità sono corrisposte unicamente ai titolari e direttori responsabili di farmacie rurali che siano risultate aperte al pubblico per l'intero anno solare cui il volume di affari si riferisce e sono rivalutate annualmente in base al tasso d'inflazione programmato dal Governo.
Art. 246
(Regolamento dei rapporti finanziari)
1.
I rapporti tra le Aziende USL e le farmacie convenzionate, pubbliche e private, sono regolati nelle forme e con le modalità previste dall'accordo nazionale unico di cui all'
art. 8, comma 2 del d.lgs. 502/1992
.
2.
Le Aziende USL della Regione assicurano il servizio di verifica contabile delle distinte secondo le norme della convenzione unica nazionale, e di controllo contabile e tecnico delle ricette mediche.
3.
L' Azienda USL può svolgere il servizio di cui al
comma 2
attraverso i propri uffici oppure tramite convenzione con un'altra Azienda USL che sia dotata delle strutture necessarie per l'effettuazione di tali servizi.
TITOLO XVIII
CONTRIBUTI A FAVORE DEI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA E CATEGORIE ASSIMILATE PER CURE CLIMATICHE, SOGGIORNI TERAPEUTICI E CURE TERMALI
Capo I
Contributi a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate per cure climatiche, soggiorni terapeutici e cure termali
Art. 247
(Contributi a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate per cure climatiche, soggiorni terapeutici e cure termali)
1.
La Regione eroga contributi a favore di mutilati, invalidi di guerra e categorie assimilate finalizzati a favorire la fruizione delle seguenti prestazioni sanitarie:
a)
cure climatiche;
b)
soggiorni terapeutici;
c)
cure termali.
Art. 248
(Definizioni)
1.
Per cure climatiche si intendono quelle per le quali il clima rappresenta un fattore terapeutico atto a prevenire la riacutizzazione o le complicanze dell'infermità, nonché le patologie ad essa connesse, in base alla quale è stata riconosciuta l'invalidità.
2.
Per soggiorni terapeutici si intendono quelli che hanno finalità convalescenziale, in località marine, montane, lacustri e collinari, al fine di consolidare i risultati ottenuti con recenti ricoveri o prolungate cure ambulatoriali, ovvero di prevenire aggravamenti di dette infermità cronicizzati e suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche sfavorevoli della località di abituale dimora.
3.
Per cure termali si intendono quelle che utilizzano acque termali e loro derivati, aventi riconosciuta efficacia terapeutica, per la tutela globale della salute nella fase di prevenzione, terapia e riabilitazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure stesse, a carico del Servizio sanitario nazionale.
Art. 249
(Prestazioni)
1.
Le cure climatiche sono concesse su apposita prescrizione di un medico del Servizio sanitario nazionale.
2.
I soggiorni terapeutici sono prescritti nell'àmbito di progetti curativi e riabilitativi redatti dalla Azienda U.S.L. competente, che provvede ad attestare l'idoneità delle modalità e delle strutture individuate per il soggiorno stesso.
3.
Le cure climatiche e i soggiorni terapeutici sono concessi in regime di assistenza indiretta e per un periodo massimo di ventuno giorni per anno.
4.
Le cure termali sono erogate con le modalità previste dall'
articolo 36 della legge 833/1978
.
Art. 250
(Beneficiari)
1.
Sono ammessi ai benefìci previsti dalla presente legge:
a)
i mutilati ed invalidi di guerra, di cui agli articoli 2 e 3 del
d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915
(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) e successive modificazioni ed integrazioni e al
d.p.r. 30 dicembre 1981, n. 834
(Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'
art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533
);
b)
coloro che sono in possesso di pensione ascrivibile ad una categoria compresa fra la prima, con o senza assegni di superinvalidità, e l'ottava, di cui alla tabella A allegata al
d.p.r. 915/1978
;
c)
i mutilati e invalidi per cause di guerra, di cui agli articoli 8 e 9 del
d.p.r. n. 915/1978
ed al
d.p.r. n. 834/1981
;
d)
coloro che sono in possesso del verbale di visita della Commissione medica di pensione di guerra, in attesa del decreto di concessione della pensione, dal quale risulti l'attribuzione di una categoria fra quelle indicate alla
lettera b)
e dal quale risulti che l'infermità è dipendente da causa di servizio o di guerra;
e)
i mutilati ed invalidi per servizio, di cui alla
legge 26 gennaio 1980, n. 9
(Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla
L. 29 novembre 1977, numero 875
, e dal
d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915
);
f)
i mutilati ed invalidi per servizio ordinario in possesso di pensione privilegiata ascrivibile ad una categoria compresa fra la prima, con o senza assegni di superinvalidità, e l'ottava, di cui alla tabella A allegata al
d.p.r. 915/1978
, alla quale si fa riferimento anche per gli invalidi per servizio;
g)
coloro che, in attesa di ottenere il decreto di concessione della pensione, sono in possesso del verbale della Commissione medico-ospedaliera che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di ferite, lesioni od infermità, attribuendo una delle categorie di pensione di cui alla tabella A allegata al
d.p.r. 915/1978
;
h)
coloro ai quali è stato riconosciuto l'equo indennizzo per infermità contratta in servizio ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A allegata al
d.p.r. 915/1978
;
i)
gli ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti che, ai sensi dell'
articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791
(Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z.), sono equiparati agli invalidi di guerra.
Art. 251
(Contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici)
1.
Agli invalidi ammessi alle cure climatiche ed ai soggiorni terapeutici è concesso, da parte delle Aziende USL, per un periodo non superiore a quello stabilito al
comma 3 dell'articolo 249
, un contributo giornaliero, comprensivo delle spese di viaggio, di euro 30,99 per ogni giorno di effettiva permanenza nella località di cura.
Art. 252
(Contributi per cure termali)
1.
Agli invalidi ammessi alle cure termali è concesso da parte delle Aziende USL un contributo, comprensivo delle spese di viaggio e residenza, riferito ad un solo ciclo di cure termali per la durata massima di quindici giorni, nella misura di euro 30,99 al giorno.
Art. 253
(Contributi di accompagnamento)
1.
Agli invalidi ammessi alle cure climatiche, ai soggiorni terapeutici ed alle cure termali, di cui agli articoli 251 e 252, per i quali risulta comprovata la assoluta incapacità di provvedere alle normali esigenze della vita quotidiana, è concesso un contributo di accompagnamento nella misura di euro 30,99 al giorno.
Art. 254
(Provvedimenti di attuazione)
1.
La Giunta regionale, con norme regolamentari disciplina le ulteriori modalità ed i termini per la erogazione dei contributi previsti dal presente Capo.
2.
La Regione adegua ogni due anni l'importo giornaliero di cui al
comma 1
, in base agli indici ISTAT.
TITOLO XIX
TUTELA DELLA SALUTE PSICOFISICA DELLA PERSONA SUL LUOGO DI LAVORO E PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI MOBBING
Capo I
Tutela della salute psicofisica della persona sul luogo di lavoro e prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing
Art. 255
(Finalità)
1.
La Regione Umbria, in attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 32 e 41 della Costituzione italiana, nel rispetto della normativa statale vigente e dell'ordinamento comunitario,
tenuto conto di quanto disposto dall'
articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'
articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123
), in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
[310]
al fine di tutelare l'integrità psico-fisica della persona sul luogo di lavoro, promuove azioni ed iniziative volte a prevenire e contrastare l'insorgenza e la diffusione di fenomeni di molestie morali, persecuzioni e violenze psicologiche sui luoghi di lavoro,
[ ... ]
[311]
[ ... ]
[313]
con finalità proprie del mobbing[314]
[312]
.
Art. 256
(Compiti della Regione)
1.
Per le finalità di cui all'
articolo 255
la Regione promuove, in collaborazione con le parti sociali interessate, con l'Osservatorio regionale sul mobbing di cui all'
articolo 261
e con le
[ ... ]
[315]
Aziende USL[316]
locali, azioni di prevenzione, formazione, informazione, ricerca ed assistenza medico-legale e psicologica.
Art. 257
(Azioni di formazione)
1.
La Regione promuove corsi di formazione professionale sul fenomeno mobbing, rivolti, in particolare, ai seguenti soggetti:
a)
operatori dei Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Servizio PSAL) e dei Centri di salute mentale;
b)
operatori dell'Ispettorato del lavoro;
c)
operatori degli Istituti di previdenza;
d)
operatori delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
e)
operatori degli sportelli anti-mobbing di cui all'
articolo 260
;
f)
responsabili della gestione del personale nel settore pubblico e privato.
Art. 258
(Azioni di informazione e ricerca)
1.
La Regione promuove:
a)
l'elaborazione e diffusione di studi e ricerche sul mobbing, anche attraverso l'Osservatorio regionale sul mobbing di cui all'
articolo 261
e l'Agenzia umbra ricerche (AUR);
b)
la realizzazione di strumenti permanenti di documentazione e informazione;
c)
l'attivazione di corsi post-laurea nelle materie oggetto del presente Capo.
Art. 259
(Azioni di assistenza medico-legale e psicologica)
1.
La Regione concede incentivi alla realizzazione di supporti e terapie psicologiche di sostegno e riabilitazione per il lavoratore vittima del mobbing ed i suoi familiari, secondo criteri e modalità da stabiliti con proprio atto dalla Giunta regionale.
Art. 260
(Sportelli e collegi mobbing)
1.
La Regione promuove l'istituzione presso le Aziende USL di appositi sportelli mobbing, con il compito di: a) fornire le prime informazioni in ordine agli aspetti normativi e sanitari in tema di mobbing; b) orientare il lavoratore verso i servizi competenti in materia, anche in ordine ad una eventuale attività di mediazione; c) segnalare, con il consenso del lavoratore, i casi di presunto mobbing al Collegio Mobbing di cui al comma 2.
2.
Presso ogni Azienda USL è istituito un Collegio Mobbing con il compito di: a) raccogliere le informazioni rilasciate dal lavoratore e inerenti le presunte azioni di mobbing; b) in caso di malattia verificarne la possibile connessione con le azioni di mobbing descritte; c) nei casi in cui l'istruttoria deponga per un esito positivo, segnalare, con il consenso del lavoratore, il caso al Servizio PSAL.
3.
La partecipazione al Collegio è a titolo gratuito. 4. Il Collegio è composto da: a) un medico del Servizio PSAL; b) un medico specialista in medicina legale; c) uno psicologo; d) uno psichiatra; e) un operatore per il supporto amministrativo.
[319]
Art. 261
(Osservatorio regionale sul mobbing)
1.
È istituito l'Osservatorio regionale sul mobbing con sede presso l'Assessorato competente in materia di lavoro.
2.
La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito. L'Osservatorio è composto da:
a)
l'assessore regionale alle politiche attive del lavoro, o suo delegato, che lo presiede;
a bis
) i responsabili dei Servizi PSAL delle Aziende USL;
[320]
b)
un membro designato dal Comitato regionale di coordinamento per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'
articolo 7 del d.lgs. 81/2008
;
c)
il dirigente regionale del Servizio competente della Direzione Salute e Coesione sociale, o suo delegato;
d)
un rappresentante designato dalla direzione regionale del lavoro;
e)
un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nella Commissione tripartita ex
art. 6 del decreto legislativo 23 Dicembre 1997, n. 469
(Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'
articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59
);
f)
un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti nella commissione tripartita di cui alla
lett. e)
;
g)
la consigliera regionale di parità;
h)
un sociologo e uno psicologo individuati dalla Direzione regionale Salute e Coesione sociale, a cura del direttore della stessa;
i)
un avvocato esperto di diritto del lavoro, da individuare nell'ambito dell'Ufficio legale della Regione.
3.
L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento interno. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura dell'assessorato competente in materia di lavoro.
4.
L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
a)
formula proposte alla Giunta regionale in ordine alle azioni e interventi di cui al presente Capo;
b)
svolge attività di consulenza nei confronti degli organi regionali, nonché degli enti pubblici, delle associazioni ed enti privati e delle aziende sanitarie che adottino progetti o sviluppino iniziative a sostegno delle finalità del presente Capo, in particolare si raccorda con i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing o organismi analoghi eventualmente previsti dai contratti collettivi di lavoro;
c)
realizza il monitoraggio e le analisi del fenomeno del mobbing, anche avvalendosi degli enti strumentali della Regione;
d)
promuove studi, ricerche, campagne di sensibilizzazione e di informazione in raccordo con i soggetti destinatari del presente Capo;
e)
promuove protocolli d'intesa e collaborazioni con gli organismi di vigilanza al fine di contrastare il fenomeno del mobbing anche nell'ambito dello svolgimento delle loro attività istituzionali.
Art. 262
(Attività di controllo)
1.
Il Servizio PSAL, sulla base delle segnalazioni ricevute, attiva gli accertamenti di competenza ivi comprese eventuali indagini di polizia giudiziaria e, se necessario, il Collegio di cui al comma 2 dell'articolo 260 per gli aspetti sanitari.
[322]
TITOLO I
SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Capo IV
Partecipazione, promozione e valorizzazione degli organismi aventi funzione sociale, educativa e formativa
Art. 277
(Rapporti fra Regione ed enti locali e partecipazione)
1.
La Giunta regionale, al fine di garantire un efficace sistema di relazioni istituzionali fra Regione
[ ... ]
[351]
e comuni nella elaborazione della programmazione sociale, promuove appositi incontri anche attraverso le loro associazioni.
2.
I comuni, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, garantiscono ai minori i diritti di manifestazione del pensiero, adottando le opportune forme di partecipazione delle bambine e dei bambini su questioni che interessano la loro condizione di vita, con particolare riferimento alla organizzazione sociale urbana.
Art. 278
(Promozione dell'economia sociale)
1.
La Regione, in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro, dell'imprenditoria e dei soggetti non profit operanti nel sistema dei servizi e degli interventi sociali, promuove la costituzione di reti locali deputate allo sviluppo dell'economia sociale.
2.
Per economia sociale si intendono le azioni e le relazioni di soggetti che svolgono attività imprenditoriali non profit e profit operanti sul mercato con l'offerta di beni e servizi relazionali.
3.
Per le finalità di cui al
comma 1
la Regione può concedere incentivi ed agevolazioni fiscali nel rispetto della normativa vigente; può altresì promuovere e stipulare gli accordi di cui all'
articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e, in genere, ogni altro accordo pubblico/privato previsto dalla normativa vigente.
Art. 279
(Organizzazioni di utilità sociale)
1.
La Regione riconosce lo svolgimento della pubblica funzione sociale da parte delle cooperative sociali, delle associazioni di promozione sociale, del volontariato e delle altre organizzazioni senza finalità di profitto di cui all'
articolo 1, comma 4, della L. 328/2000
, e promuove la costruzione di un sistema di responsabilità pubbliche, anche non statuali, condivise fra soggetti istituzionali e soggetti sociali, comprese le famiglie.
2.
Le organizzazioni di cui al
comma 1
concorrono alla individuazione dei bisogni, alla programmazione ed alla progettazione del sistema dei servizi e degli interventi sociali, alla realizzazione degli obiettivi ed alla gestione delle attività sociali. Il concorso di tali organizzazioni avviene in forme differenziate, articolate in armonia alle rispettive specificità, secondo le modalità stabilite dal Piano sociale regionale.
3.
Possono concorrere alla gestione dei servizi e degli interventi di cui alla presente legge anche i soggetti di cui all'
articolo 1
, commi 4 e 5, della
L. 328/2000
.
4.
[ ... ]
[352]
Le Zone sociali, tramite il Comune capofila,[353]
ai sensi dell'
articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) favoriscono l'impegno dei soggetti di cui all'
articolo 1
, commi 4 e 5, della
L. 328/2000
anche mediante gli accordi procedimentali di cui all'
articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) attraverso i quali realizzare forme di collaborazione pubblico/privato senza finalità di profitto, nell'esercizio della funzione sociale.
Art. 280
(Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa delle parrocchie mediante gli oratori)
1.
La Regione riconosce e valorizza la funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie e dagli istituti religiosi cattolici attraverso gli oratori, nell'ambito del percorso formativo rivolto ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani.
2.
La Regione riconosce la titolarità delle diocesi dell'Umbria e degli istituti religiosi cattolici che svolgono attività oratoriale ad essere consultati nella fase di elaborazione delle linee di programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, con particolare riguardo alle tematiche riferite ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani.
3.
Il riconoscimento di cui ai commi l e 2 è esteso alle attività oratoriali o similari svolte da altri enti di culto riconosciuti dallo Stato.
4.
Per le finalità di cui al presente articolo, le diocesi umbre, gli istituti religiosi cattolici e le organizzazioni che rappresentano gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, possono sottoscrivere con i comuni associati nell'ambito territoriale l'accordo di programma che regola il piano di zona, ai sensi dell'
art. 19
, commi 2 e 3 della
legge 8 novembre 2000, n. 328
, nel quale vengono individuate le priorità previste al
comma 5
e le modalità della loro attuazione.
5.
Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, sono finanziabili i progetti previsti nel sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali ed educativi, rivolti ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani, concernenti:
a)
realizzazione di attività di promozione e sostegno per lo svolgimento delle funzioni sociali ed educative;
b)
allestimento di centri ricreativi e sportivi, ivi compreso l'acquisto di attrezzature e materiali;
c)
realizzazione di percorsi di recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale, di devianza in ambito minorile, di disabilità;
d)
manutenzione straordinaria e riadattamento di immobili adibiti ed utilizzati come luogo di incontro per adolescenti e giovani;
e)
percorsi di formazione sociale, al fine di valorizzare tutte le risorse e le competenze presenti sul territorio e supportare le attività di oratorio e quelle similari.
TITOLO II
GESTIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI
CAPO II
(Azioni sociali)
Art. 286
(Azioni per la promozione ed il sostegno della sussidiarietà orizzontale)
1.
I comuni, singoli o in forma associata,
[ ... ]
[358]
favoriscono[359]
la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ed il loro contributo al sistema locale dei servizi e degli interventi sociali attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, anche mediante forme di collaborazione ai sensi della normativa vigente.
[ 2. ]
[360]
2.
Le funzioni sociali di cui al
comma 1
sono svolte dalle Zone sociali mediante azioni finalizzate a sostenere e a favorire l'autonoma iniziativa dei privati nell'esercizio della stessa funzione sociale.
[361]
3.
Le azioni di facilitazione dei privati di cui al
comma 2
consistono nella messa a disposizione di informazioni, nella instaurazione di flussi di comunicazione, nel coordinamento dei servizi e degli interventi pubblici con quelli privati e in ogni altra forma di collaborazione che comunque non comporti l'attribuzione di somme di denaro o di altri beni da parte di amministrazioni pubbliche.
4.
Le azioni di sostegno di cui al
comma 2
sono finalizzate a rendere adeguato l'impegno di soggetti privati senza finalità di profitto nella funzione sociale e a responsabilizzare tali soggetti nella realizzazione del sistema dei servizi alla persona; esse consistono nella messa a disposizione da parte di soggetti pubblici, alle organizzazioni private senza finalità di profitto, di benefici economici a fronte del loro impegno a partecipare ai processi di coprogettazione dei servizi e degli interventi e dalla loro realizzazione, nell'ambito della programmazione sociale locale mediante la stipula degli accordi procedimentali di cui all'
articolo 279, comma 4
che stabiliscono le modalità di collaborazione e la realizzazione dei servizi e degli interventi di qualità, coprogettati. L'entità dei contributi economici non può superare quanto necessario al fine della compensazione degli oneri che il partner privato assume ai sensi della decisione 20/12/2011 n. 2012/21/UE (Decisione della Commissione riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'
articolo 106
, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale).
5.
L'individuazione dei soggetti privati senza finalità di profitto, per la stipula degli accordi procedimentali di cui al
comma 4
, avviene nel processo di costruzione del Piano sociale di zona, nel rispetto dei principi di cui all'
articolo 1 della L. 241/1990
attraverso procedure non competitive ad evidenza pubblica.
6.
Dai benefici economici di cui al
comma 4
è esclusa la corresponsione, sotto qualsiasi forma, di altre utilità economiche riconducibili ai corrispettivi per la fornitura di servizi o beni.
7.
La Giunta regionale con proprio atto disciplina le modalità per la concessione dei benefici economici di cui al
comma 4
.
Art. 287
(Azioni per la qualità)
1.
I comuni, singoli o in forma associata, promuovono azioni positive, a carattere sociale, educativo e culturale, per ricostruire e sviluppare i legami di condivisione e di appartenenza alla comunità.
2.
Tali azioni sono dirette:
a)
a migliorare la qualità delle relazioni interpersonali e della vita quotidiana anche favorendo lo sviluppo di armoniche relazioni intergenerazionali e di genere;
b)
a migliorare la qualità dei contesti urbani e di vita quotidiana, anche promuovendo politiche di conciliazione, la cultura ed il tempo libero delle persone e delle famiglie;
c)
a sostenere le persone e le famiglie, le competenze, i legami solidali ed affettivi presenti al loro interno adattando le politiche sociali alle loro diversità;
d)
a ridurre le situazioni di rischio sociale con particolare riferimento ai bambini e alle bambine, agli uomini ed alle donne, agli adolescenti e agli anziani.
3.
Le finalità di cui al
comma 1
sono perseguite mediante l'integrazione progettuale delle risorse formali e informali nonché con programmi intersettoriali diretti alle aree sociali specifiche: infanzia, adolescenti e giovani, famiglie e donne, popolazione anziana.
Art. 288
(Azioni di promozione)
1.
[ ... ]
[362]
Le Zone sociali, anche con l'apporto delle organizzazioni di volontariato e[363]
di utilità sociale, incentivano le attività sociali di promozione. Tali attività comprendono i servizi di comunicazione, di mutualità e di prossimità.
2.
Le azioni di comunicazione assolvono a funzioni di promozione della partecipazione attiva dei cittadini e delle loro organizzazioni all'esercizio della funzione sociale nei momenti della programmazione, della progettazione e della realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, oltre che ad una funzione di informazione, conoscenza e sostegno sociale diretta a far acquisire ai singoli soggetti consapevolezza, autonomia e responsabilità per l'esercizio dei diritti di cittadinanza.
3.
Le azioni di mutualità favoriscono lo scambio di prestazioni e di tempo fra persone e gruppi sociali che intendono autorganizzarsi per la realizzazione di determinati servizi.
[ ... ]
[364]
Le Zone sociali[365]
al fine di sostenere le reti di mutualità fra i cittadini possono promuovere la costituzione di centri di riferimento con il compito di raccogliere e gestire le disponibilità dirette ad impieghi sociali.
4.
I servizi di prossimità sono forniti a livello locale alle persone e alle famiglie e sono orientati alle nuove esigenze derivanti dalla trasformazione delle strutture demografiche, familiari e dei modi di vita. I servizi di prossimità possono essere realizzati con il coinvolgimento attivo dei soggetti sociali, dei cittadini e delle famiglie e si articolano in tre aree:
a)
servizi alle persone anziane attinenti a bisogni di cura e di socializzazione;
b)
servizi di supporto alle famiglie, atti a semplificare la vita quotidiana della famiglia nello svolgimento di propri compiti educativi e di cura;
c)
servizi a struttura comunitaria, rivolti a bisogni sociali collettivi e riferiti all'intero ciclo di vita.
CAPO III
Servizi e interventi sociali
Art. 289
(Servizi per le responsabilità familiari)
1.
La Regione individua con il Piano sociale regionale i servizi socio educativi di supporto alle responsabilità e ai compiti educativi e di cura della famiglia. La Regione inoltre sostiene e promuove azioni che consentano la piena realizzazione di una maternità e paternità responsabile. I servizi per le responsabilità familiari si articolano in due aree:
a)
servizi socio educativi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani;
b)
servizi socio assistenziali per giovani e adulti bisognosi di supporti assistenziali.
Art. 290
(Interventi e servizi socio assistenziali)
1.
I servizi socio assistenziali hanno natura solidaristica e sono rivolti a persone e famiglie, con particolare riferimento ai soggetti vulnerabili e maggiormente esposti a rischio di esclusione. Essi consistono in azioni di sostegno, prestazioni e attività sociali ad integrazione e/o sostituzione delle funzioni della rete sociale primaria.
2.
I servizi socio assistenziali, in particolare, comprendono:
a)
i servizi domiciliari di supporto familiare;
b)
i servizi comunitari;
c)
i servizi per l'alloggio;
d)
i servizi semi residenziali;
e)
i servizi residenziali;
f)
i servizi e gli interventi di accoglienza e sostegno sociale;
g)
i servizi per la tutela sociale dei minori.
3.
La gestione dei servizi di cui al presente articolo è affidata a soggetti pubblici, soggetti privati e soggetti di privato sociale.
Art. 291
(Interventi e servizi per la formazione permanente delle persone anziane)
1.
La Regione promuove la partecipazione delle persone anziane a processi educativi, alle attività ricreative e alla formazione lungo tutto l'arco della vita, rendendole così protagoniste del proprio futuro. La Regione, in particolare:
a)
incentiva la mutua formazione inter e intra generazionale tra appartenenti a culture differenti, riconoscendo e promuovendo il valore della differenza di genere;
b)
sostiene le attività delle università della terza età, comunque denominate;
c)
valorizza le esperienze professionali acquisite e le metodologie didattiche, nonché il ruolo attivo delle persone anziane nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni durante l'orientamento o i percorsi di prima formazione, anche con il concorso delle imprese e delle organizzazioni sindacali.
2.
La Regione per le azioni di cui al
comma 1
può promuovere e sostenere protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione da parte della persone anziane del proprio tempo, per tramandare alle giovani generazioni i mestieri, i talenti e le esperienze.
3.
La Regione sostiene azioni volte a rendere le persone anziane capaci di affrontare le problematiche e le criticità connesse alla modernità e, in particolare, percorsi formativi finalizzati a:
a)
progettare un invecchiamento attivo, con particolare attenzione ai temi dell'impegno civile e della cittadinanza attiva;
b)
ridurre il divario nell'accesso reale alle tecnologie - digital divide e la disparità nell'acquisizione di risorse e conoscenze della rete informatica, nonché delle capacità necessarie a partecipare alla società dell'informazione;
c)
promuovere stili di consumo intelligenti ed ecocompatibili e gestire efficacemente il risparmio;
d)
perseguire la sicurezza stradale e domestica;
e)
facilitare la comprensione del tempo presente in tutti i suoi aspetti attraverso la proposta di occasioni e strumenti di approfondimento culturale.
Art. 292
(Interventi e servizi per la cultura, la prevenzione ed il benessere durante l'invecchiamento)
1.
La Regione, al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici, promuove azioni tese al mantenimento del benessere durante l'invecchiamento della persona anziana, sostenendo la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione motoria e fisica. A tal fine può promuovere protocolli operativi tra enti locali territoriali, aziende sanitarie locali e associazioni di volontariato e di promozione sociale.
2.
La Regione promuove, inoltre, politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire i fenomeni di isolamento sociale e limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali. A tale scopo, la Regione sostiene, in un'ottica intergenerazionale e interculturale, la diffusione sul territorio di centri sociali e di spazi e di luoghi di incontro, socializzazione e partecipazione.
3.
Per il benessere della persona anziana e per contrastare la solitudine sono favoriti gli strumenti di prossimità e di socialità, nonché gli strumenti che garantiscono e facilitano l'acquisizione di informazioni sui servizi presenti nel territorio regionale, nonché sugli interventi e sulle azioni sociali promossi.
Art. 293
(Interventi e servizi per la cultura, il tempo libero, l'impegno e il volontariato civile delle persone anziane)
1.
La Regione, riconoscendo il ruolo centrale degli enti locali territoriali e del terzo settore, favorisce la partecipazione delle persone anziane ad attività culturali, ricreative e sportive, anche per sviluppare relazioni solidali, positive e continuative tra le persone e senso di appartenenza alla comunità.
2.
La Regione, al fine di valorizzare l'impiego delle persone anziane in attività socialmente utili ne favorisce la partecipazione alla vita della comunità locale, anche attraverso l'impegno civile nel volontariato e nell'associazionismo o in ruoli di cittadinanza attiva, responsabile e solidale.
3.
Il volontariato civile delle persone anziane costituisce una forma di promozione dell'invecchiamento attivo attraverso la realizzazione di progetti sociali, utili alla comunità.
4.
I progetti sociali di cui al
comma 3
possono essere promossi dagli enti locali territoriali e sono realizzati dai soggetti del terzo settore. Tali progetti, sono inseriti nella programmazione sociale territoriale.
5.
Alle persone anziane che operano nei progetti di cui al
comma 3
può essere riconosciuto, per il tramite delle associazioni di volontariato iscritte
[ ... ]
[366]
nel RUNTS[367]
un rimborso per le spese sostenute, nonché crediti sociali fruibili in servizi regolati dagli enti locali territoriali promotori dei progetti.
6.
La Regione sostiene progetti sperimentali o convenzioni tra enti pubblici e soggetti del terzo settore tesi a sviluppare il volontariato civile degli anziani.
7.
L'impegno civile delle persone anziane si realizza, in particolare, attraverso le seguenti azioni:
a)
accompagnamento con mezzi pubblici per l'accesso a prestazioni socio assistenziali e socio sanitarie;
b)
supporto nei percorsi formativi di collegamento fra la scuola e il mondo del lavoro, anche in relazione alle iniziative promosse dalle imprese e dalle organizzazioni sindacali;
c)
attività ausiliari di vigilanza presso scuole e mense;
d)
sorveglianza durante mostre e manifestazioni giovanili;
e)
animazione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche, mostre, sale di ritrovo dei quartieri, aree sportive e centri sociali sportivi, ricreativi e culturali;
f)
conduzione di appezzamenti di terreno di proprietà o di uso pubblico;
g)
iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale;
h)
assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani e disabili a supporto degli operatori dei servizi sociali;
i)
assistenza sociale e culturale negli ospedali e nelle carceri;
l)
attività di prevenzione del disagio giovanile e delle dipendenze;
m)
interventi di carattere ecologico, stagionale o straordinario, nel territorio umbro;
n)
campagne e progetti di solidarietà sociale.
8.
I comuni possono affidare a persone anziane, singole o associate, la gestione gratuita di terreni comunali nei quali svolgere attività di giardinaggio, orticoltura e in generale la cura dell'ambiente naturale. I soggetti interessati all'affidamento si impegnano a gestire gratuitamente terreni comunali nel rispetto delle regole stabilite dal comune competente per territorio. I comuni stabiliscono, inoltre, le modalità e i criteri per l'affidamento della gestione di terreno pubblico. I comuni possono revocare l'affidamento per sopravvenute esigenze pubbliche e, con adeguato preavviso, qualora l'assegnatario non rispetti le regole stabilite dal comune stesso.
Art. 294
(Interventi ed azioni per l'implementazione delle nuove tecnologie)
1.
La Regione, al fine di consentire una fruizione più immediata e una maggiore diffusione dei servizi offerti alle persone anziane, sostiene la diffusione e l'implementazione di strumenti tecnologicamente avanzati, quali card informatizzate, portali telematici e piattaforme tecnologiche.
2.
La Regione, per le finalità di cui al
comma 1
, promuove la stipula di accordi e convenzioni con gli enti locali territoriali e con i soggetti del terzo settore tesi ad agevolare, anche economicamente, l'utilizzo degli strumenti di cui al
comma 1
.
Art. 295
(Diritti sociali di cittadinanza)
1.
I servizi e gli interventi sociali di cui alla presente legge garantiscono il raggiungimento dei LIVEAS stabiliti dalle norme statali mediante:
a)
misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
b)
misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
c)
interventi a favore di minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
d)
misure per il sostegno delle responsabilità familiari, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
e)
misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal
regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798
, convertito dalla
legge 6 dicembre 1928, n. 2838
(Norme sull'assistenza degli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono), del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia di cui al
R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316
e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;
f)
interventi per la piena integrazione delle persone disabili; realizzazione, per i soggetti di cui all'
articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dei centri socio riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'
articolo 10 della stessa L. 104/1992
e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
g)
interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio, ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale;
h)
prestazioni integrate di tipo socio educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e di reinserimento sociale;
i)
informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di autoaiuto.
2.
Per le finalità di cui al
comma 1
e di cui all'
articolo 268, comma 3
le strutture competenti garantiscono, tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque, l'erogazione delle prestazioni essenziali ed unitarie nelle seguenti aree di intervento:
a)
welfare leggero;
b)
welfare dell'emergenza;
c)
welfare domiciliare di supporto familiare;
d)
welfare comunitario;
e)
welfare residenziale e semiresidenziale.
3.
Nella programmazione, progettazione ed erogazione dei servizi e degli interventi di cui ai commi 1 e 2 i soggetti erogatori si conformano ai seguenti principi:
a)
eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
b)
rispetto della dignità della persona con riferimento alle esigenze di informazione e consensualità, nonché di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione;
c)
diritto ad una maternità e paternità consapevole e responsabile;
d)
conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;
e)
libertà di opzione tra le prestazioni erogabili nell'ambito del sistema dei servizi;
f)
accesso e fruibilità delle prestazioni in tempi compatibili con i bisogni.
TITOLO IV
POLITICHE PER LE FAMIGLIE
Capo II
Servizi, interventi e azioni per
[ ... ]
[378]
la famiglia[379]
Art. 298
(Servizi ed azioni generali e sostegno alla funzione educativa e di cura dei soggetti in età minore)
1.
[ ... ]
[380]
La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Titolo, nel definire gli interventi e i servizi a sostegno della famiglia, provvede con i servizi, anche di mediazione familiare, quali strumenti di supporto qualificato a cui, nel rispetto della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica sottoscritta ad Istanbul l'11 maggio 2011, possono liberamente rivolgersi coppie in crisi, allo scopo principale di sostenere i genitori nell'individuazione delle decisioni più appropriate, con riguardo agli interessi dei figli minori. La Regione, in particolare, provvede:[381]
a)
al potenziamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia, come previsti e disciplinati dalla
legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30
(Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia);
b)
al potenziamento delle attività dei consultori familiari per la famiglia, per la valorizzazione della maternità e paternità responsabile, per il sostegno alle gestanti ed alle madri in difficoltà, per la prevenzione dell'abbandono alla nascita, per l'ascolto ed il sostegno ai genitori durante la gravidanza, al momento della nascita e nella fase del post-partum, e per la tutela psicofisica delle donne vittime di violenza;
c)
allo sviluppo e al potenziamento dei servizi di mediazione familiare quali strumenti di supporto qualificato a coppie in crisi, allo scopo principale di sostenere i genitori nell'individuazione delle decisioni più appropriate, con particolare riguardo agli interessi dei figli minori.
2.
La Regione, nel riconoscere la valenza sociale, educativa e formativa svolta dai genitori, promuove azioni formative e informative di sostegno alla genitorialità, anche all'interno dei servizi socio-educativi e scolastici del territorio, finalizzate a riconoscere, sostenere e sviluppare le competenze dei genitori nel loro ruolo educativo e di cura.
3.
La Regione promuove interventi di sostegno al rapporto genitori e figli, tesi a prevenire situazioni di rischio e disagio, mediante azioni di supporto alle relazioni familiari volte al superamento delle eventuali situazioni di crisi e disagio comunicativo e relazionale. Tali azioni consistono in:
a)
interventi socio-educativi territoriali, all'individuo o al gruppo, volti al contrasto della devianza e dell'esclusione sociale, valorizzando le risorse presenti nel tessuto sociale, per favorire processi di autoriconoscimento e di appartenenza;
b)
interventi socio-educativi domiciliari diretti alle famiglie con bambini che, per diversi motivi, hanno difficoltà ad assolvere agli impegni della vita quotidiana;
c)
azioni di mediazione fra soggetti a rischio e contesto di riferimento.
4.
La Regione promuove la cultura dell'accoglienza verso i minori, nonché opportunità diversificate per fornire risposte efficaci a bisogni di protezione, ospitalità ed affettività.
5.
La Regione, nei limiti delle proprie competenze, sostiene l'adozione e l'affidamento familiare, nonché i servizi residenziali e semiresidenziali di tipo familiare o comunitario e gli interventi di prevenzione e contrasto al maltrattamento.
5 bis.
La Regione riconosce altresì la priorità educativa dei genitori e la loro libertà di scelta in materia di cura ed educazione dei propri figli.
[382]
Art. 298 bis
(Interventi a sostegno della natalità)
1.
La Regione, nell'ambito delle azioni a sostegno della natalità di cui all'
articolo 296, comma 3
, promuove interventi di supporto economico una tantum per la famiglia, alla nascita di un figlio, per fronteggiare l'incremento delle spese connesse alla cura del nuovo nato nei primi dodici mesi di vita del bambino. Gli interventi sono realizzati dalla Regione stessa.
2.
Nell'ambito delle azioni di cui al
comma 1
, la Regione, inoltre:
a)
provvede al potenziamento dei servizi educativi per l'infanzia di cui alla
legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13
(Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età);
b)
favorisce le attività dei consultori familiari, anche per il sostegno alle gestanti e alle madri in difficoltà per prevenire l'interruzione volontaria di gravidanza, con supporti adeguati secondo la normativa nazionale, e l'abbandono alla nascita, nonché per favorire l'ascolto e il sostegno dei genitori durante la gravidanza, al momento della nascita e nella fase del post-partum, e per la tutela psico-fisica delle donne e delle persone vittime di violenza.
3.
Gli interventi di cui al
comma 1
sono previsti anche per la famiglia adottiva e affidataria.
4.
Gli enti locali possono integrare con proprie risorse gli interventi finanziari di cui al presente articolo.
5.
La Giunta regionale, in coerenza con quanto previsto dal Piano triennale di cui all'
articolo 312 quinquies
, con propria deliberazione stabilisce i criteri, le modalità, le condizioni economiche dei nuclei familiari beneficiari e la commisurazione dell'intervento economico di cui al presente articolo.
[383]
Art. 298 ter
(Fondo regionale di solidarietà a favore dei figli orfani di entrambi i genitori)
1.
La Regione, al fine di promuovere misure concrete di solidarietà a favore dei figli orfani di entrambi i genitori, istituisce il "Fondo regionale per il sostegno dei figli orfani di entrambi i genitori".
2.
Le risorse del Fondo di cui al
comma 1
possono essere integrate da eventuali entrate provenienti dallo Stato, da persone fisiche o giuridiche.
3.
Hanno diritto ad accedere al Fondo di cui al
comma 1
attraverso la concessione di un contributo una tantum, nel primo anno dall'evento, i figli orfani di entrambi i genitori in possesso dei seguenti requisiti:
a)
età non superiore a ventotto anni;
b)
genitori residenti, da almeno due anni al momento del decesso, in uno dei comuni della regione;
c)
reddito del nucleo familiare, accertato secondo i criteri ISEE, non superiore ai limiti indicati dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al
comma 4
.
4.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, annualmente disciplina le modalità di gestione del Fondo di cui al
comma 1
, l'entità del contributo, i criteri, le modalità e i termini di erogazione del contributo di cui al
comma 3
.
[384]
Art. 299
(Assistenza socio-sanitaria e sanitaria alla famiglia)
1.
La Regione tutela la maternità e la paternità responsabile nel rispetto dei principi etici di ciascuno, ed attraverso le aziende sanitarie regionali e con le strutture ed i servizi sociali del territorio, garantisce continuità assistenziale alla famiglia attraverso:
a)
l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria per la tutela della maternità e per la procreazione responsabile, anche medicalmente assistita;
b)
l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale, anche domiciliare, alle donne e alle famiglie in situazione di rischio sanitario e psicosociale, sia antecedente che successiva al parto, anche su segnalazione dei punti nascita, nonché attraverso la promozione di reti di auto-aiuto;
c)
la prevenzione e riduzione delle cause di infertilità e abortività spontanea e lavorativa, nonché delle cause di potenziale danno per il nascituro, in relazione alle condizioni ambientali, ai luoghi di lavoro e agli stili di vita;
d)
le attività informative e di prevenzione tramite prestazioni sanitarie e psicologiche, anche riabilitative e post-traumatiche, alle vittime di violenza sessuale ed ai minori vittime di abuso, di grave trascuratezza e di maltrattamento;
e)
l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria a favore di famiglie che si prendono cura di persone con problemi psichiatrici, persone non autosufficienti e persone che assumono sostanze che provocano dipendenza.
1-bis.
La Regione, altresì, anche al fine di assicurare le condizioni necessarie per svolgere appieno il ruolo genitoriale, promuove interventi diretti a sostenere padri e madri separati che vengano a trovarsi in situazione di grave difficoltà economica e psicologica a seguito dell'assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge. In particolare, la Regione assicura percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio e servizi utili a realizzare l'effettivo esercizio del ruolo genitoriale.
[385]
1-ter.
Per le finalità di cui al
comma 1-bis
la Regione promuove protocolli d'intesa tra enti locali e soggetti pubblici e privati diretti alla realizzazione di reti di assistenza sul territorio per il sostegno dei genitori separati e la salvaguardia dei minori.
[386]
[ 2. ]
[387]
2.
La Regione, secondo un modello di presa in carico, mediante le articolazioni delle aziende unità sanitarie locali, compresi i consultori familiari, nel rispetto del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017
(Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'
articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
), garantisce:
a)
l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;
b)
l'assistenza alla gestante, garantendole i necessari accertamenti medici e informandola sui diritti a lei spettanti come lavoratrice madre, e sui servizi offerti dalle aziende unità sanitarie locali e dai consultori familiari;
c)
la tutela della salute della donna e del concepito;
d)
l'informazione relativa a:
1.
questioni concernenti la fertilità, l'infertilità e la sterilità di coppia;
2.
le tecniche di riproduzione medicalmente assistita, nonché l'attività di orientamento verso i centri che praticano quest'ultima e il raccordo operativo con gli stessi;
e)
l'informazione relativa a questioni concernenti l'adozione o l'affidamento familiare, nonché l'attività di orientamento, di sostegno psicologico e pratico nelle procedure necessarie ad ottenere l'adozione o l'affidamento familiare;
f)
l'informazione completa a favore della maternità e paternità responsabile.
[388]
3.
La Regione, le Aziende sanitarie regionali e i Comuni attuano gli interventi di cui ai commi 1 e 2 attraverso gli strumenti previsti dagli atti di programmazione regionale.
Art. 300
(Interventi per le famiglie vulnerabili)
1.
La Regione promuove forme di sostegno, anche mediante agevolazioni economiche, ai nuclei familiari che, per il combinarsi di più fattori,
[ ... ]
[389]
, anche in relazione al numero dei componenti,[390]
sono vulnerabili e più esposti al disagio e al rischio di povertà.
2.
Per l'attuazione di quanto disposto dal
comma 1
, la Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, realizzano i seguenti interventi:
a)
erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi essenziali per la vita familiare;
b)
agevolazioni per i costi di servizi pubblici e di tariffe, nei limiti delle normative vigenti;
c)
riduzione di costi di beni o servizi di uso familiare mediante convenzioni con produttori e distributori;
d)
integrazione al canone di locazione ed altre agevolazioni per l'accesso all'alloggio in locazione;
e)
agevolazioni per spese mediche e sanitarie;
f)
prestito sociale d'onore;
g)
misure di sostegno all'inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro.
3.
Con norme regolamentari vengono definiti le modalità, i criteri e le risorse per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 2
, in armonia con quanto previsto dal Piano sociale regionale.
4.
Le norme regolamentari di cui al
comma 3
, in coerenza con la presente legge, definiscono la categoria della vulnerabilità, tenendo presenti, in ogni caso, le seguenti situazioni
[ ... ]
[391]
di maggior carico familiare[392]
:
a)
nascita di un altro figlio o adozione o affido;
b)
ingresso dei figli nel circuito dell'istruzione;
c)
decesso, ovvero riduzione o perdita del reddito da lavoro da parte della persona di riferimento del nucleo familiare;
[ d) ]
[393]
d)
modificazione della composizione della famiglia;
[394]
e)
insorgenza di una malattia grave o di una dipendenza;
f)
perdita o difficoltà di accesso all'alloggio;
g)
presenza o insorgenza in famiglia di una condizione di non autosufficienza;
h)
inabilità temporanea al lavoro di lavoratore autonomo, qualora sia unico titolare del reddito nell'ambito del nucleo familiare, per periodi eccedenti la copertura assicurativa o in assenza di garanzie assicurative individuali.
Art. 300-bis
(Sostegno alle famiglie numerose)
1.
La Regione riconosce il ruolo delle famiglie numerose promuovendo azioni volte a sostenerne il maggiore carico nel lavoro di cura ed educativo.
2.
La Regione, nell'ambito delle azioni di cui al
comma 1
, promuove interventi di sostegno economico per le famiglie con almeno quattro figli, realizzati dalla Regione stessa o dalle zone sociali, nell'ambito delle rispettive competenze.
3.
La Giunta regionale, con proprio regolamento, stabilisce le modalità, i criteri e le condizioni economiche dei nuclei familiari beneficiari degli interventi di cui al presente articolo.
4.
Per gli interventi di cui al
comma 2
è autorizzata, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la spesa di euro 180.000,00 alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione regionale 2020-2022.
[395]
Art. 301
(Interventi per la famiglia in condizione di grave disagio)
1.
Oltre agli interventi di cui all'
articolo 300
, la Regione prevede specifiche misure per la famiglia in condizione di particolare disagio sociale, economico e relazionale.
2.
A tal fine la Regione riconosce il valore della permanenza a domicilio di persone prive, anche parzialmente, di autonomia fisica o psichica, e la sostiene adottando apposite misure, in conformità con quanto previsto dagli strumenti normativi e programmatici regionali.
3.
La Regione, inoltre, promuove ogni iniziativa idonea per consentire la modulazione e la flessibilità oraria delle prestazioni lavorative in base alle esigenze derivanti dai compiti di cura.
4.
La Regione supporta anche economicamente la costituzione di strutture di tipo familiare per l'accoglienza temporanea di donne e bambini vittime di violenza o in condizione di grave disagio.
Art. 302
(Interventi per favorire l'accesso alla casa delle famiglie)
1.
La Regione promuove politiche abitative per la famiglia, con particolare riferimento ai nuclei familiari meno abbienti, mediante l'ampliamento dell'offerta di alloggi a canone contenuto, il sostegno economico per i canoni di locazione e l'intervento per l'insorgere di imprevedibili esigenze abitative, secondo quanto previsto dalla
legge regionale 28 novembre 2003, n. 23
(Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica) e in attuazione dell'
articolo 300
.
1-bis.
La Regione, anche ai fini di quanto disposto all'
articolo 299
, commi 1-bis e 1-ter, attua
, nel rispetto della
l.r. 23/2003
,
[397]
politiche abitative idonee ad assicurare alloggi nei quali ospitare a canone contenuto i genitori separati che si trovano in condizioni di grave difficoltà economica per effetto dell'assegnazione della casa familiare all'altro coniuge separato.
[396]
2.
La Regione sostiene le famiglie di nuova formazione e le giovani coppie mediante appropriate forme di supporto da definirsi nel piano triennale per l'edilizia residenziale e nei programmi operativi annuali di cui agli articoli 2 e 3 della
legge regionale n. 23/2003
.
Art. 303
(Diritto allo studio)
1.
La Regione rispetta e garantisce la libertà di scelta e di educazione dei genitori, nonché la parità di trattamento tra gli utenti di scuole ed università pubbliche, statali e paritarie.
[ 2. ]
[398]
2.
La Regione prevede strumenti tesi ad assicurare un effettivo diritto allo studio e la concreta possibilità di beneficiare del pluralismo delle offerte educative a partire dalla prima infanzia. Sostiene e supporta la continuità del percorso scolastico, in particolare per gli alunni con bisogni educativi speciali, anche mediante contributi diretti alle famiglie, nonché servizi e supporti finalizzati all'abbattimento delle spese sostenute per la frequenza.
[399]
Art. 304
(Interventi per l'inserimento e reinserimento lavorativo)
1.
La Regione adotta misure per favorire le aziende pubbliche o private che assumono con contratto part time persone con figli fino a tre anni di età e sostiene in via prioritaria l'inserimento lavorativo delle stesse.
2.
La Regione promuove iniziative volte ad incentivare il reinserimento lavorativo del componente del nucleo familiare, che per compiti di assistenza nei confronti di minori o di cura nei confronti di persona non autosufficiente ha interrotto la precedente attività di lavoro.
3.
La Regione favorisce inoltre il reinserimento lavorativo dei disoccupati con famiglia a carico.
4.
Le iniziative di cui ai commi 2 e 3 consistono in:
a)
attività sistematica d'informazione delle opportunità occupazionali esistenti tramite i servizi territoriali dedicati (Centri per l'impiego e Servizi accompagnamento lavoro);
b)
programmi formativi specifici finalizzati al rientro nel mercato del lavoro;
c)
riconoscimento di riserva significativa di posti, comunque non superiore al 15%, nei percorsi di formazione professionale nell'ambito delle politiche regionali della formazione.
5.
La Regione favorisce con interventi economici la realizzazione di asili nido, anche con strutture presso le aziende, per favorire i genitori nell'attività lavorativa.
Art. 305
(Sostegno all'adozione e all'affidamento familiare)
1.
La Regione, nei limiti della propria competenza, al fine di garantire la tutela e la salvaguardia dei minori in Umbria in situazione di difficoltà o di abbandono e per tutelare il loro diritto alla famiglia, sostiene l'attività dei servizi territoriali e di tutti gli altri enti interessati negli adempimenti previsti dalle vigenti leggi in materia di adozione di minori e di affidamento familiare.
2.
A tali fini la Regione:
a)
sostiene i servizi e le équipe territoriali per l'adozione e promuove l'affidamento familiare mediante apposite linee guida;
b)
promuove la collaborazione tra enti autorizzati e servizi pubblici, ai fini di un migliore inserimento dei minori nelle famiglie e nel contesto sociale, nonché ai fini della prevenzione dei fallimenti adottivi;
c)
sostiene ed agevola le adozioni e gli affidamenti familiari di minori di età superiore ai 12 anni, con grave disabilità, con handicap accertato ai sensi dell'
articolo 4 della legge 104/1992
;
d)
realizza un sistema di monitoraggio sul numero, sull'andamento e sulla gestione delle adozioni, degli affidamenti e sui minori fuori famiglia accolti in strutture residenziali.
Art. 306
(Riconoscimento del lavoro di cura familiare)
1.
La Regione riconosce e valorizza il lavoro di cura familiare non retribuito derivante da responsabilità familiari, per l'educazione dei figli o per la cura ed il sostegno dei membri della famiglia in situazione di non autosufficienza.
Art. 306 bis
(Riconoscimento del lavoro di cura familiare e caregiver familiare)
1.
La Regione promuove la solidarietà familiare e riconosce e valorizza l'attività di cura familiare non professionale e gratuita prestata nei confronti di coloro che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità gravi, secondo il progetto individualizzato e personalizzato e con particolare riferimento alle attività previste nel programma assistenziale personalizzato di cui all'
articolo 324
.
[400]
Art. 307
(Sostegno e qualificazione dell'attività di assistenza familiare domiciliare)
1.
La Regione, in armonia con la
legge n. 328/2000
e con il Piano sanitario regionale, con il Piano sociale regionale e con la programmazione regionale in materia di formazione, favorisce il sostegno e la qualificazione dell'attività di assistenza familiare domiciliare.
2.
Per attività di assistenza familiare domiciliare si intende il lavoro di cura e aiuto prestato a domicilio da persone singole, anche straniere, non in rapporto di parentela, a favore di coloro che hanno bisogno di un supporto per svolgere le attività della vita quotidiana.
3.
Per il conseguimento delle finalità di cui al
comma 1
sono promosse e attuate iniziative di:
a)
formazione;
b)
promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
c)
informazione, assistenza, supporto e consulenza;
d)
sostegno economico;
e)
monitoraggio e verifica degli interventi.
Art. 308
(Formazione per le persone che prestano attività di assistenza familiare)
1.
La Regione promuove la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento del personale addetto all'assistenza familiare domiciliare.
2.
Le attività di formazione sono rivolte in particolare a fornire competenze nel lavoro di cura e aiuto, igiene alimentare, personale ed ambientale, elementi di gerontologia, geriatria, psicologia, problematiche dell'handicap, miglioramento del contesto abitativo, indipendenza e sicurezza domestica, capacità di orientamento e interazione con il sistema dei servizi nonché, per le persone straniere, ad assicurare l'apprendimento di base e il miglioramento della conoscenza della lingua, della cultura e della tradizione italiana.
3.
In esito al percorso formativo è previsto il rilascio di un attestato di frequenza con profitto, secondo la disciplina prevista dalla Giunta regionale, in merito alla programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione degli interventi di formazione e politiche attive del lavoro, in cui vengono rappresentati gli esiti degli apprendimenti maturati nel percorso formativo, in termini di competenze, riconoscibili come crediti formativi. Saranno riconoscibili, inoltre, come crediti formativi in ingresso gli apprendimenti comunque acquisiti dalla persona compresi i titoli conseguiti all'estero, attestanti l'acquisizione di competenze nei processi di assistenza alla persona, ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'
articolo 310, comma 1
.
4.
La Giunta regionale individua i soggetti attuatori, i destinatari, la durata, le modalità e il contenuto dei programmi di formazione e aggiornamento, gli incentivi per la frequenza, nonché i criteri per il rilascio dell'attestato di frequenza e per il riconoscimento dei crediti formativi.
Art. 309
(Selezione del personale straniero che presta attività di assistenza familiare)
1.
Nel rispetto della normativa statale in materia, la Regione promuove azioni finalizzate all'inserimento lavorativo in ambito regionale di lavoratori stranieri da impiegare nell'assistenza familiare domiciliare, attraverso percorsi formativi da realizzarsi nel Paese d'origine del cittadino extracomunitario.
2.
Alle persone individuate ai sensi del
comma 1
, nel rispetto della normativa statale vigente, è garantito titolo di preferenza nell'ambito delle quote d'ingresso di lavoratori stranieri extracomunitari assegnate alla Regione.
Art. 310
(Promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro)
1.
[ ... ]
[401]
La Regione[402]
, per garantire un servizio di cura qualificato e regolare nonché per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro,
[ ... ]
[403]
predispone[404]
elenchi di persone disponibili all'assistenza familiare domiciliare con indicazione specifica di coloro che sono in possesso dell'attestato di cui all'
articolo 308, comma 3
e di eventuali altri titoli di formazione nell'area assistenziale.
2.
La Giunta regionale
[ ... ]
[405]
stabilisce, con proprio atto, i requisiti di iscrizione agli elenchi di cui al
comma 1
, gli obblighi degli iscritti, le modalità di tenuta, di aggiornamento e di pubblicazione degli elenchi.
Art. 311
(Attività di informazione e assistenza)
1.
[ ... ]
[406]
Le Zone sociali, tramite il Comune capofila[407]
, con la collaborazione di soggetti pubblici, privati e del privato sociale, garantiscono l'attività di informazione, assistenza e consulenza in favore delle famiglie e del personale addetto all'assistenza familiare domiciliare.
2.
Le attività di cui al
comma 1
sono rivolte in particolare a sostenere le persone singole e le famiglie nell'avvio e nella gestione del rapporto di lavoro, con riferimento agli aspetti di natura sia amministrativa che relazionale e a garantire al personale addetto all'assistenza familiare domiciliare regolari condizioni di vita e di lavoro.
Art. 312
(Interventi di sostegno economico a favore dei soggetti che si avvalgono del personale addetto alle attività di assistenza familiare)
1.
La Regione sostiene le persone singole e le famiglie che si avvalgono di personale addetto all'assistenza familiare domiciliare per le finalità di cui all'
articolo 307, comma 1
, anche attraverso intese tra
[ ... ]
[408]
Zone sociali tramite il Comune capofila[409]
, terzo settore e associazionismo sociale, al fine di agevolare l'erogazione di contributi mensili, diretti a ridurre gli oneri derivanti dai contratti di lavoro.
2.
La Giunta regionale stabilisce con proprio regolamento:
a)
i soggetti che possono richiedere il contributo mensile di cui al
comma 1
;
b)
i requisiti necessari ai fini dell'ammissione al contributo con riferimento, in particolare:
1)
alla situazione economica del nucleo familiare della persona richiedente, valutata secondo il metodo ISEE;
2)
alla condizione di bisogno e di disagio individuale e familiare;
3)
alla durata e alle condizioni stabilite nel contratto di lavoro del personale addetto all'assistenza familiare domiciliare;
c)
la commisurazione del contributo mensile rapportata ai requisiti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della
lettera b)
del presente comma.
3.
I soggetti di cui alla
lettera a) del comma 2
si impegnano a far partecipare il personale addetto all'assistenza familiare domiciliare ai programmi di formazione e aggiornamento di cui all'
articolo 308
.
4.
Il contributo mensile è erogato
[ ... ]
[410]
dalle Zone sociali, tramite il Comune capofila[411]
sulla base di appositi finanziamenti concessi dalla Regione e ripartiti in relazione alla popolazione ultrasessantacinquenne e alla popolazione diversamente abile residente nell'ambito territoriale di riferimento di cui al Piano sociale regionale.
5.
I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni compatibili con leggi regionali.
Art. 312 bis
(Centri per la famiglia)
1.
La Regione promuove, presso i comuni associati in Zone sociali di cui all'
articolo 268 bis
, anche in raccordo con i consultori familiari, l'istituzione di Centri per la famiglia, al fine di sostenere gli impegni e le reciproche responsabilità dei componenti della famiglia, aventi lo scopo di:
a)
promuovere la genitorialità e il ruolo sociale, educativo e di cura delle famiglie;
b)
sostenere e accompagnare il benessere delle relazioni familiari di fronte ai piccoli e grandi passaggi critici ed evolutivi della vita, con un'attenzione particolare alla gestione della conflittualità familiare;
c)
fornire informazioni e favorire iniziative sociali di mutuo aiuto, inserite o collegate nell'ambito dei servizi istituzionali pubblici e dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali;
d)
sostenere e rafforzare il ruolo e le competenze educative dei genitori e di coloro che accompagnano il processo di crescita e di autonomia dei figli;
e)
favorire e promuovere un maggiore protagonismo delle famiglie e delle associazioni;
f)
promuovere una cultura orientata a sostenere l'infanzia e le famiglie, in una logica di accoglienza, di solidarietà e di risposta all'emergenza educativa;
g)
promuovere e rafforzare le alleanze territoriali tra famiglie, associazioni, operatori della scuola, istituzioni e comunità locale di riferimento;
h)
offrire opportunità di qualificazione del tempo libero per l'intera famiglia;
i)
migliorare la fruizione del complesso dei servizi a sostegno della genitorialità e delle famiglie.
2.
Le attività svolte dai Centri per la famiglia sono orientate a favorire la stretta integrazione tra servizi sociali, educativi, psico-pedagogici e sanitari.
3.
Nei Centri per la famiglia possono essere realizzate, in collaborazione con gli altri soggetti del territorio, a seconda delle specifiche competenze richieste, prioritariamente attività riconducibili alle aree:
a)
dell'informazione;
b)
del sostegno alla genitorialità, anche attraverso azioni di orientamento e consulenza;
c)
dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie;
d)
più specificamente rivolte a rispondere ad esigenze peculiari di ciascun contesto territoriale e che possono integrare i servizi di base, quali le attività di animazione per bambini e adulti, sostegno allo studio, attività ludiche, laboratori di lettura, attività di supporto per le adozioni nazionali in collaborazione con gli enti preposti, supporto all'avvio dell'affidamento familiare, attività di formazione e iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, promozione di gruppi di auto/mutuo aiuto e messa a disposizione dei propri spazi per attività di competenza dei servizi sociali e sanitari del territorio.
4.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.
[412]
Art. 312 ter
(Fattore famiglia)
1.
È istituito il fattore famiglia dell'Umbria quale specifico strumento integrativo per la definizione delle condizioni economiche e sociali che consentono di accedere agli interventi per la famiglia previsti nel presente Capo.
2.
Ai fini di cui al
comma 1
, si intende per fattore famiglia un indicatore sintetico della situazione reddituale e patrimoniale che, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159
(Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)) e in attuazione di quanto previsto dall'
articolo 2, comma 1
, penultimo periodo dello stesso
D.P.C.M. 159/2013
, garantisce condizioni migliorative, integrando ogni altro indicatore, coefficiente, quoziente di premialità per le famiglie, al fine di individuare le modalità di accesso alle prestazioni.
3.
Le attività relative alla determinazione dell'indicatore di cui al presente articolo e alla sua applicazione sono espletate all'interno delle strutture regionali con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e da esse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
4.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce criteri e modalità per l'attuazione del fattore famiglia, individuando inizialmente una misura economica alla quale applicare in via sperimentale tale strumento integrativo di definizione delle condizioni economiche e sociali della famiglia che accede alle prestazioni sociali nonché attenendosi prioritariamente ai seguenti elementi:
a)
capacità economica del nucleo familiare valutata sulla base dell'ISEE di cui al
D.P.C.M. 159/2013
e condizioni come la presenza di un mutuo dell'abitazione principale;
b)
presenza nel nucleo familiare di persone in condizioni di disabilità e di non autosufficienza, così come individuate ai sensi dell'Allegato 3 al
D.P.C.M. 159/2013
;
c)
presenza di un disagio psico-fisico nei componenti del nucleo familiare, riconosciuto e certificato dal servizio sanitario regionale;
d)
composizione del nucleo familiare, con particolare riferimento all'età dei figli e alla presenza di figli minori, nonché allo stato di famiglia monogenitoriale;
e)
introduzione del criterio preferenziale collegato all'anzianità di residenza nella regione.
[413]
Art. 312 quater
(Dipartimento per la famiglia e Distretto famiglia)
1.
È istituito, presso la Direzione regionale Salute e Welfare, il Dipartimento per la famiglia, con funzioni propositive per le politiche trasversali in favore della famiglia, di coordinamento e di monitoraggio per la verifica e la valutazione degli effetti prodotti dagli interventi previsti nel Piano triennale di cui all'
articolo 312 quinquies
.
2.
Il Dipartimento opera con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, trasversali alle direzioni regionali interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
3.
La Regione favorisce la realizzazione dei Distretti famiglia, quali aggregazioni volontarie delle comunità locali e circuiti sociali, economici, educativi e culturali, all'interno dei quali attori locali, diversi per ambiti di attività e finalità, sviluppano azioni di partenariato e di co-progettazione, come previsto dalla
legge regionale 6 marzo 2023, n. 2
(Disposizioni in materia di amministrazione condivisa), con l'obiettivo di promuovere e valorizzare la famiglia.
4.
I Distretti famiglia, in particolare, consentono:
a)
alle famiglie di esercitare con consapevolezza le proprie funzioni fondamentali e di creare benessere familiare, coesione e capitale sociale;
b)
alle organizzazioni pubbliche e private di offrire servizi, anche a carattere turistico, e interventi qualitativamente aderenti alle esigenze e alle aspettative delle famiglie, residenti e ospiti, e di accrescere l'attrattività territoriale, contribuendo allo sviluppo locale;
c)
di qualificare il territorio come laboratorio strategico all'interno del quale si sperimentano e si integrano le politiche pubbliche, si confrontano e si rilanciano le culture amministrative, si innovano i modelli organizzativi, in una dimensione di incontro e confronto nell'ambito del contesto nazionale ed europeo.
5.
Il Dipartimento per la famiglia di cui al
comma 1
si avvale di un Tavolo di consultazione composto da:
a)
l'assessore regionale competente che lo presiede, o un suo delegato;
b)
il dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di famiglia, o un suo delegato;
c)
un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);
d)
due direttori dei servizi socio-sanitari delle aziende unità sanitarie locali;
e)
quattro rappresentanti degli organismi di rappresentanza delle famiglie del territorio regionale di cui all'
articolo 341
;
f)
tre rappresentanti delle Zone sociali dell'Umbria;
g)
tre rappresentanti del mondo istituzionale e delle realtà economiche, culturali, educative e ambientali.
6.
Ai componenti del Tavolo non spetta alcun compenso e rimborso spese.
7.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce criteri e modalità di istituzione dei Distretti famiglia di cui al
comma 3
, nonché individua modalità e condizioni di adesione ai Distretti medesimi da parte dei soggetti pubblici e privati, stabilisce altresì i criteri e le modalità di istituzione del Dipartimento per la famiglia di cui al
comma 1
.
8.
Con la medesima deliberazione di cui al
comma 7
la Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento del Tavolo di consultazione di cui al
comma 5
e i criteri di designazione, secondo un criterio di rotazione, dei rappresentanti di cui al
comma 5
, lettere e), f) e g), ed individua la struttura regionale di supporto dello stesso.
[414]
Art. 312 quinquies
(Piano triennale degli interventi per la famiglia)
1.
Il Piano triennale degli interventi per la famiglia definisce gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale, in coerenza con le previsioni e gli obiettivi di cui all'
articolo 296
.
2.
Nel Piano, in particolare, sono indicati:
a)
gli obiettivi generali e programmatici da perseguire, nonché l'analisi dei fabbisogni nel territorio regionale;
b)
le modalità, le forme di azione e le priorità da attuare nel triennio di riferimento;
c)
le strutture regionali coinvolte;
d)
l'ammontare complessivo delle risorse destinate nel triennio e la ripartizione tra i vari interventi.
3.
La Giunta regionale, acquisite e valutate le osservazioni e le proposte del Dipartimento per la famiglia di cui all'
articolo 312 quater
, adotta il Piano di cui al
comma 1
e lo trasmette all'Assemblea legislativa per l'approvazione.
[415]
Art. 312 sexies
(Valutazione d'impatto familiare)
1.
La Regione promuove la valutazione d'impatto familiare per orientare le strategie complessive di governo al sostegno della famiglia, in considerazione della sua valenza sociale ed economica, con particolare riguardo alla promozione della genitorialità e della natalità, in attuazione dei principi di equità sociale, sussidiarietà, adeguatezza e a sostegno della solidarietà familiare, con speciale riferimento alle famiglie in cui sono presenti persone con disabilità o in situazioni di disagio.
2.
La valutazione d'impatto familiare costituisce strumento per indirizzare le politiche familiari previste in ogni settore, secondo criteri di differenziazione e proporzionalità in rapporto alla composizione del nucleo familiare e alla sua condizione economica.
3.
a valutazione d'impatto familiare implica:
a)
l'analisi preventiva dell'incidenza sulle famiglie degli interventi previsti negli atti di programmazione e nei relativi strumenti attuativi, con riferimento al rapporto tra condizione economica e composizione del nucleo familiare;
b)
la verifica periodica dei risultati in termini di qualità, efficacia e adeguatezza degli interventi previsti negli atti di programmazione e nei relativi strumenti attuativi aventi ricadute sulla famiglia;
c)
il coinvolgimento nella valutazione dei principali attori del sistema delle politiche familiari e degli utenti destinatari dei servizi.
4.
La Regione promuove intese con gli enti locali per estendere la valutazione d'impatto familiare alle politiche settoriali di loro competenza e ai relativi atti di programmazione, assicurando il coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali di cui alla
l.r. 20/2008
.
5.
Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
[416]
Capo III
Fondo regionale di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro
Art. 313
(Fondo regionale di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro)
1.
La Regione, nel rispetto dei principi sanciti dallo
Statuto regionale
, al fine di far fronte all'emergenza delle famiglie di lavoratrici e lavoratori autonomi e subordinati nonché di soggetti ad essi equiparati, vittime di incidenti mortali del lavoro, istituisce il Fondo regionale di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro di seguito denominato Fondo. Il Fondo è finalizzato all'erogazione di un contributo in caso di morte del lavoratore per incidente del lavoro.
2.
La Regione con il Fondo di cui al
comma 1
, promuove, altresì, in collaborazione con altri soggetti istituzionali e organismi che operano nell'ambito della sicurezza sul lavoro, campagne di informazione e progetti di sensibilizzazione sul diritto delle lavoratrici e dei lavoratori alla sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di assicurare una più efficace azione volta alla soluzione del problema della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3.
Le risorse destinate alle campagne ed ai progetti di cui al
comma 2
non possono superare il dieci per cento del fondo.
4.
Il Fondo di cui al
comma 1
è alimentato:
a)
da risorse regionali;
b)
dalla raccolta effettuata dal Comitato regionale di cui all'
articolo 315
dei contributi volontari e solidaristici versati dai lavoratori, dai datori di lavoro, dagli amministratori, eletti o nominati, della Regione, dei Comuni e delle Province, dagli amministratori nominati dagli Enti pubblici, dai cittadini singoli o associati e qualunque altro soggetto pubblico o privato;
c)
con i proventi derivanti dalle sanzioni applicate alle imprese che non risultano in regola con le disposizioni regionali in materia di regolarità contributiva.
5.
Le risorse finanziarie costituenti il Fondo possono essere utilizzate per interventi e prestazioni di assistenza sociale a favore dei soggetti di cui all'
articolo 314
, al fine di garantire agli stessi una quota assistenziale al momento della perdita del familiare, con le modalità previste nel regolamento di cui all'
articolo 316, comma 1, lettera a)
.
Art. 314
(Contributo in caso di morte del lavoratore per incidente sul lavoro)
1.
Sono beneficiari del contributo di cui all'
articolo 313
il coniuge superstite o, in mancanza i figli, o in mancanza di questi, gli ascendenti, o in mancanza di questi, i fratelli e le sorelle in rapporto di dipendenza economica, o in mancanza di questi ultimi, il convivente anagraficamente in rapporto di dipendenza economica, secondo le modalità stabilite dal regolamento di all'
articolo 316, comma 1, lettera a)
.
2.
Il contributo è concesso ove il lavoratore deceduto risulti residente in Umbria al momento del decesso, ovvero ove l'incidente mortale si sia verificato nel territorio regionale.
3.
Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla morte del lavoratore per una sola volta. Esso è aggiuntivo rispetto ad eventuali emolumenti o indennizzi derivanti da altri obblighi di legge o assicurativi.
Art. 315
(Comitato regionale per il Fondo emergenza incidenti del lavoro)
1.
È istituito il Comitato per il Fondo emergenza incidenti del lavoro composto da:
a)
il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b)
un componente designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e uno designato dall'Unione province d'Italia associazioni dell'Umbria (UPI);
c)
tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori maggiormente rappresentative, Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), Unione italiana del lavoro (UIL) e Unione generale del lavoro (UGL);
d)
un componente designato dalla Confindustria Umbria;
e)
un componente designato dalla Confederazione italiana della piccola e media industria regionale (CONFAPI);
f)
un componente designato dalla Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa regionale (CNA);
g)
un componente designato dalla Associazione provinciale artigiani della provincia di Perugia e della provincia di Terni;
h)
un componente designato dalla Confartigiano imprese Umbria;
i)
un componente designato dalla Unione fra gli artigiani della Regione Umbria (CLAAI);
j)
un componente designato dalla Confederazione italiana agricoltori dell'Umbria regionale (CIA);
k)
un componente designato dalla Confagricoltura regionale;
l)
un componente designato dalla Coldiretti Umbria;
m)
un componente designato dalla Confcommercio regionale;
n)
un componente designato dalla Confesercenti regionale;
o)
un componente designato dalla Confcooperative regionale;
p)
un rappresentante designato dalla Lega regionale delle cooperative;
q)
un componente designato dalla Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) Umbria.
2.
Il Comitato può, di volta in volta, invitare alle sedute altri soggetti oltre a quelli individuati al
comma 1
.
3.
Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale, resta in carica per la durata della legislatura e opera presso la Direzione regionale competente in materia di servizi sociali.
4.
Le funzioni di segreteria e di assistenza del Comitato sono svolte dal servizio regionale competente in materia di servizi sociali.
5.
Il Comitato adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento. Il regolamento può prevedere l'adesione di altri soggetti.
6.
Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso e rimborso spese.
Art. 316
(Funzioni del Comitato regionale per il Fondo emergenza incidenti del lavoro)
1.
Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a)
provvede alla gestione del Fondo e alla erogazione del contributo in caso di morte del lavoratore per incidente del lavoro sulla base delle modalità stabilite dalla Giunta regionale con regolamento, secondo il criterio che il contributo si compone di una parte fissa uguale per tutti i beneficiari e di una parte variabile da determinare tenendo conto del reddito complessivo del nucleo familiare e del numero dei suoi componenti. La parte variabile del contributo non può essere superiore al triplo della parte fissa dello stesso;
b)
formula proposte alla Giunta regionale in merito alle iniziative dirette a favorire la conoscenza e la sensibilizzazione in ordine al rispetto dei diritti dei lavoratori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
c)
propone alla Giunta regionale indagini e studi nelle materie di cui al presente Testo unico.
TITOLO V
POLITICHE PER LE PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Capo I
(Fondo regionale per la non autosufficienza e diritto alle prestazioni)
Art. 317
(Fondo regionale per la non autosufficienza)
1.
La Regione, nel rispetto dei valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dei principi fondamentali stabiliti dalla
legge n. 328/2000
e dalla normativa statale vigente in materia, nonché dei principi fissati dallo
Statuto regionale
, istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza, di seguito denominato Fondo, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti e delle relative famiglie, sulla base dei principi generali di universalità nell'accesso alle prestazioni, di integrazione delle politiche sociali e sanitarie, di presa in carico attraverso una progettualità personalizzata e partecipata.
Art. 318
(Diritto alle prestazioni)
1.
Possono usufruire delle prestazioni dei servizi, finanziati con il Fondo, le persone non autosufficienti aventi diritto all'assistenza sanitaria.
2.
Con il termine persone non autosufficienti si intendono quelle persone che hanno subito una perdita permanente parziale o totale dell'autonomia delle abilità fisiche, psichiche, sensoriali, cognitive e relazionali, da qualsiasi ragione determinata, con conseguente incapacità di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto rilevante di altre persone, considerando i fattori ambientali e personali che concorrono a determinare tale incapacità coerentemente con quanto previsto dalle indicazioni della Organizzazione mondiale della sanità (O.M.S.) attraverso la classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (I.C.F.). La condizione di non autosufficienza si articola in diversi livelli di gravità, secondo quanto previsto all'
articolo 320, comma 2, lettera b)
.
Art. 319
(Accesso unico alle prestazioni e presa in carico della persona non autosufficiente)
1.
L'accesso alle prestazioni dei servizi finanziati con il Fondo è garantito dalla rete territoriale dei servizi socio-sanitari attraverso i centri di salute dei distretti socio-sanitari e gli uffici della cittadinanza dei comuni, che assicurano l'uniformità dell'informazione e l'accoglienza, confluendo in un punto unico rappresentato dal distretto socio-sanitario.
2.
Il distretto
[ ... ]
[417]
sanitario o le Zone sociali[418]
provvedono alla presa in carico della persona non autosufficiente ed alla attivazione della unità multidisciplinare di valutazione prevista dalle disposizioni regionali in materia.
3.
La presa in carico comporta la valutazione multidisciplinare della persona non autosufficiente e la formulazione di un progetto individuale finalizzato a realizzare la piena inclusione della persona non autosufficiente nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché, nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro in armonia con quanto stabilito dal
Capo III della legge n. 328/2000
. All'interno del progetto individuale viene formulato il programma assistenziale personalizzato come definito dall'
articolo 324
.
Art. 320
(Accertamento e valutazione della non autosufficienza)
1.
L'accertamento della condizione di non autosufficienza è effettuato dalle unità multidisciplinari di valutazione, geriatrica e per disabili, previste dalle disposizioni regionali in materia operanti presso i distretti socio-sanitari delle Aziende (USL).
2.
La Giunta regionale, con proprio atto di indirizzo fissa in maniera omogenea su tutto il territorio:
a)
i criteri per definire la composizione delle unità di valutazione di cui al
comma 1
e le relative modalità di funzionamento;
b)
i criteri di classificazione dei casi sottoposti a valutazione per categoria clinica e gravità della condizione.
3.
La valutazione della condizione di non autosufficienza avviene tenendo conto delle indicazioni della O.M.S. ed è ispirata ai principi generali della I.C.F. di cui all'
articolo 318 comma 2
.
4.
Alle unità di valutazione di cui al
comma 1
partecipano, almeno, il medico di medicina generale, il personale sanitario dell'area infermieristica e dell'area riabilitativa della competente struttura della Azienda USL e il personale relativo alle figure professionali socio-assistenziali dei servizi sociali del comune competente per territorio.
5.
Le Aziende USL competenti per territorio provvedono alla nomina e all'insediamento delle unità di valutazione di cui al
comma 1
.
5 bis.
Accertata la condizione di non autosufficienza delle persone anziane inserite nei servizi socio assistenziali di cui all'articolo 344, le stesse sono iscritte nelle liste per l'inserimento nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale per anziani non autosufficienti disciplinate ai sensi dell'articolo 117. Il periodo di permanenza delle persone anziane nelle strutture socio assistenziali di cui all'articolo 344 non può superare i trecentosessanta giorni dall'accertamento della condizione di non autosufficienza. La maggiore intensità assistenziale socio-sanitaria delle persone anziane nei trecentosessanta giorni è garantita dall'Azienda USL competente per territorio attraverso la presa in carico con programma di assistenza domiciliare integrata.
[419]
Art. 321
(Costituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza)
1.
Il Fondo regionale per la non autosufficienza è alimentato da:
a)
risorse provenienti dal riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza;
b)
risorse provenienti dal finanziamento di parte corrente del Servizio sanitario regionale specificatamente destinate alle finalità della presente legge;
c)
risorse proprie del bilancio regionale afferenti anche al Fondo sociale regionale di cui alla
legge regionale 26/2009
;
d)
eventuali altre risorse di natura privata.
2.
Il Fondo costituisce vincolo di risorse per la realizzazione degli obiettivi previsti di cui all'
articolo 317
.
3.
Alla realizzazione degli obiettivi di cui all'
articolo 317
concorrono i Comuni con risorse proprie appositamente destinate nei bilanci annuali e pluriennali.
4.
Il Fondo ha contabilità separata nel bilancio delle Aziende USL.
5.
La Giunta regionale, con proprio atto di indirizzo, definisce le modalità di tenuta della contabilità e la relativa rendicontazione.
Art. 322
(Partecipazione delle formazioni sociali e delle organizzazioni sindacali nella costruzione e gestione del Fondo regionale per la non autosufficienza)
1.
La Regione riconosce il ruolo di rappresentanza sociale delle organizzazioni e delle formazioni sociali che rappresentano e tutelano i cittadini nella costruzione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e assume il confronto e la concertazione come metodo di relazione con esse.
2.
Nella costruzione e gestione del Fondo assume un ruolo fondamentale il confronto ai vari livelli istituzionali con le organizzazioni sindacali, le espressioni di autorganizzazione della società civile in ambito sociale, con particolare riferimento alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale e del confronto con le rappresentanze dei soggetti gestori dei servizi. Il confronto si realizza lungo tutto l'arco della elaborazione degli strumenti di programmazione e si completa nel confronto sulla valutazione degli esiti. A livello
[ ... ]
[420]
delle zone[421]
sociali tale confronto si svolge attraverso il
[ ... ]
[422]
tavolo zonale di concertazione di cui all'
articolo 271 bis
.
[423]
.
3.
I principi di cui al presente articolo orientano l'attività della Regione e degli Enti locali a tutti i livelli, prevedendo momenti di concertazione e confronto per i rispettivi ambiti di competenza.
Capo V
Prestito sociale d'onore
Art. 328
(Prestito sociale d'onore)
1.
Il prestito sociale d'onore, in coerenza con il Piano sociale regionale, è un'agevolazione concessa a favore di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'
articolo 330
che versano in situazioni di temporanea difficoltà economica.
2.
La difficoltà economica di cui al
comma 1
deve essere:
a)
momentanea e contingente, legata a problematiche individuali, familiari, abitative, scolastico-formative, lavorative, di salute e legali;
b)
caratterizzata dalla presenza di concrete opportunità volte al superamento delle difficoltà economiche da parte del soggetto e/o dei suoi familiari.
Art. 329
(Fondo per l'accesso al prestito sociale d'onore)
1.
La Giunta regionale finanzia il prestito sociale d'onore con un apposito fondo finalizzato a consentire l'accesso al microcredito da parte dei soggetti di cui all'
articolo 330
, anche al fine di contrastare fenomeni di usura.
2.
Il fondo è ripartito tra le Zone sociali con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'
articolo 331 comma 6
.
3.
Il prestito sociale d'onore consiste nell'abbattimento totale degli interessi sui prestiti sociali d'onore erogati da istituti di credito convenzionati con Gepafin S.p.A., da restituirsi in rate periodiche entro un periodo massimo di sessanta mesi. La restituzione del prestito decorre dal sesto mese dall'erogazione dello stesso. Il prestito sociale d'onore è garantito da Gepafin S.p.a. sull'importo richiesto, nei limiti della disponibilità del Fondo.
4.
Il prestito sociale d'onore ha un importo massimo di euro 5 mila ed è determinato in funzione delle necessità dei soggetti e della loro capacità di rimborso.
5.
La gestione amministrativa e contabile del fondo di cui al
comma 1
, effettuata secondo un criterio di separazione tra l'importo per l'abbattimento totale degli interessi derivanti dall'erogazione di prestiti e l'importo a garanzia dei prestiti sociali erogati, è attribuita a Gepafin S.p.a. sulla base di una apposita convenzione stipulata tra la stessa Gepafin e la Regione.
6.
Un nuovo prestito sociale d'onore non può essere concesso al richiedente e/o al proprio nucleo familiare prima di dodici mesi a partire dal termine della restituzione del precedente prestito.
Art. 330
(Requisiti per l'accesso)
1.
Il soggetto, per ottenere il prestito sociale d'onore deve essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a)
essere cittadino italiano o dell'Unione Europea; qualora cittadino extracomunitario, essere in possesso di carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorno, la cui scadenza deve essere successiva alla restituzione del prestito;
b)
esercitare attività di lavoro subordinata o autonoma;
c)
avere residenza anagrafica da almeno un anno in uno dei comuni dell'Umbria;
d)
avere compiuto i 18 anni di età;
e)
avere un reddito familiare complessivo, come determinato da attestazione ISEE, ai sensi dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali, non superiore a 17 mila euro annui e non inferiore a 5 mila euro annui, calcolato sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi;
f)
avere una condizione socio-economica, alla data di presentazione della domanda o conseguibile in un arco temporale di breve periodo rispetto alla data della domanda stessa, tale da consentire una ragionevole e ponderata capacità di rimborso entro i termini stabiliti all'
articolo 329, comma 3
;
g)
non godere di altre agevolazioni della stessa natura erogate da soggetti pubblici e privati, fatte salve le agevolazioni di carattere fiscale. Tale requisito deve sussistere fino alla restituzione dell'ultima rata del prestito sociale d'onore ottenuto;
h)
non avere una situazione debitoria che evidenzia l'assoluta incapacità di rimborso del prestito sociale d'onore.
Art. 331
(Modalità per l'erogazione del prestito)
1.
Il soggetto, al fine dell'erogazione del prestito sociale d'onore, deve presentare apposita domanda al Comune di residenza o al Comune capofila di Zona sociale individuato nel Piano sociale regionale. La domanda deve contenere le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi del
DPR 445/2000
relativamente:
a)
al possesso dei requisiti di cui all'
articolo 330
;
b)
alla sussistenza delle problematiche di cui all'
articolo 328 comma 2 lettera a)
.
2.
La domanda deve altresì contenere l'importo della spesa sostenuta o da sostenere che deve essere dimostrato da puntuale e adeguata documentazione.
3.
Il Comune di cui al
comma 1
, verifica il possesso dei requisiti di cui all'
articolo 330
e trasmette a Gepafin S.P.A. le domande prevenute, con cadenza mensile.
4.
Gepafin S.p.A. stila una graduatoria delle domande pervenute, tenendo conto delle priorità determinate con il regolamento di cui al
comma 6
e, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, trasmette agli istituti di credito convenzionati di cui all'
articolo 329, comma 3
, una comunicazione contenente l'indicazione dei soggetti che hanno i requisiti per accedere al prestito sociale d'onore.
5.
Gli istituti di credito convenzionati, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 4
, deliberano la concessione del prestito sociale d'onore.
6.
La Giunta regionale, con apposito regolamento:
a)
stabilisce le specifiche tipologie di difficoltà economica, momentanea e contingente, con l'individuazione delle relative priorità ai sensi dell'
articolo 328 comma 2, lettera a)
;
b)
approva lo schema di avviso pubblico da pubblicarsi presso i Comuni;
c)
individua i criteri e le procedure per la ripartizione del fondo di cui all'
articolo 329
, tra Zone sociali previsti dal Piano sociale regionale.