Legge regionale 9 aprile 2015, n. 12
Date di vigenza
30/04/2015 | entrata in vigore | mostra documento vigente dal 30/04/2015 |
12/05/2016 | modifica | mostra documento vigente dal 12/05/2016 |
08/06/2017 | modifica | mostra documento vigente dal 08/06/2017 |
15/06/2023 | modifica | mostra documento vigente dal 15/06/2023 |
03/11/2023 | modifica | mostra documento vigente dal 03/11/2023 |
23/05/2024 | modifica | mostra documento vigente dal 23/05/2024 |
17/10/2024 | modifica | mostra documento vigente dal 17/10/2024 |
Documento vigente
mese | giorno | sorge | tramonta |
Gennaio | 1-14 | 7,40 | 16,47 |
15-31 | 7,38 | 17,01 | |
Febbraio | 1-14 | 7,25 | 17,22 |
15-28 | 7,09 | 17,40 | |
Marzo | 1-14 | 6,48 | 17,58 |
15-31 | 6,25 | 18,14 | |
Aprile | 1-14 | 5,56 | 18,33 |
15-30 | 5,33 | 18,48 | |
Maggio | 1-14 | 5,09 | 19,06 |
15-31 | 4,52 | 19,21 | |
Giugno | 1-14 | 4,39 | 19,36 |
15-30 | 4,36 | 19,45 | |
Luglio | 1-14 | 4,39 | 19,47 |
15-31 | 4,48 | 19,42 | |
Agosto | 1-14 | 5,04 | 19,28 |
15-31 | 5,18 | 19,10 | |
Settembre | 1-14 | 5,36 | 18,44 |
15-30 | 5,50 | 18,20 | |
Ottobre | 1-14 | 6,07 | 17,52 |
15-3 | 16,23 | 17,29 | |
Novembre | 1-14 | 6,43 | 17,04 |
15-30 | 7,00 | 16,49 | |
Dicembre | 1-14 | 7,19 | 16,39 |
15-31 | 7,32 | 16,38 |
6. Nel periodo di vigenza dell'ora legale gli orari indicati sono posticipati di un'ora.
7. Le buche o le forate aperte per l'estrazione, devono essere subito dopo riempite con il medesimo terreno di scavo.
8. È permesso per ogni raccoglitore il contemporaneo uso di due cani da ricerca di tartufi salvo quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 108.
9. Il cane da ricerca di tartufi ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina regionale deve essere munito di un codice di riconoscimento integrato con un segno distintivo.
10. In relazione all'andamento climatico stagionale, su proposta delle unioni di comuni, la Giunta regionale può introdurre variazioni al calendario di raccolta dandone adeguata pubblicità.
11. L'unione di comuni, qualora sia necessaria la razionalizzazione della raccolta al fine di evitare gravi danni al patrimonio tartufigeno, alla struttura chimico-fisica del terreno nonché al patrimonio boschivo o per altri gravi motivi, può limitare o sospendere temporaneamente la raccolta dandone adeguata pubblicità. Tali limitazioni o sospensioni possono riguardare anche singole specie di tartufo o singoli territori.
(Idoneità per la raccolta)
1. Per ottenere l'autorizzazione alla raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sostenere un esame di idoneità presso l'unione di comuni competente per territorio, davanti alla commissione di cui all' articolo 104 .
2. Le materie di esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi e di miglioramento delle tartufaie, le vigenti normative nazionali e regionali, la biologia ed il riconoscimento delle varie specie di tartufo.
3. Per facilitare la conoscenza delle materie indicate al comma 2 , le unioni di comuni e le Associazioni tartufai possono organizzare appositi corsi.
4. Il rilascio dell'autorizzazione è documentato con apposito tesserino recante le generalità e la fotografia del titolare.
5. Il tesserino è rilasciato dall'unione di comuni competente per territorio ed è valido per tutto il territorio nazionale. La sua efficacia è di cinque anni, al termine dei quali, il titolare può richiedere alla competente unione di comuni, entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza, la convalida per il quinquennio successivo, mediante l'apposizione del timbro datario e previo versamento della tassa annualmente dovuta.
6. Sono esenti dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore del presente Capo.
7. Non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.
(Autorizzazione alla raccolta)
1. A seguito dell'esito positivo dell'esame di cui all' articolo 111 , l'unione di comuni competente per territorio, in relazione al luogo di residenza del richiedente, rilascia il tesserino di autorizzazione alla raccolta secondo il modello uniforme predisposto dalla Giunta regionale.
2. Per i residenti in comuni non facenti parte di alcuna unione di comuni, la prova di esame ed il rilascio del tesserino sono effettuati dall'unione di comuni più vicina a detti Comuni.
(Iniziative finanziarie)
1. La Regione, limitatamente alle esigenze di sperimentazione, e le unioni di comuni, per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e per l'incremento della produzione dei tartufi, promuovono e sostengono iniziative pubbliche, ritenute utili per l'approfondimento e la divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche.
2. Ai fini del comma 1 , sulla base di appositi piani, possono essere finanziate:
a) attività formative di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza, nonché corsi per la vigilanza volontaria;
b) centri di ricerca e di sperimentazione, anche per scopi scientifici, gestiti da Enti pubblici;
c) centri a gestione associata pubblica, anche con la partecipazione di privati, per la raccolta e la conservazione dei tartufi;
d) iniziative promozionali, pubblicitarie informative e culturali in materia di tartuficoltura;
e) realizzazione da parte delle unioni di comuni, con obbligo di conduzione, di tartufaie coltivate e/o controllate, anche a fini sperimentali o dimostrativi, su terreni pubblici;
f) impianto di tartufaie coltivate;
g) la costituzione di zone sperimentali a gestione speciale previo accordo tra le unioni di comuni territorialmente interessate e le Associazioni tartufai-tartuficoltori.
3. Gli impianti di cui alle lettere e) ed f) del comma 2 , sono ammessi al contributo regionale, purché ubicati in terreni idonei, compresi nelle aree di cui all' articolo 116 , con l'obbligo da parte del conduttore di mantenere la coltura per almeno 10 anni.
4. La produzione, commercializzazione o distribuzione a qualsiasi titolo di piantine micorizzate con funghi del genere Tuber (tartufi) all'interno del territorio regionale deve rispettare le norme vigenti in materia di vivaistica per quanto riguarda la certificazione della pianta simbionte e della specie di tartufo utilizzata.
5. L'azienda costituita ai sensi dell' articolo 112, comma 6, della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ) cura la produzione di piante tartufigene certificate con le modalità stabilite con il presente Capo.
(Modalità di finanziamento)
1. I finanziamenti previsti dall' articolo 113 vengono concessi in conto capitale:
a) per le voci a), b), c), d), e) del comma 2 dell'articolo 112 fino ad un massimo dell'ottanta per cento della spesa ammessa;
b) per la voce f) del comma 2 dell'articolo 113 fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa ammessa.
2. La determinazione del contributo avviene sulla base del preventivo di spesa redatto secondo il prezzario dei lavori forestali, vigente alla data di presentazione della domanda.
3. L'erogazione del contributo, relativo all' articolo 113, comma 2, lettera f) , è subordinata alla presentazione del consuntivo di spesa e dei verbali del collaudo effettuato dai tecnici dell'unione di comuni.
(Albi regionali)
1. Nel rispetto delle direttive regionali le unioni di comuni istituiscono appositi albi, che vengono trasmessi alla Giunta regionale nei quali verranno iscritte le tartufaie controllate e coltivate a norma degli articoli 102, 106 e 107.
2. Nel rispettivo albo sono annotati i dati relativi ai soggetti che conducono le tartufaie, la documentazione catastale relativa ai terreni, nonché la porzione di terreno interessato dalle tartufaie ed ogni eventuale successiva variazione, che va comunicata a cura dei soggetti medesimi, così come l'eventuale cessazione della raccolta o della coltivazione.
3. Le unioni di comuni trasmettono, semestralmente, alla struttura amministrativa regionale competente in materia di tartuficoltura, gli aggiornamenti degli albi di cui al comma 1 .
(Zone vocate)
1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Testo unico, la Giunta regionale, anche in collaborazione con le Associazioni tartufai, effettua la mappatura in scala 1:25.000 delle zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura. Successivamente le mappature sono effettuate dalle unioni di comuni.
2. Fino all'adozione della nuova mappatura di cui al comma 1 , trova applicazione la mappatura già predisposta e realizzata dalle comunità montane ai sensi della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) abrogata con il presente Testo unico.
3. I Comuni possono inserire tali aree nel Piano regolatore generale quali zone di particolare rispetto naturalistico.
4. Nelle aree particolarmente vocate è vietato il taglio di specie arboree ed erbacee per almeno tre metri lungo le sponde dei corsi d'acqua ed è vietato qualsiasi intervento di modifica dei fossi e dei corsi d'acqua.
(Vigilanza)
1. La vigilanza sul rispetto del presente Capo è effettuata dai soggetti individuati nei commi 1 e 2 dell' articolo 15 della l. 752/1985 .
2. La Giunta regionale istituisce appositi corsi di formazione e aggiornamento professionale ai fini di una migliore qualificazione degli organi di vigilanza di cui al comma 1 .
(Sanzioni amministrative)
1. Le competenze amministrative in materia di sanzioni sono attribuite alle unioni di comuni nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla l. 752/1985 , dalla l.r. 15/1983 .
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e nei limiti minimi e massimi di seguito indicati:
a) ricerca dei tartufi senza l'ausilio del cane, da euro 155,00 a euro 1.549,00;
b) scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti: da euro 52,00 a euro 516,00;
c) sarchiatura delle tartufaie naturali a profondità superiore a cm. 10 per il Tuber Melanosporum, a cm. 5 per il Tuber Aestivum e a cm. 17 per le altre specie per ogni decara di terreno o frazioni superiori a mq. 10: da euro 5,00 a euro 52,00;
d) lavorazione andante delle tartufaie naturali, per ogni decara di terreno o frazione superiore a mq. 50: da euro 5,00 a euro 52,00;
e) apertura di buche senza l'ausilio del cane o mancata riempitura delle stesse: per ogni buca, da euro 5,00 a euro 52,00;
f) ricerca e raccolta di tartufi senza essere muniti del tesserino prescritto sempreché non se ne dimostri la validità ed il possesso esibendo, nel termine perentorio di venti giorni dalla data di contestazione dell'infrazione all'autorità regionale preposta all'applicazione delle sanzioni amministrative: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
g) raccolta dei tartufi in periodo di divieto o di sospensione da euro 258,00 a euro 2.582,00;
h) raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, per un periodo di 15 anni dalla data del rimboschimento: da euro 5,00 a euro 52,00;
i) raccolta di tartufi immaturi o avariati da euro 155,00 a euro 1.549,00;
l) raccolta di tartufi durante le ore notturne, da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima dell'alba: da euro 52,00 a euro 516,00;
m) raccolta abusiva di tartufi entro le zone tabellate in quanto tartufaie controllate o coltivate, anche consorziali, salve le sanzioni penali: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
n) commercio di tartufi freschi oltre l'ottavo giorno successivo alla fine del periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dall' articolo 7 della l. 752/1985 : da euro 516,00 a euro 5.165,00;
o) lavorazione e commercio di tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all' articolo 8 della l. 752/1985 : da euro 258,00 a euro 2.582,00;
p) commercio di tartufi conservati, senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della l. 752/1985 , salvo che il fatto non costituisca reato, a norma degli artt. 515 e 516 del codice penale : da euro 258,00 a euro 2.582,00;
q) tabellazione illegittima di terreni: da euro 5,00 a euro 52,00 per ogni tabella apposta con l'obbligo della immediata rimozione a cura del proprietario o conduttore;
r) inadempienza alle prescrizioni di cui all' articolo 103 : da euro 155,00 a euro 1.549,00 per ettaro di superficie riconosciuta controllata;
s) ricerca di tartufi effettuata con un numero di cani superiore a quello prescritto: per ogni cane in più, da euro 155,00 a euro 1.549,00;
t) commercio di piante in modo non conforme a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 113 : per ogni pianta commercializzata, senza le indicazioni, da euro 10,00 a euro 103,00;
u) danneggiamento o asportazione di tabelle: da euro 25,00 a euro 258,00 per ogni tabella danneggiata o asportata, oltre alle eventuali sanzioni penali;
v) per ogni tabella non apposta su idoneo palo: da 3,00 a euro 26,00.
3. Le violazioni sanzionate al comma 2 comportano sempre, quando ne ricorrano gli estremi, la confisca dei tartufi.
4. Le violazioni di cui alle lettere b), e), g) ed m) del comma 2 , comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell'autorizzazione per un periodo di tempo da sei mesi a due anni.
5. Nell'ipotesi di reiterate e gravi violazioni, può motivatamente disporsi la revoca dell'autorizzazione.
6. I provvedimenti di sospensione o di revoca delle autorizzazioni sono adottati dall'unione di comuni con contestuale invio di copia del provvedimento al Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana della Regione.
(Norme di abrogazione)
1. Sono abrogate la legge regionale 2 maggio 1980, n. 38 (Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi) e la legge regionale 7 marzo 1983, n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 38 , riguardante: " Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi ").
2. Sono soppresse le parole « dei tartufi » alla denominazione del capitolo 8425 del bilancio 1987.
(Tassa di concessione)
1. La tassa di concessione regionale, prevista per l'abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi, è dovuta, annualmente, entro il 31 gennaio, nella misura fissata al numero d'ordine 27 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell' art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281 , come sostituito dall' art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158 ) e successive modificazioni ed è versata all'unione di comuni competente per territorio. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.
2. La tassa annuale non è dovuta se l'attività di ricerca e raccolta non è esercitata nell'anno di riferimento.
3. Per la ricerca e la raccolta di tartufi senza aver effettuato il pagamento della prescritta tassa annuale, si applicano le sanzioni tributarie previste dall' articolo 6 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 (Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e le relative procedure.
4. A decorrere dall'anno di imposta 2009 i proventi derivanti dalla tassa di concessione e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all' articolo 118 spettano alle unioni di comuni, che li utilizzano per interventi di tutela, di miglioramento e valorizzazione nel settore della tartuficoltura e di sostegno all'attività delle Associazioni tartufai.
5. Sono di competenza delle unioni di comuni le funzioni amministrative inerenti l'applicazione della l.r. 57/1980 , compresa la decisione dei ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio, limitatamente alla tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi.
6. Le istanze di rimborso devono essere presentate all'unione di comuni competente per territorio, che provvede all'istruttoria e ai relativi adempimenti.
(Norme regolamentari)
1. La Giunta regionale emana norme regolamentari per l'attuazione del presente Capo, sentita la competente Commissione consiliare.
(Norme finali)
1. La Giunta regionale può disporre periodici controlli presso le ditte che esercitano lo stoccaggio, la lavorazione e il commercio di tartufi, al fine di verificare l'osservanza delle norme contenute nel presente Capo e, per quanto non espressamente disciplinato, l'osservanza di quelle previste dalla l. 752/1985 .
RACCOLTA, COMMERCIALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI FRESCHI E CONSERVATI
(Disposizioni generali)
1. Il presente Capo, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), detta norme per la raccolta, la commercializzazione e la somministrazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto degli ecosistemi esistenti.
RACCOLTA DEI FUNGHI
(Raccolta)
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita ai cittadini residenti nella Regione, purché in possesso di un documento di identità valido, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti. Nelle aree naturali protette di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), la raccolta è consentita a tutti i cittadini nelle zone diverse dalla zona A "Riserva integrale". I titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi praticano la raccolta negli stessi, senza limitazioni di quantità e, se non residenti nella Regione, senza autorizzazione.
2. I minori di quattordici anni possono raccogliere funghi purché accompagnati da persona maggiorenne.
3. La raccolta dei funghi non è consentita durante le ore notturne e, comunque, dalle ore 17 alle ore 7 nei mesi di dicembre e gennaio, dalle ore 18 alle ore 7 nei mesi di ottobre, novembre e febbraio, dalle ore 20 alle ore 6 per gli altri periodi dell'anno.
4. È autorizzata la raccolta fino a tre chilogrammi complessivi di funghi, al giorno e per persona, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi concrescenti che superi tale peso.
5. Gli esemplari devono essere raccolti in modo tale da conservare intatte [ ... ] [31] tutte le[32] caratteristiche morfologiche, che consentano la sicura determinazione della specie e vanno puliti sommariamente nel luogo di raccolta.
6. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati, nella quantità prevista al comma 4 , in contenitori rigidi ed aerati realizzati con fibre naturali intrecciate, onde consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.
(Corsi in materia di raccolta funghi)
1. La Regione promuove la realizzazione di corsi facoltativi, finalizzati all'acquisizione delle conoscenze relative alle specie di funghi e alle principali norme in materia di tutela della flora e dell'ambiente naturale. I corsi sono organizzati, previa autorizzazione della Regione, dall'Agenzia forestale regionale, dagli Ispettorati Micologici delle Aziende sanitarie locali, dalle Associazioni micologiche di rilevanza nazionale e regionale, sulla base di programmi definiti dalla Giunta regionale.
2. Al termine del corso di cui al comma 1 , di durata pari ad almeno diciotto ore, i soggetti autorizzati rilasciano l'attestato di partecipazione. ()
3. La partecipazione ad almeno il settantacinque per cento delle attività didattiche previste nel corso di cui al comma 1 , è condizione inderogabile per il rilascio dell'attestato, che dovrà indicare il numero delle ore effettive svolte.
4. All'attuazione del presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
[33](Proprietari e conduttori di fondi)
1. I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di un fondo non sono soggetti agli obblighi di cui all' articolo 124, comma 1 , limitatamente alla raccolta di funghi nei fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti.
2. L'esenzione dagli obblighi di cui al comma 1 è estesa agli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché ai soci di cooperative agricolo-forestali, limitatamente alla raccolta di funghi nel fondo dell'ente o della cooperativa di appartenenza.
(Autorizzazioni per particolari categorie di raccoglitori)
1. I residenti nella Regione il cui reddito complessivo non supera undicimila euro annui, per i quali la raccolta dei funghi in quantità superiore a tre chilogrammi giornalieri costituisce comunque integrazione del reddito, possono essere autorizzati a raccogliere funghi fino ad un massimo di dieci chilogrammi al giorno.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 , nominativa e a titolo gratuito, è rilasciata [ ... ] [34] dall'Agenzia forestale regionale[35] , previa verifica del possesso da parte del richiedente delle autorizzazioni previste per la commercializzazioni dei funghi.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha durata annuale e può essere rinnovata.
4. Il limite di reddito di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale con riferimento all'andamento del costo della vita.
5. [ ... ] [36] L'Agenzia forestale regionale[37] , per comprovati scopi scientifici e di studio, nonché per finalità didattico-divulgative, può rilasciare speciali autorizzazioni nominative per la raccolta dei funghi, in deroga al presente Capo a:
a) docenti universitari e di scuole di ogni ordine e grado di materie attinenti alla micologia;
b) micologi iscritti nell'elenco nazionale;
c) dipendenti di enti pubblici, per compiti istituzionali legati ad attività micologiche, su richiesta degli enti stessi;
d) rappresentanti a qualsiasi titolo di associazioni micologiche legalmente costituite, su richiesta dei presidenti delle associazioni medesime. Qualora la richiesta riguardi la preparazione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, l'autorizzazione è limitata alla durata delle manifestazioni programmate e ai giorni immediatamente precedenti ed è rilasciata al presidente, che può delegare la raccolta ad iscritti all'associazione.
6. Le autorizzazioni di cui al comma 5 hanno validità annuale su tutto il territorio regionale, ad esclusione dei parchi naturali, per i quali l'autorizzazione è rilasciata dall'ente di gestione. Le autorizzazioni rilasciate a titolo gratuito e rinnovabili sono immediatamente revocate in caso di violazione delle norme che ne disciplinano l'impiego.
7. Alla scadenza dell'anno di validità, i titolari dell'autorizzazione di cui al comma 5 presentano [ ... ] [38] all'Agenzia forestale regionale[39] una relazione illustrativa dell'attività svolta e sugli eventuali risultati conseguiti. Il mancato adempimento costituisce motivo di diniego al rinnovo dell'autorizzazione.
7 bis. L'Agenzia forestale regionale, a seguito di istanza, rilascia ai micologi iscritti al registro nazionale dei micologi, esclusivamente per comprovati motivi didattici e di studio, un'autorizzazione permanente, valida in tutto il territorio regionale, alla raccolta di funghi epigei spontanei. [40]
(Autorizzazione a cittadini non residenti in Umbria)
[ 1. ] [41]
1. I cittadini non residenti in Umbria, esclusi i residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Regione, devono essere autorizzati alla raccolta di funghi dall'Agenzia forestale regionale, nel rispetto delle norme dettate dal presente Capo. [42]
[ 2. ] [43]
2. L'autorizzazione ai non residenti in Umbria ha validità annuale [44]
3. L'autorizzazione è revocata [ ... ] [45] dall'Agenzia forestale regionale[46] in caso di accertata irregolarità.
(Divieti)
1. Fatti salvi i divieti di cui all' articolo 6 della l. 352/1993 , in tutto il territorio regionale non è consentita la istituzione di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei.
[ 2. ] [47]
2. È altresì vietata, per ragioni di carattere ecologico e sanitario, la raccolta e la commercializzazione di esemplari del genere Amanita allo stato di ovolo chiuso. La raccolta è consentita solamente quando l'ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale e del velo parziale che consenta la visione delle lamelle e ne permetta una sicura identificazione. [48]
3. È vietato raccogliere, commercializzare e somministrare funghi con diametro del cappello inferiore a quattro centimetri, fatta eccezione per le specie sottoelencate:
a) Agrocybe aegerita (Brig.) Fayod (Famigliola di pioppo, Fungo di pioppo, Fungo d'oppio, Piopparello, Pioppino);
b) Armillaria mellea (Vahl:Fr.) Kummer (Chiodino, Famigliola, Fungo di ceppo);
c) Armillaria tabescens (Scop.) Emeland (Famigliola, Famigliola di cerro);
d) Cantharellus Adans. ex Fries tutte le specie (Catello, Maggiolino, Gaitello, Galletto, Gallinaccio, Galluzzo, Gavetello, Giallino, Pizzagiallo, Pizzarello);
e) Craterellus cornucopioides (L.:Fr.) Pers. (Trombetta dei morti);
f) Hydnum repandum L.:Fr. (Carpignolo, Carpinello, Lingua di bove, Spinarello, Spinello, Spinerolo, Spinetta, Steccherino);
g) Hydnum rufescens Sch.:Fr. (Carpignolo, Carpinello, Lingua di bove, Spinarello, Spinello, Spinerolo, Spinetta, Steccherino);
h) Marasmius oreades (Bolt.:Fr.) Fr. (Chiodino, Gambesecche);
i) Tricholoma - Sezione Atrosquamosa Kühner emend. Bon, tutte le specie (Bavetta, Bigella, Bigetta, Fratino, Moretta).
4. La Giunta regionale, con proprio atto, qualora ne ravvisi la necessità, può modificare l'elenco di cui al comma 3 .
5. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato usare rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale superficiale della vegetazione. È vietata inoltre la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.
6. È vietato il danneggiamento e la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
7. La raccolta dei funghi è vietata nei rimboschimenti dove le piante non hanno raggiunto i due metri di altezza.
(Aree particolari)
1. La raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristico venatorie è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.
(Sospensioni temporanee)
1. La Giunta regionale su proposta [ ... ] [49] dell'Agenzia forestale regionale,[50] sentito il parere del Dipartimento di biologia vegetale dell'Università degli Studi di Perugia, può sospendere temporaneamente la raccolta di tutte o di alcune specie di funghi in quelle zone in cui la raccolta intensiva o fattori ambientali diversi abbiano prodotto un progressivo impoverimento del bosco, con conseguente pericolo di estinzione per alcune specie fungine.
(Controlli sanitari)
1. Le Aziende USL, attraverso gli Ispettorati micologici, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), sono tenute ad assicurare il controllo sanitario dei funghi epigei spontanei destinati al consumo.
2. I funghi destinati alla vendita e alla somministrazione sono sottoposti al controllo sanitario obbligatorio. L'ispettore micologo preposto al controllo, qualora riscontri una raccolta non corretta, ovvero una carenza delle caratteristiche morfologiche che non consentano la sicura determinazione della specie tali da far sospettare la tossicità dei funghi, provvede alla loro immediata distruzione. Sono altresì destinati alla distruzione tutti i funghi riscontrati in stato di alterazione dovuta sia a cattiva conservazione che a invasione di parassiti.
3. I soggetti autorizzati alla raccolta, ai sensi del comma 1 dell'articolo 124 e dell' articolo 127 , possono sottoporre al controllo sanitario, presso gli ispettorati micologici, i funghi raccolti, ai fini dell'accertamento sanitario.
(Divulgazione e contributi)
1. La Regione, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente, promuove utili iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina.
[ 2. ] [51]
2. La Regione promuove la conoscenza e l'aggiornamento sulle norme del presente Capo per il personale preposto alla vigilanza di cui all' articolo 135, comma 1 . [52]
3. La Giunta regionale concede contributi, sulla base di rendiconto di spesa, ad enti o associazioni per l'allestimento o la realizzazione di mostre, stand ed iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione ed alla pubblicizzazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei.
4. I contributi sono assegnati ad enti ed associazioni in base alla rilevanza delle manifestazioni e nel caso di associazioni richiedenti anche in funzione del numero degli iscritti.
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI
(Commercializzazione delle specie di funghi)
1. È consentita la commercializzazione delle specie di funghi freschi, spontanei e coltivati, elencate nell'Allegato I del d.p.r. 376/1995 e nei provvedimenti della Giunta regionale adottati in attuazione dello stesso.
2. La Giunta regionale dà comunicazione al Ministero della Sanità, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, dei provvedimenti di cui al comma 1 .
3. È consentita la commercializzazione di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente Autorità del paese di origine. A tal fine l'Ispettorato micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite in commercio.
4. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle nome vigenti.
5. La vendita al dettaglio dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.
(Norma di rinvio)
1. Per quanto riguarda la vendita, la somministrazione, la commercializzazione dei funghi freschi e conservati, si applicano le norme del d.p.r. 376/1995 .
NORME FINALI
(Vigilanza)
1. Sono incaricati di far osservare le disposizioni del presente Capo gli organi di vigilanza, le guardie di polizia locale e provinciale, gli organi di polizia locale urbana, rurale e delle unioni di comuni, le guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4 (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica), gli operatori di vigilanza e ispezione delle Aziende USL aventi la qualifica di vigile sanitario o equivalente, le guardie giurate volontarie in possesso dei requisiti di cui all'articolo 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.
3. Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari del presente Capo e per il sequestro dei mezzi impiegati per commettere infrazioni sono quelle previste dalla l.r. 15/1983 e dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 32 (Norme per l'attuazione degli artt. 9 e 17 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 , in materia di sequestro delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa e di revisione delle analisi).
(Sanzioni amministrative)
1. I trasgressori delle disposizioni di cui al presente Capo sono puniti con l'applicazione di sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, irrogate dalla autorità amministrativa competente, nel rispetto delle procedure di cui alla legislazione nazionale e regionale vigente. Per le violazioni alle disposizioni non comprese nella Sezione II [ ... ] [53] è competente alla irrogazione delle sanzioni l'Agenzia forestale regionale[54] .
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e ai limiti minimi e massimi di seguito indicati:
a) raccolta di funghi spontanei senza valido documento di identità, di cui al comma 1 dell'articolo 124 ; raccolta da parte di minori di anni quattordici non accompagnati, di cui al comma 2 dell'articolo 124 : da euro 52,00 a euro 156,00, in caso di recidiva per le medesime violazioni la sanzione è fissata da euro 104,00 a euro 312,00; raccolta senza autorizzazione, di cui al comma 1 dell'articolo 127 : da euro 155,00 a euro 465,00, in caso di recidiva per la medesima violazione la sanzione è fissata da euro 207,00 a euro 621,00;
b) raccolta al di fuori dell'orario consentito, di cui al comma 3 dell'articolo 124 : da euro 26,00 a euro 78,00;
c) violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell'articolo 124 , riguardante il rispetto dei limiti di peso: da euro 26,00 a euro 78,00 fino a Kg. 5; oltre Kg. 5 per ogni Kg. la sanzione è maggiorata di euro 26,00;
d) raccolta che altera le caratteristiche morfologiche dei funghi e mancata pulitura sommaria sul posto di raccolta, di cui al comma 5 dell'articolo 124 : da euro 26,00 a euro 78,00;
e) violazione della prescrizione di cui al comma 6 dell'articolo 124 , riguardante l'uso di contenitori non idonei: da euro 26,00 a euro 78,00;
f) violazione della prescrizione di cui al comma 1 dell'articolo 126 , riguardante il rispetto del limite di peso di 10 Kg: da euro 26,00 a euro 78,00 fino a Kg. 12; oltre Kg. 12 per ogni Kg. la sanzione è maggiorata di euro 26,00;
g) realizzazione di riserve a pagamento, di cui al comma 1 dell'articolo 128 : da euro 516,00 a euro 2.580,00;
h) raccolta di funghi appartenenti al genere Amanita allo stadio di ovolo chiuso, di cui al comma 2 dell'articolo 128 , da euro 52,00 a euro 156,00; la sanzione amministrativa è maggiorata di euro 15,00 per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di tre;[55]
i) violazione della prescrizione di cui al comma 3 dell'articolo 128 riguardante la raccolta di esemplari con dimensioni del cappello al di sotto di quelle consentite: da euro 26,00 a euro 78,00. La sanzione amministrativa è maggiorata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di cinque;
l) violazione della prescrizione di cui al comma 5 dell'articolo 128 , riguardante l'uso di rastrelli o attrezzi similari ecc.: da euro 155,00 a euro 465,00;
m) danneggiamento e distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie di cui al comma 6 dell'articolo 128 : da euro 26,00 a euro 78,00;
n) violazione delle prescrizioni di cui al comma 7 dell'articolo 128 , riguardante la raccolta di funghi nei rimboschimenti: da euro 26,00 a euro 78,00;
o) violazione della prescrizione di cui all' articolo 6 della l. 352/1993 , riguardante la raccolta di funghi in aree vietate: da euro 103,00 a euro 309,00;
p) violazione della prescrizione di cui all' articolo 6 della l. 352/1993 , riguardante la raccolta di funghi nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi: da euro 26,00 a euro 78,00;
q) violazione della prescrizione di cui all' articolo 129 , riguardante la raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie, nei giorni in cui è consentita l'attività venatoria: da euro 26,00 a euro 78,00;
r) violazione della prescrizione di cui all' articolo 130 , riguardante la raccolta di funghi in aree temporaneamente interdette: da euro 103,00 a euro 309,00.
3. Le violazioni di cui al comma 2 , dalla lettera a) alla lettera r), comportano la confisca dei funghi raccolti, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti, nonché la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 127 . Nel caso delle violazioni previste alla lettera c) ed alla lettera f), del comma 2 , la confisca è riferita alla quantità in eccedenza rispetto ai limiti consentiti. Nell'ipotesi di cui alla violazione prevista al comma 2, lettera i) , la confisca è limitata ai funghi con dimensione inferiore alla misura consentita. L'autorità amministrativa competente dispone la distruzione dei funghi confiscati, il cui peso totale giornaliero non supera i tre chilogrammi. Per quantitativi maggiori di tre chilogrammi, i funghi confiscati, previo controllo sanitario eseguito dall'ispettorato micologico dell'Azienda USL competente per territorio, sono consegnati [ ... ] [56] dall'Agenzia forestale regionale[57] , ad enti o istituti di beneficenza. [ ... ] [58] L'Agenzia forestale regionale[59] , gli organi di vigilanza di cui all' articolo 135 e gli ispettorati micologici delle Aziende USL provvedono tempestivamente ai rispettivi adempimenti e adottano le opportune forme di collaborazione per la custodia ed il trasporto dei funghi. I funghi riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura della Azienda USL che ha eseguito il controllo.
4. Le violazioni delle norme di cui alla Sezione II del presente Capo, comportano l'applicazione, da parte della competente autorità amministrativa, della sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 1.032,00 e la confisca dei funghi. Tale sanzione si applica anche nel caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 128 relativamente alla commercializzazione e alla somministrazione.
5. La violazione della norma di cui all' articolo 131 comporta la confisca del prodotto privo di certificazione e di avvenuto controllo.
6. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nella presente Sezione costituiscano reato.
Agriturismo, fattorie didattiche [ ... ] [60] e fattorie sociali
(Disposizioni generali)
1. La Regione, nel rispetto dei principi della legislazione europea e statale, sostiene l'agricoltura, anche mediante la promozione della diversificazione delle attività agricole con forme idonee di ricettività nelle campagne. La Regione, in particolare:
a) tutela, qualifica e valorizza le risorse specifiche di ciascun territorio;
b) favorisce il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali, agevolando in particolare l'insediamento dei giovani e delle donne nel settore agricolo;
c) favorisce la multifunzionalità in agricoltura, l'incremento dei redditi aziendali e la differenziazione dei redditi agricoli;
d) favorisce le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli e il miglioramento della qualità di vita nei territori rurali;
e) recupera il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
f) sostiene e incentiva le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche, anche mediante la promozione della filiera corta;
g) promuove la cultura rurale e l'educazione alimentare;
h) favorisce lo sviluppo agricolo e forestale;
i) avvicina le giovani generazioni al mondo agricolo, alla sua storia, alle sue tradizioni, alla sua cultura e alle sue molteplici funzioni volte a migliorare la qualità della vita;
j) favorisce la vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli aziendali.
2. La Regione altresì riconosce e promuove l'agricoltura sociale quale strumento per generare, attraverso le attività agricole, l'offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, riabilitativi, terapeutici, formativi ed occupazionali.
DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO
(Attività agrituristiche)
1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del Codice civile , anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
2. Possono svolgere le attività agrituristiche gli imprenditori agricoli di cui al comma 1 in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche secondo le procedure previste all' articolo 143 , iscritti all'elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche di cui all' articolo 144 e che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell' articolo 161 .
3. Possono essere addetti allo svolgimento delle attività agrituristiche l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell' articolo 230-bis del Codice civile , nonché i lavoratori dipendenti dell'azienda agricola a tempo determinato, indeterminato e parziale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari di cui al comma 4, lettera d) .
4. Sono considerate attività agrituristiche:
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande, compresa la prima colazione, costituiti da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti regionali tipici e di qualità caratterizzati dai marchi europei DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate dall' articolo 140, comma 4 ;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini;
d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
5. Sono considerati prodotti propri i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati prevalentemente da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne. Per le cooperative agricole di produzione e conferimento che esercitano attività agrituristiche, sono considerati prodotti propri anche i prodotti agricoli conferiti dai soci produttori agricoli.
6. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e comunque ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.
7. Lo svolgimento delle attività agrituristiche nel rispetto delle disposizioni previste dalla presente Sezione comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all' articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile alle attività agrituristiche. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo.
8. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all' articolo 163, comma 1, lettera a) , definisce le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività agrituristiche.
(Locali per attività agrituristiche)
1. Per le attività agrituristiche sono utilizzati gli edifici che rientrano nella disponibilità dell'impresa agricola come previsto dall' articolo 91, comma 9, della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate).
2. I locali utilizzati per le attività agrituristiche sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.
3. Le attività agrituristiche possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo ove si svolge l'attività agricola. Qualora l'imprenditore svolga la propria attività agricola in un fondo privo di fabbricati, le attività agrituristiche possono essere esercitate in edifici ubicati al di fuori del fondo medesimo adibiti ad abitazione dello stesso imprenditore e siti in località abitate, come definite dalla nomenclatura ISTAT, aventi una popolazione non superiore a tremila abitanti nonché situate nel medesimo comune ove si trova il fondo o in un comune limitrofo. Tali edifici devono rispondere alle caratteristiche di ruralità e del luogo in cui essi sono ubicati come specificato nel regolamento di attuazione di cui all' articolo 163, comma 1, lettera b) , nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente.
4. In deroga a quanto stabilito al comma 3 , per le località abitate ubicate sopra i mille metri di altitudine sopra il livello del mare, oltre all'abitazione dell'imprenditore agricolo possono essere utilizzati per le attività agrituristiche ulteriori edifici nella disponibilità dello stesso imprenditore, posti all'interno della medesima località abitata.
5. Negli edifici in cui si svolgono le attività agrituristiche non possono essere esercitate altre forme di ricettività turistica.
(Criteri e limiti delle attività agrituristiche)
1. Le attività agricole devono essere prevalenti rispetto alle attività agrituristiche.
2. Le attività agricole si intendono prevalenti quando il tempo-lavoro necessario per lo svolgimento dell'attività agricola è maggiore di quello necessario allo svolgimento delle attività agrituristiche nel corso dell'anno. La valutazione del tempo-lavoro è effettuata sulla base delle tabelle definite dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all' articolo 163, comma 1, lettera c) . Le tabelle individuano le giornate lavoro occorrenti per le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento degli animali, per le quali si applicano fattori correttivi in caso di aziende ricadenti nelle zone montane come delimitate dalla normativa comunitaria, con particolare riferimento a quelle collocate oltre i mille metri di altitudine sopra il livello del mare, e le giornate lavoro necessarie per le diverse attività agrituristiche di cui all' articolo 138, comma 4 .
3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.
4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, la somministrazione di pasti e di bevande e la degustazione di prodotti di cui all' articolo 138, comma 4 , lettere b) e c), deve rispettare i seguenti limiti e criteri:
a) i prodotti propri, così come definiti all' articolo 138, comma 5 , devono costituire almeno il trenta per cento in valore;
b) i prodotti regionali provenienti da aziende agricole o di trasformazione del territorio dell'Umbria, fra cui devono essere compresi, con carattere di preferenza, i prodotti biologici, i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi europei DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, devono costituire almeno il cinquantacinque per cento in valore;
c) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, è consentito l'acquisto di una quota massima del quindici per cento in valore di prodotti di altra provenienza;
d) deve essere indicata agli ospiti l'origine dei prodotti impiegati.
5. Qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla Regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui al comma 4 , lettere a) e b), deve essere data comunicazione al Comune competente per territorio per il temporaneo esercizio dell'attività.
6. Nel regolamento di attuazione di cui all' articolo 163, comma 1, lettera d) , sono stabilite le modalità per la verifica dei limiti di cui al comma 4 , lettere a), b) e c) e per l'indicazione dell'origine dei prodotti impiegati.
7. Le attività ricreative o culturali di cui all' articolo 138, comma 4, lettera d) , possono svolgersi autonomamente rispetto alla ricettività o alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 4 , solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività agricola e con le risorse agricole aziendali, nonché con altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le modalità per la definizione di tale connessione sono stabilite con il regolamento di attuazione di cui all' articolo 163, comma 1, lettera e) . Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti dell'azienda agricola, e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può dare luogo ad autonomo corrispettivo.
8. Su espressa richiesta degli ospiti, qualora la superficie della camera interessata lo permetta, è possibile aggiungere un ulteriore letto rispetto al numero massimo dei posti letto consentito, da rimuovere il giorno della partenza dell'ospite stesso.
(Aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori)
1. Qualora nell'ambito del fondo agricolo non esistano fabbricati destinabili ad alloggi agrituristici, è consentita la realizzazione di un'area attrezzata per un numero massimo di sei piazzole, elevabile a dieci nelle aziende agricole condotte in forma associata.
2. Nel caso in cui il recupero di fabbricati rurali non permetta di raggiungere il numero massimo di posti letto consentito, è possibile realizzare un'area attrezzata per un massimo di sei piazzole.
3. Nelle aree attrezzate di cui ai commi 1 e 2 deve essere assicurato l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei liquami e dei rifiuti.
4. I servizi igienici dell'area attrezzata devono essere distinti da quelli posti all'interno dell'alloggio agrituristico e devono rispettare i requisiti minimi obbligatori di cui alla Tabella G della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo) relativi ai campeggi classificati ad una stella. Tali servizi devono essere realizzati in muratura nel rispetto delle caratteristiche ambientali della zona e della normativa urbanistico-edilizia vigente.
5. Al fine di garantire alle persone diversamente abili l'accessibilità alle aree attrezzate di cui ai commi 1 e 2 e dei servizi connessi, devono essere garantiti i requisiti minimi obbligatori previsti, a tal fine, dalla Tabella G di cui alla l.r. n. 13/2013 .
6. La realizzazione di piazzole nelle aree attrezzate di cui ai commi 1 e 2 è comunque subordinata al rilascio dei titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa in materia.
7. L'eventuale ombreggiamento delle piazzole deve essere realizzato esclusivamente con l'impiego di vegetazione arbustiva o arborea, e le stesse non possono essere pavimentate. La superficie di ciascuna piazzola non può superare i quaranta metri quadrati.
(Norme igienico-sanitarie)
1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche sono stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all' articolo 163, comma 1, lettera f) , che definisce limiti, criteri, requisiti e condizioni in materia di igiene e sanità per l'esercizio delle attività medesime. Nella definizione dei requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché della temporaneità dell'attività esercitata.
2. Per l'idoneità dei locali adibiti ad attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, è sufficiente il requisito dell'agibilità o quello dell'abitabilità conseguito ai sensi della normativa antecedente al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)).
3. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere consentito l'uso della cucina domestica.
4. Per la preparazione, il confezionamento, la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande e per la macellazione degli animali si applica la normativa europea denominata Pacchetto igiene, ed in particolare il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, e il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, nonché la normativa statale e regionale di attuazione in materia di igiene dei prodotti alimentari.
5. Il regolamento di attuazione di cui all' articolo 163, comma 1, lettera g) , disciplina le modalità ed i limiti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 4 .
6. La conformità degli edifici adibiti ad attività agrituristiche alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisionali rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici stessi.
7. Al fine di garantire alle persone diversamente abili la fruizione delle strutture e dei servizi connessi alle attività agrituristiche, nel caso di ristrutturazioni edilizie o di avvio di nuove attività agrituristiche devono comunque essere garantiti i requisiti di accessibilità ad almeno una camera con relativo bagno nell'ambito della ricettività, ed alla sala ristorazione e degustazione con relativo bagno nell'attività di somministrazione di pasti e bevande e nell'ambito della degustazione.
8. Per le strutture agrituristiche in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Testo unico il comune competente per territorio può consentire agli operatori agrituristici di derogare alle disposizioni di cui al comma 7 , qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica di abbattere le barriere architettoniche in relazione agli elementi strutturali ed impiantistici dei locali o alle specifiche caratteristiche architettoniche e paesaggistico-ambientali.
(Abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche)
1. Ai fini di cui all' articolo 138, comma 2 , l'imprenditore agricolo presenta istanza per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche all'unione di comuni territorialmente competente.
2. L'unione di comuni di cui al comma 1 rilascia il certificato di abilitazione all'imprenditore agricolo sulla base dei criteri e limiti di cui all' articolo 140 , dandone comunicazione alla Struttura regionale competente ai fini dell'aggiornamento dell'elenco regionale di cui all' articolo 144 .
3. Il certificato di abilitazione contiene, in particolare, l'individuazione delle attività agrituristiche che possono essere svolte, nonché i dati relativi all'imprenditore agricolo, al fondo rustico e agli edifici nei quali tali attività possono essere esercitate. Contiene altresì il numero massimo di posti tavola e posti letto concessi su base giornaliera in ragione dell'applicazione delle tabelle di cui all' articolo 140, comma 2 .
4. L'imprenditore agricolo abilitato all'esercizio delle attività agrituristiche è tenuto a comunicare all'unione di comuni di cui al comma 1 ogni variazione dei dati contenuti nel certificato di abilitazione entro e non oltre trenta giorni dalla variazione stessa.
5. Le unioni di comuni, con cadenza triennale dal rilascio dell'abilitazione, verificano la permanenza dei limiti e criteri di cui all' articolo 140 e trasmettono i dati relativi agli esiti alla struttura regionale competente in materia.
6. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all' articolo 163, comma 1, lettera h) definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
(Elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche)
1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell' articolo 143 , di seguito denominato Elenco agriturismo.
2. L'Elenco agriturismo comprende almeno le seguenti informazioni:
a) denominazione commerciale della struttura agrituristica;
b) codice unico di identificazione di azienda agricola, Partita IVA o codice fiscale, e numero di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente;
c) cognome e nome, ovvero ragione sociale, dell'impresa agricola;
d) identificazione dei riferimenti catastali del fondo agricolo e dei fabbricati destinati alle attività agrituristiche;
e) elencazione delle attività agrituristiche che si possono esercitare, nonché il numero massimo di posti tavola e posti letto concessi su base giornaliera.
3. Fatte salve le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), la Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all' articolo 163, comma 1, lettera i) definisce il contenuto dell'Elenco agriturismo e le modalità di tenuta e di aggiornamento dello stesso.
4. Il mancato inizio delle attività agrituristiche entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione dall'Elenco agriturismo. Tale temine, su richiesta dell'interessato da presentare all'unione di comuni di cui all' articolo 143, comma 1 , può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d'opera degli immobili da destinare alle attività.
(Riserva di denominazione e classificazione)
1. L'uso della denominazione agriturismo e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli che esercitano le attività agrituristiche ai sensi dell' articolo 138, comma 2 .
2. L'utilizzo della denominazione agriturismo in tutte le forme di comunicazione, da parte dei soggetti di cui al comma 1 , non deve essere affiancato ad altra denominazione, qualificazione o termine, riferibili ad attività commerciali o ad altre forme di ricettività turistica.
3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all' articolo 163, comma 1, lettera j) definisce i criteri di classificazione coerenti con quanto previsto dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2013 (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche).
4. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all' articolo 163, comma 1, lettera k) definisce le modalità, la tipologia e i contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione relative alle aziende agrituristiche.
DISCIPLINA DELLE FATTORIE DIDATTICHE
(Attività di fattoria didattica)
1. Per attività di fattoria didattica si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del Codice civile , anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, finalizzate ad offrire servizi e prestazioni volti:
a) alla conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti ed in generale del legame esistente fra alimentazione e patrimonio storico-culturale;
b) all'educazione al consumo consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari ed ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;
c) alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli locali in relazione alle attività agricole praticate in azienda;
d) alla conoscenza dell'ambiente naturale, del bosco, della montagna, della fauna e della flora selvatica, della gestione delle risorse, del paesaggio e delle tradizioni rurali, dell'artigianato rurale ed artistico, dei modelli produttivi e sociali del passato e del presente e in generale del patrimonio storico-culturale e religioso, per stimolare riflessioni e azioni consapevoli a favore dello sviluppo sostenibile;
e) alla conoscenza del territorio per sensibilizzare gli utenti sui temi del rapporto fra l'uomo e l'ambiente rurale.
2. Fermo quanto previsto dall' articolo 149 , commi 1 e 2, possono svolgere le attività di fattoria didattica gli imprenditori agricoli di cui al comma 1 in possesso del certificato di abilitazione per l'esercizio delle attività di fattoria didattica secondo le procedure previste all' articolo 150 , iscritti all'elenco regionale delle fattorie didattiche di cui all' articolo 151 e che hanno presentato la SCIA ai sensi dell' articolo 161 .
3. Le attività previste al comma 1 sono esercitate in forma organizzata, con un adeguato numero di operatori di cui all' articolo 149 , e possono essere svolte nell'arco di una o più giornate con possibilità di pernottamento, somministrazione di pasti e bevande, con prodotti prevalentemente regionali, e degustazione di prodotti aziendali. Qualora gli imprenditori agricoli che svolgono attività di fattoria didattica esercitano anche attività di agriturismo, per la somministrazione di pasti e bevande e per la degustazione di prodotti aziendali si applicano i limiti e i criteri di cui all' articolo 140, comma 4 .
4. Le attività previste al comma 1 sono svolte in favore di scolaresche o gruppi organizzati. L'imprenditore agricolo, prima della visita, deve concordare con gli insegnanti o accompagnatori gli obiettivi educativi da raggiungere ed il programma da realizzare in base alle potenzialità dell'azienda agricola e delle valenze territoriali e ambientali, il periodo di accoglienza, l'eventuale disponibilità di pernottamento, somministrazione di pasti e bevande e degustazione di prodotti aziendali, nonché la tariffa massima per ogni gruppo di studio.
5. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all' articolo 163, comma 1, lettera a) , definisce le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività di fattoria didattica, nonché le modalità di accoglienza e i requisiti delle medesime fattorie didattiche.
(Locali e strutture per attività di fattoria didattica)
1. Per le attività di fattoria didattica sono utilizzati gli edifici che rientrano nella disponibilità dell'impresa agricola come previsto dall' articolo 91, comma 9 della l.r. 1/2015 .
2. I locali utilizzati per le attività di fattoria didattica sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.
3. Le attività di fattoria didattica possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo.
4. Le fattorie didattiche devono garantire, in rapporto al numero dei partecipanti e alla durata della permanenza degli stessi, adeguate attrezzature, strutture e locali coperti muniti di arredo indispensabile per la realizzazione delle attività didattiche previste, nonché ambienti adibiti a sala ristoro o per il consumo di pasti al sacco, parcheggi e idonea viabilità per il transito dei mezzi di trasporto.
5. Per le fattorie didattiche che prevedono il pernottamento, le strutture destinate ad alloggi devono possedere i requisiti previsti dalla Tabella E e dalla Tabella O allegate alla l.r. n. 13/2013 .
6. Le fattorie didattiche possono prevedere il pernottamento in un'area attrezzata, per un massimo di sei piazzole, nel rispetto di quanto previsto all' articolo 141 , commi 3, 4, 5, 6 e 7.
7. La conformità alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche degli edifici, delle strutture e dei percorsi all'aperto, destinati alle attività di fattoria didattica, è assicurata con opere provvisionali rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici.
8. Le imprese agrituristiche che esercitano anche attività di fattoria didattica ai sensi dell' articolo 146, comma 2 , previa comunicazione al comune competente possono utilizzare i locali destinati alle attività agrituristiche derogando al limite di capacità ricettiva massima, determinato sulla base dei criteri e dei limiti di cui all' articolo 140, comma 2 , per lo svolgimento delle attività previste al presente Titolo.
(Norme igienico-sanitarie)
1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività di fattoria didattica sono stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all' articolo 163, comma 1, lettera f) che definisce limiti, criteri, requisiti e condizioni in materia di igiene e sanità per l'esercizio delle attività medesime. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché della temporaneità dell'attività esercitata.
2. Qualora le attività di fattoria didattica prevedano la somministrazione di pasti e bevande, la degustazione di prodotti aziendali, ovvero si articolino su più giornate prevedendo anche il pernottamento, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 142 e le strutture devono possedere tutti i requisiti previsti dal medesimo articolo.
(Operatori di fattoria didattica)
1. Le attività di fattoria didattica possono essere svolte solamente da soggetti che hanno conseguito l'attestato di idoneità per operatore di fattoria didattica rilasciato dalla Regione a seguito di procedimento di certificazione.
2. Possono esercitare le attività di fattoria didattica, purché in possesso dell'attestato di cui al comma 1 , l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell' articolo 230-bis del Codice civile , nonché coloro che prestano attività lavorativa, anche a titolo di collaborazione o consulenza, presso l'azienda agricola.
3. È istituito presso la struttura regionale competente l'elenco regionale ricognitivo degli operatori di fattoria didattica.
4. La Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera l), definisce modalità e criteri per la certificazione degli operatori di fattoria didattica e per il rilascio dell'attestato di idoneità, nonché per la tenuta dell'elenco regionale ricognitivo degli operatori di fattoria didattica di cui al comma 3 .
(Abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria didattica)
1. Ai fini di cui all' articolo 146, comma 2 , l'imprenditore agricolo presenta alla Struttura regionale competente istanza per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria didattica.
2. La Struttura regionale di cui al comma 1 rilascia il certificato di abilitazione all'imprenditore agricolo sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 146, 147 e 148.
3. Il certificato di abilitazione contiene, in particolare, l'individuazione delle attività di fattoria didattica che possono essere svolte, nonché i dati relativi all'imprenditore agricolo, al fondo rustico e agli edifici nei quali tali attività possono essere esercitate.
4. L'imprenditore agricolo abilitato all'esercizio delle attività di fattoria didattica è tenuto a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nel certificato di abilitazione entro e non oltre trenta giorni dalla variazione stessa.
5. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all' articolo 163, comma 1, lettera h) , definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
(Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria didattica)
1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria didattica ai sensi dell' articolo 150 , di seguito denominato Elenco fattorie didattiche.
2. L'Elenco fattorie didattiche comprende almeno le seguenti informazioni:
a) denominazione commerciale della fattoria didattica;
b) codice unico di identificazione di azienda agricola, Partita IVA o codice fiscale, e numero di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente;
c) cognome e nome, ovvero ragione sociale, dell'impresa agricola;
d) identificazione dei riferimenti catastali del fondo agricolo e dei fabbricati destinati alle attività di fattoria didattica;
e) elencazione delle attività di fattoria didattica che si possono esercitare.
3. La Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all' articolo 163, comma 1, lettera i) , definisce il contenuto dell'Elenco fattorie didattiche e le modalità di tenuta e aggiornamento dello stesso.
4. Il mancato inizio delle attività di fattoria didattica entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione dall'Elenco fattorie didattiche. Tale temine, su richiesta dell'interessato da presentare alla Struttura regionale competente, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d'opera degli immobili da destinare alle attività.
(Riserva di denominazione)
1. L'uso della denominazione fattoria didattica e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli che esercitano le attività di fattoria didattica ai sensi dell' articolo 146, comma 2 .
2. L'utilizzo della denominazione fattoria didattica in tutte le forme di comunicazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 non deve essere affiancato ad altra denominazione, qualificazione o termine, riferibili ad attività commerciali o ad altre forme di ricettività turistica.
3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all' articolo 163, comma 1, lettera k) definisce modalità, tipologia e contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione relative alle fattorie didattiche.
[ ... ] [61] DISCIPLINA DELLE FATTORIE SOCIALI[62]
(Finalità e definizioni)
1. La Regione, in attuazione dei principi e delle disposizioni della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), nonché del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 21 dicembre 2018, n. 12550 (Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale), riconosce, sostiene e promuove l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole, finalizzata allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio regionale e in particolare nelle zone rurali.
2. La Regione, in conformità al quadro della programmazione delle proprie funzioni relative alle attività agricole e sociali, anche in concerto con gli enti pubblici competenti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, politiche integrate tra imprese, produttori agricoli, istituzioni locali al fine di sviluppare le attività di agricoltura sociale.
3. Ai fini della presente legge, si intendono per:
a) "agricoltura sociale": le attività esercitate dagli imprenditori agricoli (3) , in forma singola o associata, di cui all' articolo 2135 del codice civile e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nel rispetto dei limiti fissati dall' articolo 2, comma 4, della l. 141/2015 , dirette a realizzare gli interventi e i servizi di cui al medesimo articolo 2, comma 1, della stessa l. 141/2015 ;
b) "fattorie sociali": i soggetti di cui alla lettera a) , che esercitano le attività di agricoltura sociale e che risultano iscritti nell'elenco regionale delle fattorie sociali di cui all' articolo 157 .
4. Le attività di agricoltura sociale esercitate dall'imprenditore agricolo costituiscono attività connesse ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile , nei casi indicati dall' articolo 2, comma 3, della l. 141/2015 .
5. Le attività di agricoltura sociale, ai sensi dell' articolo 2, comma 5, della l. 141/2015 , possono essere svolte dall'imprenditore agricolo in accordo con le cooperative sociali di cui alla l. 381/1991 , con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), con le associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nel Registro unico nazionale previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), nonché con i soggetti di cui all' articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.
6. Le attività di agricoltura sociale possono essere realizzate, ove previsto dalle specifiche normative di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari, con gli Enti pubblici competenti per territorio nonché con gli altri soggetti individuati dalla citata normativa statale.
7. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all' articolo 163, comma 1, lettera a) , definisce le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività di fattoria sociale, nonché le modalità di accoglienza e i requisiti delle medesime fattorie sociali.
[64](Locali per attività di fattoria sociale e requisiti delle fattorie sociali)
1. Per le attività di fattoria [ ... ] [65] sociale[66] sono utilizzati gli edifici che rientrano nella disponibilità dell'impresa agricola come previsto dall' articolo 91, comma 9 della l.r. 1/2015 .
2. I locali utilizzati per le attività di fattoria sociale e la loro ubicazione devono rispettare i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per le attività socio-assistenziali e socio-sanitarie svolte presso l'azienda agricola e devono essere preventivamente autorizzati sulla base della medesima normativa.
3. I locali utilizzati per le attività di fattoria sociale sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.
4. Le attività di fattoria sociale possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo ove si svolge l'attività agricola. Qualora l'imprenditore svolga la propria attività agricola in un fondo privo di fabbricati, le attività di fattoria sociale possono essere esercitate in edifici ubicati al di fuori del fondo medesimo adibiti ad abitazione dello stesso imprenditore e siti in località abitate, come definite dalla nomenclatura ISTAT, aventi una popolazione non superiore a tremila abitanti nonché situate nel medesimo comune ove si trova il fondo o in un comune limitrofo. Tali edifici devono rispondere alle caratteristiche di ruralità del luogo in cui essi sono ubicati come specificato nel regolamento di attuazione di cui all' articolo 163, comma 1, lettera b) , nel rispetto della normativa urbanistico - edilizia vigente.
[ 5. ] [67]
5. Gli edifici e i luoghi in cui si svolgono le attività di fattoria sociale devono possedere i requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi ed igienico-sanitari, previsti dalle specifiche normative di settore ed essere conformi alla normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, accessibilità e superamento delle barriere architettoniche e gestione delle risorse ambientali. [68]
6. Le imprese agrituristiche che esercitano anche attività di fattoria sociale ai sensi dell' articolo 153, comma 3 , lettera b),[69] previa comunicazione al comune competente possono utilizzare i locali destinati alle attività agrituristiche derogando al limite di capacità ricettiva massima previsto all' articolo 140, comma 2 , per lo svolgimento delle attività previste dal presente Titolo e per ospitare i soggetti destinatari delle prestazioni sociali di cui all' articolo [ ... ] [70] 2, comma 1, della l. 141/2015 [71] .
6 bis. La somministrazione di pasti e bevande nell'ambito dell'esercizio dell'attività di fattoria sociale può avvenire, esclusivamente, nei confronti dei soggetti destinatari delle predette attività, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie. In tali situazioni, devono essere utilizzati bevande e cibi prodotti, lavorati e trasformati nel territorio regionale, fatti salvi i casi di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o di necessità dovute a particolari esigenze alimentari di soggetti ospiti della fattoria sociale. [72]
(Riconoscimento delle fattorie sociali)
1. Possono essere riconosciuti nel territorio regionale come operatori dell'agricoltura sociale, le fattorie sociali esercitate dai seguenti soggetti: .
a) gli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile , in forma singola o associata, i quali esercitano, ovvero programmano di svolgere sulla base di specifici progetti, attività di agricoltura sociale e possiedono all'interno della propria organizzazione, almeno, un soggetto qualificato che ha frequentato un apposito corso di formazione per operatore di agricoltura sociale istituito o riconosciuto dalla Regione Umbria o da altre Regioni o Province autonome, ai sensi e per gli effetti della l. 141/2015 [76] , in esito al quale è stato rilasciato un attestato di partecipazione;
b) le cooperative sociali di cui alla l. 381/1991 , nel rispetto dei limiti fissati dall' articolo 2, comma 4, della l. 141/2015 , le quali esercitano, ovvero programmano di svolgere sulla base di specifici progetti, attività di agricoltura sociale e possiedono all'interno della propria organizzazione, almeno, un soggetto qualificato che ha frequentato un apposito corso di formazione per operatore di agricoltura sociale istituito o riconosciuto dalla Regione Umbria o da altre Regioni o Province autonome, ai sensi e per gli effetti della l. 141/2015 [77] , in esito al quale è stato rilasciato un attestato di partecipazione
2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1 , gli imprenditori agricoli e le cooperative sociali di cui al medesimo comma 1 devono possedere, inoltre, i requisiti soggettivi prescritti dall' articolo 160, comma 1 , nonché gli ulteriori requisiti definiti con le disposizioni regolamentari di cui al comma 4 .
3. Gli imprenditori agricoli e le cooperative sociali, in possesso dei requisiti indicati ai commi 1 e 2, che intendono operare quali fattorie sociali, presentano una apposita istanza di riconoscimento alla struttura regionale competente la quale procede, previa verifica del possesso dei requisiti, al riconoscimento e all'iscrizione della fattoria sociale nell'Elenco regionale di cui all' articolo 157 .
4. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all' articolo 163, comma 1, lettera o) , definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
[75](Elenco regionale delle fattorie sociali e avvio delle attività)
1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia, l'Elenco regionale delle fattorie sociali, di seguito Elenco regionale, al fine di rendere pubblici i nominativi degli operatori di agricoltura sociale riconosciuti a livello regionale. L'Elenco regionale è pubblicato sul sito della Regione ed è aggiornato con cadenza annuale.
2. Sono iscritte nell'Elenco regionale le fattorie sociali di cui all' articolo 153, comma 3, lettera b) , riconosciute ai sensi dell' articolo 156 .
3. Successivamente all'iscrizione nell'Elenco regionale, le fattorie sociali, prima di svolgere le attività, inviano al comune nel cui territorio sono ubicati i relativi edifici, una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) secondo quanto prescritto dall' articolo 161 , commi 1 e 2.
4. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, ne trasmette copia alla struttura regionale competente, come disposto dall' articolo 161, comma 3 .
5. Le fattorie sociali sono tenute a comunicare alla struttura regionale di cui al comma 1 , ogni variazione dei dati contenuti nell'Elenco regionale, entro trenta giorni dalla variazione stessa.
6. A seconda della tipologia delle attività da avviare, le fattorie sociali devono possedere i requisiti indicati dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, n. 12550/2018, nonché le professionalità ove prescritte dalle normative di settore in ambito socio-assistenziale, socio-sanitario, didattico ed educativo. Le fattorie sociali, laddove sia previsto dalla normativa di settore, devono, inoltre, essere autorizzate o accreditate nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, oppure, possono, ove previsto dalla normativa di settore, stipulare accordi di partenariato aventi durata almeno quinquennale con Enti pubblici competenti per territorio, cooperative sociali, o altri soggetti autorizzati o accreditati per i servizi socioassistenziali e socio-sanitari.
7. Il mancato inizio delle attività di fattoria sociale entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione dall'Elenco regionale. Tale temine, su richiesta dell'interessato da presentare alla struttura regionale competente, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d'opera degli immobili da destinare alle attività.
8. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all' articolo 163, comma 1, lettera i) , definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
[79](Logo distintivo e altre forme di comunicazione delle fattorie sociali)
1. La fattoria sociale si avvale di un logo distintivo, definito dalla Giunta regionale con propria deliberazione, da collocare all'esterno dell'azienda e da utilizzare nel materiale promozionale, recante la denominazione 'Fattoria Sociale dell'Umbria'. Nel medesimo atto, la Giunta regionale definisce i limiti e le modalità di utilizzo del logo e della relativa denominazione.
2. L'uso del logo e della denominazione 'Fattoria Sociale dell'Umbria' è subordinato all'iscrizione nell'Elenco regionale delle fattorie sociali, nonché alla presentazione della SCIA ai sensi dell' articolo 157, comma 3 .
3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all' articolo 163, comma 1, lettera k) , definisce modalità, tipologia e contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione relative alle fattorie sociali.
[81](Interventi di sostegno)
1. La Regione favorisce l'agricoltura sociale, in particolare, mediante:
a) la valorizzazione dei beni immobili del patrimonio regionale a supporto delle fattorie sociali che svolgono attività dell'agricoltura sociale, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste dalla legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10 (Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali);
b) la promozione della conoscenza dei prodotti agroalimentari, provenienti dalle fattorie sociali, anche al fine del loro impiego nelle mense pubbliche, in particolare nelle mense scolastiche o nelle mense delle aziende sanitarie;
c) l'inserimento, nell'ambito delle politiche comunitarie di sviluppo rurale, di specifiche misure d'intervento a favore dell'agricoltura sociale e criteri di priorità a beneficio delle fattorie sociali, con particolare attenzione all'imprenditoria femminile e ai giovani agricoltori;
d) la promozione delle attività di agricoltura sociale, nonché una adeguata informazione sui prodotti provenienti dalle fattorie sociali, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche regionali.
2. Ai sensi dell' articolo 6, comma 2, della l. 141/2015 , i comuni nelle determinazioni in materia di assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli possono definire modalità idonee di presenze e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche.
3. Nell'ambito del Programma triennale di politica patrimoniale del demanio e del patrimonio immobiliare di cui all' articolo 4 della l.r. 10/2018 , possono essere previsti criteri di priorità per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, anche al fine di valorizzare i terreni agricoli incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati di cui all' articolo 170 , nonché i beni e i terreni confiscati in coerenza con l' articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ).
4. L'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADiSU), le aziende sanitarie territoriali e gli enti locali che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere, possono prevedere nelle procedure di gara ai fini della valutazione delle offerte, quanto disposto dall' articolo 6, comma 1, della l. 141/2015 e dall' articolo 144, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
[83](Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale)
1. È istituito presso l'Assessorato alle politiche agricole e agroalimentari l'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) proposizione di iniziative finalizzate alla promozione della diversificazione delle attività agricole in agricoltura sociale;
b) monitoraggio delle attività, al fine di facilitare l'adozione e la diffusione di modelli efficaci e best practice;
c) coordinamento con l'Osservatorio nazionale sull'agricoltura sociale di cui all' articolo 7 della l. 141/2015 , nonché con l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all' articolo 10 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro) e, se del caso, con la cabina di regia istituita con il Protocollo d'intesa per attività di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura e integrazione dei dati relativi alle esperienze di agricoltura sociale con l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità;
d) proposizione di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale con le politiche regionali di sviluppo rurale;
e) proposizione di azioni finalizzate alla semplificazione delle procedure amministrative, alla predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti e all'inquadramento di modelli efficaci.
2. L'Osservatorio è composto da:
a) quattro rappresentanti della Regione, di cui uno competente in materia di agricoltura, uno in materia di servizi sociali, uno in materia di servizi sanitari e uno in materia di lavoro e formazione professionale;
b) un rappresentante dei comuni, designato dall'ANCI regionale;
c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle organizzazioni medesime;
d) un rappresentante della Regione Umbria per la rete nazionale fattorie sociali;
e) un rappresentante della Regione Umbria per il Forum nazionale dell'agricoltura sociale;
f) un rappresentante delle associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro, individuato dal Forum regionale del Terzo settore;
g) tre rappresentanti delle organizzazioni della cooperazione sociale, designati dalle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative;
h) un rappresentante designato dall'Università degli studi di Perugia.
3. Previ accordi con la competente Amministrazione statale può far parte dell'Osservatorio un rappresentante del sistema penitenziario.
4.
I compiti di segreteria dell'Osservatorio sono svolti dalla struttura dell'Assessorato regionale competente in materia di politiche agricole e agroalimentari. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
La partecipazione dei componenti all'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
5. L'Osservatorio adotta un regolamento per disciplinare le proprie modalità di funzionamento.
6. La Giunta regionale con propria deliberazione disciplina il procedimento di nomina e designazione dei componenti dell'Osservatorio.
[84]NORME COMUNI
(Disposizioni comuni)
1. Non possono esercitare le attività di cui al presente Titolo, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui all' articolo 6, comma 1, della l. 96/2006 .
2. Per l'attività di vendita dei prodotti si applica quanto stabilito dall' articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ).
3. Ai sensi dell' articolo 13 della l.r. 8/2011 , le procedure di cui al presente Titolo utilizzano esclusivamente la cooperazione applicativa, o altre modalità telematiche per la gestione informatica. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le misure organizzative da adottare per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati, il monitoraggio e l'effettuazione dei controlli.
(Disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività)
1. L'imprenditore agricolo che intende esercitare le attività agrituristiche, di fattoria didattica o di fattoria sociale, successivamente all'iscrizione ai rispettivi elenchi di cui agli articoli 144, 151 e 157, presenta al comune competente per territorio la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell' articolo 19, della l. 241/1990 e con le modalità stabilite con il regolamento di attuazione di cui all' articolo 163, comma 1, lettera m) . La SCIA deve contenere anche gli estremi del contratto di assicurazione stipulato per i rischi di responsabilità civile nei confronti dell'utente.
2. L'imprenditore agricolo che esercita le attività di cui al comma 1 deve comunicare al comune competente per territorio qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.
3. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, trasmette all'unione di comuni e alla struttura regionale competenti [ ... ] [85] una copia[86] .
(Attività di studio, promozione e formazione)
1. La Regione, nell'ambito della definizione delle politiche di promozione integrata e di programmazione degli strumenti agevolativi finanziati da fondi europei, statali e regionali, promuove specifiche azioni rivolte alla valorizzazione delle attività previste dal presente Titolo.
2. La Giunta regionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, promuove in particolare:
a) iniziative volte ad indagini conoscitive sulla consistenza e le caratteristiche della domanda e dell'offerta di servizi inseriti nelle attività previste dal presente Titolo e sulla loro evoluzione nel tempo;
b) iniziative per lo sviluppo e la promozione delle attività previste dal presente Titolo;
c) strategie di comunicazione istituzionale da realizzare tramite opportune iniziative pubblicitarie ed editoriali anche attraverso forme di comunicazione innovative;
d) la partecipazione ad eventi di settore;
e) la partecipazione a progetti nazionali o internazionali per la promozione e la valorizzazione delle attività previste dal presente Titolo.
3. La Regione, anche per il tramite delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell'ambito regionale, ovvero tramite altri soggetti giuridici di natura pubblica o privata, se inclusi nell'ambito della programmazione regionale, promuove iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, anche periodiche, per gli imprenditori agricoli che esercitano le attività previste dal presente Titolo.
(Norme regolamentari)
1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per definire in particolare:
a) le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell' articolo 138, comma 8 , nonché le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività di fattoria didattica e di fattoria sociale, unitamente alle modalità di accoglienza e ai requisiti delle medesime fattorie didattiche e fattorie sociali, ai sensi degli articoli 146, comma 5, e 153, comma 7;
b) caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo ai sensi degli articoli 139, comma 3, e 154, comma 4, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente;
c) le tabelle per la valutazione del tempo lavoro, ai sensi dell' articolo 140, comma 2 , predisposte dalle strutture regionali competenti in materia di agriturismo e turismo;
d) le modalità per la verifica dei limiti relativi ai prodotti agroalimentari somministrati, nonché per l'indicazione dell'origine degli stessi ai sensi dell' articolo 140, comma 6 ;
e) le modalità per la verifica della connessione, ai sensi dell' articolo 140, comma 7 ;
f) i requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche e di fattoria didattica, ai sensi degli articoli 142, comma 1, e 148, comma 1;
g) le modalità e i limiti per lo svolgimento delle attività di preparazione, confezionamento, vendita, somministrazione di alimenti e bevande e macellazione degli animali ai sensi dell' articolo 142, comma 5 ;
h) le modalità operative per l'attuazione della disciplina per l'abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche [ ... ] [87] e di fattoria didattica, ai sensi degli articoli 143, comma 6, e 150, comma 5[88] ;
i) il contenuto, la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco agriturismo, dell'Elenco fattorie didattiche e dell'Elenco fattorie sociali, ai sensi dell' articolo 144, comma 3, 151, comma 3, e 157, comma [ ... ] [89] 8[90] ;
j) i criteri di classificazione degli agriturismi di cui all' articolo 145, comma 3 ;
k) le modalità, la tipologia e i contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione di cui agli articoli 145, comma 4, 152, comma 3 e 158, comma 3;
l) le modalità e i criteri per la certificazione degli operatori di fattoria didattica, per il rilascio dell'attestato di idoneità e per la tenuta dell'elenco ricognitivo regionale, ai sensi dell' articolo 149, comma 4 ;
m) le modalità di presentazione della SCIA per l'esercizio della attività agrituristiche, di fattoria didattica e di fattoria sociale, ai sensi dell' articolo 161, comma 1 ;
n) le linee guida per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo, ai sensi dell' articolo 164, comma 4 ;
[ o) ] [91]
o) le modalità operative per l'attuazione della disciplina per il riconoscimento delle fattorie sociali ai sensi dell' articolo 156, comma 4 . [92]
(Vigilanza e controllo)
1. L'attività di vigilanza e controllo delle disposizioni previste dal presente Titolo è attribuita alle unioni di comuni, secondo quanto previsto dalla l.r. 13/2013 .
2. La Regione promuove accordi di programma e protocolli di intesa e collaborazione con le altre istituzioni locali e con gli organi statali, preposti alle attività di controllo.
3. Le unioni di comuni trasmettono alla Struttura regionale competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente.
4. Il regolamento attuativo di cui all' articolo 163, comma 1, lettera n) , definisce le linee guida per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo.
(Sanzioni amministrative)
1. Per la mancata presentazione della SCIA di cui all' articolo 161, comma 1 , per l'utilizzo delle strutture per attività diverse da quelle dichiarate nella SCIA medesima o per il mancato rispetto dei periodi di apertura e chiusura dichiarati, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00. In tali casi, oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria, viene disposta anche l'immediata chiusura dell'esercizio.
2. Per l'utilizzo delle denominazioni agriturismo, fattoria didattica e fattoria sociale o similari da parte di soggetti non autorizzati ai sensi degli articoli 138, comma 2, 146, comma 2, e 153, comma 3, lettera b),[93] ovvero in maniera difforme da quanto previsto agli articoli 145, 152 e 158, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
3. Nel caso di presenze superiori rispetto alla capacità ricettiva dichiarata nella SCIA di cui all' articolo 161 o di alterazione permanente della struttura ricettiva tale da determinare un potenziale ricettivo superiore a quello dichiarato nella SCIA medesima, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
4. Nel caso di violazione dei limiti di prevalenza stabiliti all' articolo 140, comma 2 , si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.
5. Nel caso di mancata comunicazione di variazione di cui agli articoli 143, comma 4 [ ... ] [94] e 150, comma 4[95] , si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.
6. Nel caso di mancato rispetto dei limiti stabiliti all' articolo 140, comma 4 , si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
7. Nel caso di erogazione dei servizi previsti con l'impiego di personale in difformità da quanto previsto agli articoli 138, comma 3 [ ... ] [96] e 149, comma 2[97] , si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.
8. Nel caso di mancata o parziale utilizzazione delle strutture adibite ad agriturismo, fattoria didattica e fattoria sociale per lo svolgimento delle attività dichiarate nella SCIA di cui all' articolo 161 , si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
9. Nel caso di mancata comunicazione della variazione dei dati dichiarati nella SCIA di cui all' articolo 161, comma 2 , si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.
9 bis. Chiunque operi quale fattoria sociale, in assenza dell'iscrizione nell'Elenco regionale delle fattorie sociali di cui all' articolo 157 , è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00. In tali casi, oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria, viene disposta anche l'immediata chiusura dell'esercizio. [98]
10. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dalle unioni di comuni cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla l.r. 15/1983 .
NORME TRANSITORIE E FINALI
(Norme transitorie e finali)
1. I procedimenti amministrativi relativi all'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici di cui all' articolo 8 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche) e all'elenco regionale delle fattorie didattiche di cui all' articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell' articolo 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 , come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8 ) iniziati e non conclusi prima della data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all' articolo 163, comma 1 , lettere h) ed i), sono portati a compimento secondo le norme previgenti ancorché abrogate dalla abroganda legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 , modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 3 , modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 , abrogazione di leggi regionali vigenti).
2. Gli operatori agrituristici già iscritti all'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo ai sensi dell' articolo 8 della l.r. 28/1997 sono iscritti automaticamente all'Elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche di cui all' articolo 144 . Restano valide le autorizzazioni comunali, ovvero le DIA o le SCIA rilasciate ai sensi della l.r. 28/1997 .
3. Le fattorie didattiche già iscritte all'elenco regionale delle fattorie didattiche ai sensi dell' articolo 5 della l.r. 13/2005 sono iscritte automaticamente all'Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria didattica di cui all' articolo 151 . Restano valide le autorizzazioni comunali, ovvero le DIA o le SCIA rilasciate ai sensi della l.r. 13/2005 .
4. I procedimenti amministrativi relativi al rilascio dell'attestato di idoneità di operatore di fattoria didattica di cui all' articolo 4, comma 2 della l.r. 13/2005 e all' articolo 11 del regolamento regionale 14 ottobre 2008, n. 7 (Norme di attuazione della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 in materia di fattorie didattiche) iniziati e non conclusi prima della data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera l), sono portati a compimento ai sensi della l.r. 13/2005 e del r.r. 7/2008 , ancorché abrogati dalla abroganda l.r. 16/2014 .
5. Restano validi gli attestati di idoneità di operatore di fattoria didattica già rilasciati ai sensi dell' articolo 4, comma 2 della l.r. 13/2005 e dell' articolo 11 del r.r. 7/2008 .
6. Le aziende agrituristiche in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all' articolo 163, comma 1 , lettere a), c), d), e), f), g), h), j) e k), adeguano la propria attività alle disposizioni del presente Titolo e del regolamento di attuazione stesso entro dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo regolamento di attuazione.
7. Le fattorie didattiche in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all' articolo 163, comma 1 , lettere a), f), h) e k), ovvero anche del regolamento di attuazione di cui all' articolo 163, comma 1, lettera d) , se svolgono anche attività di agriturismo con somministrazione di alimenti e bevande e degustazione di prodotti aziendali, e lettera g) se svolgono attività di somministrazione di pasti e bevande, degustazione di prodotti aziendali o prevedono il pernottamento, adeguano la propria attività alle disposizioni del presente Titolo e del regolamento di attuazione stesso entro dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo regolamento di attuazione.
8. Fino alla data di costituzione delle unioni di comuni, nonché fino all'approvazione del regolamento di attuazione di cui all' articolo 163, comma 1 , lettere h) e i), le funzioni conferite alle medesime unioni di comuni dall' articolo 143 continuano ad essere esercitate dalle comunità montane, ancorché sciolte, in conformità all' articolo 63, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative).
9. Fino alla data di costituzione delle unioni di comuni, nonché fino all'approvazione del regolamento di attuazione di cui all' articolo 163, comma 1, lettera n) , le funzioni conferite alle medesime unioni di comuni dall' articolo 164 sono esercitate dai comuni competenti per territorio i quali provvedono alla riscossione dei proventi di cui all' articolo 165, comma 10 [99] .
10. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all' articolo 163, comma 1 , lettere a), c), d), f) e g), si applica l' articolo 3 , commi 10, 11 e 11.1 della l.r. 28/1997 ancorché abrogata dalla abroganda l.r. 16/2014 .
11. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all' articolo 163, comma 1, lettera m) , si applica l' articolo 9 della l.r. 28/1997 e l' articolo 7 della l.r. 13/2005 , ancorché abrogate dalla abroganda l.r. 16/2014 .
12. Per le piscine di tipo A2 inserite in strutture ricettive con un numero massimo di ospiti consentiti non superiore a trenta per ciascun impianto natatorio ed in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo che, ai sensi dell' articolo 3, comma 4 della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), sono a disposizione esclusiva degli ospiti, aventi dimensioni inferiori a 120 mq, non si applica quanto stabilito all' articolo 16, comma 1 , e all' articolo 17, comma 2 del regolamento regionale 1 aprile 2008, n. 2 (Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)). Tali impianti, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della l.r. 4/2007 e dall' articolo 3 , commi 6, 6-bis e 6-ter, del r.r. 2/2008 , possono continuare l'esercizio dell'attività prevista per la quale devono comunque essere garantite, da parte del titolare, l'igiene, la sicurezza e la funzionalità della piscina.
(Norma di abrogazione)
1. Fermo quanto previsto dall' articolo 166 , commi 1, 4, 10 e 11, sono e rimangono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche) è abrogata;
b) la legge regionale 13 dicembre 1999, n. 37 (Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 - Disciplina delle attività agrituristiche) è abrogata;
c) la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell' art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 , come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8 ) è abrogata;
d) il Reg. reg. 14 ottobre 2008, n. 7 (Norme di attuazione della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 in materia di fattorie didattiche) è abrogato;
e) la legge 23 marzo 2012, n. 3 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 " Disciplina delle attività agrituristiche ") è abrogata;
f) gli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) sono abrogati;
g) l' articolo 1 della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) è abrogato.
(Norma di rinvio)
1. Ogni rinvio effettuato da leggi regionali e da altri atti, normativi o amministrativi a norme abrogate dalla abroganda l.r. 16/2014 deve intendersi riferito, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del presente Titolo.
INTERVENTI A FAVORE DEL RIORDINO FONDIARIO
TERRE ABBANDONATE, INCOLTE E INSUFFICIENTEMENTE COLTIVATE
(Disposizioni generali)
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dallo Statuto ed in attuazione dei principi e criteri di cui alla legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate) si impegna a:
a) garantire la funzione sociale della proprietà nell'ambito di uno sviluppo programmato;
b) proteggere l'ambiente anche salvaguardando gli equilibri idrogeologici;
c) realizzare la piena utilizzazione di terreni di proprietà privata, di enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, che risultino abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati.
(Terre abbandonate, incolte e insufficientemente coltivate)
1. Si considerano terre abbandonate, incolte o insufficientemente coltivate quelle aventi le caratteristiche di cui all' articolo 2 della l. 440/1978 .
(Utilizzazione delle terre)
1. Le terre di cui all' art. 170 , possono essere utilizzate per le seguenti finalità:
1) agricola , comprese le attività di cui al Titolo VIII della presente legge [100] ;
2) silvo-pastorale;
3) forestale.
(Determinazione delle zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono)
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Testo unico la Giunta regionale, sentiti gli enti delegatari di cui all' articolo 173 , predispone la proposta di determinazione delle singole zone del territorio regionale che risultino caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione per i fini di cui all' articolo 171 .
2. La determinazione delle zone predette è approvata dall'Assemblea legislativa.
3. Entro il 30 giugno di ogni anno l'Assemblea legislativa provvede all'aggiornamento delle zone di cui al comma 2 , con le procedure di cui all' articolo 174 , nonché sulla base delle segnalazioni trasmesse dai soggetti di cui all' articolo 173 che devono essere trasmesse entro il 30 aprile di ogni anno.
4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei provvedimenti di cui al presente articolo, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni alla Giunta regionale la quale, entro i successivi sessanta giorni, le trasmette all'Assemblea legislativa per le relative decisioni.
5. Con il provvedimento di cui al presente articolo, l'Assemblea legislativa definisce i criteri per l'utilizzazione agraria o forestale dei terreni nonché per la formazione dei relativi piani aziendali ed interaziendali, in coerenza con i programmi di sviluppo agricolo.
6. Con lo stesso provvedimento, l'Assemblea legislativa provvede altresì a determinare le procedure per il censimento, la classificazione e i relativi aggiornamenti annuali delle terre incolte e abbandonate.
7. La classificazione ed i relativi aggiornamenti annuali sono approvati dall'Assemblea legislativa. I relativi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(Delega di funzioni)
1. Le funzioni relative alle operazioni di censimento delle terre abbandonate o incolte sono delegate ai Comuni che le svolgono in unioni di comuni o nelle altre forme associative di comuni previste dalla normativa vigente.
2. Gli adempimenti connessi con l'espletamento delle funzioni previsti al primo comma debbono essere completati entro novanta giorni dalla adozione dei provvedimenti dell'Assemblea legislativa di cui all' articolo 172 .
3. Agli Enti di cui al comma 1 sono altresì delegate le funzioni amministrative connesse con l'assegnazione delle terre incolte od abbandonate e di quelle insufficientemente coltivate, purché non inserite nel Banco della terra di cui all' articolo 198 .
4. Agli adempimenti di cui al comma 3 , gli Enti delegatari provvedono entro quindici giorni dall'acquisizione del parere delle commissioni previste all' articolo 3 della l. 440/1978 .
5. Agli enti delegatari spetta altresì la vigilanza sulla realizzazione del piano di sviluppo o di utilizzazione da parte del proprietario, dei suoi aventi diritto o dell'assegnatario, nonché gli adempimenti di cui all' articolo 5 , quarto e settimo comma della l. 440/1978 .
(Procedure)
1. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, approva gli elenchi dei terreni censiti come all' articolo 175 , con i relativi dati catastali, i quali sono esposti per la durata di trenta giorni nel sito istituzionale di ciascun Comune nel cui territorio i singoli terreni censiti ricadono.
2. Gli enti delegatari di cui all' articolo 173 provvedono a dare notizia ai proprietari ed agli aventi diritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuta classificazione, nel termine di giorni trenta dall'avvenuta pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del relativo provvedimento.
3. Entro trenta giorni dalla data di avvenuta notifica, i soggetti di cui al comma 2 possono proporre ricorso avverso la avvenuta classificazione per il tramite degli enti delegatari, i quali provvedono a rimettere il ricorso alla Giunta regionale, corredato di parere al riguardo, nel termine di giorni trenta.
4. Nei successivi trenta giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette, con proprio parere, gli atti all'Assemblea legislativa per gli adempimenti relativi.
5. Per le notificazioni ai proprietari ed agli aventi diritto previste dal presente Capo, valgono, nei casi di assenza, di irreperibilità o di rifiuto, le norme di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione IV, del Libro I del Codice di procedura civile , in quanto applicabili.
(Norme e procedure per l'assegnazione delle terre).
1. Le domande di assegnazione di terre abbandonate, incolte e di quelle insufficientemente coltivate, non inserite nel Banco della terra di cui all' articolo 198 , sono presentate agli enti delegatari nel cui ambito territoriale ricadono i terreni oggetto della richiesta, per la decisione ai sensi dell' articolo 6 della l. 440/1978 .
2. Nell'ipotesi in cui i terreni richiesti siano contigui ma ricadano in comprensori diversi, la domanda deve essere rivolta all'ente delegatario nel cui ambito è situata la maggior parte degli stessi.
3. La domanda di assegnazione deve contenere gli elementi atti all'identificazione delle terre, della loro condizione colturale ed estensione, nonché i dati riguardanti i proprietari ed i loro aventi diritto.
4. Alla domanda il richiedente deve allegare:
a) un piano di sviluppo aziendale od interaziendale, nel caso di destinazione dei terreni per le finalità di cui all' articolo 171 , punto 1);
b) un piano di utilizzazione nel caso di destinazione dei terreni per i fini di cui all' articolo 171 , punti 2) e 3).
5. Entro quindici giorni dal ricevimento della domanda l'ente delegatario provvede a notificare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario ed agli aventi diritto, la domanda di assegnazione.
6. L'Ente stesso provvede altresì a trasmettere, all'atto della acquisizione della data di avvenuta notifica, la domanda di assegnazione alla competente Commissione provinciale, la quale, entro trenta giorni dal termine di cui all' articolo 176, comma 1 , emette il prescritto parere, nel rispetto del principio del contraddittorio, pronunciandosi anche sulla accettabilità o meno del piano e sui tempi di realizzazione dello stesso.
(Utilizzazione delle terre da parte dei proprietari o degli aventi diritto)
1. Il proprietario o gli aventi diritto che intendono coltivare direttamente i terreni, per i quali è stata fatta domanda di assegnazione in base alle disposizioni del presente Capo, devono darne contestuale comunicazione agli enti delegatari ed alla competente Commissione provinciale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quarantacinque giorni dalla data di notificazione di cui all' articolo 175 , allegando:
a) un piano di sviluppo aziendale od interaziendale, nel caso di destinazione dei terreni per le finalità di cui all' articolo 171 , punto 1);
b) un piano di utilizzazione, nel caso di destinazione dei terreni per i fini di cui all' articolo 171 , punti 2) e 3).
2. La Commissione provinciale di cui all' articolo 3 della l. 440/1978 , emette, nel rispetto del principio del contraddittorio, il parere di competenza entro trenta giorni dal termine di cui al comma 1 , pronunciandosi, tra l'altro, sulla accettabilità o meno del piano e sui tempi di realizzazione dello stesso.
(Nomina delle Commissioni provinciali)
1. Il Presidente della Giunta regionale, provvede, con proprio decreto, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Testo unico, alla costituzione della Commissione provinciale di cui all' articolo 176, comma 2 , nel rispetto delle procedure previste dalla l. 440/1978 .
(Terre insufficientemente coltivate)
1. I proprietari e gli aventi diritto di terre considerate dal richiedente insufficientemente coltivate possono, entro trenta giorni dalla notifica della domanda di assegnazione di cui all' articolo 175 , inoltrare, al competente ente delegatario, esposto volto a dimostrare che non ricorrono le condizioni per qualificare insufficientemente coltivate le terre stesse.
2. L'esposto è trasmesso, nel termine di quindici giorni, alla Commissione provinciale, la quale si pronuncia entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento, nel rispetto del principio del contraddittorio.
3. Qualora l'esposto venga ritenuto fondato, la domanda di assegnazione viene respinta. Nell'ipotesi invece che l'esposto venga ritenuto infondato, i proprietari e gli aventi diritto possono tuttavia, entro trenta giorni dalla notifica della decisione ed a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inoltrare richiesta di diretta coltivazione dei terreni, allegando il relativo piano di sviluppo aziendale elaborato in conformità ai criteri individuati al comma 4 dell'articolo 172 .
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 e per quant'altro ivi non previsto si applicano le disposizioni di cui all' articolo 176 .
(Utilizzazione delle terre da parte dei lavoratori emigrati)
1. Nel caso in cui i terreni di cui al presente Capo siano di proprietà di emigrati in Italia o all'estero per motivi di lavoro, i termini di cui agli articoli 172, comma 3, 174, comma 3, 176 e 178 sono raddoppiati.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 , i quali dichiarino di impegnarsi direttamente nella coltivazione del fondo, l'emanazione dei provvedimenti previsti dal presente Capo è sospesa per due anni dalla data di notifica.
3. Comunque, entro quarantacinqe giorni dalla scadenza del biennio, i lavoratori emigrati debbono ottemperare agli obblighi di cui agli articoli citati al comma 1 .
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 , si applicano le disposizioni di cui all' articolo 5, quarto comma, della l. 440/1978 .
(Piccoli proprietari con reddito inferiore a 15.000 euro)
1. Per i piccoli proprietari il cui reddito complessivo annuo ai fini dell'IRPEF non superi i quindicimila euro, che dichiarino, entro quarantacinque giorni dalla data di notificazione della domanda di assegnazione, di impegnarsi direttamente nella coltivazione del fondo, l'emanazione dei provvedimenti previsti dal presente Capo è sospesa di due anni dalla data di notifica.
2. Comunque, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del biennio i soggetti di cui al comma 1 devono presentare un piano di sviluppo aziendale od interaziendale.
3. Decorso inutilmente detto termine, si applicano nei confronti dei soggetti predetti le disposizioni di cui all' articolo 5, quarto comma, della l. 440/1978 .
(Assegnazione delle terre ex articolo 5 della legge 4 agosto 1978, n. 440 )
1. L'assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate operata secondo le disposizioni di cui al presente Capo è effettuata dall'Assemblea legislativa indipendentemente dalla determinazione delle zone, dal censimento e dalla classificazione, ai sensi dell' articolo 5 della l. 440/1978 , con l'osservanza delle norme previste nel detto articolo 5 e in quanto compatibili con il presente Capo.
(Destinatari delle terre)
1. Le terre incolte od abbandonate e quelle insufficientemente coltivate possono essere assegnate a:
1) per le finalità di cui all' articolo 171 , punto 1), in ordine di priorità:
a) coltivatori diretti, ai soli fini dell'accorpamento, ampliamento e ricomposizione aziendale;
b) cooperative composte da coltivatori diretti e/o da lavoratori agricoli e forestali, cooperative di giovani di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285 (Provvedimenti per l'occupazione giovanile), altre cooperative agricole, coltivatori diretti singoli o associati, società semplici costituite tra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole;
c) imprenditori agricoli singoli e associati;
2) per i fini di cui all' articolo 171 , punto 2), in ordine di priorità:
a) cooperative composte da coltivatori diretti e/o da lavoratori agricoli e forestali, cooperative di giovani di cui alla l. 285/1977 , altre cooperative agricole, coltivatori diretti singoli o associati, Comuni e loro Consorzi, società semplici costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole;
b) imprenditori agricoli singoli e associati;
c) Enti pubblici, Istituti specializzati;
3) per i fini di cui all' articolo 171 , punto 3), in ordine di priorità:
a) Comuni e loro Consorzi;
b) Enti pubblici;
c) Istituti specializzati.
(Norma finale)
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo valgono le norme recate dalla l. 440/1978 .
(Norma transitoria)
1. Fino all'insediamento degli organi statutari delle unioni di comuni di cui all' articolo 173 le funzioni di cui al presente Capo sono esercitate dalla Giunta regionale.
INTERVENTI A FAVORE DELLA PROPRIETÀ DIRETTO-COLTIVATRICE. AVVIO DI AZIONI DI RIORDINO FONDIARIO
(Disposizioni generali)
1. La Regione attua gli interventi e le azioni di cui al presente Capo, al fine di contribuire all'azione di adeguamento delle aziende agricole umbre alla nuova politica agricola dell'unione europea (PAC), in coerenza con gli strumenti di politica agricola comunitaria, nazionale e regionale.
INTERVENTO PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ DIRETTO-COLTIVATRICE
(Agevolazioni creditizie)
1. Per favorire il consolidamento e lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice, con particolare riguardo per le azioni proposte da giovani imprenditori, la Regione concorre nel pagamento degli interessi relativi a mutui di durata quindicennale per l'acquisto di terreni, stipulati in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.
(Soggetti beneficiari)
1. Possono beneficiare dell'agevolazione creditizia di cui all' articolo 188 , i coltivatori diretti proprietari, affittuari, soccidari, compartecipanti non stagionali ed altri coltivatori della terra, singoli od associati in cooperativa, nonché tecnici in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie o veterinarie o del diploma di perito agrario o di agrotecnico.
2. Non hanno titolo ad ottenere l'agevolazione i richiedenti che, nel biennio precedente la richiesta, abbiano venduto fondi rustici o quote degli stessi di superficie superiore ad un ettaro e mille metri quadrati, ad esclusione di vendite finalizzate alla permuta a scopo di accorpamento o riordino fondiario.
(Operazioni ammissibili - Priorità)
1. Le agevolazioni sono concesse con riferimento alle operazioni e secondo l'ordine di priorità indicate:
a) formazione e ampliamento delle aziende proposti da giovani imprenditori coltivatori diretti di età inferiore a 40 anni;
b) formazione o ampliamento richiesti nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto ai sensi dell' articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice) e successive modificazioni ed integrazioni;
c) ampliamento con precedenza per le operazioni realizzate mediante l'accorpamento di superfici volte a favorire un razionale esercizio dell'attività agricola;
d) acquisto di diritti di comproprietà nonché di quote provenienti dall'asse ereditario;
e) permuta, nei casi in cui il valore del terreno da acquisire sia superiore a quello del terreno da cedere.
2. Il concorso negli interessi è concesso per mutui di importo non inferiore a euro 5.000,00 e non superiore a:
a) euro 15.000,00 nel caso di permuta;
b) euro 45.000,00 nel caso di ampliamento anche mediante l'acquisto di diritti di comproprietà o di quote provenienti dall'asse ereditario;
c) euro 75.000,00 nel caso di formazione.
3. Entro i limiti di cui al comma 2 , il mutuo può coprire l'intero ammontare del prezzo di acquisto ritenuto congruo.
(Presentazione delle domande)
1. Le domande per l'ottenimento delle agevolazioni creditizie sono presentate alla Giunta regionale.
2. La struttura regionale competente in materia di agricoltura approva la graduatoria, formulata in base ai criteri di cui all' articolo 188 , e ammette i soggetti utilmente collocati in graduatoria nei limiti delle disponibilità previste dalla legge di bilancio annuale.
(Vincolo di indivisibilità)
1. I fondi acquistati con le agevolazioni del presente Capo sono assoggettati al vincolo di indivisibilità, previsto dalla vigente normativa in materia, a favore della Regione, del quale deve essere fatta espressa menzione negli atti di acquisto e di mutuo e da trascriversi nei pubblici registri immobiliari.
2. Il vincolo di indivisibilità di cui al comma 1 può essere derogato dalla Giunta regionale, con proprio atto, su richiesta del soggetto interessato, nel caso di:
a) successione, quando i fondi risultanti dalla divisione ereditaria siano comunque in grado di mantenere la propria efficienza produttiva ed organizzativa sotto il profilo tecnico ed economico;
b) permuta a scopo di accorpamento o per il miglioramento della organicità aziendale, purché ritenuta idonea e necessaria. In tale ipotesi, il vincolo gravante sulla superficie ceduta viene trasferito su quella ricevuta in permuta.
3. In caso di cessione di aree per esproprio dichiarato di pubblica utilità, il vincolo viene revocato limitatamente alla superficie espropriata.
(Decadenza dai benefici)
1. Costituiscono motivi di decadenza dai benefici di cui all' articolo 188 la estinzione anticipata del mutuo o la vendita anche parziale del fondo acquistato o di quello preposseduto che ha concorso alla formazione del giudizio di idoneità circa la validità della nuova azienda, prima che siano trascorsi dieci anni dalla registrazione dell'atto di acquisto, fatti salvi i casi di forza maggiore, sui quali decide la Giunta regionale a richiesta degli interessati.
(Misura e liquidazione del concorso regionale - Fondo interbancario di garanzia)
1. Il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di cui all' articolo 188 è pari alla differenza tra la rata semestrale posticipata calcolata al tasso di riferimento e quella calcolata al tasso agevolato minimo vigenti, per le operazioni di credito agrario di miglioramento, alla data della stipula del contratto di mutuo.
2. Il tasso agevolato a carico del beneficiario non può essere inferiore a quelli minimi previsti, ai sensi del terzo comma dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all' art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382 ), dalle disposizioni in materia vigenti alla data di stipulazione dei contratti di mutuo.
3. Il concorso è liquidato agli istituti di credito, previa attualizzazione del relativo importo, ad un tasso pari al costo delle provviste indicate nei relativi decreti ministeriali e con le modalità stabilite dalla convenzione stipulata tra la Giunta regionale e gli istituti medesimi.
(Norma di rinvio)
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capo valgono le disposizioni di cui alla l. 590/1965 e successive modificazioni e integrazioni.
AVVIO DI AZIONI DI RICOMPOSIZIONE E DI RIORDINO FONDIARIO
(Incentivazione delle operazioni di permuta)
1. Al fine di agevolare iniziative di ricomposizione fondiaria mediante permute di quote di terreno di superficie non inferiore ad 1 ettaro, la Giunta regionale concede contributi fino al cinquanta per cento delle spese notarili e di quelle relative a tasse e imposte, non soggette a riduzioni ai sensi della vigente normativa in materia, gravanti sulle operazioni di permuta.
2. Le domande, sottoscritte congiuntamente dai proprietari dei terreni da permutare, sono presentate alla Giunta regionale.
(Predisposizione di progetti di riordino fondiario)
1. La Regione incentiva lo studio e la predisposizione, anche con la collaborazione dei Consorzi di bonifica, di progetti di ricomposizione, riordino e ristrutturazione fondiaria.
2. La Regione procede alla redazione dei progetti previa approvazione da parte della Giunta regionale delle relative proposte.
AGRICOLTURA SOSTENIBILE
NORME PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE E DELL'OCCUPAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO
(Disposizioni generali)
1. La Regione, con il presente Capo, in armonia con l' articolo 4 della Costituzione ed in attuazione dello Statuto regionale , detta disposizioni volte a promuovere lo sviluppo, l'imprenditorialità e la crescita occupazionale nel settore agricolo regionale, favorendo, in particolare:
a) l'accesso dei giovani all'agricoltura, anche al fine di agevolare il ricambio generazionale;
b) l'agricoltura sociale come definite dalla normativa vigente;
c) l'utilizzo produttivo di terreni agricoli ed a vocazione agricola e la loro funzione sociale;
d) la gestione attiva e sostenibile dei beni agro-forestali attenta alla dimensione economica, ambientale e sociale;
e) il ruolo multifunzionale dell'agricoltura, l'impiego e l'applicazione di modelli di agricoltura sostenibile, quali l'agricoltura biologica e quella conservativa;
f) il contrasto al degrado ambientale e la valorizzazione dell'ambiente, del territorio e del paesaggio rurale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 , la Regione, nella programmazione regionale di settore, adotta misure ulteriori rispetto a quelle indicate nelle disposizioni del presente Capo, dirette a favorire l'utilizzo ed il recupero produttivo di terreni agricoli o a vocazione agricola, a favorire l'impiego di modelli di agricoltura sostenibile, a promuovere l'agricoltura sociale, nonché a sostenere i giovani imprenditori agricoli.
(Definizioni)
1. Ai fini del presente Capo sono poste le seguenti definizioni:
a) agricoltura sostenibile: agricoltura che impiega le migliori pratiche agricole funzionali anche alla conservazione del paesaggio ed alla salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità;
b) agricoltura biologica: metodo di coltivazione e di allevamento, basato sull'intero ecosistema agricolo, che ammette solo l'impiego di sostanze naturali, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 , e dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 novembre 2009, n. 18354 (Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici);
c) agricoltura conservativa: insieme delle pratiche agricole che minimizzano l'alterazione della composizione, della struttura e della naturale biodiversità del suolo, salvaguardandolo dall'erosione e dalla degradazione;
d) cooperativa agricola sociale: cooperativa sociale costituita ai sensi dell' articolo 1, comma 1), lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), in cui l'attività agricola è funzionale al reinserimento lavorativo di persone svantaggiate;
e) lavoratori svantaggiati: lavoratori svantaggiati e lavoratori molto svantaggiati ai sensi della Sezione 6, articoli da 32 a 35 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE)), nonché le persone svantaggiate di cui all' articolo 4 della l. 381/1991 ed i richiedenti asilo ed i rifugiati, ivi compresi i titolari di protezione sussidiaria e protezione umanitaria.
(Banco della terra)
1. Per le finalità di cui all' articolo 196 , è istituito presso la Giunta regionale il Banco della Terra. Il Banco della Terra consiste nell'elenco dei terreni agricoli e a vocazione agricola, dei terreni agro-forestali, delle aziende agricole [ ... ] [101] , di proprietà pubblica o privata, idonei e disponibili per operazioni di locazione o di concessione. In particolare, sono ricompresi nel Banco della Terra i seguenti sotto-elenchi di beni:
a) elenco relativo ai terreni agricoli ed a vocazione agricola di cui all' articolo 66, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , di proprietà della Regione o degli enti da essa controllati, nonché relativo [ ... ] [102] alle aziende agricole di proprietà dei medesimi;
b) elenco relativo ai terreni agricoli ed a vocazione agricola di cui all' articolo 66, comma 7, del d.l. 1/2012 , convertito dalla l. 27/2012 , di proprietà delle Province o dei Comuni, nonché relativo alle aziende agricole, [ ... ] [103] ai terreni agro-forestali di proprietà degli enti locali, che gli enti proprietari chiedono di inserire nel Banco della Terra, previa convenzione con [ ... ] [104] l'Agenzia forestale regionale[105] ;
c) elenco relativo ai terreni agricoli ed a vocazione agricola, nonché relativo ai terreni agro-forestali di proprietà privata, ricadenti sul territorio regionale, per i quali è stata fatta richiesta di inserimento da parte dei proprietari, previa convenzione con [ ... ] [106] l'Agenzia forestale regionale[107] .
2. Possono essere iscritti nel Banco della Terra, secondo le modalità e procedure stabilite nel regolamento di attuazione di cui all' articolo 199 , i terreni abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati di cui al Capo I del Titolo IX per i quali non è stata presentata domanda di assegnazione ai sensi del medesimo Capo.
3. Possono essere inseriti nel Banco della Terra i beni agro-forestali affidati in gestione all'Agenzia forestale regionale ai sensi dell' articolo 19 della l.r 18/2011 , previo accordo fra l'Agenzia e l'ente proprietario del bene.
3 bis. Possono far parte degli elenchi di cui al comma 1 , lettere a), b) e c) i fabbricati, anche con destinazione residenziale, funzionali alla gestione dei terreni agricoli ed allo sviluppo di attività compatibili, individuate con il regolamento di cui all' articolo 199 . [108]
3 ter. La Giunta regionale nell'ambito della programmazione patrimoniale di cui agli articoli 2 e 3 della l.r. 14/1997 individua, anche avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia forestale regionale, i beni di proprietà della Regione o di proprietà degli enti controllati dalla Regione, aventi le caratteristiche di cui al presente articolo, ai fini dell'inserimento nel Banco della Terra. [109]
4. La Regione e gli enti locali possono chiedere l'inserimento nel Banco della Terra dei beni trasferiti ai sensi dell' articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ) nel rispettivo patrimonio, compatibilmente con quanto disposto nel medesimo articolo 48 e, comunque, solo in relazione a beni suscettibili di utilizzo agricolo.
[ 5. ] [110]
5. Il Banco della Terra è gestito dalla Agenzia forestale regionale. [111]
6. La disciplina e le modalità di funzionamento del Banco della Terra è contenuta nel regolamento di attuazione di cui all' articolo 199 .
(Regolamento di attuazione) (1)
1. La Giunta regionale adotta il regolamento di attuazione del presente Capo con il quale disciplina, in particolare:
a) le modalità di articolazione del Banco della Terra, prevedendo una distinzione tra i beni suscettibili di locazione e quelli suscettibili di concessione;
b) le informazioni ed i dati da riportare nel Banco della Terra in relazione a ciascun bene;
c) i termini, le modalità e le procedure per l'inserimento dei beni di proprietà pubblica e di proprietà privata nel Banco della Terra, nonché quelli per la cancellazione dei beni dallo stesso;
d) le forme di pubblicità dell'elenco dei beni inseriti nel Banco della Terra dirette a realizzare la massima diffusione delle informazioni relative a detti beni, [ ... ] [112] nel rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
e) le modalità ed i criteri di assegnazione dei beni del Banco della Terra di cui all' articolo 202 ;
f) le modalità di controllo sull'attuazione del progetto di impiego dei beni [ ... ] [113] di cui all' articolo 204 , prevedendo verifiche a campione, avvalendosi anche del Comune interessato;
f bis) le modalità per il recesso da parte dell'amministrazione pubblica dalla locazione o dalla concessione in caso di inutilizzo o di utilizzo difforme rispetto al progetto di impiego dei beni; [114]
g) le modalità e le procedure per la riassegnazione dei beni in caso di inutilizzo o di utilizzo difforme rispetto al progetto d'impiego dei suddetti beni;
h) i criteri per l'individuazione dei canoni di locazione e le condizioni delle concessioni, [ ... ] [115] in particolare,[116] in favore dei giovani e delle cooperative agricole sociali [ ... ] [117] e in armonia con quanto dispone l' articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 ); [118] ; [ ... ] [119] tali criteri si informano alla[120] finalità di conseguire un razionale sfruttamento del suolo, a quella di stabilire equi rapporti sociali ed a quella di un'equa remunerazione del lavoro svolto, nel rispetto della normativa statale e comunitaria.
[ 2. ] [121]
[ 3. ] [122]
(Ruolo e funzioni dell'Agenzia forestale regionale)
1. L'Agenzia forestale regionale:
a) predispone ed aggiorna l'elenco dei beni del Banco della Terra idonei e disponibili per operazioni di locazione o di concessione;
b) individua il dimensionamento necessario ai fini dell'ottimizzazione dell'impiego produttivo dei terreni contenuti nel Banco della Terra e l'unità produttiva idonea alla formazione di un'impresa agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico e capace di assicurare una produzione annuale media, dedotte le spese di coltivazione, escluse quelle di manodopera, pari almeno alla retribuzione annuale di un salariato fisso comune occupato in agricoltura, quale risulta dai patti sindacali vigenti nella zona;
c) coordina le attività necessarie ai fini delle procedure di assegnazione dei beni di cui all' articolo 198 , in collaborazione con gli enti locali sul territorio sui quali insistono i beni oggetto di assegnazione.
2. Le attività di gestione del Banco della Terra di cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia forestale nell'ambito delle funzioni e compiti istituzionali ad essa conferiti dall' articolo 19, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative).
3. Le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 1 sono stabilite dal regolamento di attuazione di cui all' articolo 199 .
[123](Procedure per l'assegnazione dei beni del Banco della Terra)
[ 1. ] [126]
1. L'assegnazione dei beni compresi nel Banco della Terra avviene mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa statale e regionale e secondo le modalità, le procedure e i criteri indicati nel presente Capo e specificati nel regolamento di attuazione. [127]
2. I bandi o gli avvisi per l'assegnazione dei beni di cui al comma 1 di proprietà della Regione e degli enti controllati dalla Regione sono predisposti [ ... ] [128] dall'Agenzia forestale regionale[129] ; i bandi e gli avvisi per l'assegnazione dei beni di cui al comma 1 di proprietà degli enti locali o di proprietà privata sono predisposti nel rispetto della ripartizione dei compiti tra i soggetti interessati, indicati nelle convenzioni di cui all' articolo 198, comma 1 , lettere b) e c).
3. I bandi e gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati nel Bollettino ufficiale telematico regionale e [ ... ] [130] sui siti internet istituzionali della Regione e dell'Agenzia forestale regionale[131] ; i Comuni e le Province danno adeguata pubblicità ai bandi e agli avvisi di cui al presente articolo, anche mediante i siti internet istituzionali.
4. Nell'ipotesi di beni di proprietà pubblica, la locazione o la concessione dei beni del Banco della Terra ha una durata non inferiore, di norma, a venti anni e comunque non superiore a cinquanta anni. [ ... ] [132] La durata dei contratti di concessione e locazione per i beni di proprietà delle province, dei comuni e dei privati è stabilita nelle convenzioni previste all' articolo 198, comma 1 , lettere b) e c). [133] .
4 bis. Per i beni di cui all' articolo 198, comma 1, lettera a) , possono essere realizzati, dal concessionario o dal locatario, miglioramenti, addizioni e trasformazioni sugli immobili, solo se previamente concordati con l'Agenzia forestale regionale e autorizzati dall'ente proprietario. Fermo il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, è riconosciuta al concessionario o al locatario la possibilità di recuperare le spese sostenute per tali miglioramenti, addizioni e trasformazioni con risorse proprie, depurate da eventuali contributi pubblici e debitamente rendicontate, sugli importi del canone di concessione o di locazione, secondo i criteri e le modalità indicati nel regolamento di cui all' articolo 199 , che tengono conto dei limiti della durata contrattuale e dell'entità del canone di concessione o di locazione. Le opere realizzate rimangono di proprietà della Regione senza diritto, per il concessionario o per il locatario, ad alcun indennizzo. [134]
5. I bandi e gli avvisi devono prevedere la redazione, da parte dei concorrenti, del progetto di impiego dei beni [ ... ] [135] .
6. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni di cui all' articolo 6 e successive modifiche ed integrazioni, del d.lgs. 228/2001 .
(Soggetti ammessi alle procedure di assegnazione)
1. Sono ammessi alle procedure di assegnazione dei beni compresi negli elenchi del Banco della Terra di cui all' articolo 198 , in forma singola o associata, gli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del Codice civile ed i piccoli imprenditori coltivatori diretti di cui all' articolo 2083 del Codice civile , nonché le cooperative agricole sociali.
2. Sono altresì ammessi alle procedure di assegnazione dei beni compresi negli elenchi del Banco della Terra i soggetti che si impegnano ad acquisire le qualifiche di cui al comma 1 entro sei mesi dall'avvenuta assegnazione di tali beni. La consegna del bene avviene solo dopo l'acquisizione delle suddette qualifiche.
[ 3. ] [136]
[ 4. ] [137]
(Obblighi degli assegnatari)
1. Gli assegnatari si impegnano ad utilizzare i beni nel rispetto del progetto di impiego [ ... ] [138] dei beni[139] di cui all' articolo 202, comma 5 .
[ 2. ] [140]
2. Gli assegnatari, ai fini dell'attività di controllo, trasmettono annualmente, all'Agenzia forestale regionale, una relazione relativa alle attività svolte ed alla realizzazione di quanto previsto nel progetto di impiego dei beni, secondo le modalità indicate nel bando o nell'avviso; l'Agenzia forestale regionale trasmette la relazione agli enti e ai soggetti privati proprietari dei beni. [141]
(Misure di sostegno per l'accesso alla terra)
1. La Regione, per le finalità di cui all' articolo 196 :
a) favorisce, attraverso Gepafin S.p.A., la prestazione di garanzie per agevolare l'accesso al credito dei soggetti assegnatari dei beni di cui all' articolo 198 ;
b) promuove all'interno del Programma di Sviluppo Rurale (PSR), misure a sostegno delle attività dei soggetti assegnatari dei beni di cui all' articolo 198 nel rispetto della normativa comunitaria;
c) individua, anche per mezzo di Sviluppumbria S.p.A., appositi programmi di attività strumentali e di servizio per la creazione di imprese e cooperative nonché per il sostegno alle attività di impresa agricola e di formazione.
(Criteri di premialità per l'accesso al Banco della Terra)
1. I bandi o gli avvisi per l'assegnazione ai soggetti di cui all' articolo 203 dei beni compresi nel Banco della Terra di cui all' articolo 198 , prevedono che i progetti di impiego dei beni di cui all' articolo 202, comma 5 e le domande di assegnazione vengano valutati con riferimento ai possibili seguenti elementi:
a) competenza culturale e tecnica dei concorrenti all'assegnazione, sulla base dei titoli di studio posseduti e delle esperienze professionali svolte nell'ambito delle lavorazioni agricole, nonché nell'ambito del trattamento dei prodotti e servizi specificati nel progetto di impiego dei beni;
b) presenza nel progetto di impiego dei beni di prodotti e servizi economicamente sostenibili, sulla base di dati analitici e verificabili;
c) dichiarazione d'interesse di una o più imprese manifatturiere di cui al codice ATECO sezione C per l'acquisto di beni e servizi prodotti sui beni del Banco della Terra oggetto della procedura di assegnazione, allegata a corredo del progetto, eventualmente accompagnata anche dalla dichiarazione di disponibilità dell'impresa manifatturiera a garantire assistenza tecnica gratuita nella realizzazione del prodotto o servizio;
d) creazione o valorizzazione di nuove filiere produttive agricole, anche con riferimento alle produzioni biologiche, nel rispetto della programmazione regionale di settore;
e) presenza di prodotti e servizi ambientalmente sostenibili, sulla base di colture, tecnologie e tecniche a basso o nullo impatto sull'ecosistema ambientale, anche al fine di preservare la biodiversità;
f) presenza nel progetto di impiego dell'indicazione dell'utilizzo dei beni non solo per attività agricole ma anche per attività compatibili con l'utilizzo agricolo, individuate con il regolamento di cui all' articolo 199 ;
g) presenza dei soggetti di cui all' articolo 153 comma 1 lettera b) della l.r. 12/2015 ;
h) importo del canone di concessione o di affitto offerto.
2. Il regolamento di attuazione di cui all' articolo 199 definisce i valori percentuali massimi da attribuire ai requisiti di cui al comma 1 .
[142](Orti sociali urbani)
1. La Regione promuove la destinazione, da parte dei Comuni, di terreni comunali ricadenti nelle aree urbane e periurbane ad orti sociali urbani, con particolare riferimento a terreni agricoli inutilizzati, aree industriali dismesse, terreni adibiti a verde pubblico ed ogni altra superficie assimilabile, privilegiandone la conduzione da parte di persone, singole o associate, che si impegnano a coltivarli per ottenere prodotti agricoli a scopo benefico o di autoconsumo, nonché valorizzando le pratiche esenti dal ricorso ai prodotti chimici di sintesi.
2. Ai fini di cui al comma 1 , la Regione supporta i Comuni nell'attività di formazione relativa alle pratiche agricole correlate alla gestione degli orti sociali urbani e nell'attività di monitoraggio ambientale delle produzioni.
3. I Comuni, con proprio atto, stabiliscono i criteri per l'accessibilità e la fruizione degli spazi destinati ad orti sociali urbani, indicando le misure per il corretto inserimento paesaggistico ed ambientale degli stessi orti nel contesto urbano ed indicando le specifiche prescrizioni concernenti l'uso delle risorse irrigue e lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto della relativa normativa statale e regionale.
NORME SULLA TRASFORMAZIONE E SULLA LAVORAZIONE DI PICCOLI QUANTITATIVI DI PRODOTTI AGRICOLI
(Produzioni)
1. La Regione, con il presente Capo, al fine di promuovere la filiera corta e le piccole produzioni agricole locali ed il loro accesso diretto ai mercati, in osservanza della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti ed in particolare nel rispetto di quanto previsto dal regolamento CE 178/2002 , dal regolamento CE 852/2004 , e dal regolamento 853/2004, detta disposizioni dirette ad agevolare la trasformazione e la lavorazione di piccoli quantitativi di prodotti agricoli stagionali destinati alla vendita, che per le loro caratteristiche o per la limitatezza della produzione non si prestano ad una lavorazione industriale.
2. L'attività di trasformazione e di lavorazione di cui al comma 1 è svolta, con la prevalenza del proprio lavoro e mediante l'apporto del lavoro dei propri familiari, dagli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del Codice civile e dai piccoli imprenditori coltivatori diretti di cui all' articolo 2083 del Codice civile , o nell'ambito di cooperative agricole senza l'impiego di personale esterno, dalla medesima impresa che opera la trasformazione o la lavorazione prevalente dei prodotti della propria azienda, compresi nelle seguenti tipologie:
a) confetture e conserve di origine vegetale ad eccezione di quelle a base di tartufo;
b) miele;
c) erbe officinali, erbe spontanee e selvatiche, castagne, funghi e zafferano;
d) cereali e legumi;
e) lavorazione di formaggi, salumi ed altri prodotti, ricompresi nei prodotti tradizionali;
f) vino;
g) olio d'oliva;
h) carni provenienti da pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata.
3. L'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli si svolge nel rispetto della disciplina di cui all' articolo 4 del d.lgs. 228/2001 .
(Requisiti edilizi ed igienici dei locali)
1. I requisiti edilizi dei locali destinati alle trasformazioni e lavorazioni di cui al presente Capo sono quelli previsti per le case di civile abitazione del Comune in cui ha sede l'impresa. Sono possibili deroghe per le superfici finestrate, se presente un altro adeguato tipo di sistema di ricambio d'aria.
2. Nella struttura da destinare alle trasformazioni o lavorazioni di cui al presente Capo, è previsto almeno un laboratorio di lavorazione dei prodotti agricoli. I requisiti igienici dei locali e delle attrezzature sono ulteriormente specificati dalla Giunta regionale con le norme regolamentari di cui all' articolo 210, comma 4 , nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di igiene e sicurezza degli alimenti ed in coerenza con gli obiettivi di flessibilità di cui ai regolamenti CE 852/2004 e 853/2004.
3. L'utilizzo di un locale come laboratorio per le lavorazioni o le trasformazioni di cui all' articolo 208 non determina la necessità di un cambiamento di destinazione d'uso dello stesso e può essere collocato anche in una zona residenziale.
4. Per le lavorazioni e le trasformazioni dei prodotti di cui all' articolo 208, comma 2 , lettere a), b), c), d), f) e g), può essere utilizzata la cucina di civile abitazione, purché dotata delle caratteristiche igienico-sanitarie prescritte dal presente Capo e dalle norme regolamentari per i laboratori di cui al comma 2 e purché le lavorazioni e le trasformazioni avvengano in maniera distinta dall'uso domestico del locale.
5. I locali adibiti alle attività di trasformazione e lavorazione sono soggetti a notifica alla Azienda USL territorialmente competente, la quale esercita attività di vigilanza e controllo.
6. I soggetti che operano le lavorazioni e le trasformazioni di cui al presente Capo sono tenuti all'autocontrollo, secondo le modalità previste dalla relativa normativa.
NORME DI PRIMA APPLICAZIONE, TRANSITORIE E FINALI
(Norme di prima applicazione)
1. La Giunta regionale adotta il regolamento di attuazione di cui all' articolo 199 entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Capo.
[ 2. ] [144]
[ 3. ] [145]
4. La Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Capo, norme regolamentari con le quali stabilisce, per ciascuna categoria di prodotti agricoli destinati alla vendita diretta di cui all' articolo 208 , ivi compresi i prodotti tradizionali di cui all' articolo 208, comma 2, lettera e) , la misura dei piccoli quantitativi di prodotti ai quali si applica la normativa semplificata di cui al Capo III ed individua i requisiti igienico-sanitari relativi alla trasformazione ed alla lavorazione, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti CE 178/2002, 852/2004 e 853/2004.
(Norme transitorie)
1. Fino all'adozione delle norme regolamentari di cui all' articolo 210 , alle produzioni di cui all' articolo 208 continuano ad applicarsi gli atti amministrativi di Giunta relativi alle medesime produzioni.
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale , anche avvalendosi dell'Agenzia forestale regionale,[147] rende conto all'Assemblea legislativa sulle modalità di attuazione del presente Capo in relazione all'utilizzo di terre incolte, allo sviluppo, imprenditorialità e crescita occupazionale nel settore agricolo.
2. La Giunta regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni anno presenta all'Assemblea legislativa una relazione che contenga informazioni e dati:
a) [ ... ] [148] relativamente alla[149] consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio agricolo-forestale inserito nel Banco della Terra secondo le tipologie indicate nell' articolo 198 ;
b) sulle assegnazioni dei beni compresi negli elenchi del Banco della Terra in riferimento [ ... ] [150] alle premialità previste dall' articolo 205 bis [151] ;
c) [ ... ] [152] sulla relazione che gli assegnatari devono compilare ogni anno sulle attività svolte e sulla realizzazione del progetto d'impiego [ ... ] [153] dei beni[154] secondo le modalità stabilite dal bando;
d) sulle prestazioni di garanzia fornite da Gepafin S.p.A. per agevolare l'accesso al credito dei soggetti assegnatari di beni;
e) sulla promozione di misure all'interno del PSR a sostegno di attività dei soggetti assegnatari dei beni;
f) sulle modalità di realizzazione, sul funzionamento e diffusione sul territorio regionale degli orti sociali urbani individuati dai Comuni sui terreni comunali ricadenti nelle aree urbane e periurbane, indicando la tipologia di destinazione dei prodotti coltivati.
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE IN APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNITARI NEL SETTORE VITIVINICOLO
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE RELATIVE ALLE SUPERFICI VITATE IMPIANTATE ILLEGALMENTE
(Finalità)
1. Il presente Capo definisce le sanzioni amministrative da applicare ai produttori per le superfici vitate impiantate illegalmente ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.
(Ambito di applicazione)
1. Sono considerate superfici vitate impiantate illegalmente le superfici impiantate successivamente al 1° aprile 1987 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.
(Vigneti illegali impiantati posteriormente al 31 agosto 1998)
1. I produttori estirpano a loro spese le superfici vitate impiantate posteriormente al 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto. Il vigneto illegale non è ammissibile a nessun tipo di aiuto previsto dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per gli impianti illegali già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) 555/2008 , il produttore è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 12.000,00 ad ettaro, proporzionalmente alla superficie vitata abusiva.
3. Per gli impianti illegali realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) 555/2008 , la sanzione di cui al comma 2 è applicata a decorrere dalla data della loro realizzazione.
4. Per gli impianti di cui al comma 2 ogni dodici mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2010, è nuovamente applicata la sanzione di cui al comma 2 .
5. Per gli impianti di cui al comma 3 la sanzione di cui al comma 2 è nuovamente applicata ogni anno, decorsi dodici mesi dall'applicazione della prima sanzione.
(Destinazione delle uve prodotte dai vigneti impiantati illegalmente)
1. In attesa dell'adempimento dell'obbligo di estirpazione di cui all' articolo 216, comma 1 , le uve ed i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici impiantate illegalmente possono essere destinati esclusivamente:
a) alla distillazione a spese del produttore, purché i prodotti ottenuti non vengano utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.;
b) alla vendemmia verde di cui all' articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) 479/2008 , a spese del produttore;
c) al consumo familiare, se il vigneto del produttore ha una superficie non superiore a 0,1 ettari.
2. Entro il 31 maggio di ogni anno, il produttore comunica al competente Servizio regionale l'opzione prescelta tra quelle di cui al comma 1 .
3. Nel caso della distillazione di cui al comma 1, lettera a) , il produttore presenta al competente Servizio regionale, entro il 31 luglio dell'anno successivo in cui i prodotti sono stati ottenuti, il relativo contratto di distillazione.
4. Nel caso di ricorso alla vendemmia verde di cui al comma 1, lettera b) , il produttore è tenuto ad effettuarla entro il 30 giugno. I controlli sull'esecuzione della vendemmia verde sono eseguiti dall'unione di comuni competente il 31 luglio dello stesso anno in conformità all' articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) 555/2008 .
(Sanzioni in casi di mancata osservanza del divieto di circolazione o distillazione)
1. Il produttore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000,00 ad ettaro proporzionale alla superficie vitata illegale qualora:
a) non comunica l'opzione prescelta entro il termine di cui all' articolo 217, comma 2 ;
b) non presenta il contratto di distillazione entro il termine di cui all' articolo 217, comma 3 o se i contratti presentati non coprono l'intera produzione quale dichiarata nella dichiarazione di raccolta o di produzione prevista dal regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1623/2000 ;
c) non esegue in maniera soddisfacente la vendemmia verde di cui all' articolo 217, comma 1, lettera b) .
2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono applicate dal 1° settembre dell'anno interessato.
3. Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi di superfici vitate inferiori a 0,1 ettari.
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO
(Finalità)
1. Il presente Capo, in attuazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie da applicare alle violazioni in materia di potenziale viticolo.
(Sanzioni amministrative pecuniarie per la presentazione in ritardo della dichiarazione delle superfici vitate)
1. Il produttore che presenta la dichiarazione delle superfici vitate, ai fini della predisposizione dell'inventario del potenziale produttivo e del relativo aggiornamento da parte della Regione, oltre i termini stabiliti dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 luglio 2000 (Termine e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate) e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 619,75 euro per ettaro della superficie vitata. La sanzione è ridotta ad un terzo se il ritardo non supera i trenta giorni.
2. Il produttore che, nella presentazione della dichiarazione delle superfici vitate, ha commesso errori non essenziali ai fini dell'estensione e della identificazione della superficie vitata entro un margine di tolleranza del cinque per cento, sia in eccesso che in difetto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 , ridotta ad un terzo.
(Rinvio)
1. Per quanto non disciplinato dal presente Capo si applicano le disposizioni sanzionatorie, in applicazione del regolamento (CE) 1493/1999 , stabilite con il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) 1493/99 , relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell' articolo 5 della L. 21 dicembre 1999, n. 526 ).
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E ABROGAZIONI
(Norme finanziarie)
1. La presente legge non introduce nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale. Il finanziamento degli interventi in essa contenuti è assicurato, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, dalle risorse finanziarie già autorizzate con precedenti leggi nelle unità previsionali di base e capitoli di spesa specificati nel presente articolo.
2. Al finanziamento degli interventi di cui all' articolo 10 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 9 marzo 1999, n. 7 (Interventi di promozione e di sostegno a favore dello sviluppo della cooperazione nel settore agroalimentare) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.025 (capp. C7673 - D7673 - E7673) e alla Unità previsionale di base 07.2.003 (capp. 07673 - A7673 - B7673) del Bilancio regionale di previsione 2015.
3. Al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 22 e 24, si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 17 dicembre 2002, n. 33 (Promozione delle conoscenze nel sistema produttivo agricolo) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.019 (capp. 07827 - A7827 - B7827 - C7827 - D7827 - E7827- F7827 - G7827 - H7827 - I7827 - J7827 - K7827 - L7827 - M7827 - N7827 - P7827 - Q7827 - R7827 - S7827 - T7827) e alla Unità previsionale di base 07.2.004 (capp. U7827 - V7827 - W7827 - X7827 - Y7827 - Z7827 - 17827 - 27827 - 37827 - 47827 - 57827 - 67827) del Bilancio regionale di previsione 2015.
4. Al finanziamento degli interventi di cui all' articolo 36 , si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 22 dicembre 1999 n. 38 (Disciplina delle strade del Vino dell'Umbria) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.008 (capp. 07674/8020 - 07684 - A7674/8020 - A7684 - B7674/8020 - B7684 - C7674/8020 - C7684) e alla Unità previsionale di base 07.2.012 (capp. D7674/8020 - D7684 - E674/8020 - E7684 - F7674/8020 - F7684 - G7674/8020 - G7684) del Bilancio regionale di previsione 2015 nonché con le risorse statali allocate alla Unità previsionale di base 07.1.008 (capp. 07674/8021 - A7674/8021 - B7674/8021 - C7674/8021) e alla Unità previsionale di base 07.2.012 (capp. D7674/8021 - E674/8021 - F7674/8021 - G7674/8021).
5. Al finanziamento degli interventi di cui all' articolo 40 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 1 luglio 1981, n. 40 (Contributi finanziari per interventi nei settori agricoli delle fiere, mostre, mercati e dell'apicoltura) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.008 (capp. 03560 - A3560 - B3560 - C3560) del Bilancio regionale di previsione 2015.
6. Al finanziamento degli interventi di cui all' articolo 53 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 20 agosto 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati e per la promozione di prodotti biologici e tipici) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.008 (cap. 03790) e alla Unità previsionale di base 07.2.028 (cap. 03792) del Bilancio regionale di previsione 2015.
7. l finanziamento degli interventi di cui all' articolo 64 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 4 settembre 2001, n. 24 (Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli) allocati alla Unità previsionale di base 07.2.018 (cap. 07713) del Bilancio regionale di previsione 2015.
8. Al finanziamento degli interventi di cui all' articolo 67 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario) allocati alla Unità previsionale di base 07.2.018 (cap. 07714) del Bilancio regionale di previsione 2015.
9. Al finanziamento degli interventi di cui all' articolo 79 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 28 agosto 1995, n. 39 (Norme per la produzione ed il controllo dei prodotti biologici) allocati alla Unità previsionale di base 07.2.028 (cap. 03852) del Bilancio regionale di previsione 2015.
10. Al finanziamento degli interventi di cui all' articolo 83 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 27 novembre 2003, n. 20 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (bluetongue)) allocati alla Unità previsionale di base 07.2.009 (cap. 03883) del Bilancio regionale di previsione 2015.
11. Al finanziamento degli interventi di cui all' articolo 95 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 (Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.010 (capp. A7683 - B7683) e alla Unità previsionale di base 07.2.009 (cap. 07683) del Bilancio regionale di previsione 2015.
12. Al finanziamento degli interventi di cui all' articolo 113 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.002 (cap. 04051) e alla Unità previsionale di base 07.2.002 (cap. 08472) del Bilancio regionale di previsione 2015.
13. Al finanziamento degli interventi di cui all' articolo 132 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.002 (capp. 04176 - A4176) del Bilancio regionale di previsione 2015.
14. Al finanziamento degli interventi di cui all' articolo 159 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 , modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 3 , modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 , abrogazione di leggi regionali vigenti) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.008 (capp. 03557 - A3557 - B3557 - C3557) del Bilancio regionale di previsione 2015.
14 bis. Le entrate derivanti dalle procedure ad evidenza pubblica previste all' articolo 159, comma 1, lettera a) , sono introitate al Titolo 3, Tipologia 100 del bilancio regionale e le relative risorse sono destinate, subordinatamente all'accertamento delle stesse, al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo, nell'ambito della Missione 16, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio regionale. [155]
15. Al finanziamento degli interventi di cui all' articolo 186 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 24 ottobre 1989, n. 34 (Interventi a favore della proprietà diretto-coltivatrice. Avvio di azioni di riordino fondiario) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.026 (cap. 07715) del Bilancio regionale di previsione 2015.
16. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 218 e 220 sono incamerate nel bilancio regionale all'Unità previsionale di base 07.1.026 (capp. 00500 - A0500 - B0500 - C0500).
17. Per gli anni successivi l'entità degli stanziamenti di spesa di cui ai commi precedenti (da 2 a 15) è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Testo unico la Giunta regionale adotta le norme regolamentari di cui agli articoli 30, 90, 121, 163, 199, 210, 219.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 , continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme regolamentari attuative delle leggi regionali abrogate con il presente Testo unico.
3. La Giunta regionale con proprio atto approva, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Testo unico, gli atti previsti dagli articoli 12 comma 1, 13 comma 1, 15 comma 1, 16 comma 1, 18 comma 2, 40 commi 1 e 3, 53 commi 3, 4 e 6, 56, 57 comma 2, 58, 61 comma 1, 64 comma 2, 65 comma 1, 66 comma 3, 68 comma 2, 84 comma 1, 95 comma 4, 107 comma 4, 109 comma 2, 112 comma 1, 116 comma 1, 128 comma 4, 133, 160 comma 3, 172 comma 1, 190 comma 2, 201 comma 2, 210 comma 3.
4. Le disposizioni abrogate con il presente Testo unico continuano ad applicarsi ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente Testo unico e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime.
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Testo unico sono o restano abrogate tutte le norme contrarie o incompatibili con il presente testo. Sono o restano abrogate, in particolare, le seguenti leggi e disposizioni:
a) legge regionale 6 marzo 1975, n. 10 (Sviluppo della elettrificazione rurale);
b) legge regionale 27 marzo 1975, n. 16 (Disciplina della riproduzione equina);
c) legge regionale 4 luglio 1977, n. 32 (Istituzione dello schedario degli allevamenti zootecnici);
d) legge regionale 2 maggio 1980, n. 38 (Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi);
e) legge regionale 29 maggio 1980, n. 59 (Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440 , concernente l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate);
f) legge regionale 1 luglio 1981, n. 37 (Provvidenze per lo sviluppo della zootecnia);
g) legge regionale 1 luglio 1981, n. 40 (Contributi finanziari per interventi nei settori agricoli delle fiere, mostre, mercati e dell'apicoltura);
h) legge regionale 7 marzo 1983 n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 38 , riguardante: "Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi");
i) legge regionale 27 giugno 1983, n. 21 (Nuova disciplina per la valorizzazione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei);
l) legge regionale 29 aprile 1985, n. 37 (Finanziamento delle attività relative alla tenuta dei libri genealogici ed alla attuazione dei controlli funzionali del bestiame);
m) articolo 20 della legge regionale 10 aprile 1986, n. 14 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 e annesso bilancio pluriennale 1986 - 1988);
n) legge regionale 24 ottobre 1989, n. 34 (Interventi a favore della proprietà diretto-coltivatrice. Avvio di azioni di riordino fondiario);
o) legge regionale 4 novembre 1991, n. 28 (Modificazione della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 34 . Interventi a favore della proprietà diretto-coltivatrice. Avvio di azioni di riordino fondiario);
p) legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi);
q) legge regionale 28 agosto 1995, n. 39 (Norme per la produzione ed il controllo dei prodotti biologici);
r) legge regionale 27 giugno 1996, n. 14 (Modificazione ed integrazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 39 - Norme per la produzione ed il controllo dei prodotti biologici);
s) legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 (Modificazioni ed integrazioni della l.r. 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi);
t) legge regionale 20 gennaio 1999, n. 1 (Norme per la produzione di piante portaseme);
u) legge regionale 9 marzo 1999, n. 7 (Interventi di promozione e di sostegno a favore dello sviluppo della cooperazione nel settore agroalimentare);
v) legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Disciplina delle strade del Vino dell'Umbria);
z) legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati);
aa) legge regionale 31 marzo 2000, n. 32 (Integrazione della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 - Disciplina delle Strade del Vino dell'Umbria);
bb) legge regionale 20 agosto 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati e per la promozione di prodotti biologici e tipici);
cc) legge regionale 4 settembre 2001, n. 24 (Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli);
dd) legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario);
ee) legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 (Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria) salvo quanto previsto dall' articolo 89 ;
ff) legge regionale 17 dicembre 2002, n. 33 (Promozione delle conoscenze nel sistema produttivo agricolo);
gg) legge regionale 17 dicembre 2002, n. 34 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 - Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati);
hh) legge regionale 27 novembre 2003, n. 20 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (bluetongue));
ii) legge regionale 23 dicembre 2003, n. 25 (Norme per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori agricoli, in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ) con esclusione dell' articolo 5 ;
ll) legge regionale 26 maggio 2004, n. 8 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi);
mm) legge regionale 5 luglio 2004, n. 10 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27 novembre 2003, n. 20 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue-tongue));
nn) legge regionale 8 febbraio 2005, n. 5 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1493 per le violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo);
oo) legge regionale 28 febbraio 2005, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 4 settembre 2001, n. 24 (Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli));
pp) articolo 5 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese);
qq) legge regionale 21 luglio 2009, n. 14 (Disposizioni sanzionatorie, in applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, relative alle superfici vitate impiantate illegalmente);
rr) gli articoli 58, 59, 76 commi 6, 7, 10 e 11 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative);
ss) Allegato A della l.r. 18/2011 - Articolo 9, comma 1 (Funzioni conferite alle unioni speciali di comuni - Funzioni in materia agricola e in materia di funghi e tartufi);
tt) legge regionale 2 aprile 2014, n. 3 (Norme per favorire l'insediamento produttivo ed occupazionale in agricoltura, per promuovere l'agricoltura sostenibile. Disposizioni sulla lavorazione di piccoli quantitativi di prodotti agricoli. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 59 ed alla legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 );
uu) legge regionale 7 luglio 2014, n. 16 (Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 , modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 3 , modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 , abrogazione di leggi regionali vigenti) con esclusione dell' articolo 32, comma 1 ;
vv) regolamento regionale 28 giugno 2006, n. 7 (Regolamento di attuazione delle norme per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 - Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria);
zz) regolamento regionale del 15 luglio 2003 n. 10 (Regolamento di attuazione della l.r. 26 novembre 2002 n. 24 "Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria").
Perugia, 9 aprile 2015
MARINI
[8] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 4 maggio 2016, n. 6.
[9] - Abrogazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 4 maggio 2016, n. 6.
[10] - Abrogazione da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 4 maggio 2016, n. 6.
[11] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 4 maggio 2016, n. 6.
[12] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 4 maggio 2016, n. 6.
[13] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 4 maggio 2016, n. 6.
[14] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 4 maggio 2016, n. 6.
[15] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 4 maggio 2016, n. 6.
[16] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 4 maggio 2016, n. 6.
[17] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 4 maggio 2016, n. 6.
[18] - Integrazione da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 4 maggio 2016, n. 6.
[19] - Integrazione da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 4 maggio 2016, n. 6.
[20] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 4 maggio 2016, n. 6.
[21] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 4 maggio 2016, n. 6.
[22] - Abrogazione da: Articolo 9 Comma 2 legge Regione Umbria 4 maggio 2016, n. 6.
[23] - Integrazione da: Articolo 49 Comma 1 legge Regione Umbria 30 ottobre 2023, n. 15.
[24] - Integrazione da: Articolo 49 Comma 2 legge Regione Umbria 30 ottobre 2023, n. 15.
[25] - Integrazione da: Articolo 49 Comma 3 legge Regione Umbria 30 ottobre 2023, n. 15.
[26] - Integrazione da: Articolo 49 Comma 3 legge Regione Umbria 30 ottobre 2023, n. 15.
[27] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 50 Comma 1 legge Regione Umbria 30 ottobre 2023, n. 15.
[28] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 50 Comma 1 legge Regione Umbria 30 ottobre 2023, n. 15.
[29] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 50 Comma 2 legge Regione Umbria 30 ottobre 2023, n. 15.
[30] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 50 Comma 2 legge Regione Umbria 30 ottobre 2023, n. 15.
[31] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2023, n. 4.
[32] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2023, n. 4.
[33] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2023, n. 4.
[34] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2023, n. 4.
[35] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2023, n. 4.
[36] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 6 maggio 2023, n. 4.
[37] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 6 maggio 2023, n. 4.
[38] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 3 legge Regione Umbria 6 maggio 2023, n. 4.
[39] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 3 legge Regione Umbria 6 maggio 2023, n. 4.
[40] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 4 legge Regione Umbria 6 maggio 2023, n. 4.
[41] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2023, n. 4.
[42] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2023, n. 4.
[43] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 4 maggio 2016, n. 6.
[44] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 4 maggio 2016, n. 6.
[45] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 6 maggio 2023, n. 4.
[46] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 6 maggio 2023, n. 4.
[47] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2023, n. 4.
[48] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2023, n. 4.
[49] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2023, n. 4.
[50] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2023, n. 4.
[51] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2023, n. 4.
[52] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2023, n. 4.
[53] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2023, n. 4.
[54] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2023, n. 4.
[55] - Integrazione da: Articolo 8 Comma 2 legge Regione Umbria 6 maggio 2023, n. 4.
[56] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 3 legge Regione Umbria 6 maggio 2023, n. 4.
[57] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 3 legge Regione Umbria 6 maggio 2023, n. 4.
[58] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 3 legge Regione Umbria 6 maggio 2023, n. 4.
[59] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 3 legge Regione Umbria 6 maggio 2023, n. 4.
[60] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 26 maggio 2023, n. 6.
[61] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 26 maggio 2023, n. 6.
[62] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 26 maggio 2023, n. 6.
[63] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 26 maggio 2023, n. 6.
[64] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 26 maggio 2023, n. 6.
[65] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 26 maggio 2023, n. 6.
[66] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 26 maggio 2023, n. 6.
[67] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 26 maggio 2023, n. 6.
[68] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 26 maggio 2023, n. 6.
[69] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 26 maggio 2023, n. 6.
[70] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 26 maggio 2023, n. 6.
[71] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 26 maggio 2023, n. 6.
[72] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 Lettera e legge Regione Umbria 26 maggio 2023, n. 6.
[73] - Abrogazione da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 26 maggio 2023, n. 6.
[74] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 26 maggio 2023, n. 6.
[75] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 26 maggio 2023, n. 6.
[76] - Integrazione da: Articolo 28 Comma 1 legge Regione Umbria 15 ottobre 2024, n. 21.
[77] - Integrazione da: Articolo 28 Comma 2 legge Regione Umbria 15 ottobre 2024, n. 21.
[78] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 26 maggio 2023, n. 6.
[79] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 26 maggio 2023, n. 6.
[80] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 26 maggio 2023, n. 6.
[81] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 26 maggio 2023, n. 6.
[82] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 26 maggio 2023, n. 6.
[83] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 26 maggio 2023, n. 6.
[84] - Integrazione da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 26 maggio 2023, n. 6.
[85] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 26 maggio 2023, n. 6.
[86] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 26 maggio 2023, n. 6.
[87] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 26 maggio 2023, n. 6.
[88] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 12 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 26 maggio 2023, n. 6.
[89] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 26 maggio 2023, n. 6.
[90] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 12 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 26 maggio 2023, n. 6.
[91] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 26 maggio 2023, n. 6.
[92] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 12 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 26 maggio 2023, n. 6.
[93] - Integrazione da: Articolo 13 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 26 maggio 2023, n. 6.
[94] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 26 maggio 2023, n. 6.
[95] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 13 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 26 maggio 2023, n. 6.
[96] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 26 maggio 2023, n. 6.
[97] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 13 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 26 maggio 2023, n. 6.
[98] - Integrazione da: Articolo 13 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 26 maggio 2023, n. 6.
[99] - Integrazione da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 26 maggio 2023, n. 6.
[100] - Integrazione da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 26 maggio 2023, n. 6.
[101] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[102] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[103] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 3 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[104] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 3 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[105] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 3 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[106] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 4 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[107] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 4 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[109] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 5 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[110] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 6 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[111] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 5 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4. - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 6 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[112] - Abrogazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[113] - Abrogazione da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[114] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 3 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[115] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 4 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[116] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 4 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[117] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 4 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[118] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 4 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[119] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 4 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[120] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 4 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[121] - Abrogazione da: Articolo 2 Comma 5 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[122] - Abrogazione da: Articolo 2 Comma 5 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[123] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[124] - Abrogazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[125] - Abrogazione da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[126] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[127] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[128] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 2 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[129] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 2 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[130] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 3 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[131] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 3 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[132] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 4 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[133] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 4 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[134] - Integrazione da: Articolo 6 Comma 5 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[135] - Abrogazione da: Articolo 6 Comma 6 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[136] - Abrogazione da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[137] - Abrogazione da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[138] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[139] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[140] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 2 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[141] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 2 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[142] - Integrazione da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[143] - Abrogazione da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[144] - Abrogazione da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[145] - Abrogazione da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[146] - Abrogazione da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[147] - Integrazione da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[148] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 2 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[149] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 13 Comma 2 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[150] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 3 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[151] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 13 Comma 3 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[152] - Abrogazione da: Articolo 13 Comma 4 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[153] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 4 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[154] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 13 Comma 4 legge Regione Umbria 17 maggio 2017, n. 4.
[155] - Integrazione da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 26 maggio 2023, n. 6.
'In base all'articolo 51, comma 1 (Disposizioni di prima applicazione) della LR 15/2023 La Giunta regionale stabilisce i parametri di cui al comma 3 dell'art. 106, come modificato dalla L.R. 15/2023, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa LR 15/2023. (entrata in vigore 02/11/2023)
() -Art. 9, comma 1 della LR 4/2024 ? Disposizioni transitorie. 1. L?attestato di cui all?articolo 124 bis, comma 2, può essere rilasciato, a seguito di istanza, a coloro che hanno già partecipato effettivamente, entro i cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ad almeno il settantacinque per cento delle attività didattiche previste in un corso di diciotto ore in materia di raccolta funghi, ed ottenuto il relativo attestato di partecipazione rilasciato da uno dei soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo 124 bis.
(3) -LR_6/2023 entrata in vigore 15/06/2023. Art. 17, comma 2. Gli imprenditori agricoli e le cooperative sociali di cui all'articolo 153, comma 3, lettera a), della l.r. 12/2015, che esercitano l'attività di agricoltura sociale alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui al comma 1(v.nota (2)), devono presentare alla Regione la richiesta d''iscrizione nell'Elenco regionale delle fattorie sociali entro dodici mesi dall'entrata in vigore del citato regolamento di attuazione, previo adeguamento della propria attività alle disposizioni del Titolo VIII della citata l.r. 12/2015 e del regolamento di attuazione medesimo.
(2) -LR 6/2023 - Art. 17 (Disposizioni transitorie) 1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (15/06/2023) adotta il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, della l.r. 12/2015, relativamente alla disciplina delle fattorie sociali.
(1) -La Giunta regionale adotta le norme di adeguamento al regolamento di attuazione previsto dal presente articolo, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della L.R. 17 maggio 2017, n. 4.