Art. 1
(1)
(Oggetto)
1.
Il presente regolamento in attuazione del
Titolo VIII, Sezione I della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12
(Testo unico in materia di agricoltura) definisce, ai fini dell'esercizio delle attività agrituristiche, in particolare:
a)
le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività agrituristiche, ai sensi dell'
articolo 138, comma 8 della l.r. 12/2015
;
b)
le caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo, ai sensi dell'
articolo 139, comma 3 della l.r. 12/2015
;
c)
le tabelle per la valutazione del tempo lavoro, ai sensi dell'
articolo 140, comma 2 della l.r. 12/2015
;
d)
le modalità per la verifica dei limiti relativi ai prodotti agroalimentari somministrati, nonché per l'indicazione dell'origine degli stessi ai sensi dell'
articolo 140, comma 6 della l.r. 12/2015
;
e)
le modalità per la verifica della connessione ai sensi dell'
articolo 140, comma 7 della l.r. 12/2015
;
f)
i requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche, ai sensi dell'
articolo 142, comma 1 della l.r. 12/2015
;
g)
le modalità e i limiti per lo svolgimento delle attività di preparazione, confezionamento, vendita, somministrazione di alimenti e bevande e macellazione degli animali, ai sensi dell'
articolo 142, comma 5 della l.r. 12/2015
;
h)
le modalità operative per l'abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell'
articolo 143, comma 6 della l.r. 12/2015
;
i)
il contenuto, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche, di seguito denominato elenco agriturismo, ai sensi dell'
articolo 144, comma 3 della l.r. 12/2015
;
j)
i criteri di classificazione degli agriturismi ai sensi dell'
articolo 145, comma 3 della l.r. 12/2015
;
k)
le modalità, la tipologia e i contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione ai sensi dell'
articolo 145, comma 4 della l.r. 12/2015
;
l)
le modalità di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio delle attività agrituristiche, ai sensi dell'
articolo 161, comma 1 della l.r. 12/2015
;
m)
le linee guida per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo, ai sensi dell'
articolo 164, comma 4 della l.r. 12/2015
.
Art. 2
(Modalità operative per l'esercizio delle attività agrituristiche)
1.
L'attività di ospitalità di cui all'
articolo 138, comma 4, lettera a) della l.r. 12/2015
consiste nella fornitura del servizio di pernottamento, con eventuale somministrazione della prima colazione, organizzata in:
a)
alloggi, ricavati in appositi locali nella disponibilità dell'azienda agricola, compresa l'abitazione principale dell'imprenditore agricolo;
b)
spazi aperti, opportunamente strutturati in piazzole predisposte per la sosta di tende, roulottes e autocaravan o attrezzate, da parte dell'imprenditore agricolo, con strutture leggere removibili.
2.
Il pernottamento in alloggi di cui al
comma 1, lettera a)
può essere organizzato dall'imprenditore agricolo che esercita attività agrituristiche, di seguito denominato imprenditore agrituristico, in funzione del servizio che intende offrire, in camere, appartamenti, unità abitative autonome purché realizzati nel rispetto delle vigenti normative urbanistiche ed igienico-sanitarie.
3.
Nel caso di unità abitative autonome e appartamenti di cui al
comma 2
per letto aggiunto richiesto dall'ospite, ai sensi dell'
articolo 140, comma 8 della l.r. 12/2015
, può essere utilizzato un divano letto richiudibile posizionato in un locale adibito a soggiorno.
4.
Qualora l'imprenditore agrituristico fornisca il servizio di somministrazione della prima colazione, per la preparazione e la somministrazione della stessa può essere utilizzata la cucina domestica nel rispetto di quanto previsto all'
articolo 8
.
5.
Le piazzole per l'ospitalità in spazi aperti di cui al
comma 1, lettera b)
devono essere realizzate sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nell'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento e nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e prevenzione incendi. Tali piazzole possono avere una superficie a prato, a terra battuta o a pavimentazione permeabile.
6.
Le aree attrezzate in spazi aperti di cui al
comma 1, lettera b)
possono essere dotate di barbecue in muratura, di tavoli e panche amovibili.
7.
Non rientra nelle attività agrituristiche la fornitura, sui terreni di pertinenza dell'azienda agricola, del servizio di rimessaggio per roulottes, autocaravan o altri veicoli.
8.
L'attività di somministrazione di pasti e bevande di cui all'
articolo 138, comma 4, lettera b) della l.r. 12/2015
si configura come offerta di un insieme di pietanze e bevande quale espressione e valorizzazione delle produzioni agricole aziendali e del territorio regionale, delle tradizioni enogastronomiche tipiche locali e della cultura alimentare dell'Umbria. Non possono essere somministrati prodotti tipici e bevande di altre Regioni o di Stati esteri salvo quelli legati agli usi locali ove presenti, ovvero, quelli tipici dei territori confinanti con la Regione.
9.
Nel limite dei posti tavola autorizzati, previa segnalazione nella SCIA, è possibile fornire anche pasti da asporto per gli ospiti, nel rispetto di quanto previsto all'
articolo 8
.
10.
Il servizio di degustazione di prodotti aziendali di cui all'
articolo 138, comma 4, lettera c) della l.r. 12/2015
non deve configurarsi come pasto completo ma come offerta di prodotti aziendali. Tale servizio è finalizzato principalmente a valorizzare e promuovere la corretta utilizzazione enogastronomica dei prodotti aziendali anche integrati con prodotti di aziende agricole della zona e prodotti caratterizzati da marchi di qualità. Per il servizio di degustazione, l'ospite deve provvedere direttamente al ritiro di alimenti e bevande al tavolo di servizio; il servizio assistito al tavolo, tipico dell'attività di somministrazione dei pasti, non è consentito. Per la degustazione devono essere predisposti locali o spazi dedicati come previsti all'
articolo 8
, commi 13 e 14.
11.
Il servizio di degustazione dei prodotti aziendali può essere erogato anche all'esterno dei beni fondiari dell'imprenditore agrituristico, in occasione di fiere, sagre, eventi paesani o manifestazioni promozionali, purché finalizzato alla promozione e alla valorizzazione del territorio e delle produzioni agricole locali, nel rispetto della normativa vigente di settore. L'attività di degustazione nel corso dei suddetti eventi può essere accompagnata da un'attività di informazione sui prodotti presentati e sui relativi metodi di produzione.
12.
Il servizio di degustazione dei prodotti aziendali può essere erogato, nel rispetto della normativa vigente in particolare igienico sanitaria, anche presso altri agriturismi o aziende agricole utilizzando i prodotti agricoli di entrambe le aziende e può dar luogo ad autonomo corrispettivo.
13.
L'attività di somministrazione di pasti e bevande e la degustazione dei prodotti aziendali può essere consentita, previa segnalazione nella SCIA, anche in spazi all'aperto, in aggiunta ai locali autorizzati, ivi compresa la possibilità di utilizzare zone di cottura poste all'esterno dell'edificio, fermo restando il rispetto dei limiti massimi di posti tavola autorizzati e previa verifica della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza sul lavoro da parte dei servizi sanitari.
14.
L'attività di preparazione e somministrazione di pasti e bevande, nonché l'organizzazione di degustazione di prodotti aziendali trasformati in prodotti enogastronomici di cui all'articolo 138, comma 4, lettere b) e c) della
l.r. 12/2015
, è soggetta, oltre al rispetto della normativa vigente in materia, all'osservanza delle disposizioni in campo alimentare ed in particolare del
regolamento (CE) n. 852/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (di seguito
Reg. CE n. 852/2004
) e del
regolamento (CE) n. 178/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
15.
I titolari delle aziende agrituristiche che svolgono le attività di cui al
comma 14
, presentano, ai sensi dell'
articolo 6 del Reg. CE n. 852/2004
, la Notifica ai fini della Registrazione (di seguito N.I.A. Sanitaria) allo sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) del Comune competente per territorio. Il comune trasmette la N.I.A. Sanitaria all'Azienda USL territorialmente competente per l'effettuazione del controllo di cui all'
articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193
(Attuazione della
direttiva 2004/41/CE
relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore).
16.
Non rientra nelle attività agrituristiche la locazione degli edifici destinati ad agriturismo, dei terreni e degli spazi aperti di pertinenza dell'azienda agricola, per lo svolgimento dell'attività di catering da parte di soggetti terzi all'impresa agricola.
17.
Le attività di ospitalità di cui all'
articolo 138, comma 4, lettera d) della l.r. 12/2015
, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale, possono svolgersi autonomamente rispetto alle attività di cui all'articolo 138, comma 4, lettere a), b) e c) della medesima
l.r. 12/2015
e dar luogo ad autonomo corrispettivo qualora siano connesse all'attività agricola dell'imprenditore nei limiti stabiliti all'
articolo 6
.
18.
Non rientra tra le attività agrituristiche di cui all'
articolo 138, comma 4, lettera d) della l.r. 12/2015
la pratica sportiva con l'impiego di armi da fuoco.
19.
L'attività venatoria è ammessa e connessa all'attività agricola, esclusivamente nelle aziende agrituristico-venatorie in possesso dei requisiti di cui al
regolamento regionale 9 agosto 1995, n. 35
(Norme per la gestione delle Aziende faunistico venatorie e agrituristico-venatorie).
20.
Rientra tra le attività finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale di cui all'
articolo 138, comma 4, lettera d) della l.r. 12/2015
anche la vendita di prodotti dell'artigianato tipico umbro presso l'azienda, da parte dell'imprenditore agrituristico attraverso accordi con le aziende artigianali locali. Tali attività, da svolgere nel rispetto delle specifiche normative di settore, possono dare luogo ad autonomo corrispettivo.
Art. 3
(Esercizio delle attività agrituristiche in forma associativa e contratti di filiera)
1.
Ai fini del presente regolamento per imprenditori agricoli associati fra loro di cui all'
articolo 138, comma 1 della l.r. 12/2015
, si intendono due o più imprenditori agricoli che esercitano le attività agrituristiche riuniti in forma associata, nelle modalità previste dal
codice civile
e dalle ulteriori normative vigenti di settore, con la finalità di un'ospitalità agrituristica integrata.
2.
Le forme associative di cui al
comma 1
devono prevedere la partecipazione di imprenditori agricoli che esercitano attività agrituristiche di cui all'
articolo 138 della l.r. 12/2015
iscritti all'elenco regionale di cui all'
articolo 12
i quali esercitano la propria attività in unità operative agricole ubicate nel territorio umbro.
3.
Al fine di promuovere il sistema di filiera corta, in coerenza con quanto previsto dall'
articolo 137, comma 1, lettera f) della l.r. 12/2015
, gli imprenditori agrituristici possono concludere accordi, almeno triennali, con imprese agricole locali nell'ambito delle attività agrituristiche di somministrazione di pasti e bevande e di degustazione di prodotti aziendali. Gli accordi sono conservati presso le imprese interessate per rendere tracciabile il prodotto utilizzato.
4.
Sono considerati prodotti propri, ai fini del rispetto dei limiti di cui all'
articolo 140, comma 4, lettera a) della l.r. 12/2015
, i prodotti aziendali forniti dalle imprese agricole locali con le quali l'imprenditore agrituristico ha sottoscritto gli accordi di cui al
comma 3
.
Art. 4
(Modalità per la verifica dei limiti relativi ai prodotti agroalimentari somministrati, nonché per l'indicazione dell'origine degli stessi)
1.
Il presente articolo stabilisce, ai sensi dell'
articolo 1, comma 1, lettera d)
le modalità per la verifica dei limiti di cui all'articolo 140, comma 4, lettere a), b) e c) della
l.r. 12/2015
, nonché per l'indicazione dell'origine dei prodotti impiegati.
2.
Ai fini della verifica di cui al
comma 1
le lavorazioni esterne all'azienda dei prodotti propri di cui all'
articolo 138, comma 5 della l.r. 12/2015
devono essere dimostrate sia con documentazione fiscale attestante la lavorazione, sia con documentazione di conferimento o vendita dei prodotti agricoli e il successivo ritiro o acquisto del prodotto trasformato in misura proporzionale al prodotto agricolo conferito.
3.
Sono prodotti propri anche quelli ottenuti attraverso regolari contratti di soccida semplice quando la proprietà degli animali è solo ed esclusivamente dell'imprenditore agrituristico in qualità di soccidante. Gli animali allevati con il contratto di soccida non rientrano nel calcolo delle giornate di lavoro agricolo per stabilire il rapporto di connessione a fini agrituristici.
4.
Sono inoltre prodotti propri la fauna selvatica, i prodotti vegetali spontanei compresi i tartufi prelevati nel territorio regionale dall'imprenditore agrituristico, nonché i pesci di acqua dolce pescati nei laghetti ad uso agricolo annessi all'azienda agricola ai sensi delle normative vigenti.
5.
I prodotti regionali di cui all'
articolo 140, comma 4, lettera b) della l.r. 12/2015
sono quelli prodotti e/o trasformati da aziende agricole e agroalimentari situate nel territorio umbro e ottenuti comunque da materia prima coltivata, allevata, cacciata, pescata o raccolta nel territorio umbro.
6.
Per i prodotti regionali la cui provenienza non è certificata da marchi di origine il requisito di provenienza deve essere attestato nell'etichetta della confezione commerciale o nella scheda tecnica di prodotto o da apposita dichiarazione rilasciata dal produttore o dal fornitore.
7.
Sono considerati prodotti regionali i prodotti dell'enogastronomia tipici della tradizione locale consolidata, ancorché la materia prima provenga da fuori regione, quali panpepato e rocciata ovvero i prodotti necessari per le pietanze tipiche della tradizione locale quali baccalà alla perugina o baccalà alla ceraiola e non reperibili nel territorio regionale.
8.
Sono altresì considerati prodotti regionali i tartufi, i funghi e gli asparagi acquistati da soggetti terzi e prelevati nel territorio regionale. Tale condizione deve essere dichiarata dal fornitore.
9.
Sono esclusi dal calcolo dei limiti di cui all'
articolo 140, comma 4 della l.r. 12/2015
i prodotti alimentari destinati alle persone che soffrono di allergie o intolleranze alimentari, prodotti ed etichettati nel rispetto della normativa vigente. Ai fini dell'esclusione dal calcolo dei limiti, nelle relative fatture di acquisto deve essere specificata la tipologia di prodotto.
10.
Sono esclusi altresì dal calcolo dei limiti di cui all'
articolo 140, comma 4 della l.r. 12/2015
i prodotti alimentari utilizzati per la prima colazione degli ospiti da parte di imprese agrituristiche con il solo servizio di alloggio, fermo restando la preferenza dell'utilizzo di prodotti aziendali o del territorio.
11.
Ai fini della verifica dei limiti di cui al
comma 1
, l'imprenditore agrituristico deve esporre in modo ben visibile agli ospiti, nel locale dove vengono somministrati i pasti e le bevande o dove si organizza la degustazione dei prodotti aziendali, le seguenti informazioni:
a)
l'elenco dettagliato delle pietanze e delle bevande offerte;
b)
l'indicazione della provenienza dei prodotti utilizzati per le pietanze con i riferimenti necessari alla esatta individuazione dei fornitori dei prodotti regionali;
c)
l'indicazione delle pietanze destinate alle persone che soffrono di allergie o intolleranze alimentari con i riferimenti necessari alla esatta individuazione dei fornitori dei prodotti.
12.
Tutti i prodotti utilizzati per la somministrazione di pasti e di bevande e per la degustazione di prodotti, compresi i prodotti propri dell'azienda agricola, devono risultare nella contabilità aziendale.
13.
Ai fini della verifica dei limiti di cui al
comma 1
, ai prodotti propri aziendali che vengono ceduti all'azienda agrituristica mediante movimento interno di beni con emissione di specifica documentazione fiscale a norma di legge, può essere applicato il più probabile valore di mercato rilevato dai preziari della Camera di commercio locale o dei mercati agricoli della zona, o in alternativa, nel caso in cui l'azienda svolga anche attività di vendita diretta, i prezzi di vendita effettivamente realizzati nell'anno solare precedente.
14.
La struttura regionale competente in materia di agriturismo, di seguito struttura regionale competente, predispone una tabella divisa in sezioni relative alle fatture di acquisto dei prodotti di cui all'articolo 140, comma 4, lettere a), b) e c) della
l.r. 12/2015
, nonché a quelle dei prodotti di cui al
comma 9
, oggetto di una sezione speciale.
15.
L'imprenditore agrituristico deve compilare la tabella di cui al
comma 14
e renderla disponibile al momento della verifica da parte degli organi competenti. Tale tabella deve essere accompagnata da una dichiarazione dello stesso imprenditore con la quale attesta che:
a)
le fatture di acquisto dei prodotti utilizzati per la somministrazione di pasti e bevande e per la degustazione, riportate in tabella sono anche presenti nella contabilità fiscale dell'azienda;
b)
le fatture di acquisto dei prodotti utilizzati per la somministrazione di pasti e bevande e per la degustazione, presenti nella contabilità fiscale sono riportate integralmente nella tabella;
c)
i prezzi applicati ai prodotti propri sono stati desunti dai preziari della Camera di Commercio locale o dai prezzi medi agricoli della zona di riferimento per lo specifico prodotto nonché dai prezzi medi applicati dall'azienda agricola per la vendita degli stessi prodotti, attestati dalle fatture di vendita relative all'anno solare precedente.
16.
Ai fini della verifica l'imprenditore agrituristico deve fornire i seguenti documenti:
a)
la tabella di cui al
comma 14
con allegata dichiarazione;
b)
l'elenco dettagliato delle pietanze e delle bevande offerte, comprese quelle destinate alle persone che soffrono di allergie o intolleranze alimentari di cui al
comma 9
;
c)
l'indicazione della provenienza dei prodotti aziendali propri, regionali e extra regionali e dei prodotti utilizzati per le pietanze destinate alle persone che soffrono di allergie o intolleranze alimentari con i riferimenti necessari alla esatta individuazione dei fornitori dei prodotti extra aziendali;
d)
i documenti fiscali delle forniture e auto forniture, relativi all'ultimo anno finanziario;
e)
gli eventuali accordi stipulati con altre aziende agricole umbre previsti dall'
articolo 3, comma 3
;
f)
le dichiarazioni o scheda tecnica di prodotto del produttore o del fornitore per i prodotti regionali non certificati.
Art. 5
(Edifici da destinare alle attività agrituristiche)
1.
Negli edifici di cui all'
articolo 139, comma 1 della l.r. 12/2015
è possibile effettuare gli interventi di cui all'articolo 91, commi 1, 4, 6 e 8 della
legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1
(Testo unico governo del territorio e materie correlate) e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento. Detti edifici devono essere esistenti alla data del 31 marzo 2006 ai sensi dell'
articolo 91, comma 9 della l.r. 1/2015
e rispondere alla definizione di cui all'
articolo 22 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2
"Norme regolamentari attuative della
legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1
(Testo unico Governo del territorio e materie correlate)".
2.
Per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 1
possono essere ammesse le deroghe previste dagli articoli 156 e 157 della
l.r. 1/2015
.
3.
Gli edifici ubicati nel fondo ove si svolge l'attività agricola di cui all'
articolo 139, comma 3 della l.r. 12/2015
, sono gli edifici residenziali la cui particella catastale, comprensiva di eventuale corte, è confinante con una particella agricola avente reddito dominicale ed agrario, ovvero gli edifici strettamente connessi con l'attività agricola svolta quali cantine, magazzini, frantoi e rimesse attrezzi. Nel caso in cui tra l'edificio e il fondo agricolo si interponga una infrastruttura viaria ovvero una unità improduttiva tale che la distanza tra il fabbricato e il fondo non superi cinquanta metri lineari, si considera comunque che l'edificio da destinare ad agriturismo è ubicato nel fondo. Tale principio si applica anche nel caso in cui, a causa di successioni ereditarie, debitamente dimostrate, si interpongano tra la proprietà del titolare dell'azienda agrituristica e l'edificio da destinare ad agriturismo, particelle di altra proprietà.
4.
Qualora le attività agrituristiche si svolgano in locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo ai sensi dell'
articolo 139, comma 3 della l.r. 12/2015
, gli stessi devono consentire all'ospite autonomia abitativa con servizi igienici separati da quello dell'imprenditore. In tali casi non è consentito l'uso autonomo della cucina dell'imprenditore agricolo da parte dell'ospite per la preparazione dei pasti.
5.
Ai fini del presente regolamento per fondo privo di fabbricati di cui all'
articolo 139, comma 3 della l.r. 12/2015
si intende il fondo completamente sprovvisto di fabbricati, ovvero il fondo in cui i fabbricati ivi esistenti siano indispensabili per l'espletamento dell'ordinaria attività agricola.
6.
Ai fini del presente regolamento, relativamente agli edifici ubicati al di fuori del fondo di cui all'
articolo 139, comma 3 della l.r. 12/2015
, per abitazione dell'imprenditore agricolo si intende l'edificio in cui lo stesso, in qualità di persona fisica, ha la residenza, ovvero l'edificio in cui l'imprenditore agricolo, sia in forma individuale che di società o cooperativa, ha la sede legale. Tali edifici rispondono alle caratteristiche di ruralità e del luogo ove sono ubicati quando possiedono le tradizionali caratteristiche tipologiche e costruttive dell'edilizia rurale individuate dal comune ai sensi della normativa vigente, ovvero quando per tali edifici è possibile comprovare, mediante visura storica, la pregressa iscrizione al catasto come fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, tra cui i beni immobili destinati all'allevamento degli animali, alla trasformazione e alla conservazione dei prodotti agricoli.
Art. 6
(Modalità per la verifica della connessione tra attività agrituristiche e attività agricole)
1.
Al fine di definire la connessione, ai sensi dell'
articolo 140, comma 7 della l.r. 12/2015
, l'attività agrituristica è connessa a quella agricola quando non sottrae risorse all'esercizio della stessa e assicura l'ottimale utilizzazione delle risorse aziendali. Tale connessione si realizza quando, nell'esercizio delle attività agrituristiche, vengono impiegati fattori produttivi quali materie prime, prodotti, immobili, attrezzatture, strutture e personale ordinariamente utilizzati nell'attività agricola che comunque deve rimanere prevalente.
2.
L'attività agricola è prevalente quando il volume complessivo di tale attività, in termini di tempo - lavoro, è maggiore a quello necessario per la svolgimento delle attività agrituristiche. La prevalenza delle attività agricole è valutata sulla base del tempo - lavoro, confrontando le giornate lavorative occorrenti per le singole colture, per la selvicoltura, per gli allevamenti, per le attività connesse di trasformazione dei prodotti agricoli con le giornate lavorative previste per l'espletamento delle attività agrituristiche.
3.
Per la determinazione del tempo - lavoro annuo si applicano le tabelle riportate nell'Allegato B) che forma parte integrante al presente regolamento che individuano le giornate di lavoro annuo dedicate a ciascuna tipologia di coltura e allevamento e quelle dedicate alle attività agrituristiche.
4.
Per le aziende che ricadono nelle zone montane e svantaggiate, per le zone parco, per le aree protette e per le zone Natura 2000 come individuate in base alla normativa europea vigente, nonché per le aziende biologiche regolarmente registrate, il tempo - lavoro necessario per le attività agricole di cui all'Allegato B del presente regolamento, viene moltiplicato per un coefficiente compensativo pari a tre, in relazione al disagio socioeconomico degli addetti e alle maggiori difficoltà operative che si hanno in tali zone e per tali attività. Tale coefficiente compensativo viene applicato per la quota del fondo ricadente nelle suddette zone ovvero per la quota del fondo agricolo e per gli allevamenti sottoposti a regime biologico.
5.
L'attività agricola si considera comunque prevalente quando l'imprenditore agricolo svolge attività di ricezione e/o di somministrazione di pasti e bevande per un numero complessivo di ospiti non superiore a dieci giornalieri. Ai fini del presente disposto è possibile autorizzare un numero massimo di dieci posti letto complessivi e dieci posti a sedere. Nel caso di aree di sosta possono essere autorizzate non più di cinque piazzole considerata una capacità media per piazzola di due ospiti. La presenza di ospiti giornaliera, verificata dalle fatture, non può comunque superare il numero di dieci. In tale caso l'azienda deve avere una superficie agricola utilizzabile di almeno due ettari e l'imprenditore agricolo deve avere costituito e validato il fascicolo aziendale presso un Centro di assistenza agricola (CAA) regolarmente riconosciuto ai sensi di legge.
6.
La connessione delle attività ricreative o culturali di cui all'
articolo 138, comma 4, lettera d) della l.r. 12/2015
con l'attività agricola è verificata quando le stesse sono esercitate con risorse agricole, storiche, ambientali e culturali effettivamente presenti nell'ambito dell'azienda agricola e del territorio nel quale l'azienda è inserita e tali attività possono svolgersi autonomamente rispetto alle altre attività agrituristiche e possono dar luogo ad autonomo corrispettivo. Tale connessione deve essere oggetto di apposita relazione da allegare alla istanza per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche.
7.
Rientrano tra le attività connesse di cui al
comma 6
la pesca esercitata sui laghetti ad uso agricolo inseriti nel fondo, l'attività venatoria esercitata nel fondo stesso ove consentito dal
r.r. 35/1995
, le attività escursionistiche e di ippoturismo strettamente legate al mondo rurale e finalizzate a tutelare, qualificare e valorizzare le peculiarità e le risorse specifiche di ciascuna azienda agricola e del territorio rurale in cui questa è inserita.
8.
Le attività ricreative e culturali di cui all'
articolo 138, comma 4, lettera d) della l.r. 12/2015
per le quali non si realizza la connessione di cui al
comma 6
, possono considerarsi come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti dell'azienda agrituristica e la partecipazione anche facoltativa a tali attività non può dare luogo ad autonomo corrispettivo.
9.
Rientrano tra i servizi integrativi e accessori di cui al
comma 8
anche le attività volte alla cura del benessere e della salute, quali i centri benessere, i centri termali, le fattorie della salute, i centri sportivi e simili tra cui le piscine e i campi sportivi di ogni genere, nonché l'attività convegnistica e di organizzazione di gare agonistiche sportive, svolte nel rispetto delle specifiche norme di settore.
10.
L'imprenditore agricolo che esercita attività agrituristiche non può dare in locazione o in gestione le strutture agrituristiche a terzi.
11.
Non rientra tra le attività agrituristiche l'ospitalità in alloggi, al medesimo soggetto, superiore a novanta giorni.
Art. 7
(Requisiti dei locali e delle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche)
1.
Nell'ambito delle aziende agrituristiche gli immobili destinati ad alloggi devono possedere le dimensioni minime dei locali relativi alle tipologie ricettive "case e appartamenti per vacanze gestite in forma imprenditoriale e country houses" di cui alla Tabella P allegata al
regolamento regionale 13 settembre 2018, n. 8
"Norme regolamentari attuative per l'esercizio delle attività delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggio e filiali di cui all'
articolo 56, comma 1 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8
(Legislazione turistica regionale)".
2.
I requisiti igienico sanitari dei locali di cui al
comma 1
devono essere rispondenti alla vigente normativa, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.
3.
Al fine di garantire l'accessibilità agli immobili destinati alle attività agrituristiche ai diversamente abili, per l'abbattimento di barriere architettoniche l'imprenditore agrituristico deve assicurare le opere provvisionali di cui all'
articolo 142, comma 6 della l.r. 12/2015
, fatte salve le opere pertinenziali per l'eliminazione di barriere architettoniche di cui all'
articolo 21, comma 3, lettera e) del r.r. 2/2015
ove conformi alla normativa comunale e statale.
4.
Nell'ambito degli alloggi agrituristici sono assicurati i seguenti servizi ed attrezzature:
a)
cambio o fornitura della biancheria almeno due volte la settimana e comunque all'arrivo di nuovi ospiti;
b)
pulizia delle camere, almeno due volte la settimana o, se lasciata alla cura del cliente, la messa a disposizione dell'attrezzatura necessaria;
c)
locale bagno completo ogni quattro posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di un locale bagno completo;
d)
utilizzo di un apparecchio telefonico per comunicazioni esterne;
e)
una cassetta medica con materiale di pronto soccorso; nel caso di ospitalità in appartamenti deve essere fornita una cassetta medica di pronto soccorso per ognuno di essi;
f)
idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti.
Art. 8
(Modalità e limiti per lo svolgimento delle attività di preparazione, confezionamento, vendita, somministrazione di alimenti e bevande)
1.
Con il presente articolo vengono definite, ai sensi dell'
articolo 163, comma 1, lettera g), della l.r. 12/2015
, le modalità e i limiti per lo svolgimento delle attività di preparazione, confezionamento, vendita e somministrazione di alimenti e bevande.
2.
Ai fini del presente regolamento, per attività di preparazione e confezionamento di alimenti e bevande si intendono le operazioni di trasformazione della materia prima intesa come prodotto agricolo o zootecnico tal quale o prodotto spontaneo della terra e le operazioni di lavorazione dei prodotti di prima trasformazione destinati alla somministrazione dei pasti e bevande, alla degustazione dei prodotti aziendali nonché alla vendita diretta in azienda.
3.
Per attività di somministrazione di alimenti si intendono le attività di somministrazione dei pasti e bevande e di degustazione previste all'articolo 138, comma 4, lettere b) e c) della
l.r. 12/2015
.
4.
Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le attività di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla N.I.A. Sanitaria di cui all'
articolo 2, comma 15
.
5.
Per le attività di cui ai commi 2 e 3 l'imprenditore agrituristico utilizza la cucina aziendale o il laboratorio polifunzionale, nonché la cucina domestica dell'imprenditore. Le caratteristiche e modalità di utilizzo dei suddetti locali sono riportate nell'Allegato C) che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
6.
La preparazione e il confezionamento di alimenti e bevande di cui al
comma 2
possono essere effettuate nella cucina aziendale o nel laboratorio polifunzionale. Tali attività possono essere effettuate anche nella cucina domestica esclusivamente per:
a)
confetture nel quantitativo massimo di 5 Kg/settimana;
b)
salse nel quantitativo massimo di 1 Kg/settimana;
c)
imbottigliamento di olio secondo le modalità stabilite dalla normativa di settore nel quantitativo massimo di 3 litri/settimana.
7.
La preparazione e il confezionamento degli alimenti possono avvenire, solo in momenti diversi da quelli destinati alla somministrazione dei pasti, da parte di personale adeguatamente formato e dopo un'accurata analisi del rischio.
8.
L'imprenditore agrituristico deve redigere il Piano di autocontrollo contenente le misure da adottare per garantire la sicurezza igienica e l'integrità dei prodotti alimentari, ai sensi della normativa vigente. In tale Piano deve essere stabilita altresì l'analisi del rischio riguardante, in particolare, i principali microrganismi patogeni ad esempio il Clostridium Botulinum. Il Piano deve inoltre stabilire anche le modalità di somministrazione dei pasti di asporto.
9.
In caso di congelamento di alimenti, il congelamento stesso deve essere effettuato previo trattamento con adeguato abbattitore di temperatura e la data di congelamento deve essere riportata in apposita etichetta.
10.
I prodotti confezionati destinati al consumo interno dell'agriturismo devono garantire il rispetto della tracciabilità, in particolare le confezioni devono riportare le informazioni sugli allergeni e sul termine minimo di conservazione. I prodotti confezionati destinati alla vendita diretta devono essere etichettati ai sensi della normativa vigente, in particolare al
regolamento CE 25 ottobre 2011, n. 1169
in materia di informazione sugli alimenti ai consumatori.
11.
Per le attività di somministrazione dei pasti e bevande di cui all'
articolo 138, comma 4, lettera b) della l.r. 12/2015
sono utilizzati i locali e gli spazi esterni, nella disponibilità dell'azienda agricola nel rispetto delle caratteristiche e delle modalità di utilizzo previste nell'Allegato C) del presente regolamento.
12.
Per le attività di degustazione di cui all'
articolo 138, comma 4, lettera c) della l.r. 12/2015
, qualora sia necessaria una preparazione, questa può essere svolta nel laboratorio polifunzionale aziendale o nella cucina aziendale, nonché nella cucina domestica per un numero massimo di dieci ospiti.
13.
La degustazione può essere svolta nella sala di somministrazione dei pasti, in adeguate sale comuni della struttura agrituristica, nonché, nel caso di degustazione rivolta ad numero massimo di dieci ospiti, nel locale prossimo alla cucina domestica quale sala o soggiorno.
14.
Nel caso di degustazioni in spazi aperti gli stessi devono essere in stretta prossimità con i locali di preparazione e devono presentare superfici calpestabili a prova di acqua e polvere, realizzabili anche attraverso l'inerbimento del terreno.
15.
Per l'esercizio delle attività di cui ai commi 2 e 3, l'azienda agricola può approvvigionarsi di carni di selvaggina cacciata, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza alimentare, con le modalità e i limiti previsti dai provvedimenti regionali vigenti in materia di sanità veterinaria e sicurezza alimentare.
16.
Le carni di selvaggina cacciata di cui al
comma 15
possono essere:
a)
reperite direttamente dai cacciatori o derivanti dalla selvaggina cacciata dallo stesso imprenditore agrituristico nel caso di selvaggina abbattuta nell'esercizio dell'attività venatoria, per un quantitativo di un capo intero per cacciatore per anno per la selvaggina di grossa taglia e di cinquecento capi per cacciatore per anno per la piccola selvaggina, con obbligo di tracciarne la provenienza mediante acquisizione del modello elaborato dalla struttura competente in materia di sanità veterinaria e sicurezza alimentare;
b)
reperite da centri di lavorazione di selvaggina riconosciuti ai sensi del
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004
che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, per quanto riguarda la selvaggina abbattuta nell'ambito di piani di abbattimento selettivo;
c)
reperite da imprese alimentari riconosciute ai sensi del
Reg. CE 853/2004
o registrate ai sensi del
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004
sull'igiene dei prodotti alimentari.
17.
I rifiuti di cucina, come stabilito dall'
articolo 2, comma 2, lettera g) del regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009
/CE recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il
regolamento (CE) n. 1774/2002
(regolamento sui sottoprodotti di origine animale), possono essere gestiti come rifiuti urbani o assimilabili attraverso il servizio pubblico territoriale, sia per quello che concerne la raccolta differenziata che per il compostaggio domestico.
18.
Le imprese agrituristiche che esercitano le attività di preparazione, confezionamento, vendita e somministrazione di alimenti e bevande, sono tenute in tutti i casi al rispetto dei vincoli e dei limiti imposti dalle disposizioni vigenti.
Art. 9
(Modalità e limiti per lo svolgimento delle attività di macellazione degli animali)
1.
All'imprenditore agrituristico è consentita la macellazione di pollame, lagomorfi quali conigli e lepri e piccola selvaggina allevata, con i seguenti limiti:
a)
fino a 500 unità per anno, complessivi nel rispetto delle seguenti condizioni:
1)
l'azienda agricola sia registrata con assegnazione dei relativi codici aziendali di allevamento ai sensi della normativa in materia di anagrafe del bestiame;
2)
tenuta del registro dei trattamenti terapeutici effettuati sugli animali di cui alla normativa vigente, da conservare, con le relative ricette, per almeno cinque anni;
3)
tenuta del registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento ai sensi della normativa vigente;
4)
applicazione della normativa in materia di alimentazione animale ai sensi del
Reg. (CE) 12 gennaio 2005, n. 183/2005
che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi, relativamente alla tracciabilità dei mangimi zootecnici utilizzati, e alla registrazione dell'Azienda presso il Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL competente per il territorio;
b)
nella misura massima di diecimila capi per anno complessivi, secondo le disposizioni previste dai provvedimenti regionali vigenti in materia di sanità veterinaria e sicurezza alimentare.
2.
La macellazione di pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata nell'azienda agricola del produttore può avvenire anche in macelli mobili funzionali a tali aziende agricole con le modalità previste dai provvedimenti regionali vigenti in materia di sanità veterinaria e sicurezza alimentare.
3.
La macellazione in azienda è consentita se gli animali di cui al
comma 1
sono di proprietà dell'imprenditore agrituristico che esercita le attività agrituristiche. Non è consentita la macellazione per soggetti terzi.
4.
La macellazione è consentita nei locali e negli spazi all'aria aperta aventi le caratteristiche e con le modalità di cui all'Allegato C) del presente regolamento.
5.
Il congelamento delle carni di animali macellati può essere effettuato previo trattamento con adeguato abbattitore di temperatura e la data di congelamento deve essere riportata in apposita etichetta.
6.
Le imprese agrituristiche che esercitano attività di macellazione degli animali, sono tenute in tutti i casi al rispetto dei vincoli e limiti imposti dalle disposizioni vigenti.
7.
L'attività di macellazione degli animali, nell'ambito delle attività agrituristiche, è subordinata alla N.I.A. Sanitaria di cui all'
articolo 2, comma 15
, da riportare nella SCIA.
Art. 10
(Abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche)
1.
L'imprenditore agricolo che intende esercitare le attività agrituristiche di cui al presente regolamento è tenuto alla costituzione e validazione del fascicolo aziendale nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) che deve ricomprendere obbligatoriamente anche la consistenza dei fabbricati esistenti nell'azienda e la consistenza degli allevamenti come risultanti nei registri di stalla. Tale fascicolo deve essere validato da non più di sei mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di cui al
comma 2
.
2.
L'imprenditore agricolo, espletate le procedure di cui al
comma 1
, presenta istanza di abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche, tramite posta elettronica certificata (PEC) alla comunità montana competente per territorio ai sensi dell'
articolo 166, comma 8 della l.r. 12/2015
. L'istanza deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa - Testo A), sul possesso dei requisiti e dei dati dell'azienda agricola nonché delle informazioni in ordine ai seguenti elementi:
a)
proprietà dei beni immobili ove si svolge l'attività agricola e le attività agrituristiche o comunque titolarità di altro diritto reale o personale di godimento, con esclusione del contratto di comodato;
b)
descrizione delle colture, allevamenti e selvicoltura, con ripartizione di superficie e numero capi per allevamento, praticati in azienda e quantificazione del tempo di lavoro complessivo necessario per l'attività agricola, di allevamento e di selvicoltura sulla scorta delle giornate di lavoro annuo per unità di produzione riportate nella tabella 1 dell'Allegato B) del presente regolamento;
c)
descrizione delle attività agrituristiche che il richiedente intende introdurre nell'azienda agricola, distinte per tipologia e quantità, con quantificazione del tempo di lavoro complessivo necessario per tali attività sulla scorta delle giornate di lavoro annuo riportate nella tabella 2 dell'Allegato B) del presente regolamento;
d)
relazione sulla connessione delle attività agricole con quelle ricreative, culturali e sportive ai sensi dell'
articolo 140, comma 7 della l.r. 12/2015
.
3.
Qualora l'imprenditore agricolo intenda esercitare attività di somministrazione di pasti e bevande e di degustazione di prodotti, nonché di attività ricreative o culturali, l'istanza deve riportare, in particolare:
a)
il numero complessivo di posti tavola che intende prevedere;
b)
una specifica descrizione delle attività di degustazione prevista in relazione ai prodotti agricoli o trasformati dell'azienda;
c)
le attività ricreative o culturali connesse alle attività agricole che s'intendono effettuare;
d)
le attività ricreative o culturali non connesse alle attività agricole che s'intendono effettuare e offerte esclusivamente agli ospiti dell'azienda;
e)
l'individuazione planimetrica catastale degli edifici, delle aree esterne, comprese le aree attrezzate, che il richiedente intende utilizzare per l'esercizio delle attività agrituristiche con l'indicazione del tipo di attività che si intende svolgere in ciascun fabbricato o area esterna.
4.
La Giunta regionale, con proprio atto, approva linee di indirizzo al fine di dare uniformità al procedimento di abilitazione di cui al presente articolo.
5.
Le comunità montane procedono alla fase istruttoria dell'istanza di abilitazione nel rispetto della
legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
6.
Le comunità montane verificano i requisiti soggettivi ed oggettivi dell'imprenditore agricolo e dell'azienda nella quale si prevede di esercitare le attività agrituristiche dichiarate dall'imprenditore agricolo stesso e, qualora l'istanza sia carente di uno o più elementi ovvero gli elementi esposti non corrispondano con quanto riportato nel fascicolo aziendale SIAN, richiedono all'imprenditore la rettifica o l'integrazione, anche documentale, a mezzo specifica nota PEC. Tale verifica deve essere eseguita anche ai sensi dell'
articolo 67, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136
).
7.
La comunità montana adotta il provvedimento di abilitazione o di diniego e lo comunica alla struttura regionale competente che, qualora l'esito sia positivo, provvede ad iscrivere l'azienda agricola nell'elenco agriturismo di cui all'
articolo 144 della l.r. 12/2015
. Tale iscrizione non consente l'esercizio immediato delle attività agrituristiche che possono essere esercitate dall'imprenditore agricolo esclusivamente dopo la presentazione della SCIA all'amministrazione comunale competente con le modalità di cui all'
articolo 11
.
8.
La struttura regionale competente trasmette la documentazione inerente l'iscrizione nell'elenco agriturismo alla comunità montana che procede al rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche, dandone comunicazione all'imprenditore agricolo richiedente.
9.
Il certificato di abilitazione rilasciato su apposito modello predisposto dalla struttura regionale competente deve riportare almeno le seguenti informazioni:
a)
il numero di iscrizione nell'elenco agriturismo;
b)
la data di iscrizione all'elenco agriturismo;
c)
la denominazione dell'impresa e relativo CUAA;
d)
il nominativo e gli estremi di identità del legale rappresentante;
e)
l'individuazione di tutte le attività agrituristiche abilitate;
f)
il numero massimo di posti tavola e posti letto abilitati;
g)
le informazioni di dettaglio relative alle altre attività agrituristiche abilitate;
h)
gli estremi catastali degli edifici e delle aree esterne da destinare alle attività agrituristiche abilitate.
10.
L'imprenditore agricolo, nei tre anni successivi alla data di iscrizione nell'elenco agriturismo, presenta la SCIA al comune competente per territorio per l'avvio dell'esercizio delle attività agrituristiche.
11.
La struttura regionale competente, acquisisce dal comune il documento sintetico che riporta i dati principali della SCIA di cui all'
articolo 161, comma 3 della l.r. 12/2015
, annota nell'elenco l'avvio dell'esercizio delle attività agrituristiche dandone comunicazione alla comunità montana e all'amministrazione finanziaria competente per territorio. Il modello del documento sintetico è predisposto dalla struttura regionale competente.
12.
La struttura regionale competente concede all'imprenditore agrituristico, con proprio atto, l'uso del marchio Agriturismo Italia, ai sensi dell'
articolo 1
dell'Allegato A) del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 giugno 2014 (Modalità di applicazione del Marchio nazionale dell'agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell'agriturismo).
13.
Nel caso in cui nei tre anni successivi all'iscrizione nell'elenco agriturismo, l'imprenditore agricolo non abbia iniziato le attività agrituristiche con regolare SCIA, salvo le proroghe di cui all'
articolo 12, comma 7
, la comunità montana competente avvia il procedimento di decadenza del certificato di abilitazione e in caso di esito negativo adotta, ai sensi della
l. 241/1990
, il provvedimento di decadenza del certificato di abilitazione e richiede alla struttura regionale competente la cancellazione dell'impresa dall'elenco agriturismo.
14.
Nel caso di variazione di uno o più dati contenuti nel certificato di abilitazione all'esercizio di attività agrituristiche, il titolare del certificato stesso è tenuto a presentare, ai sensi dell'
articolo 143, comma 4 della l.r. 12/2015
, una istanza di variazione alla comunità montana competente per territorio, entro e non oltre trenta giorni dal verificarsi della modifica pena la sanzione di cui all'
art. 165, comma 5 della l.r. 12/2015
. La comunità montana procede all'istruttoria dell'istanza di variazione con le modalità di cui al presente articolo.
15.
La variazione dei dati di cui al
comma 14
comporta la presentazione della SCIA di variazione da parte dell'imprenditore agrituristico al comune competente che è tenuto a trasmetterla alla struttura regionale competente per la conseguente annotazione nell'elenco regionale agriturismo.
16.
In caso di cessazione dell'attività agrituristica, nei successivi trenta giorni, l'imprenditore agrituristico deve darne comunicazione a mezzo PEC al comune competente e alla comunità montana che la trasmette alla struttura regionale competente ai fini della cancellazione dall'elenco agriturismo.
17.
Qualora il comune, a seguito dei controlli, provveda alla revoca o sospensione di una o di tutte le attività agrituristiche, lo stesso deve darne immediata comunicazione alla comunità montana e alla struttura regionale competente al fine di provvedere alla variazione del certificato di abilitazione ovvero alla cancellazione dall'elenco agriturismo.
18.
Nei trasferimenti inter vivos e mortis causa, è consentito in ambito familiare, fino al secondo grado di parentela e ai relativi coniugi, il subentro nella titolarità del certificato di abilitazione e nell'iscrizione all'elenco regionale agriturismo anche qualora i soggetti subentranti si costituiscano in forma societaria con esclusione delle società di capitali. Tale facoltà può essere esercitata, entro sessanta giorni dalla data di trasferimento degli immobili, dai soggetti subentranti previa istanza da presentare alla comunità montana, la quale, a seguito di apposita istruttoria, adotta un provvedimento di subentro che comunica alla struttura regionale competente e ai soggetti richiedenti. In tutti gli altri casi, l'imprenditore agricolo che rileva un'azienda agricola da un imprenditore agricolo già iscritto all'elenco agriturismo, al fine di essere abilitato alle attività agrituristiche, deve fare istanza per il rilascio di un nuovo certificato di abilitazione e relativa iscrizione previa cancellazione da parte del precedente imprenditore agricolo dall'elenco agriturismo.
19.
Le comunità montane competenti per territorio verificano, come previsto all'
articolo 143, comma 5 della l.r. 12/2015
, con cadenza triennale, la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 140, commi 1, 2, 3 e 7 della
l.r. 12/2015
, trasmettendo gli esiti di detta revisione alla struttura regionale competente. Tali controlli sono volti ad accertare la corrispondenza di quanto riportato nel certificato di abilitazione, con i requisiti soggettivi ed oggettivi dell'imprenditore agricolo al momento della verifica. In particolare deve essere verificato:
a)
il mantenimento dei titoli di disponibilità giuridica dei terreni e dei fabbricati in capo all'imprenditore iscritto all'elenco agriturismo;
b)
il mantenimento della prevalenza dell'attività agricola in termini di giornate di lavoro per anno rispetto alle attività agrituristiche esercitate.
20.
Il mancato rispetto delle condizioni di cui al
comma 19
comporta da parte della comunità montana l'avvio del procedimento di decadenza e revoca del certificato di abilitazione e della relativa iscrizione dall'elenco regionale agriturismo, nonché la comunicazione del rapporto informativo al comune competente. L'imprenditore agrituristico, in sede di contradditorio, può richiedere, ove possibile, un adeguamento delle attività agrituristiche, proponendo una variazione del certificato stesso. In caso di accoglimento dell'istanza di variazione sono fatte salve le sanzioni amministrative di cui all'articolo 165, commi 4 e 5 della
l.r. 12/2015
. Qualora l'imprenditore agrituristico non presenti l'istanza di adeguamento, la comunità montana provvede alla revoca del certificato di abilitazione e alla richiesta di cancellazione dall'elenco agriturismo alla struttura regionale competente e ne dà comunicazione al comune per i provvedimenti di competenza.
21.
La struttura regionale competente comunica alla comunità montana e all'amministrazione finanziaria competente l'avvenuta cancellazione d'ufficio o volontaria degli imprenditori agricoli dall'elenco regionale agriturismo nonché le eventuali variazioni o subentri. Le comunità montane a loro volta ne danno comunicazione all'imprenditore agricolo e ai comuni competenti.
22.
Per cause di forza maggiore legate ad eventi naturali che hanno compromesso l'agibilità dei fabbricati e delle strutture destinate alle attività agrituristiche è prevista, su istanza delle aziende interessate da presentare alla comunità montana competente, la sospensione dell'abilitazione all'esercizio delle attività e della relativa iscrizione all'elenco regionale agriturismo.
23.
Qualora l'azienda agricola insista sul territorio di competenza di più comunità montane, l'imprenditore agricolo presenta un'unica istanza di abilitazione alla comunità montana nel cui territorio insistono la maggior parte dei fabbricati destinati alle attività agrituristiche.
Art. 11
(Esercizio di attività agrituristiche)
1.
Ai sensi dell'
articolo 161, comma 1 della l.r. 12/2015
l'imprenditore agricolo che intende esercitare le attività agrituristiche, successivamente all'iscrizione nell'elenco agriturismo, deve presentare allo sportello unico delle attività produttive e edilizie (SUAPE) del comune competente per territorio la SCIA relativamente alle attività agrituristiche riportate nel certificato di abilitazione, utilizzando il modello predisposto dalla struttura regionale competente.
2.
La SCIA è presentata ai sensi dell'
articolo 19 della l. 241/1990
ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000
, sul possesso dei requisiti di cui al presente regolamento, nonché sulle seguenti informazioni:
a)
la denominazione dell'impresa agricola e relativo codice unico di identificazione aziende agricole (CUAA);
b)
la denominazione dell'agriturismo, qualora diversa da quella dell'impresa agricola;
c)
il nominativo e gli estremi di identità del legale rappresentante;
d)
gli estremi del certificato di abilitazione di cui all'
articolo 10
;
e)
la tipologia di attività agrituristiche esercitate e relativi dati, con particolare riferimento alla eventuale somministrazione di pasti in spazi esterni come previsti all'
articolo 2, comma 13
e alla possibilità di fornire pasti da asporto per gli ospiti come previsto all'
articolo 2, comma 9
nonché alla eventuale attività di degustazione al di fuori del fondo agricolo come previsto all'
articolo 2
, commi 11 e 12;
f)
il periodo annuale di esercizio relativo alle diverse attività agrituristiche;
g)
l'individuazione planimetrica catastale degli edifici, delle aree esterne, comprese le aree attrezzate, che il richiedente intende utilizzare per l'esercizio delle attività agrituristiche con l'indicazione del tipo di attività che si intende svolgere in ciascun fabbricato o area esterna;
h)
le tariffe massime di ciascun servizio offerto dalla struttura stessa;
i)
la dichiarazione inerente la classificazione dell'azienda agrituristica in conformità ai criteri riportati nell'Allegato D) che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento;
j)
gli estremi del contratto di assicurazione stipulato per i rischi di responsabilità civile nei confronti di terzi;
k)
gli eventuali accordi stipulati con altre aziende agricole umbre previsti all'
articolo 3, comma 3
;
l)
il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in particolare in materia igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.
3.
Nei casi di esercizio delle attività agrituristiche su più fabbricati ricadenti in comuni diversi, la SCIA deve essere presentata a tutti i comuni ove sono localizzati gli immobili destinati alle attività stesse e deve evidenziare le attività svolte nell'ambito di ciascun comune.
4.
Il comune deve trasmettere alla struttura regionale competente, su apposito modello predisposto dalla stessa, un documento sintetico sui dati principali della SCIA con le indicazioni di eventuali osservazioni e prescrizione evidenziate dallo stesso comune.
5.
È soggetta ad apposita SCIA di variazione, da presentare con le modalità di cui al
comma 2
, ogni modifica degli elementi dichiarati nella SCIA che ha comportato una variazione dei dati contenuti nel certificato di abilitazione all'esercizio di attività agrituristiche.
6.
È soggetta ad apposita comunicazione al comune competente, ogni variazione degli elementi dichiarati nella SCIA, diversi da quelli individuati al
comma 5
, nonché la cessazione delle relative attività.
7.
L'imprenditore agrituristico deve:
a)
comunicare al comune competente le tariffe massime di ciascun servizio offerto dalla struttura stessa, entro il 31 ottobre di ciascun anno. Qualora tale dichiarazione non venga rilasciata restano valide le tariffe dell'ultima dichiarazione acquisita dal comune;
b)
comunicare giornalmente alle autorità di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate nelle modalità previste dal decreto ministeriale 7 gennaio 2013 (Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive);
c)
esporre la SCIA, nonché la cartellonistica riportante la categoria di classificazione attribuita e, previa concessione d'uso da parte della Regione, il marchio Agriturismo Italia conforme a quanto previsto nell'Allegato D) che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento;
d)
esporre, nell'eventualità di somministrazione di pasti e bevande e di degustazione di prodotti aziendali, la lista delle pietanze con le informazioni circa l'origine e la provenienza dei prodotti utilizzati, distinguendo tra quelli aziendali propri e quelli di provenienza extra aziendale come previsto all'
articolo 4, comma 11
;
e)
comunicare i flussi turistici registrando giornalmente l'arrivo e la partenza di ogni ospite ai sensi dell'articolo 36, commi 4 e 5 della
legge regionale 10 luglio 2017, n. 8
(Legislazione turistica regionale);
f)
consentire ai soggetti competenti all'espletamento dei controlli previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento, l'accesso all'azienda agricola e alle strutture utilizzate per le attività agrituristiche nonché a tutta la documentazione inerente le attività esercitate.
Art. 12
(Elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche)
1.
Nell'elenco agriturismo di cui all'
articolo 144 della l.r. 12/2015
sono registrati gli imprenditori agricoli di cui all'
articolo 138, comma 1, della stessa l.r. 12/2015
in possesso del certificato di abilitazione di cui all'
articolo 143 della stessa l.r. 12/2015
, che intendono esercitare le attività agrituristiche nell'ambito del territorio regionale. L'elenco agriturismo è tenuto ed aggiornato dalla struttura regionale competente.
2.
L'elenco agriturismo contiene i dati relativi al certificato di abilitazione per l'esercizio delle attività agrituristiche degli imprenditori agricoli di cui al
comma 1
, nonché i dati relativi alla SCIA trasmessi dai comuni.
3.
L'elenco agriturismo contiene, altresì una sezione per le aziende che, ai sensi dell'
articolo 140, comma 3 della l.r. 12/2015
, esercitano attività di ricezione e somministrazione di pasti e bevande per un numero non superiore a dieci ospiti.
4.
La struttura regionale competente può implementare i dati dell'elenco agriturismo, al fine di aggiornare il Repertorio Nazionale dell'Agriturismo di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 3 giugno 2014. Può inoltre integrarlo con ulteriori informazioni ritenute necessarie ai fini istituzionali quali aiuti pubblici, sanzioni, controlli e dati ISTAT.
5.
La struttura regionale competente, su comunicazione delle comunità montane, procede all'aggiornamento dell'elenco a seguito di provvedimenti di nuove iscrizioni, variazioni, cessazioni, subentri, revisioni triennali e sospensioni di cui all'
articolo 10
e proroghe di cui al
comma 7
.
6.
L'iscrizione all'elenco agriturismo, ai sensi dell'
articolo 144, comma 4 della l.r. 12/2015
, resta valida per tre anni dalla data di iscrizione.
7.
Su richiesta dell'interessato, la comunità montana competente può prorogare il termine di cui all'
articolo 144, comma 4 della l.r. 12/2015
di un anno, nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d'opera degli immobili da destinare alle attività.
8.
Un estratto dell'elenco agriturismo riportante i dati principali dell'impresa agrituristica è pubblicato annualmente nel sito internet istituzionale regionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. Tale estratto contiene in particolare, le informazioni seguenti:
a)
la denominazione dell'impresa agricola e il relativo CUAA;
b)
la denominazione dell'agriturismo qualora diversa da quella dell'impresa agricola;
c)
il nominativo del legale rappresentante;
d)
gli estremi del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche;
e)
la data e il numero di iscrizione all'elenco agriturismo;
f)
l'indirizzo della sede operativa dell'agriturismo;
g)
l'indirizzo PEC;
h)
gli estremi della SCIA;
i)
la tipologia ed i dati relativi alle attività esercitate riportate nella SCIA.
Art. 13
(Criteri di classificazione delle imprese agrituristiche)
1.
Il presente articolo definisce, ai sensi dell'
articolo 145, comma 3 della l.r. 12/2015
, i criteri di classificazione delle imprese agrituristiche.
2.
Sulla base dei criteri unitari di classificazione di cui all'Allegato A) del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 febbraio 2013 (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche), previa acquisizione del parere di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto ministeriale, la Regione, con il presente regolamento, definisce la griglia dei criteri per la classificazione in cinque categorie delle imprese agrituristiche, come riportato nell'Allegato D) del presente regolamento.
3.
Per la rappresentazione della categoria di classificazione delle imprese agrituristiche, il marchio nazionale dell'agriturismo di cui all'articolo 3, comma 1 del D.M. 13 febbraio 2013 è integrato da un modulo grafico raffigurante un numero di girasoli variabile da uno a cinque in relazione alla categoria attribuita, nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 3 giugno 2014.
Art. 14
(Modalità, tipologia e contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione)
1.
Ai sensi dei decreti ministeriali 13 febbraio 2013 e 3 giugno 2014, le imprese agrituristiche sono tenute ad adottare in tutte le forme di comunicazione il marchio nazionale "Agriturismo Italia" integrato dal logo regionale e comprensivo della simbologia nazionale relativa alla classificazione rappresentata dai girasoli.
2.
Le modalità, la tipologia e i contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione relative alle imprese agrituristiche devono essere conformi a quanto indicato nel regolamento d'uso del marchio Agriturismo Italia di cui al D.M. 3 giugno 2014 e dal Manuale d'uso del marchio Agriturismo Italia emanato dal Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali e come specificato nell'Allegato E) del presente regolamento.
3.
La struttura regionale competente concede, con proprio atto, la licenza d'uso del marchio alle aziende agrituristiche che soddisfano le seguenti condizioni:
a)
regolare iscrizione all'elenco agriturismo;
b)
regolare presentazione della SCIA per le attività agrituristiche presso il comune compente;
c)
classificazione, ove prevista, per la rispettiva tipologia, secondo le procedure di cui al d.m. 13 febbraio 2013;
d)
sottoscrizione, da parte dell'imprenditore agrituristico, dell'impegno al rispetto delle norme d'uso del Marchio di cui al
comma 1
.
4.
Ogni impresa agricola che esercita le attività agrituristiche è tenuta ad apporre all'ingresso principale della sede operativa dell'agriturismo, la targa di riconoscimento riportante il marchio "Agriturismo Italia", realizzata con le modalità di cui al
comma 2
. La stessa, deve riportare in particolare:
a)
il logo della Regione Umbria di cui alla
legge regionale 18 maggio 2004, n. 5
(Disciplina di Stemma, Gonfalone, Bandiera e Sigillo della Regione);
b)
la denominazione dell'impresa agricola e relativo CUAA;
c)
la denominazione dell'agriturismo, qualora diversa da quella dell'impresa agricola;
d)
il numero e l'anno di iscrizione all'elenco agriturismo.
Art. 15
(Vigilanza e controllo)
1.
Il presente articolo definisce le linee guida per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo di cui all'
articolo 164, comma 1 della l.r. 12/2015
.
2.
Le attività di vigilanza e controllo di cui ai commi 3, 4 e 5 e le relative attività sanzionatorie di cui all'
articolo 165 della l.r. 12/2015
, sono svolte dai comuni competenti per territorio e i relativi proventi sono introitati dagli stessi ai sensi dell'
articolo 166, comma 9 della l.r. 12/2015
.
3.
Le attività di vigilanza e controllo sono finalizzate a verificare in particolare che:
a)
l'imprenditore agrituristico non sia in possesso del certificato di abilitazione e non abbia depositato la SCIA;
b)
le strutture destinate alle attività agrituristiche non siano utilizzate in modo conforme a quelle dichiarate nella SCIA;
c)
le attività agrituristiche siano svolte nei periodi di apertura dichiarati dall'imprenditore agrituristico nella SCIA;
d)
le altre attività imprenditoriali ricettive non utilizzino la denominazione di agriturismo e similari qualora non siano titolari di SCIA per attività agrituristiche;
e)
le attività agrituristiche vengano svolte per un numero di ospiti non superiore a quello dichiarato nella SCIA e che la struttura sia commisurata al suddetto limite;
f)
vengano rispettati i limiti stabiliti all'
articolo 140, comma 4 della l.r. 12/2015
, in materia di somministrazione di pasti e bevande e degustazione di prodotti aziendali, tramite la verifica della fatturazione relativa ai prodotti utilizzati;
g)
venga impiegato personale secondo quanto previsto all'
art. 138, comma 3 della l.r. 12/2015
, anche a seguito di controlli effettuati da altri enti preposti;
h)
le strutture destinate alle attività agrituristiche e dichiarate nella SCIA siano utilizzate per tali attività nella loro totalità;
i)
le eventuali modifiche ai dati segnalati nella SCIA, vengano dichiarate al comune con una comunicazione o variazione relativa alla medesima SCIA.
4.
Fermo restando i controlli sulla SCIA previsti dalla normativa vigente, i comuni devono, almeno ogni tre anni dalla data di presentazione della SCIA, verificare la permanenza di quanto dichiarato nella SCIA stessa e trasmettere alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività di controllo svolta, segnalando le irregolarità riscontrate e gli eventuali provvedimenti adottati.
5.
I comuni effettuano, altresì, controlli volti ad accertare eventuali fenomeni di abusivismo da parte di aziende che esercitano attività agrituristiche senza averne titolo.
6.
Restano ferme le attività di vigilanza e controllo delle comunità montane nei casi previsti dall'
articolo 10
nonché i controlli in materia igienico sanitaria previsti dalle normative vigenti.
Art. 16
(Disposizioni finali e transitorie)
1.
Le imprese agricole che esercitano attività agrituristiche alla data di entrata in vigore del presente regolamento, entro
[ ... ]
[4]
[ ... ]
[6]
il 31 dicembre 2021[7]
[5]
, devono adeguare la propria attività alle disposizioni del
Titolo VIII della l.r. 12/2015
e del presente regolamento stesso, previa eventuale richiesta di variazione del certificato di abilitazione ed eventuale deposito di una SCIA di variazione, con le modalità di cui al presente regolamento.
2.
L'imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora non ricorrano le variazioni di cui al
comma 1
, è tenuto comunicare al comune competente per territorio la dichiarazione inerente la classificazione di cui all'
articolo 11, comma 2, lettera i)
per adeguare la propria classificazione alle disposizioni e ai criteri di cui all'
articolo 13
, entro
[ ... ]
[8]
[ ... ]
[10]
il 31 dicembre 2021[11]
[9]
. Entro il medesimo termine lo stesso imprenditore richiede alla Regione l'uso del marchio Agriturismo Italia con l'indicazione della categoria di classificazione.
3.
Le imprese agricole che esercitano attività agrituristiche alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora non dichiarino la propria categoria di classificazione nei termini previsti al
comma 2
, vengono iscritte nell'elenco agriturismo nella prima categoria di classificazione.