Art. 4
(Nomina Commissario straordinario dell'Agenzia Umbria ricerche)
1.
Nelle more dell'approvazione della legge di riordino degli enti strumentali regionali, gli organi e il direttore dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio - economica e territoriale di cui alla
legge regionale 27 marzo 2000, n. 30
(Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio - economica e territoriale, denominata «Agenzia Umbria ricerche»), in carica al momento di entrata in vigore della presente legge, decadono dalla data di nomina del Commissario di cui al
comma 2
, ad eccezione del revisore dei conti che continua ad operare fino alla scadenza dell'incarico del Commissario medesimo.
2.
Il Presidente della Regione, con proprio decreto, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un Commissario straordinario che svolge le funzioni e i compiti degli organi cessati e del direttore dell'Agenzia Umbria ricerche di cui al
comma 1
. La nomina del Commissario decorre dalla data del decreto stesso.
3.
Nel decreto di nomina di cui al
comma 2
sono individuati, in particolare, i compiti, la durata dell'incarico, non superiore a nove mesi, prorogabile per motivate esigenze, e i casi di revoca. Nel decreto di nomina è altresì indicato il compenso del Commissario fissato entro il limite massimo del 75 per cento del trattamento stabilito per i direttori regionali.
4.
Il Commissario straordinario di cui al
comma 2
:
a)
esercita le funzioni di ordinaria amministrazione al fine di garantire la continuità delle funzioni svolte dall'Agenzia, nelle more del riordino degli enti strumentali regionali;
b)
adotta gli atti di straordinaria amministrazione solo se indifferibili e urgenti nel caso in cui la loro mancata adozione determini un pregiudizio per l'Agenzia Umbria ricerche;
c)
compie gli adempimenti prescritti dalla legge di riordino degli enti strumentali regionali;
d)
si attiene alle eventuali direttive emanate dalla Giunta regionale.
5.
Gli oneri finanziari derivanti dall'attività commissariale sono a carico del bilancio dell'Agenzia Umbria ricerche.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.