Legge regionale 30 settembre 2002, n. 16


LEGGE REGIONALE n.16 del 30 settembre 2002

Date di vigenza

24/10/2002 entrata in vigore mostra documento vigente dal 24/10/2002
29/03/2008 modifica mostra documento vigente dal 29/03/2008

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 30 settembre 2002 ,n. 16
Soppressione del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 44 del 09/10/2002

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Soppressione del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali

1. Il comitato regionale di controllo istituito ai sensi della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7 , è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

[ ARTICOLO 2 ] [1]
ARTICOLO 3

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli importi delle indennità di presenza e dei rimborsi spese stabiliti dall' art. 30 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7 , così come modificata ed integrata dall' art. 17 della legge regionale 19 luglio 1996, n. 19 , ove richiamati da leggi regionali o da atti amministrativi della Regione, continuano ad applicarsi fino alla disciplina organica delle indennità relative alle nomine e designazioni di competenza della Regione.

2. Le leggi regionali 30 marzo 1992, n. 7 , 5 aprile 1995, n. 23 e 19 luglio 1996, n. 19 sono abrogate.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria .

Perugia, 30 settembre 2002

Lorenzetti

Note della redazione

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Reg. 21 gennaio 2003, n. 2.