Legge regionale 30 settembre 2002, n. 16
LEGGE REGIONALE n.16 del 30 settembre 2002
Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
30 settembre 2002
,n.
16
Soppressione del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
44 del
09/10/2002
Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Soppressione del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali
1.
Il comitato regionale di controllo istituito ai sensi della
legge regionale 30 marzo 1992, n. 7
, è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 3
Disposizioni transitorie e finali
1.
Gli importi delle indennità di presenza e dei rimborsi spese stabiliti dall'
art. 30 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7
, così come modificata ed integrata dall'
art. 17 della legge regionale 19 luglio 1996, n. 19
, ove richiamati da leggi regionali o da atti amministrativi della Regione, continuano ad applicarsi fino alla disciplina organica delle indennità relative alle nomine e designazioni di competenza della Regione.
2.
Le leggi regionali 30 marzo 1992, n. 7 , 5 aprile 1995, n. 23 e 19 luglio 1996, n. 19 sono abrogate.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria .
Perugia, 30 settembre 2002
Lorenzetti
Note della redazione
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Reg. 21 gennaio 2003, n. 2.