Art. 1
1.
Il
comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 19 luglio 1988, n. 23
è così sostituito:
"
1. Sono ammesse alla navigazione sul lago Trasimeno soltanto le imbarcazioni aventi motore fisso o ausiliario della potenza massima fino a 1000 cc. di cilindrata con carburazione a quattro tempi e comunque con potenza massima non superiore ai 50 CV e con profondità di immersione della linea di galleggiamento non superiore a metri 1,80 e con profondità ridotta a metri 0,80, sempre dalla linea di galleggiamento, per le pale dell'elica o altro sistema di propulsione. Il requisito massimo di immersione si applica anche alle imbarcazioni non a motore
".
2.
All'
art. 5, della legge regionale 19 luglio 1988, n. 23
, è aggiunto il seguente comma:
"
1bis. Non sono ammesse alla navigazione le imbarcazioni aventi motore fisso o ausiliario del tipo a 2 tempi:
a) dall'1/1/2002 quelle il cui certificato d'uso sia antecedente alla data del 31/12/1979;
b) dall'1/1/2004 quelle il cui certificato d'uso sia antecedente alla data del 31/12/1989;
c) dall'1/1/2006 quelle il cui certificato d'uso sia antecedente alla data di approvazione della presente legge.
Le disposizioni di cui ai punti a), b) e c) del presente comma non si applicano alle motorizzazioni di proprietà dei pescatori professionisti in possesso di regolare licenza di pesca tipo A, per i quali è consentito l'uso di motori del tipo a due tempi fino a 18.4 KW.
".
3.
Il
comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 19 luglio 1988, n. 23
è sostituito dal seguente:
"
2. E' consentito l'uso dei motori diesel, purché la potenza effettiva massima, come indicato nel libretto d'uso del motore, non sia superiore a 40.8 CV.
"
4.
I commi 3 e 4 dell'
art. 5 della legge regionale 19 luglio 1988, n. 23
, sono soppressi.
Art. 2
1.
Dopo l'
articolo 5 della legge regionale 19 luglio 1988, n. 23
è inserito il seguente:
"
ARTICOLO 5 bis
Revisioni.
1. Le imbarcazioni di cui al precedente art. 5, sono sottoposte a revisione annuale a decorrere dalla data del rilascio del certificato d'uso del motore.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i titolari di officine specializzate nella motorizzazione nautica rilasciano apposita certificazione su modello predisposto dalla Provincia di Perugia, dove certificano anche la conformità dell'apparato propulsore del motore al contenuto del proprio certificato d'uso.
3. Il proprietario dell'imbarcazione è tenuto ad esporre in maniera visibile, il contrassegno rilasciato dalla Provincia di Perugia previa presentazione della certificazione di cui al precedente comma 2
".
Art. 3
1.
Il
comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 19 luglio 1988, n. 23
è sostituito dal seguente:
"
2. Le operazioni di manutenzione e di rifornimento sono effettuate con idonei mezzi che evitino perdite o spargimento in acqua di olii, carburanti o altre materie inquinanti e devono essere effettuate presso le officine e gli impianti appositamente autorizzati allo scopo
".
Art. 4
1.
All'
art. 16 della legge regionale 19 luglio 1988, n. 23
sono aggiunti i seguenti commi:
"
6. Il proprietario dell'imbarcazione il cui apparato motore risulti manomesso e quindi non corrispondente alla conformità attestata dal certificato di cui al comma 2 dell'art. 5 bis, è sottoposto alla sanzione amministrativa da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 2.000.000.
7. La sanzione amministrativa prevista al comma 6 si applica anche ai soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 5 bis in caso di falsa dichiarazione, fatta salva l'eventuale sanzione penale.
"