Legge regionale 26 novembre 2002, n. 24
Date di vigenza
26/12/2002 | entrata in vigore | mostra documento vigente dal 26/12/2002 |
30/12/2011 | modifica | mostra documento vigente dal 30/12/2011 |
30/04/2015 | abrogazione | mostra documento vigente dal 30/04/2015 |
Documento vigente
[1] - Abrogazione da: Articolo 225 Comma 1 Lettera ee legge Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12.
[5] - Abrogazione da: Articolo 76 Comma 6 legge Regione Umbria 23 dicembre 2011, n. 18.
Fino alla completa attuazione dell'anagrafe apistica nazionale prevista dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale) trova applicazione quanto previsto dall'art. 7 della presente legge. (Vedi artt. 89 e 225, comma 1, let. ee) L.R. 9 aprile 2015, n. 12)
Art. 7 Anagrafe apistica. 1. È istituita l'anagrafe regionale degli apicoltori e degli apiari esistenti sul territorio regionale, al fine di migliorare le conoscenze del settore sotto il profilo produttivo e sanitario e di predisporre piani e programmi di intervento.