ARTICOLO 1
Oggetto
1.
La presente legge, in attuazione della
legge 9 gennaio 1989, n. 13
e successive modifiche, integra con contributi regionali il finanziamento statale previsto dalla legge suddetta, attraverso il Fondo speciale di cui all'articolo 10 della legge stessa.
2.
Per i criteri, le modalità e i procedimenti amministrativi inerenti l'erogazione dei contributi, si fa rinvio alla
legge 13/1989
e alla circolare ministeriale 22 giugno 1989, n. 1669/U.L., di applicazione della stessa.
ARTICOLO 2
Norma finanziaria
1.
Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di cinquecentosedicimila euro (516.000,00), da iscriversi nella unità previsionale di base 12.2.006, denominata " Superamento delle barriere architettoniche" del bilancio annuale 2002.
2.
Al finanziamento della spesa di cui al
comma 1
, si provvede con lo stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.2.001, denominata " Fondi speciali per spese di investimento", in corrispondenza del punto 6) della Tabella B della
legge regionale 22 aprile 2002, n. 5
.
3.
Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
3 bis.
Dal 2014 la spesa di cui al comma 1 è iscritta nella unità previsionale di base 04.2.007 (cap. 8915) del bilancio regionale di previsione.
[3]
4.
La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni, di cui al presente articolo, sia in termini di competenza che di cassa.