Legge regionale 23 ottobre 2002, n. 19


LEGGE REGIONALE n.19 del 23 ottobre 2002,

Date di vigenza

21/11/2002 entrata in vigore mostra documento vigente dal 21/11/2002
06/04/2014 modifica mostra documento vigente dal 06/04/2014

Documento vigente dal 06/04/2014

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2002, n. 19
"Contributi regionali per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 48 del 06/11/2002

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Oggetto

1. La presente legge, in attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive modifiche, integra con contributi regionali il finanziamento statale previsto dalla legge suddetta, attraverso il Fondo speciale di cui all'articolo 10 della legge stessa.

2. Per i criteri, le modalità e i procedimenti amministrativi inerenti l'erogazione dei contributi, si fa rinvio alla legge 13/1989 e alla circolare ministeriale 22 giugno 1989, n. 1669/U.L., di applicazione della stessa.

ARTICOLO 2

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di cinquecentosedicimila euro (516.000,00), da iscriversi nella unità previsionale di base 12.2.006, denominata " Superamento delle barriere architettoniche" del bilancio annuale 2002.

2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 , si provvede con lo stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.2.001, denominata " Fondi speciali per spese di investimento", in corrispondenza del punto 6) della Tabella B della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5 .

3. Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

3 bis. Dal 2014 la spesa di cui al comma 1 è iscritta nella unità previsionale di base 04.2.007 (cap. 8915) del bilancio regionale di previsione. [3]

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni, di cui al presente articolo, sia in termini di competenza che di cassa.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 23 ottobre 2002

Lorenzetti

Note sulla vigenza

[3] - Integrazione da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 4 aprile 2014, n. 4.