ARTICOLO 1
Oggetto.
1.
La presente legge, ai sensi degli articoli 45 e 82, comma 6, della
legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
, provvede all'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2002 e alla reiscrizione delle somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2001.
ARTICOLO 2
Saldo finanziario.
1.
Ai sensi dell'
articolo 37, comma 2 della legge regionale n. 13/2000
, il saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2001 è accertato in euro 58.240.492,15. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.
ARTICOLO 3
Copertura finanziaria.
1.
Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'
articolo 2
, determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'
articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2002, n. 6
, la Giunta regionale é autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari fino all'importo complessivo di euro 58.240.492,15, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2002 e con onere massimo di ammortamento di euro 390.000,00 per l'anno 2002 e di euro 5.000.000,00 dal 2003 in poi.
2.
All'onere conseguente dal
comma 1
si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle Unità previsionali di base (U.P.B.) 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2002 e successivi, del bilancio pluriennale 2002/2004.
3.
Per gli effetti di cui all'
articolo 10, primo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281
, il mutuo o prestito di cui al
comma 1
é diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella E) allegata alla presente legge.
ARTICOLO 4
Fondi da reiscrivere.
1.
L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2002, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2001, a norma dell'
articolo 82, comma 6, della legge regionale 13/2000
, è accertato in euro 680.155.774,38, come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.
ARTICOLO 5
Fondi perenti.
1.
Per gli effetti di cui all'
articolo 42, comma 3 della legge regionale n. 13/2000
é approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2001 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 2002, di cui all'
articolo 4
.
ARTICOLO 6
Modificazioni alle tabelle della legge finanziaria -
legge regionale 22 aprile 2002, n. 5
1.
Alla tabella C) della
legge regionale 22 aprile 2002, n. 5
, legge finanziaria 2002, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella F).
2.
Alla tabella A) della
legge regionale 22 aprile 2002, n. 5
, legge finanziaria 2002, sono apportate le modifiche di cui all'allegata tabella G)
.
3.
Alla tabella B) della
legge regionale 22 aprile 2002, n. 5
, legge finanziaria 2002, sono apportate le modifiche di cui all'allegata tabella H)
.
ARTICOLO 7
Variazioni al bilancio.
1.
Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2002 e al bilancio pluriennale 2002/2004, sono apportate le variazioni indicate nelle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.
2.
In dipendenza delle somme reiscritte ai sensi dell'
articolo 4
sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.