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Legge regionale 25 novembre 2002, n. 22


LEGGE REGIONALE n.22 del 25 Novembre 2002

Date di vigenza

30/11/2002 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 25 Novembre 2002 , n. 22
Art. 45 e art. 82 - comma 6 - della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 - Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2002 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2001 - Modificazioni della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5 e delle legge regionale 23 aprile 2002, n. 6 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.str. al n. 52 del 29/11/2002

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Oggetto.

1. La presente legge, ai sensi degli articoli 45 e 82, comma 6, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 , provvede all'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2002 e alla reiscrizione delle somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2001.

ARTICOLO 2

Saldo finanziario.

1. Ai sensi dell' articolo 37, comma 2 della legge regionale n. 13/2000 , il saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2001 è accertato in euro 58.240.492,15. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

ARTICOLO 3

Copertura finanziaria.

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all' articolo 2 , determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l' articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2002, n. 6 , la Giunta regionale é autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari fino all'importo complessivo di euro 58.240.492,15, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2002 e con onere massimo di ammortamento di euro 390.000,00 per l'anno 2002 e di euro 5.000.000,00 dal 2003 in poi.

2. All'onere conseguente dal comma 1 si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle Unità previsionali di base (U.P.B.) 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2002 e successivi, del bilancio pluriennale 2002/2004.

3. Per gli effetti di cui all' articolo 10, primo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281 , il mutuo o prestito di cui al comma 1 é diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella E) allegata alla presente legge.

ARTICOLO 4

Fondi da reiscrivere.

1. L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2002, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2001, a norma dell' articolo 82, comma 6, della legge regionale 13/2000 , è accertato in euro 680.155.774,38, come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.

ARTICOLO 5

Fondi perenti.

1. Per gli effetti di cui all' articolo 42, comma 3 della legge regionale n. 13/2000 é approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2001 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 2002, di cui all' articolo 4 .

ARTICOLO 6

Modificazioni alle tabelle della legge finanziaria - legge regionale 22 aprile 2002, n. 5

1. Alla tabella C) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5 , legge finanziaria 2002, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella F).

2. Alla tabella A) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5 , legge finanziaria 2002, sono apportate le modifiche di cui all'allegata tabella G) .

3. Alla tabella B) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5 , legge finanziaria 2002, sono apportate le modifiche di cui all'allegata tabella H) .

ARTICOLO 7

Variazioni al bilancio.

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2002 e al bilancio pluriennale 2002/2004, sono apportate le variazioni indicate nelle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.

2. In dipendenza delle somme reiscritte ai sensi dell' articolo 4 sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.


La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 25 novembre 2002

Lorenzetti


ALLEGATI:
Tabelle A-H -

Le tabelle da A ad E e da F ad H, che si omettono, contengono, rispettivamente, variazioni al bilancio di previsione per l'anno 2002, approvato con L.R. 23 aprile 2002, n. 6 , e modifiche alle tabelle allegate alla L.R. 22 aprile 2002, n. 5