Legge regionale 16 dicembre 2002, n. 30


LEGGE REGIONALE n.30 del 16 Dicembre 2002

Date di vigenza

08/01/2003 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 16 Dicembre 2002 , n. 30
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 - Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 58 del 24/12/2002

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Modificazioni e integrazioni dell' art. 74 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3

1. Al comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 , sono soppresse le parole " e provinciali ".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 , è aggiunto il seguente comma:
 
" 1-bis. Sono conferite alle province, per le strade regionali, le funzioni attribuite dalla vigente legislazione agli enti proprietari delle strade ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 16 dicembre 2002

Lorenzetti