ARTICOLO 4
Intervento straordinario per la struttura fieristica di Bastia Umbra.
1.
Al fine di garantire il completamento ed il miglioramento della funzionalità della struttura adibita a centro fieristico, di proprietà del Comune di Bastia Umbra, è autorizzato un contributo straordinario di E 516.000,00 a favore dello stesso Comune, con imputazione della spesa, in termini di competenza e di cassa, alla unità previsionale di base (UPB) 07.2.012 del bilancio di previsione 2002, denominata "Iniziative volte alla diffusione di prodotti agricoli di qualità".
2.
Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte mediante prelevamento di pari disponibilità dalla UPB 16.2.001 del bilancio di previsione 2002 denominata "Fondi speciali per spese di investimento". La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa.
ARTICOLO 5
Interventi straordinari in materia di servizi socio-educativi.
1.
Nelle more della definizione di un organico disegno di legge che, in esecuzione di quanto disposto dal Patto per lo sviluppo per l'Umbria in ordine all'impegno denominato "Patto di stabilità fiscale e tariffario", disciplini la concessione, da parte della Regione, di contributi agli enti locali, al fine di sostenerne l'impegno per il mantenimento e la qualificazione dei servizi socio-educativi, prevedendo meccanismi premiali a favore di quelli che sottoscrivono il Patto di stabilità fiscale e tariffario, sono disposti, per l'anno 2002, contributi straordinari per le medesime finalità.
2.
Per gli interventi previsti dal comma 1 è autorizzata, per l'anno 2002, in termini di competenza e di cassa, la spesa complessiva di E 2.582.000,00, da destinare come segue:
a)
E 1.936.000,00 con imputazione alla UPB 10.1.001, in favore dei comuni dell'Umbria, per la gestione degli asili nido sulla base dei parametri di riparto già stabiliti nella Delib.G.R. 11 settembre 2002, n. 1164, tabella allegato D, ed applicando il fattore di ponderazione di cui al comma 3;
b)
E 646.000,00 con imputazione alla UPB 10.1.001, per l'assistenza scolastica, secondo le seguenti modalità:
1)
E 361.520,00 in favore dei comuni con popolazione fino a 6000 abitanti, con il criterio di cui al punto 2.1 della Delib.C.R. 26 luglio 2002, n. 231;
2)
E 284.480,00 in favore dei comuni con popolazione superiore a 6000 abitanti, sulla base della popolazione residente in età da sei a diciotto anni, applicando il fattore di ponderazione di cui al comma 3.
3.
Al fine di assicurare la premialità ai comuni che presentano minori livelli di pressione fiscale, i contributi di cui al comma 2 sono calcolati applicando un fattore di ponderazione determinato in riferimento all'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef vigente per l'anno 2002, quale risulta dalla tabella "A", allegata alla presente legge.
4.
Al finanziamento dell'onere di cui ai commi 1, 2 e 3 si fa fronte con prelevamento di pari disponibilità dalla UPB 16.1.001 del bilancio di previsione 2002 denominata "Fondi speciali per spese correnti". La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa.
ARTICOLO 6
Contributo al Circolo aziendale della Regione Umbria - C.A.R.U.
1.
A partire dall'anno 2002 è concesso un contributo finanziario al Circolo aziendale della Regione Umbria (C.A.R.U.), nella misura di E 13.000,00, quale concorso alle spese per la realizzazione di iniziative assunte nell'àmbito delle attività culturali, sportive, turistiche, ricreative e dei servizi sociali promosse dal Circolo in favore dei propri soci, con imputazione alla UPB 02.1.010 del bilancio di previsione 2002, denominata "Contributi ad enti ed associazioni".
2.
La Giunta regionale adotta norme regolamentari per disciplinare le modalità della concessione, erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3.
Il finanziamento dell'onere di cui al comma 1 è assicurato da pari stanziamento esistente nella UPB 16.1.001 del bilancio di previsione 2002, denominata "Fondi speciali per spese correnti", in corrispondenza del punto 3 della tabella A) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa.
4.
Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
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TABELLA
ALLEGATO"A"
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Addizionale comunale Irpef
- anno 2002 -
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Fattore di ponderazione
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| 0
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1,3
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| fino a 0,1
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1,1
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| fino a 0,2
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1,0
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| fino a 0,3
|
0,9
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| fino a 0,4
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0,8
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| fino a 0,5
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0,7
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