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Legge regionale 24 marzo 2003, n. 4


LEGGE REGIONALE n., n. 4 del 24 Marzo 2003

Date di vigenza

17/04/2003 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 24 Marzo 2003 , n. 4
"Disposizioni per favorire le aziende agricole in attuazione dell'art. 5/bis della legge 31.1.1994, n. 97 , come aggiunto dall' art. 52 - comma 21 - della legge 28.12.2001, n. 448 ".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 14 del 02/04/2003

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Superficie minima)

1. Al fine di fruire dei benefici e delle agevolazioni previsti dall'art. 5/bis della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 , come aggiunto dall' art. 52, comma 21, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 , le aziende agricole devono essere costituite in un compendio unico della superficie minima indivisibile di quattro ettari.

2. La Giunta regionale individua, ai fini della presente legge, i territori montani nell'ambito dei Comuni esclusi dalle Comunità Montane, ai sensi dell' art. 27, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 24 marzo 2003

Lorenzetti