ARTICOLO 1
(Superficie minima)
1.
Al fine di fruire dei benefici e delle agevolazioni previsti dall'art. 5/bis della
Legge 31 gennaio 1994, n. 97
, come aggiunto dall'
art. 52, comma 21, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448
, le aziende agricole devono essere costituite in un compendio unico della superficie minima indivisibile di quattro ettari.
2.
La Giunta regionale individua, ai fini della presente legge, i territori montani nell'ambito dei Comuni esclusi dalle Comunità Montane, ai sensi dell'
art. 27, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
.