Legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1


LEGGE REGIONALE n., n. 1 del 21 Gennaio 2003

Date di vigenza

12/02/2003 entrata in vigore mostra documento vigente dal 12/02/2003
18/02/2010 modifica mostra documento vigente dal 18/02/2010
08/05/2021 modifica mostra documento vigente dal 08/05/2021

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 21 Gennaio 2003 , n. 1
Costituzione del Centro Studi Giuridici e Politici (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 4 del 28/01/2003

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. Il Centro Studi Giuridici e Politici, con sede in Perugia, presso il Consiglio regionale, promuove studi e ricerche nel campo delle scienze giuridiche e politiche, allo scopo di contribuire alle dinamiche dell'istituzione regionale ed all'approfondimento delle problematiche di rilevante interesse per la comunità regionale umbra.

2. Il Centro a tal fine opera come strumento di promozione culturale e di ricerca, in grado di offrire riflessioni ed analisi caratterizzate da rigore scientifico e da pluralità di orientamenti.

ARTICOLO 2

Attività del Centro

1. Il Centro persegue le proprie finalità mediante:

a) la promozione e l'organizzazione di convegni, seminari, corsi e altre manifestazioni di carattere scientifico e culturale;

b) la cura e la pubblicazione di volumi e periodici;

c) la realizzazione di ricerche;

d) la cura di rapporti di collaborazione e di scambi culturali e scientifici con enti e istituzioni nazionali ed internazionali;

e) l'organizzazione di altre iniziative idonee a perseguire gli scopi di cui all' articolo 1 .

ARTICOLO 3

Statuto

1. Il Centro ha personalità giuridica ed è dotato di autonomia statutaria e finanziaria.

2. Lo Statuto regola l'attività e il funzionamento del Centro.

3. Lo Statuto prevede:

a) la composizione, le attribuzioni, le modalità di funzionamento degli organi, nonché i procedimenti per le relative nomine, anche in deroga a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 4, della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni;

b) le funzioni del Consiglio direttivo relative alla determinazione e attuazione dei programmi, ivi comprese quelle riguardanti l'instaurazione di rapporti di collaborazione esterna;

c) la riserva al Consiglio regionale della nomina dei due terzi dei membri del Consiglio direttivo;

d) la nomina del Presidente da parte del Consiglio Direttivo;

e) il conferimento al Presidente di poteri di vigilanza e coordinamento per l'attuazione degli indirizzi e dei programmi;

f) le modalità di ammissione e di esclusione dei soci, riservando la decisione all'Assemblea.

ARTICOLO 4

Soci

1. Sono soci del centro associazioni culturali, enti ed istituzioni pubbliche e private, nonché persone fisiche, che ne condividono le finalità istituzionali.

ARTICOLO 5

Organi

1. Sono organi del Centro:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 6

Entrate

1. Le entrate del centro sono costituite da dotazioni della regione, dalle quote dei soci, da altri contributi e da eventuali donazioni.

2. Per la realizzazione dei fini statutari il centro può utilizzare, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, uffici, mezzi e personale del Consiglio regionale.

[ ARTICOLO 7 ] [4]
ARTICOLO 7

Trattamento economico

1. Ai membri del Consiglio direttivo sono corrisposti i seguenti gettoni per ogni giornata di presenza ai lavori dello stesso:

a) al Presidente spetta un gettone pari a euro 150,00;

b) agli altri membri del Consiglio direttivo spetta un gettone pari a euro 100,00.

2. Ai membri del Collegio dei revisori è corrisposto un gettone pari a euro 50,00 per ogni giornata di presenza ai lavori dello stesso Collegio.

3. Ai componenti degli organi di cui ai commi 1 e 2 spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di compiti istituzionali, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa in materia.

[5]
ARTICOLO 8

Bilanci

1. Il bilancio di previsione annuale corredato dal programma delle attività, predisposto dal Consiglio direttivo, è approvato dall'Assemblea dei soci ed è inviato al Consiglio regionale entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno.

2. Il conto consuntivo corredato dalla relazione in ordine all'attività svolta nell'anno precedente, predisposto dal Consiglio direttivo, è approvato dall'Assemblea dei soci ed è inviato al Consiglio regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

2-bis. I provvedimenti relativi alla gestione del bilancio del Centro competono al dirigente della struttura amministrativa dell?Assemblea legislativa a cui fa capo la gestione delle risorse finanziarie dell?Assemblea stessa. La suddetta struttura supporta gli organi del Centro nella redazione della proposta di bilancio di previsione e di conto consuntivo di cui ai commi 1 e 2. [6]

ARTICOLO 9

Norma finanziaria

1. La Regione concorre al finanziamento dell'attività del centro con un contributo annuale a carico del bilancio del Consiglio regionale.

ARTICOLO 10

Norma transitoria

1. Fino alla nomina del Consiglio direttivo del Centro Studi giuridici e politici restano in carica il Presidente ed i componenti dell'attuale Comitato direttivo.

ARTICOLO 11

Abrogazioni

1. La legge regionale 26 maggio 1975, n. 38 è abrogata.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 21 gennaio 2003

Lorenzetti

Note della redazione

(1) - 

Per le norme di prima applicazione vedi art. 10 della lr. 5 maggio 2021n. 8