ARTICOLO 1
Finalità
1.
Il Centro Studi Giuridici e Politici, con sede in Perugia, presso il Consiglio regionale, promuove studi e ricerche nel campo delle scienze giuridiche e politiche, allo scopo di contribuire alle dinamiche dell'istituzione regionale ed all'approfondimento delle problematiche di rilevante interesse per la comunità regionale umbra.
2.
Il Centro a tal fine opera come strumento di promozione culturale e di ricerca, in grado di offrire riflessioni ed analisi caratterizzate da rigore scientifico e da pluralità di orientamenti.
ARTICOLO 2
Attività del Centro
1.
Il Centro persegue le proprie finalità mediante:
a)
la promozione e l'organizzazione di convegni, seminari, corsi e altre manifestazioni di carattere scientifico e culturale;
b)
la cura e la pubblicazione di volumi e periodici;
c)
la realizzazione di ricerche;
d)
la cura di rapporti di collaborazione e di scambi culturali e scientifici con enti e istituzioni nazionali ed internazionali;
e)
l'organizzazione di altre iniziative idonee a perseguire gli scopi di cui all'
articolo 1
.
ARTICOLO 3
Statuto
1.
Il Centro ha personalità giuridica ed è dotato di autonomia statutaria e finanziaria.
2.
Lo Statuto regola l'attività e il funzionamento del Centro.
3.
Lo Statuto prevede:
a)
la composizione, le attribuzioni, le modalità di funzionamento degli organi, nonché i procedimenti per le relative nomine, anche in deroga a quanto disposto dal
comma 4 dell'articolo 4, della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11
e successive modificazioni;
b)
le funzioni del Consiglio direttivo relative alla determinazione e attuazione dei programmi, ivi comprese quelle riguardanti l'instaurazione di rapporti di collaborazione esterna;
c)
la riserva al Consiglio regionale della nomina dei due terzi dei membri del Consiglio direttivo;
d)
la nomina del Presidente da parte del Consiglio Direttivo;
e)
il conferimento al Presidente di poteri di vigilanza e coordinamento per l'attuazione degli indirizzi e dei programmi;
f)
le modalità di ammissione e di esclusione dei soci, riservando la decisione all'Assemblea.
ARTICOLO 4
Soci
1.
Sono soci del centro associazioni culturali, enti ed istituzioni pubbliche e private, nonché persone fisiche, che ne condividono le finalità istituzionali.
ARTICOLO 5
Organi
1.
Sono organi del Centro:
a)
l'Assemblea dei soci;
b)
il Consiglio direttivo;
c)
il Presidente;
d)
il Collegio dei Revisori dei Conti.
ARTICOLO 6
Entrate
1.
Le entrate del centro sono costituite da dotazioni della regione, dalle quote dei soci, da altri contributi e da eventuali donazioni.
2.
Per la realizzazione dei fini statutari il centro può utilizzare, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, uffici, mezzi e personale del Consiglio regionale.
ARTICOLO 7
Trattamento economico
1.
Ai membri del Consiglio direttivo sono corrisposti i seguenti gettoni per ogni giornata di presenza ai lavori dello stesso:
a)
al Presidente spetta un gettone pari a euro 150,00;
b)
agli altri membri del Consiglio direttivo spetta un gettone pari a euro 100,00.
2.
Ai membri del Collegio dei revisori è corrisposto un gettone pari a euro 50,00 per ogni giornata di presenza ai lavori dello stesso Collegio.
3.
Ai componenti degli organi di cui ai commi 1 e 2 spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di compiti istituzionali, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa in materia.
[5]
ARTICOLO 8
Bilanci
1.
Il bilancio di previsione annuale corredato dal programma delle attività, predisposto dal Consiglio direttivo, è approvato dall'Assemblea dei soci ed è inviato al Consiglio regionale entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno.
2.
Il conto consuntivo corredato dalla relazione in ordine all'attività svolta nell'anno precedente, predisposto dal Consiglio direttivo, è approvato dall'Assemblea dei soci ed è inviato al Consiglio regionale entro il 30 aprile di ogni anno.
2-bis.
I provvedimenti relativi alla gestione del bilancio del Centro competono al dirigente della struttura amministrativa dell?Assemblea legislativa a cui fa capo la gestione delle risorse finanziarie dell?Assemblea stessa. La suddetta struttura supporta gli organi del Centro nella redazione della proposta di bilancio di previsione e di conto consuntivo di cui ai commi 1 e 2.
[6]
ARTICOLO 9
Norma finanziaria
1.
La Regione concorre al finanziamento dell'attività del centro con un contributo annuale a carico del bilancio del Consiglio regionale.
ARTICOLO 10
Norma transitoria
1.
Fino alla nomina del Consiglio direttivo del Centro Studi giuridici e politici restano in carica il Presidente ed i componenti dell'attuale Comitato direttivo.