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Legge regionale 12 agosto 1986, n. 34


LEGGE REGIONALE n.34 del 12 Agosto 1986

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 34 del 12 Agosto 1986
Soppressione del Consorzio di bonifica montana del fiume Corno e Medio Nera - Norcia.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 62 del 13/08/1986


ARTICOLO 1

1. Al fine di pervenire all'organico esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione del territorio montano ed alla unitarietà  della programmazione e della gestione degli interventi, il Consorzio di bonifica montana del Fiume Corno e Medio Nera con sede in Norcia (Perugia), istituito a norma dell' art. 16 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , con DPR 3 maggio 1956 art. 73 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 . , è soppresso per la parte di comprensorio di bonifica montana ricadente nel territorio di competenza della Regione dell'Umbria, ai sensi dell' articolo 62 del RD 13 febbraio 1933, n. 215 , come modificato dall' art. 6 del DPR 23 giugno 1962, n. 947 e dell'

2. Contestualmente alla soppressione del Consorzio cessa l'applicazione della contribuzione, dallo stesso imposta, ai sensi dell' art. 11 del RD 13 febbraio 1933, n. 215 .

3. I rapporti derivanti dalla soppressione del Consorzio sono regolati dall'accordo, - allegato A -, che forma parte integrante della presente legge.

ARTICOLO 2

1. Il personale di ruolo del soppresso Consorzio, in servizio alla data della soppressione, è trasferito alla Regione dell'Umbria che provvederà  all'inquadramento nel ruolo unico regionale con i criteri e le modalità  stabiliti dalla legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2 .

ARTICOLO 3

1. Le funzioni del soppresso Consorzio sono delegate alle Comunità  montane competenti per territorio.

2. Le Comunità  montane esercitano le funzioni delegate nell'ambito della programmazione regionale assicurando il coordinamento con gli altri interventi regionale e degli Enti locali in materia di bonifica e di lavori pubblici.

3. Le funzioni di indirizzo e di coordinamento sono esercitate dalla Giunta regionale.

4. Qualora gli Enti non adempiano all'espletamento delle funzioni loro attribuite, la Giunta regionale, sentiti gli stessi e previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce ad essi nel compimento degli atti.

ARTICOLO 4

1. Per il rimborso delle spese di funzionamento connesse all'esercizio della delega di cui alla presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 40.000.000 in termini di competenza e di cassa con iscrizione al capitolo 4175 del bilancio regionale per l'esercizio 1986 denominato: " Rimborso degli oneri di funzionamento per l'esercizio della delega in materia di bonifica montana".

2. Alla suddetta spesa si farà  fronte con riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento appositamente iscritto nel fondo globale di cui al capitolo 6120 dello stato di previsione dell'esercizio finanziario 1986.

3. Al bilancio dell'esercizio 1986 sono apportate le conseguenti variazioni in termini di competenza e di cassa.

4. L'onere per la spesa del personale trasferito alla Regione, sarà  imputato al capitolo 280 del bilancio regionale per l'esercizio 1986.

5. Per gli anni 1987 e successivi, le autorizzazioni di spesa inerenti l'attuazione della presente legge, saranno disposte con legge di bilancio a norma dell'art. 5, secondo comma, della vigente legge regionale di contabilità  3 maggio 1978, n. 23, nei limiti e con la copertura degli stanziamenti previsti al programma operativo 2.15.2.02 del bilancio pluriennale della Regione.

6. La Giunta regionale provvederà  alla ripartizione dell'importo di cui al primo comma tra le Comunità  montane interessate in misura proporzionale alla superficie del comprensorio di bonifica montana di rispettiva competenza.

7. Le leggi annuali di bilancio determineranno i finanziamenti per la realizzazione dei piani di intervento nel settore che le Comunità  montane delegate potranno presentare alla Regione entro il 1° settembre.



ALLEGATI:
ALLEGATO 1: Accordo tra le Regioni Umbria, Lazio e Marche per la disciplina dei rapporti derivanti dalla soppressione del Consorzio di bonifica montana del fiume Corno e Medio Nera.

Allegato A
 
ARTICOLO UNICO
 
Il personale di ruolo del soppresso Consorzio di bonifica montana del fiume Corno e in servizio alla data della soppressione è trasferito alla Regione Umbria che provvederà al suo inquadramento.
 
In considerazione che il comprensorio di bonifica del soppresso Consorzio è esteso Ha 123,094 ricadenti nei seguenti comuni:
 
- Provincia di Perugia:
 
Comune di Norcia Ha 27.769
 
Comune di Cascia ha 18.113
 
Comune di Preci ha 8.163
 
Comune di Cerreto di Spoleto ha 7.444
 
Comune di Monteleone di Spoleto ha 6.216
 
Comune di S. Anatolia di Narco ha 4.733
 
Comune di Sellano ha 4.730
 
Comune di Poggiodomo ha 3.934
 
Comune di Vallo di Nera ha 3.602
 
Comune di Scheggino ha 3.513
 
Totale Ha 88.217
 
- Provincia di Terni:
 
Comune di Ferentillo Ha 6.559
 
Comune di Arrone ha 4.098
 
Comune di Polino ha 1.946
 
Comune di Montefranco ha 1.117
 
Totale Ha 14.020
 
Umbria Ha 102.237 83.06%
 
- Provincia di Rieti:
 
Comune di Leonessa Ha 19.425
 
Comune di Cittareale ha 866
 
Totale Ha 20.291
 
Lazio Ha 20.291 16.48%
 
- Provincia di Ascoli Piceno:
 
Comune di Arquata del Tronto Ha 546
 
Comune di Monemonaco ha 20
 
Totale Ha 566
 
Marche Ha 566 0.46%
 
Totale complessivo Ha 123.094 100%
 
Ogni rapporto giuridico attivo e passivo facente capo allo stesso è trasferito alle Regioni interessate nella misura sopra riportata proporzionale alla superficie di rispettiva competenza.
 
L'eventuale patrimonio immobiliare che pervenisse al Consorzio prima della soppressione sarà attribuito alle Regioni nella stessa misura proporzionale.
 
Il patrimonio mobiliare del Consorzio soppresso è attribuito alla Regione dell'Umbria. Il patrimonio progetti è attribuito alle Regioni interessate ai relativi interventi.
 
Il legale rappresentante del Consorzio assume le funzioni di Commissario liquidatore e provvede entro 180 gg. dalla nomina, a cura della Regione dell'Umbria, al compimento di tutti gli atti necessari ai trasferimenti di cui al presente accordo.