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Legge regionale 19 novembre 1985, n. 43


LEGGE REGIONALE n. 43 del 19 Novembre 1985

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 43 del 19 Novembre 1985
Artt. 27 e 53, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 modificata con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35 . Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1985 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1984.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 86 del 21/11/1985


Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 è accertato in lire 905.688.932 il saldo finanziario negativo dell'esercizio 1984.

2. Alla sua copertura si provvede con le variazioni disposte dalla presente legge.

Art. 2

1. L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 1985 in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 1984, a norma dell'art. 53, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, modificata e integrata con la legge regionale 19 luglio 1979, n. 35 , è accertato in lire 180.336.815.782, ivi comprese lire 91.763.530.051 già reiscritte sul bilancio del medesimo esercizio con l' art. 4 della legge regionale 21 gennaio 1985, n. 4 e con l'art. 2 della LR 26 aprile 1985, n. 29( Tab. C).

Art. 3

1. E'accertato in lire 11.489.280.121 l'ammontare delle disponibilità provenienti dai fondi globali del bilancio 1984 per la copertura di spese inerenti a provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio 1984, in relazione al disposto di cui all'art. 26, quinto e sesto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

Art. 4

1. Per gli effetti di cui all'art. 22, terzo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, è approvata la Tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 1984 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 1985 e di cui al precedente art. 2.

Art. 5

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1985 e al bilancio pluriennale 1985- 1986 sono apportate le variazioni indicate alle Tabelle A) e B) allegate alla presente legge.

2. Le ulteriori autorizzazioni di spesa per l'esercizio 1985 per interventi previsti da leggi regionali o statali, sono disposte dalla presente legge negli importi indicati alla predetta Tabella B) in corrispondenza di ciascun capitolo.

Art. 6

1. E'autorizzata la spesa di lire 180.000.000 in conto capitale e il limite d'impegno di lire 11.707.000 per contributi in conto interessi per la realizzazione, da parte dell'ESAU, del progetto " Agritermia del Bastardo" con finanziamento a carico dei fondi assegnati alla Regione dell'Umbria ai sensi dell' art. 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308 e iscritti ai capitoli 8155 e 8160 del bilancio regionale.

Art. 7

1. La quota di lire 99.570.000 dell'incremento disposto al cap. 5300 dello stato di previsione della spesa è destinato alla Azienda di promozione turistica di Perugia per il finanziamento degli oneri per la retribuzione dei giovani di cui alla legge 1º giugno 1977, n. 285 immessi in ruolo dal 1º aprile 1985.

Art. 8

1. L'aumento di lire 335.000.000 disposto al cap. 7660/ Voce 2550 dello stato di previsione della spesa è destinato al Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno per il completamento del Centro ittiogenico del Trasimeno. Allo stesso Consorzio è destinata la somma di lire 500.000.000 iscritta in aumento del cap. 4220/ Voce 2250 quale contributo nelle spese arretrate inerenti la realizzazione del Centro suddetto, nonchè la somma di lire 120.000.000 sullo stanziamento iscritto al cap. 7661/ Voce 2400, per il ripopolamento ittico del lago Trasimeno.

Art. 9

1. La somma di lire due miliardi iscritta in aumento del cap. 4170 dello stato di previsione della spesa è destinata alle Comunità montane a titolo di contributo nelle spese di funzionamento degli Uffici per l'esercizio delle funzioni delegate di cui alle leggi regionali 16 febbraio 1981 n. 8 e 16 dicembre 1983, n. 47.

2. La Giunta è autorizzata a liquidare ed erogare il 50 per cento dopo l'intervenuta esecutività della presente legge ed il restante 50% previa verifica dell'ottemperanza alle direttive impartite dalla Giunta stessa ai sensi degli artt. 11 e 12 della suddetta legge regionale n. 47/ 1983 .

Art. 10

1. L'importo di lire 223.000.000 destinato con legge regionale 26 aprile 1985, n. 29 (Tabella 4/ b allegata a detta legge, lett. G) a contributi in conto capitale per interventi nel comparto cerealicolo, è ridotto a lire 73.000.000 e la differenza di lire 150.000.000 è destinata a contributi in conto interessi per il finanziamento integrativo della realizzazione del Centro di Terria.

Art. 11

1. La distribuzione degli stanziamenti di cui alla tabella 4/ b allegata alla LR 26 aprile 1985, n. 29, concernente il settore irrigazione, è così variata, fermo restando l'importo totale del cap. 7663/ Voce 2360:
 
Opere di interesse pubblico:
 
b) completamento destra Chiascio L. 350.000.000
 
completamento Fossalto L. 550.000.000
 
Ammodernamento destra Nera L. 700.000.000
 
c) manutenzione opere L. 20.000.000
 
d) sistemazioni idrauliche a completamento irrigazione L. 280.000.000
 
e) imprevisti L. 250.000.000
 
Totale L. 2.150.000.000

Art. 12

1. L'importo di L. 250.000.000 iscritto in aumento al cap. 8155/ Voce 2520 è destinato all'integrazione del finanziamento ENEA per la realizzazione di impianti solari per l'essiccazione di foraggi.

Art. 13

1. E'disposta la rettifica dei seguenti errori materiali contenuti nella legge regionale 30 aprile 1985, n. 40 concernente: "nuove norme per lo sviluppo delle attività produttive in Valnerina":
 
- all'art. 2 l'importo di lire 4.076.250.000 è rettificato in lire 2.219.017.500 e l'importo di lire 10.923.750.000 in lire 12.780.982.500.
 
- l'ultimo comma dell'art. 19 è così sostituito:
 
" Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1985 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
 
Parte spesa Cap. 9290 In aumento L. 730.000.000
 
Parte spesa Cap. 9291 In aumento L. 880.000.000
 
Parte spesa Cap. 9263 In aumento L. 377.732.500
 
Parte spesa Cap. 7995 In aumento L. 516.325.000
 
Parte spesa Cap. 7996 In aumento L. 81.525.000
 
Parte spesa Cap. 7997 In aumento L. 733.725.000
 
Parte spesa Cap. 7998 In aumento L. 434.800.000
 
Parte spesa Cap. 7999 In aumento L. 135.875.000
 
Parte spesa Cap. 9508 In aumento L. 1.500.000.000
 
Totale in aumento L. 5.389.982.500
 
In diminuzione
 
Cap. 9700 (Fondo glob.) L. 5.389.982.500

 

Art. 14

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, è approvato ed allegato al bilancio regionale, il bilancio di previsione per l'esercizio 1985 dell'Istituto regionale di ricerche economiche e sociali( IRRES) istituito con legge regionale 13 agosto 1984, n. 35 (Appendice n. 1).


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.