Costituzione - Natura giuridica - Finalità
ARTICOLO 1
1.
E' istituito in Perugia il Centro regionale umbro di ricerche economiche e sociali - CRURES.
2.
Il Centro persegue per conto degli Associati lo scopo di effettuare studi, indagini, ricerche e progettazioni operative riguardanti la situazione economico - sociale dell'Umbria e la sua evoluzione, al fine di fornire gli elementi di conoscenza utili alla programmazione degli interventi pubblici, all' attuazione dei progetti operativi e all' approfondimento delle politiche di sviluppo regionale.
3.
I servizi del Centro possono essere forniti anche agli Enti pubblici, agli Organismi ed a privati non associati, mediante commissione di specifiche ricerche, secondo modalità stabilite dal Regolamento interno dell' Istituto.
ARTICOLO 2
1.
L'Associazione ha carattere volontario e non ha durata limitata.
ARTICOLO 3
1.
Possono aderire e partecipare all' Associazione tutti gli Enti pubblici ed Organismi della Regione che abbiano competenza o interesse in materie economico - sociali ed in particolare gli Enti locali, gli Enti pubblici, le Organizzazioni sindacali, economiche, sociali e culturali della regione.
2.
Le ammissioni vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 4
PATRIMONIO
1.
Il patrimonio dell' Associazione è costituito dai versamenti che annualmente i singoli associati provvederanno ad effettuare, nonchè da tutti quei beni che saranno acquisiti in qualsiasi forma dell' Istituto nel corso della sua attività .
ARTICOLO 5
ORGANI DEL CENTRO
1.
Gli Organi del Centro sono:
1.
L' Assemblea degli Associati;
2.
Il Consiglio di Amministrazione;
3.
Il Presidente ed i Vice - Presidenti;
4.
Il Direttore;
5.
Il Collegio dei revisori dei conti.
2.
Tutti gli Organi elettivi durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
ARTICOLO 6
COMPOSIZIONE DELL' ASSEMBLEA
1.
L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti ed Organismi associati, designati dai rispettivi organi, anche al di fuori del proprio seno, ogni due anni, nelle seguenti proporzioni:
1.
5 rappresentanti dell' Ente Regione eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a 3;
2.
3 rappresentanti per ciascuno degli Enti pubblici ad ambito regionale e provinciale, eletti dai rispettivi organi con voto limitato a 2;
3.
un rappresentante per ciascuno degli altri Enti ed organismi associati.
ARTICOLO 7
1.
L'Assemblea è convocata dal Presidente.
2.
Si riunisce in sessione ordinaria, di regola due volte all' anno.
3.
Può riunirsi in sessione straordinaria: - per iniziativa del Presidente; - per deliberazione del Consiglio di Amministrazione; - su istanza di 1/ 3 degli associati.
4.
La riunione dell' Assemblea deve avere luogo entro 10 giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda.
ARTICOLO 8
1.
La convocazione degli Associati deve essere fatta dal Presidente con avvisi scritti. L' avviso per le sessioni ordinarie, con l' elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere spedito agli Associati almeno 5 giorni prima.
ARTICOLO 9
COMPITI DELL' ASSEMBLEA
1.
L'Assemblea provvede a:
-
eleggere il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti;
-
approvare entro il 31 ottobre di ciascun anno il bilancio preventivo;
-
approvare entro il 31 marzo di ciascun anno il bilancio consuntivo dell' anno precedente;
-
mantenere i collegamenti con gli Enti e gli Organismi associati, per mezzo di apposite riunioni informative sull' attività dell' Istituto.
ARTICOLO 10
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE
1.
Il Consiglio di Amministrazione è composto di 13 membri eletti dall' Assemblea con le seguenti modalità :
-
3 membri della Regione, eletti, con voto limitato a due, dai rappresentanti nominati nell' Assemblea dal Consiglio regionale;
-
2 membri delle Camere di commercio, eletti dai rappresentanti nominati nell' Assemblea dalle Camere di Commercio di Perugia e di Terni;
-
2 membri delle Amministrazioni provinciali, eletti dai rappresentanti nominati nell' Assemblea dai Consigli provinciali di Perugia e di Terni;
-
2 membri dei Comuni, eletti dai rappresentanti nominati nell' Assemblea dai Comuni associati;
-
4 membri degli altri Enti ed Organismi associati, eletti, con voto limitato ad 1, dai rappresentanti nominati, nell' Assemblea, dagli altri Enti ed Organismi associati.
2.
I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rieletti alla scadenza biennale.
3.
Il Consiglio di Amministrazione è presieduto, nella sua prima riunione, dopo l' elezione, dal membro più anziano.
ARTICOLO 11
COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1.
Il Consiglio di Amministrazione provvede a:
-
eleggere a maggioranza tra i suoi membri nella prima seduta il Presidente e, con voto limitato ad 1, eleggere due vice - Presidenti;
-
nominare il Direttore dell' Istituto e deliberare sulle assunzioni del personale per la copertura dell' organico dell' Istituto; le assunzioni avvengono per concorso;
-
predisporre e deliberare il Regolamento interno ivi compresa la pianta organica del personale dipendente, il trattamento economico dello stesso, equiparato a quello dei dipendenti della Regione, nonchè i compensi per gli eventuali collaboratori e consulenti esterni della cui opera, nei limiti del bilancio, il Consiglio di Amministrazione stabilisca di avvalersi;
-
predisporre annualmente il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre alla approvazione dell' Assemblea;
-
determinare annualmente i programmi e l' indirizzo di attività del Centro e predisporre le relazioni da presentare all' Assemblea circa l' attività svolta;
-
deliberare sulle convenzioni relative alle ricerche e agli studi da effettuare da parte del Centro, che comportino specifici finanziamenti;
-
deliberare l' ammissione di nuovi associati, da sottoporre a ratifica da parte dell' Assemblea;
-
deliberare su ogni altra materia di interesse del Centro, non specificatamente prevista per gli altri Organi;
-
deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili;
-
stabilire l' organizzazione interna dei servizi del Centro, su proposta del Direttore;
-
elaborare e proporre le modifiche dello Statuto , da sottoporre all' Assemblea, che le approva con il voto favorevole dei 2/ 3 dei suoi componenti.
ARTICOLO 12
PRESIDENTE
1.
Il Presidente ha la rappresentanza legale e processuale del Centro regionale.
2.
Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l' Assemblea ed ha la responsabilità della esecuzione delle deliberazioni adottate da detti Organi.
3.
Ha il compito di:
-
approvare, nell' ambito dei programmi di attività deliberati dal Consiglio, i singoli piani di lavoro, nonchèle ricerche e gli studi ai fini della loro pubblicazione esterna;
-
costituire gruppi di ricerca con i collaboratori, i Consulenti e gli esperti nominati dal Consiglio di Amministrazione;
-
stipulare le convenzioni deliberate dal Consiglio.
ARTICOLO 13
VICE - PRESIDENTI
1.
I Vice - Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di suo impedimento, o lo sostituiscono per sua delega, anche per singoli incarichi.
ARTICOLO 14
DIRETTORE
1.
Il Direttore cura il buon funzionamento dell' Istituto e partecipa, con funzioni di Segretario, alle riunioni dell' Assemblea e del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.
2.
In particolare, il Direttore presiede:
-
all'attività amministrativa dell' Istituto;
-
alle attività di studio e di ricerca.
3.
E' inoltre il responsabile dell' attuazione dei programmi, degli studi e delle ricerche effettuati dall' Istituto.
ARTICOLO 15
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1.
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 5 membri eletti dall' Assemblea tra persone estranee al Consiglio di Amministrazione.
2.
Di essi 1 viene scelto tra i rappresentanti delle Aziende di credito ed 1 tra i rappresentanti dell' Ente di sviluppo, qualora essi siano associati all' Istituto; gli altri 3 membri vengo scelti, con voto limitato a 2, tra i rappresentanti degli altri Enti ed Organismi associati.
3.
I componenti eleggono tra di loro il Presidente.
4.
Gli stessi possono partecipare con voto consultivo alle riunioni dell' Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 16
COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1.
Spetta al Collegio dei revisori dei conti il controllo periodico della contabilità , da effettuarsi almeno una volta alla fine di ciascun trimestre, nonchè l' esame del bilancio consuntivo con una relazione finale sull' andamento della gestione finanziaria dell' Istituto.
ARTICOLO 17
COMITATO TECNICO CONSULTIVO
1.
Il Consiglio di Amministrazione può costituire, con la partecipazione di consulenti e tecnici nominati ai sensi dell' art. 11, un Comitato tecnico consultivo, col compito di esprimere il proprio parere sui programmi di ricerca e sulle attività di ricerca dell' Istituto.
ARTICOLO 18
FINANZIAMENTO DEL CENTRO
1.
L'attività dell' Istituto e le spese tutte per il funzionamento dello stesso sono finanziate mediante contributi annuali degli Associati.
2.
Gli Associati, inoltre, possono concorrere alla vita dell'Istituto fornendo, eventualmente, la sede, le attrezzature necessarie, il personale, etc.
3.
L'Istituto può , altresì , ricevere lasciti, donazioni, ecc.
ARTICOLO 19
RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI
1.
La ripartizione dei contributi a carico degli Associati è fatta annualmente dall' Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio preventivo. La ripartizione stessa deve essere effettuata tenendo conto dell' importanza di ciascun Ente ed Organismo associato, sia sotto il profilo dell' ambito della sua competenza, sia sotto l' aspetto delle sue capacità finanziarie.
2.
In ogni caso gli Enti ed Organismi associati sono tenuti annualmente al versamento di contributi ordinari nelle seguenti misure minime:
-
Regione L. 30.000.000
-
Amministrazioni provinciali (70% PG e 30% TR) L. 15.000.000
-
Camere di commercio (70% PG e 30% TR) L. 15.000.000
-
Comuni, secondo i seguenti parametri:
-
L. 20/ ab. per i Comuni con popolazione sopra i 100.000 abitanti;
-
L. 15/ ab. per i Comuni con popolazione da 30.000 a 100.000 abitanti;
-
L. 10/ ab. per i Comuni con popolazione sotto i 30.000 abitanti;
-
Enti pubblici, Aziende di credito e Aziende di Stato, secondo i seguenti parametri:
-
secondo l' ambito regionale o provinciale un contributo da un minimo di L. 1.000.000, fino a L. 3.000.000;
-
secondo l' estensione delle loro attività , il contributo delle Aziende di credito è fissato da un minimo di Lire 500.000 fino a L. 2.000.000;
-
Associazioni e Organizzazioni, a seconda dell' ambito della loro attività , un contributo variabile da un minimo di Lire 200.000 fino a L. 1.000.000.
3.
La misura dei contributi ordinari annuali potrà subire modificazioni in relazione alle esigenze di bilancio, mantenendo i rapporti di contribuzione sopra indicati, fino ad un massimo di incremento del 50%; per contribuzioni superiori occorrerà il preventivo assenso degli enti e organismi associati.
ARTICOLO 20
BILANCI PREVENTIVI E CONSUNTIVI
1.
I bilanci preventivi e consuntivi annuali debbono essere inviati a ciascuno degli Associati entro 15 giorni dalla loro approvazione da parte dell' Assemblea.
ARTICOLO 21
SCIOGLIMENTO E RECESSO
1.
Lo scioglimento dell' Associazione dovrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea col voto favorevole dei 2/ 3 dei suoi componenti.
2.
L'Associazione, inoltre, si scioglierà ope legis per recesso da parte di tutti gli Associati.
3.
Ciascun socio può recedere dalla sua partecipazione dandone comunicazione con lettera raccomandata almeno 6 mesi prima della fine dell' esercizio finanziario.
4.
La cessazione dell' appartenenza all' Associazione per recesso non conferisce diritto sul patrimonio dell' Istituto.
ARTICOLO 22
1.
Nel caso di cessazione dell' attività , per lo scioglimento dell' Associazione, le attrezzature, i mobili, i materiali di ricerca, i documenti amministrativi, le attività e le eventuali passività , e tutto quanto altro appartiene all' Istituto, viene devoluto all' Ente Regione.
NORME FINALI E TRANSITORIE
I
Il personale dipendente del "Centro regionale per il piano di sviluppo economico dell'Umbria", passa al Centro regionale umbro di ricerche economiche e sociali (CRURES), come sopra ristrutturato, col riconoscimento dei diritti maturati. Fino all'emanazione del nuovo regolamento interno dell'Istituto, resta in vigore a tutti gli effetti il vigente Regolamento interno di funzionamento e per il personale del "Centro regionale per il piano di sviluppo economico dell' Umbria".
II
Le attrezzature ed il patrimonio del "Centro regionale per il piano di sviluppo economico dell'Umbria" su deliberazione conforme del Comitato di Presidenza passano al CRURES non appena intervenuta l' approvazione dello Statuto , all'atto dell' insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.
III
Il Centro regionale umbro di ricerche economiche e sociali subentra nei contratti di locazione, energia elettrica, telefono, acqua, nonchè nei contratti e convenzioni relativi alle ricerche e agli studi in corso, ecc., intestati al "Centro regionale per il piano di sviluppo economico dell'Umbria" ed in tutti i diritti attivi e passivi, maturati all' atto del passaggio.