ARTICOLO 1
FinalitÃ
1.
Fino all' entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall'
art. 71 dello Statuto
, le funzioni in materia di circoscrizioni comunali e di polizia locale, urbana e rurale, elencate dall'
art. 1 del DPR 14 gennaio 1972, n. 1
, sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge.
ARTICOLO 2
Attribuzioni del Consiglio
1.
Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:
1)
istituisce i nuovi Comuni e apporta le variazioni alle circoscrizioni comunali;
2)
delibera sulla denominazione dei Comuni, delle frazioni e delle borgate;
3)
determina e rettifica i confini;
4)
esercita le funzioni amministrative in materia di regolamenti di polizia locale, urbana e rurale.
ARTICOLO 3
Attribuzioni della Giunta
1.
Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall'
art. 39 dello Statuto
o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 4
Attribuzioni del Presidente della Giunta
1.
Il Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie.