Date di vigenza

21/07/1972 entrata in vigore mostra documento vigente dal 21/07/1972
02/12/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 02/12/1999

Documento vigente dal 21/07/1972

Regione Umbria
Legge regionale 19 luglio 1972 ,n. 6
Esercizio delle funzioni in materia di circoscrizioni territoriali, polizia locale, urbana e rurale.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 20 del 20/07/1972

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. Fino all' entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall' art. 71 dello Statuto , le funzioni in materia di circoscrizioni comunali e di polizia locale, urbana e rurale, elencate dall' art. 1 del DPR 14 gennaio 1972, n. 1 , sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge.

ARTICOLO 2

Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

1) istituisce i nuovi Comuni e apporta le variazioni alle circoscrizioni comunali;

2) delibera sulla denominazione dei Comuni, delle frazioni e delle borgate;

3) determina e rettifica i confini;

4) esercita le funzioni amministrative in materia di regolamenti di polizia locale, urbana e rurale.

ARTICOLO 3

Attribuzioni della Giunta

1. Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall' art. 39 dello Statuto o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 4

Attribuzioni del Presidente della Giunta

1. Il Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie.

ARTICOLO 5

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia,19 luglio 1972

Conti

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 12 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 15 novembre 1999, n. 30.