ARTICOLO 1
Finalità
1.
Sino all' entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall'
art. 71 dello Statuto
, le funzioni in materia di fiere e mercati elencate dall'
art. 1 e seguenti del DPR 15 gennaio 1972, n. 7
, sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge.
ARTICOLO 2
Attribuzioni del Consiglio
1.
Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:
1. -
delibera in ordine alle attività di promozione ed all' esercizio dell' iniziativa per il riconoscimento di nuovi enti per l' organizzazione di fiere nazionali e internazionali;
2. -
nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione degli enti costituiti per l' organizzazione di fiere classificate come nazionali;
[6]
3. -
designa i due componenti il Consiglio d' Amministrazione degli enti per l' organizzazione di fiere internazionali;
[7]
4. -
delibera lo scioglimento degli enti costituiti per l' organizzazione delle fiere, mostre ed esposizioni, nonchè delibera sulle attività per promuoverne lo scioglimento qualora si tratti degli enti costituiti per la organizzazione delle fiere con qualifica di nazionale ed internazionale;
[8]
5. -
emana i regolamenti tipo per i mercati all' ingrosso e, ove ciò si renda necessario, dispone l' introduzione di nuove norme e modifiche, non previste dai regolamenti tipo, nei regolamenti di mercato;
6. -
approva i regolamenti per la classificazione, l' impacco e la marcatura dei prodotti ortofrutticoli e per la regolamentazione dei relativi imballaggi;
[9]
7.[10]
-
determina i criteri per l' istituzione dei mercati all' ingrosso sulla base del programma economico regionale.
ARTICOLO 3
Attribuzioni della Giunta
1.
Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall'
art. 39 dello Statuto
o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 4
Attribuzioni del Presidente della Giunta
1.
Il Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie.