Date di vigenza

22/08/1972 entrata in vigore mostra documento vigente dal 22/08/1972
05/09/1972 modifica mostra documento vigente dal 05/09/1972
14/09/1978 abrogazione mostra documento vigente dal 14/09/1978

Documento vigente dal 22/08/1972

Regione Umbria
Legge regionale 18 agosto 1972, n. 19
Esercizio delle funzioni in materia di istruzione artigiana e professionale
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 23 del 21/08/1972

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. Sino all' entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall' art. 71 dello Statuto , le funzioni in materia di istruzione artigiana e professionale elencate dall' art. 1 e seguenti del DPR 15 gennaio 1972, n. 10 , sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge.

ARTICOLO 2

Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

1. - determina gli indirizzi della politica per la formazione professionale nella regione;

2. - delibera i programmi di intervento per l' istituzione e il potenziamento delle scuole e dei centri di orientamento e addestramento professionale attinenti alle qualifiche ritenute opportune per l' economia regionale;

3. - approva i piani istitutivi dei corsi di addestramento professionale, nonchè dei corsi di riqualificazione e di quelli complementari per gli apprendisti;

4. - determina i criteri per l' erogazione dei contributi a favore dell' istruzione professionale nel settore dell' agricoltura, dell' industria, del commercio e dei servizi;

5. - provvede alla erezione in ente morale:

a) delle scuole per infermieri professionali e per vigilatrici di infanzia istituite dagli speciali Comitati e ne approva i relativi statuti;

b) delle scuole di ostetricia autonome nelle città capoluoghi di provincia che non siano sedi di cliniche ostetrico - ginecologiche universitarie determinando, con lo stesso atto, il trattamento economico del personale;

6. - nomina il direttore delle scuole per l' esercizio dell' arte ausiliaria sanitaria nonchè un componente dei Consigli di Amministrazione delle scuole di ostetricia;

7. - provvede alla nomina dei rappresentanti di competenza della Regione nel Consiglio di Amministrazione dei Consorzi provinciali per l' istruzione tecnica, nonchè dei rispettivi comitati esecutivi;

8. - scioglie i Consigli di Amministrazione dei Consorzi provinciali per l' istruzione tecnica;

9. - designa i membri dei Consigli di Amministrazione, di competenza regionale, degli istituti professionali di Stato;

10. - scioglie i Consigli di Amministrazione degli istituti professionali di Stato;

11. - provvede alla programmazione di nuovi istituti, scuole, sezioni e corsi da istituire dallo Stato con la indicazione vincolante dell' ordine di priorità ;

12. - propone la ripartizione dei finanziamenti da destinare in conto capitale per l' impianto, il rinnovo e il potenziamento delle dotazioni tecnico - didattiche per gli istituti professionali di Stato;

13. - designa i componenti dei Collegi dei revisori degli Enti, delle istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella regione;

14. - adotta i provvedimenti conseguenti al trasferimento alla competenza regionale degli Enti di diritto pubblico( INAPLI - INIASA - ENALC) il cui patrimonio e personale sono trasferiti alla Regione.

[5]
ARTICOLO 3

Attribuzioni della Giunta

1. Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall' art. 39 dello Statuto o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 4

Attribuzioni del Presidente della Giunta

1. Il Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie regionali.

ARTICOLO 5

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, comma II, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 18 agosto 1972

Conti

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 25 agosto 1978, n. 47.

[5] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 18 agosto 1972, n. 20.

[6] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 18 agosto 1972, n. 20.