Date di vigenza

25/08/1972 entrata in vigore mostra documento vigente dal 25/08/1972
12/02/1976 modifica mostra documento vigente dal 12/02/1976
14/09/1978 modifica mostra documento vigente dal 14/09/1978
29/08/1991 modifica mostra documento vigente dal 29/08/1991
09/09/1994 modifica mostra documento vigente dal 09/09/1994
18/06/1998 modifica mostra documento vigente dal 18/06/1998
31/07/2003 modifica mostra documento vigente dal 31/07/2003
07/06/2007 abrogazione mostra documento vigente dal 07/06/2007

Documento vigente dal 25/08/1972

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 1 Agosto 1972 ,n. 15
Indennità ai consiglieri regionali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 22 del 10/08/1972

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. L'indennità per i membri del Consiglio regionale, stabilita in base al disposto dell' art. 29 dello Statuto regionale , in relazione alle funzioni svolte o alla carica ricoperta, è rapportata alla misura dell'indennità speciale ai membri del Parlamento nazionale ai sensi della legge statale 31 ottobre 1965, n. 1261 , nella seguente misura:

a) 65% per il Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta regionale;

b) 60% per il Vice Presidente della Giunta regionale;

c) 55% per gli altri membri della Giunta regionale;

d) 50% per i componenti l' Ufficio di Presidenza del Consiglio e per i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti;

e) 40% per i consiglieri regionali.

[11]

2. Sono fatte salve le norme di cui alla legge statale 12 dicembre 1966, n. 1078 .

3. Le indennità previste dal presente articolo non sono tra loro cumulabili.

4. Il rimborso delle spese di accesso alla sede regionale dei Consiglieri residenti fuori del capoluogo di regione e le spese di missione saranno disciplinati con separato provvedimento.

[10]
ARTICOLO 2

1. La corresponsione dell' indennità di cui all' art. 1 decorre, per i consiglieri dalla data della proclamazione ai sensi dell' art. 25, primo comma dello Statuto , per i Presidenti della Giunta e del Consiglio, per il Vice Presidente della Giunta e per gli altri componenti la Giunta, per i componenti l' Ufficio di Presidenza del Consiglio e per il Presidente delle Commissioni dalla data delle rispettive elezioni.

[16]
ARTICOLO 3

1. Le sanzioni per le assenze vengono determinate con il Regolamento interno ai sensi dell' art. 27 dello Statuto .

ARTICOLO 4

1. Le anticipazioni erogate, a norma dell' atto amministrativo adottato dalla Giunta regionale n. 100 del 17 novembre 1970, fino all' entrata in vigore della presente legge, nella misura mensile di L. 240.000 per i Consiglieri regionali, di lire 300.000 per i componenti l' Ufficio di Presidenza, di lire 330.000 per gli Assessori regionali e di L. 380.000 per i Presidenti del Consiglio e della Giunta, vengono detratte dalla indennità lorda complessiva spettante a ciascuno degli aventi diritto.

ARTICOLO 5

1. Agli oneri finanziari derivanti dall' applicazione dell' art. 1 , secondo le modalità di cui agli artt. 2 e 4 della presente legge, previsti in complessive Lire 233.000.000, si fa fronte come appresso:

1) quanto a L. 110.000.000, con i fondi stanziati al cap. 1 "Spese inerenti il Consiglio regionale", del bilancio di previsione per l' esercizio 1972;

2) quanto a L. 16.500.000, con i fondi conservati a residui passivi dell' anno 1970 al cap. 1 per Lire 10.250.000 e al cap. 9 art. 1 per L. 6.250.000;

3) quanto a L. 106.500.000, mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 54 "Fondo per provvedimenti legislativi in corso" e corrispondente aumento dello stanziamento del cap. 2 "Spese per l' espletamento del mandato da parte della Giunta regionale", per l' esercizio 1972.

2. Per gli esercizi successivi, si provvederà con i relativi stanziamenti di bilancio.


La presente legge regionale verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 1 agosto 1972

Conti

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 5 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 16 maggio 2007, n. 17.

[10] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 9 giugno 1998, n. 18.

[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 21 gennaio 1976, n. 7.

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 21 gennaio 1976, n. 7.

[13] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 6 agosto 1991, n. 20.

[14] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 9 giugno 1998, n. 18. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 4 luglio 2003, n. 10.

[15] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 4 luglio 2003, n. 10.

[16] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 21 gennaio 1976, n. 7.

[17] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 21 gennaio 1976, n. 7. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 25 agosto 1978, n. 48.

[18] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 25 agosto 1978, n. 48. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 4 luglio 2003, n. 10.

[19] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 6 agosto 1991, n. 20.

[20] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 4 luglio 2003, n. 10.

[21] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 12 agosto 1994, n. 29.

[22] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 3 legge Regione Umbria 4 luglio 2003, n. 10.

[23] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 3 legge Regione Umbria 4 luglio 2003, n. 10.