Date di vigenza

22/08/1972 entrata in vigore mostra documento vigente dal 22/08/1972
05/09/1972 modifica mostra documento vigente dal 05/09/1972
30/03/1995 modifica mostra documento vigente dal 30/03/1995
05/07/2014 abrogazione mostra documento vigente dal 05/07/2014

Documento vigente dal 05/09/1972

Regione Umbria
Legge regionale 18 agosto 1972 , n. 17
Esercizio delle funzioni in materia di fiere e mercati
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 23 del 21/08/1972

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. Sino all' entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall' art. 71 dello Statuto , le funzioni in materia di fiere e mercati elencate dall' art. 1 e seguenti del DPR 15 gennaio 1972, n. 7 , sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge.

ARTICOLO 2

Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

1. - delibera in ordine alle attività di promozione ed all' esercizio dell' iniziativa per il riconoscimento di nuovi enti per l' organizzazione di fiere nazionali e internazionali;

2. - nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione degli enti costituiti per l' organizzazione di fiere classificate come nazionali; [6]

3. - designa i due componenti il Consiglio d' Amministrazione degli enti per l' organizzazione di fiere internazionali; [7]

4. - delibera lo scioglimento degli enti costituiti per l' organizzazione delle fiere, mostre ed esposizioni, nonchè delibera sulle attività per promuoverne lo scioglimento qualora si tratti degli enti costituiti per la organizzazione delle fiere con qualifica di nazionale ed internazionale; [8]

5. - emana i regolamenti tipo per i mercati all' ingrosso e, ove ciò si renda necessario, dispone l' introduzione di nuove norme e modifiche, non previste dai regolamenti tipo, nei regolamenti di mercato;

[ 6. - ] [9]

  [ ... ] [10]   6.[11]  - determina i criteri per l' istituzione dei mercati all' ingrosso sulla base del programma economico regionale.

ARTICOLO 3

Attribuzioni della Giunta

1. Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall' art. 39 dello Statuto o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 4

Attribuzioni del Presidente della Giunta

1. Il Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie.

ARTICOLO 5

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 18 agosto 1972

Conti

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 90 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 13 giugno 2014, n. 10.

[6] - Abrogazione da: Articolo 12 Comma 2 Lettera c legge Regione Umbria 21 marzo 1995, n. 11.

[7] - Abrogazione da: Articolo 12 Comma 2 Lettera c legge Regione Umbria 21 marzo 1995, n. 11.

[8] - Abrogazione da: Articolo 12 Comma 2 Lettera c legge Regione Umbria 21 marzo 1995, n. 11.

[9] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 18 agosto 1972, n. 18.

[10] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 18 agosto 1972, n. 18.

[11] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 18 agosto 1972, n. 18.