ARTICOLO 2
Attribuzioni del Consiglio
1.
Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:
1.
- determina gli indirizzi della politica per la formazione professionale nella Regione;
2.
- delibera i programmi di intervento per l' istituzione ed il potenziamento delle scuole e dei centri di orientamento e addestramento professionale, nell' ambito delle specifiche competenze attribuite alla Regione; delibera in ordine all' orientamento e alla qualificazione professionale degli invalidi del lavoro e degli invalidi civili;
3.
- approva i piani istitutivi dei corsi di addestramento professionale, nonchè dei corsi di riqualificazione e di quelli complementari per gli apprendisti;
4.
- determina i criteri per l' erogazione dei contributi a favore dell' istruzione professionale nel settore dell' agricoltura, dell' industria, del commercio e dei servizi;
5.
- provvede alla erezione in ente morale delle scuole per infermieri professionali e per vigilatrici di infanzia istituite dagli speciali Comitati e ne approva i relativi Statuti;
6.
- nomina il direttore delle scuole per l' esercizio dell' arte ausiliaria sanitaria, nonchè un componente dei Consigli di Amministrazione delle scuole di ostetricia;
7.
- provvede alla nomina dei rappresentanti di competenza della Regione nel Consiglio di Amministrazione dei Consorzi provinciali per l' istruzione tecnica, nonchè dei rispettivi Comitati esecutivi;
8.
- scioglie i Consigli di Amministrazione dei Consorzi provinciali per l' istruzione tecnica;
9.
- designa i membri dei Consigli di Amministrazione, di competenza regionale, degli Istituti professionali di Stato;
10.
- provvede alla programmazione di nuovi istituti, scuole, sezioni e corsi da istituire dallo Stato con la indicazione vincolante dell' ordine di priorità ;
11.
- propone la ripartizione dei finanziamenti da destinare in conto capitale per l' impianto, il rinnovo e il potenziamento delle dotazioni tecnico ' didattiche per gli Istituti professionali di Stato;
12.
- designa i componenti dei Collegi dei revisori degli Enti, delle istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella regione;
13.
- adotta i provvedimenti conseguenti al trasferimento alla competenza regionale degli Enti di diritto pubblico( INAPLI - INIASA - ENALC) il cui patrimonio e personale sono trasferiti alla Regione.
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