Date di vigenza

15/03/1973 entrata in vigore mostra documento vigente dal 15/03/1973
20/09/1974 modifica mostra documento vigente dal 20/09/1974
16/06/1977 modifica mostra documento vigente dal 16/06/1977
13/02/1997 abrogazione mostra documento vigente dal 13/02/1997

Documento vigente dal 15/03/1973

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 23 Febbraio 1973 ,n. 12
Norme per l'assistenza a favore dei minori, anziani e inabili al lavoro.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 6 del 28/02/1973

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. Fino a quando non sarà provveduto alla ristrutturazione generale dei servizi assistenziali, si provvede al mantenimento dei minori, degli inabili al lavoro e degli anziani di cui agli articoli successivi nelle forme e con le modalità disposte dalla presente legge, operando prevalentemente attraverso il nucleo familiare dell'assistito e l'ambiente sociale in cui esso vive.

ARTICOLO 2

Funzioni delegate ai Comuni

1.  Ai Comuni della regione, singoli o associati,[6]     viene delegato, per il rispettivo territorio, con riferimento alle esigenze della programmazione regionale, l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti il mantenimento dei minori di anni quindici e degli inabili al lavoro, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del TU delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , ed all'art. 277 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , e siano segnalati dall'autorità locale di pubblica sicurezza in quanto esposti all'abbandono.

ARTICOLO 3

Funzioni proprie dei Comuni

1. I Comuni della regione, singoli o associati, provvedono, per il rispettivo territorio, anche ove intervengano altri enti eventualmente tenuti per legge o per norma statutaria, al mantenimento di minori di anni diciotto, di inabili al lavoro e di anziani, nei casi in cui, pur non ricorrendo le condizioni di vero e proprio abbandono, venga riscontrato un effettivo stato di bisogno per impedimenti, temporanei o permanenti, di carattere personale, economico, familiare, ambientale, che ne ostacolino l'inserimento, il mantenimento o il reinserimento nella vita familiare, scolastica, sociale, lavorativa.

[9]
ARTICOLO 4

Criteri e modalità di intervento

1. Con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Consiglio comunale o l'Assemblea deliberante dei Comuni associati determina le modalità di intervento - attuabile anche attraverso organismi di decentramento amministrativo comunale - da valere per tutte le categorie di assistibili e che assicurino, in ordine preferenziale:

a) prestazioni domiciliari di aiuto domestico, di servizio sociale e di assistenza sanitaria;

b) altre prestazioni idonee a favorire l'inserimento, il mantenimento ed il reinserimento dell'assistito nella vita di relazione, compreso l'alloggio a condizioni preferenziali di assegnazione e di canone;

c) prestazioni economiche, alternative ad altra forma di assistenza, anche attraverso la corresponsione di un assegno familiare o personale integrativo di eventuale trattamento pensionistico;

d) formazione e finanziamento di piccoli nuclei comunitari, cui possano essere assicurate anche le prestazioni di cui al punto a) del presente articolo;

e) ricovero di minori e di adulti inabili o di anziani, rispettivamente presso istituti educativo - assistenziali e presso case di riposo, riconosciuti idonei dalla Regione, semprechè sia accertata l'impossibilità di provvedere altrimenti al loro mantenimento.

2. L'eventuale ricovero non esclude altre prestazioni di carattere economico ed assistenziale.

ARTICOLO 5

Funzioni delegate: soggetti e competenze

1. Gli interventi assistenziali di cui all' art. 2 debbono riferirsi a tutti i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 154 del TU delle leggi di pubblica sicurezza.

2. Il sindaco, ricevuta la segnalazione dall'autorità locale di pubblica sicurezza o di propria iniziativa, ove sia anche autorità locale di pubblica sicurezza, dispone l'intervento assistenziale ritenuto più idoneo tra quelli previsti dal regolamento di cui all' art. 4 .

[11]
ARTICOLO 6

Funzioni proprie: soggetti e competenze

1. Per quanto previsto dall' art. 3  la Giunta municipale[12]     , esperiti gli opportuni accertamenti, dispone l'intervento assistenziale ritenuto più idoneo tra quelli previsti dal regolamento di cui all' art. 4 .

ARTICOLO 7

Assistenza di minori. Età : deroga

1. In ogni caso, gli interventi assistenziali disposti in favore di minori che abbiano compiuto il quindicesimo o il diciottesimo anno possono essere prorogati, ove se ne ravvisi la necessità e su richiesta degli interessati, fino al termine dell'anno scolastico in corso al momento del compimento dei suddetti limiti di età.

ARTICOLO 8

Disposizioni finanziarie e contabili relative ai ricoveri

1.  Qualora il sindaco o la Giunta municipale abbiano[14]     disposto il ricovero di una persona appartenente alle categorie previste dalla presente legge in idoneo istituto,  il Comune provvederà alla liquidazione delle spese di competenza[16]     , previa presentazione da parte dell'istituto ospitante di apposite contabilità trimestrali, specificanti la natura del ricovero, nelle quali debbono essere indicate:
 
1. - le generalità complete del ricoverato;
 
2. - gli estremi del provvedimento di ricovero;
 
3. - il trimestre contabilizzato;
 
4. - la misura della retta giornaliera;
 
5. - il numero delle giornate di effettiva presenza;
 
6. - l'importo totale;
 
7. - le generalità complete della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare per conto dell'istituto.

ARTICOLO 9

Funzioni delegate: competenza passiva

1. L'onere delle prestazioni assistenziali attuate à termini dell' art. 2 è a totale carico della Regione.

2. A tale effetto i Comuni della regione, singoli o associati, cui all'inizio di ogni esercizio finanziario viene accreditata, con provvedimento della Giunta regionale, apposita somma entro i limiti del corrispondente stanziamento allocato nel bilancio regionale, sono tenuti a presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, dettagliati rendiconti da utilizzare anche per le operazioni di conguaglio.

[18]
ARTICOLO 10

Funzioni proprie: competenza passiva

1. La Regione concorre finanziariamente ai programmi, predisposti ed attuati dai Comuni, singolarmente o in forma associata, per l'attività assistenziale di cui all' art. 3 . [19]

2. Con provvedimento della Giunta regionale viene assegnato  a tutti i Comuni della regione, singoli o associati[21]     , all'inizio di ogni esercizio finanziario, sempre entro i limiti del corrispondente stanziamento allocato nel bilancio regionale, un contributo con destinazione vincolata rapportato ai seguenti parametri:

a) per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) per il sessanta per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune a detta data in età fino al diciottesimo anno compiuto e dal sessantesimo anno in poi.

3. Eventuali somme residue non utilizzate dai predetti enti nell'esercizio di competenza andranno ad incremento del contributo loro assegnato nell'esercizio successivo.

ARTICOLO 11

Disposizione transitoria

1. Fino alla entrata in vigore dei singoli regolamenti di cui all' art. 4 , si applicano, ai soli fini della scelta dei tipi di intervento assistenziale, le disposizioni vigenti in materia.

2. I ricoveri già disposti dallo Stato e confermati dalla Regione sono prorogati, salvo accertamento della persistenza dei motivi che li hanno determinati, fino a che non sia possibile provvedere altrimenti, secondo quanto previsto dal comma precedente.

ARTICOLO 12

Funzioni delegate - Regolamentazione dei rapporti finanziari

1. Alla regolamentazione dei rapporti finanziari inerenti agli oneri di carattere organizzativo che i Comuni, singoli o associati, sosterranno nell'espletamento delle funzioni delegate con la presente legge, verrà provveduto mediante apposito atto amministrativo dal Consiglio regionale.

[23]
ARTICOLO 13

Finanziamento

1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1973, lo stanziamento in bilancio della somma di lire 140 milioni, di cui lire 60.000.000 destinate al " mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del TU delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, ivi compresi gli oneri di carattere organizzativo" e lire 80.000.000 destinate ai " concorsi nelle spese per il mantenimento dei minori, degli inabili al lavoro e degli anziani, che si trovino in stato di indigenza, sostenute dai Comuni della regione, singoli o associati, à termini dell' art. 3 della presente legge".

2. Agli oneri relativi all'esercizio finanziario 1972 si provvede utilizzando gli stanziamenti di lire 65.000.000 e di lire 40.000.000 previsti dai capitoli 246 e 247 del bilancio regionale dello stesso esercizio.

3. Per gli esercizi successivi al 1973 l'ammontare complessivo dello stanziamento di cui al primo comma sarà determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio preventivo e comunque in misura non inferiore a quella prevista per l'esercizio finanziario 1973.

4. Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzate negli esercizi successivi, per i fini per cui sono state iscritte negli stati di previsione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 23 febbraio 1973

Conti

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 47 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 23 gennaio 1997, n. 3.

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 26 maggio 1977, n. 22.

[7] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 26 maggio 1977, n. 22.

[8] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 26 maggio 1977, n. 22.

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 26 maggio 1977, n. 22.

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 26 maggio 1977, n. 22.

[11] - Abrogazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 26 maggio 1977, n. 22.

[12] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 26 maggio 1977, n. 22.

[13] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 26 maggio 1977, n. 22.

[14] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 26 maggio 1977, n. 22.

[15] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 26 maggio 1977, n. 22.

[16] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 26 maggio 1977, n. 22.

[17] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 26 maggio 1977, n. 22.

[18] - Abrogazione da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 26 maggio 1977, n. 22.

[19] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 26 maggio 1977, n. 22.

[20] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 26 maggio 1977, n. 22.

[21] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 2 legge Regione Umbria 26 maggio 1977, n. 22.

[22] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 2 legge Regione Umbria 26 maggio 1977, n. 22.

[23] - Abrogazione da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 26 maggio 1977, n. 22.

[24] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 3 settembre 1974, n. 56.