TITOLO I
FINALITA' - COSTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE E DEL COMITATO
ARTICOLO 1
1.
La Regione, nell'ambito delle sue attribuzioni ed in applicazione dei principi enunziati dagli artt. 4, 5, 6, 14 e 15 del proprio
Statuto
, con la presente legge promuove le seguenti forme di solidarietà e di tutela a favore dei lavoratori emigrati e immigrati in conseguenza degli squilibri socio - economici:
a)
assistenza materiale, morale, culturale e sociale a favore dei lavoratori emigrati e immigrati che rientrano nella regione umbra, nonchè delle famiglie che in essa mantengono la dimora;
b)
concorso alle spese di rientro o di prima sistemazione, nonchè eventuale riqualificazione professionale dei lavoratori emigrati o immigrati che rientrino nella regione umbra.
ARTICOLO 2
1.
Per l'attuazione dei compiti di cui al precedente articolo sono istituiti, presso la Giunta, la Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione ed il suo Comitato.
ARTICOLO 3
1.
La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione è composta da:
a)
10 rappresentanti delle Amministrazioni provinciali e comunali della regione;
b)
10 rappresentanti delle Organizzazioni e Associazioni democratiche a carattere nazionale che operano in Italia e all'estero a favore degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie;
c)
4 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale;
d)
3 rappresentanti degli Istituti di patronato e di assistenza sociale che assistono gli emigrati, gli immigrati e le loro famiglie e che operano in campo nazionale;
e)
3 rappresentanti delle Associazioni industriali, degli artigiani e commercianti.
2.
Alla nomina dei membri della Consulta provvede il Consiglio regionale con voto limitato a sei per i rappresentanti di cui ai punti a) e b); a due per quelli di cui ai punti c), d), e) sulla base di designazioni delle Associazioni, Enti ed Organizzazioni sopra indicati.
3.
I membri della Consulta restano in carica per la durata della legislatura regionale.
4.
E'membro di diritto della Consulta un componente della Giunta regionale preposto ai servizi sociali con funzioni di presidente. Le funzioni vicarie sono svolte dal componente anziano.
5.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Regione.
ARTICOLO 4
1.
Ogni qualvolta sia ritenuto utile il Presidente potrà far partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di Amministrazioni ed Enti interessati agli argomenti posti in esame, senza diritto di voto.
ARTICOLO 5
(1)
1.
La Consulta elegge nel suo seno un Comitato composto di sei membri.
2.
Il Presidente della Consulta assume la presidenza del Comitato, facendone parte di diritto come membro.
3.
Le funzioni vicarie sono svolte dal membro anziano del Comitato.
TITOLO II
COMPITI DELLA CONSULTA
ARTICOLO 6
1.
La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione ha i seguenti compiti:
a)
studia il fenomeno della emigrazione e dell'immigrazione nelle cause e negli effetti che esso determina nell'economia, nella vita sociale della regione, nelle condizioni di vita e lavoro degli emigrati all'estero, degli immigrati e delle loro famiglie, promuovendo gli opportuni collegamenti col Ministero degli affari esteri per quanto attiene alle attività di sua competenza;
b)
esprime parere sui piani di programmazione regionale e formula proposte in materia di piena occupazione, nella prospettiva del superamento degli squilibri socio - economici della regione, del Mezzogiorno e dell'intero territorio nazionale;
c)
segnala l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'
art. 121 della Costituzione
, provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti degli emigrati e delle loro famiglie; suggerisce l'adozione di provvedimenti ed iniziative a tutela degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie nell'ambito della competenza regionale;
d)
segnala l'opportunità di convocare conferenze sui problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione anche in collegamento con le altre Regioni e col Ministero degli affari esteri;
e)
formula proposte per la designazione dei rappresentanti degli emigrati all'estero e degli emigrati interni, negli Enti ed Organismi che hanno funzioni o competenze in rapporto ai problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione;
f)
segnala iniziative per provvedimenti tendenti ad assicurare l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici da parte dei lavoratori emigrati;
g)
nomina, con voto limitato a quattro, i membri del Comitato.
TITOLO III
COMPITI DEL COMITATO
ARTICOLO 7
1.
Il Comitato propone alla Giunta regionale l'adozione di provvedimenti in ordine a:
a)
rimborso delle spese di viaggio e del trasporto delle masserizie sostenute per sè e per i propri familiari dal lavoratore emigrato che almeno dopo un anno di assenza rientri definitivamente nella regione;
b)
indennità di prima sistemazione;
c)
concorso alle spese per l'assistenza ai lavoratori emigrati che rientrano nella regione qualora siano privi di ogni altra forma assistenziale;
d)
contributi per le spese di malattia e di ricovero in ospedale nei casi in cui i lavoratori emigrati, o propri familiari, siano sprovvisti di assistenza da parte di enti e istituzioni mutualistiche;
e)
sussidi straordinari per coloro che si trovino in particolari condizioni di bisogno, compreso il trasporto delle salme ai paesi di origine;
f)
contributi per agevolare i lavoratori emigrati ed immigrati nonchè le loro famiglie per un periodo di ferie nella regione o per la frequenza delle colonie;
g)
borse di studio per agevolare la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado.
2.
Il Comitato può inoltre proporre la concessione di:
- contributi una tantum in conto capitale o per pagamento di interessi di mutuo occorrenti per acquisto, costruzione, ammodernamento e ampliamento di case di abitazione nella regione, a lavoratori emigrati o immigrati singoli o associati;
- - contributi una tantum in conto capitale o per pagamento di interessi di mutui a lavoratori emigrati o immigrati che intendono avviare attività commerciale, artigianale, agricola, nella regione, singoli o associati;
- - sovvenzioni ad Enti, Associazioni, Istituzioni operanti nella regione che svolgono attività indicate nella presente legge.
ARTICOLO 8
1.
La concessione delle provvidenze e l'attuazione delle iniziative di cui alla presente legge sono disposte dal Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della Giunta, sentiti il Comitato e la Consulta per quanto di rispettiva competenza.
TITOLO IV
IMPUTAZIONE DELLA SPESA AL BILANCIO REGIONALE
ARTICOLO 9
1.
Il Fondo regionale è costituito:
a)
dagli stanziamenti annuali disposti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione;
b)
dai contributi o rimborsi del Fondo sociale europeo;
c)
da entrate patrimoniali, da contributi, lasciti o donazioni di Enti pubblici e privati, di persone singole o associate.
ARTICOLO 10
1.
Le entrate previste alle lettere b) e c) del precedente articolo affluiscono nel bilancio regionale - parte I, ENTRATA - in apposito capitolo di nuova istituzione n. 41, denominato: " Contributi e rimborsi di Enti e privati per il Fondo regionale di solidarietà a favore dei lavoratori emigrati o immigrati e delle loro famiglie".
ARTICOLO 11
1.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, in aggiunta alle somme di cui alle lettere b) e c) del
precedente art. 10
, la spesa di lire 30 milioni per il 1973.
2.
L'onere farà carico al cap. n. 253 - di nuova istituzione - del bilancio del corrispondente esercizio, denominato: " Contributo della Regione per il Fondo regionale di solidarietà a favore dei lavoratori emigrati o immigrati e delle loro famiglie".
3.
Ad esso si farà fronte mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento del cap. n. 311 del bilancio 1973, denominato: " Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine".
4.
Gli oneri relativi agli esercizi successivi verranno determinati con apposita legge.
5.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a iscrivere con proprio decreto, su parere della Giunta regionale, al cap. n. 253 della parte passiva del bilancio, le somme corrispondenti agli accertamenti delle entrate affluite al cap. n. 41 della parte entrata del bilancio medesimo.
6.
I fondi non impegnati in un esercizio potranno essere utilizzati in quelli successivi.