ARTICOLO 1
1.
In attesa della definizione organica degli interventi in materia di agricoltura, è autorizzata, per il biennio 1973- 74, la concessione di un contributo annuo di lire 1.000 milioni a favore dell'Ente di sviluppo nell'Umbria al fine di consentire all'Ente medesimo lo svolgimento delle sue funzioni e attività secondo quanto stabilito dal DPR 14 febbraio 1966, n. 253.
ARTICOLO 2
1.
Per l'attuazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre - alle migliori condizioni del mercato finanziario e a un tasso non superiore al 9 per cento - con le Banche e con gli Istituti, operanti anche all'estero, a ciò abilitati, un mutuo di nette lire 2.000 milioni da ammortizzare in venticinque annualità.
ARTICOLO 3
1.
Le somme ricavate dal mutuo saranno iscritte nel bilancio degli esercizi 1973 e 1974 nella parte entrata al cap. 90 «Mutui» mentre la spesa corrispondente sarà imputata al cap. 351 «Finanziamento dell'Ente di sviluppo», parte uscita dello stesso bilancio.
2.
Le rate per l'ammortamento del mutuo - da vincolare specificatamente a favore dell'Istituto mutuante - faranno carico ai bilanci regionali per gli esercizi dal 1974 al 1998 per l'importo massimo annuo di lire 203.640.000 e con imputazione al cap. 471 del bilancio dell'esercizio 1974 e successivi.
3.
Al relativo onere sarà fatto fronte con la quota del Fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
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