Date di vigenza

14/02/1974 entrata in vigore mostra documento vigente dal 14/02/1974
23/06/1982 abrogazione mostra documento vigente dal 23/06/1982

Documento vigente dal 14/02/1974

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 23 Gennaio 1974 ,n. 6
Assegno integrativo di natalità a favore delle coltivatrici dirette (1) .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 4 del 30/01/1974

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. In caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico viene erogato alle coltivatrici dirette di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, un assegno di lire 106.000 integrativo di quello previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 .

ARTICOLO 2

1. L' assegno integrativo è corrisposto, previo accertamento dei requisiti previsti dall' art. 1 , a seguito di apposita domanda, in carta libera, da presentarsi entro 90 giorni dal parto o dall' aborto al Comune di residenza.

2. Alla domanda deve essere allegato certificato di nascita o certificato medico attestante l' avvenuto parto o l' avvenuto aborto, sia spontaneo che terapeutico.

3. L' assegno, a richiesta dell' interessata, può essere corrisposto previe attestazioni sanitarie dello stato di gravidanza nei tre mesi precedenti il parto.

ARTICOLO 3

1. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate ai Comuni.

2. Le somme erogate vengono rimborsate dalla Regione annualmente.

3. A tal fine i Comuni inviano alla Giunta regionale il rendiconto dei pagamenti effettuati e l' elenco dei nominativi cui i pagamenti si riferiscono.

ARTICOLO 4

1. La presente legge si applica a favore delle aventi diritto a far data del 1º gennaio 1974 e cessa di avere efficacia all' entrata in vigore della legge regionale disciplinante l' intera materia degli interventi riguardanti la medicina preventiva e sociale oppure all' entrata in vigore della legge statale che assicuri alle lavoratrici di cui all' art. 1 , un trattamento pari o superiore a quello complessivamente percepito ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , e della presente legge.

ARTICOLO 5

1. Agli oneri finanziari derivanti dall' applicazione della presente legge, previsti in lire 60.000.000, si farà fronte, per l' esercizio 1974 e successivi, con le entrate ordinarie di bilancio di cui all' art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , mediante la istituzione di un nuovo capitolo di bilancio così denominato: " Assegno integrativo di natalità a favore delle coltivatrici dirette".

2. Le somme non utilizzate in un esercizio possono essere utilizzate nell' esercizio successivo.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 23 gennaio 1974

Conti

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 37 Comma 1 legge Regione Umbria 31 maggio 1982, n. 29.

Note della redazione

(1) - 

Per l' anno finanziario 1979 è sospesa l' efficacia della presente legge regionale ed è pertanto disposta la eliminazione dello stanziamento dal cap. 2800 (Vedi art. 20 L.R. 26 marzo 1979, n. 13,