ARTICOLO 2
1.
L' assegno integrativo è corrisposto, previo accertamento dei requisiti previsti dall'
art. 1
, a seguito di apposita domanda, in carta libera, da presentarsi entro 90 giorni dal parto o dall' aborto al Comune di residenza.
2.
Alla domanda deve essere allegato certificato di nascita o certificato medico attestante l' avvenuto parto o l' avvenuto aborto, sia spontaneo che terapeutico.
3.
L' assegno, a richiesta dell' interessata, può essere corrisposto previe attestazioni sanitarie dello stato di gravidanza nei tre mesi precedenti il parto.
ARTICOLO 3
1.
Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate ai Comuni.
2.
Le somme erogate vengono rimborsate dalla Regione annualmente.
3.
A tal fine i Comuni inviano alla Giunta regionale il rendiconto dei pagamenti effettuati e l' elenco dei nominativi cui i pagamenti si riferiscono.
ARTICOLO 4
1.
La presente legge si applica a favore delle aventi diritto a far data del 1º gennaio 1974 e cessa di avere efficacia all' entrata in vigore della legge regionale disciplinante l' intera materia degli interventi riguardanti la medicina preventiva e sociale oppure all' entrata in vigore della legge statale che assicuri alle lavoratrici di cui all'
art. 1
, un trattamento pari o superiore a quello complessivamente percepito ai sensi della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204
, e della presente legge.
ARTICOLO 5
1.
Agli oneri finanziari derivanti dall' applicazione della presente legge, previsti in lire 60.000.000, si farà fronte, per l' esercizio 1974 e successivi, con le entrate ordinarie di bilancio di cui all'
art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281
, mediante la istituzione di un nuovo capitolo di bilancio così denominato: " Assegno integrativo di natalità a favore delle coltivatrici dirette".
2.
Le somme non utilizzate in un esercizio possono essere utilizzate nell' esercizio successivo.