ARTICOLO 1
(Costituzione e sede della Comunità montana.)
1.
Tra i Comuni di Allerona, Montegabbione, Parrano, Orvieto, San Venanzo, i cui territori, classificati "montani" in applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della
legge 25 luglio 1952, n. 991
e articolo unico della
legge 30 luglio 1957, n. 657
, ricadono nella zona omogenea "H" delimitata con l'
art. 1 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23
, ai sensi dell'
art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102
, è costituita la Comunità del "Monte Peglia e Selva di Meana" ente di diritto pubblico a norma dell' art. 4 della citata legge n. 1102.
2.
La Comunità montana ha sede in San Venanzo, con ufficio distaccato a Orvieto.
ARTICOLO 2
(Norme che regolano la Comunità montana.)
1.
La Comunità montana è regolata dalla
legge 3 dicembre 1971, n. 1102
e dalle altre leggi nazionali in vigore per la montagna in quanto non in contrasto con detta legge, dalla
legge regionale 6 settembre 1972, n. 23
e da eventuali leggi successive aventi per oggetto lo sviluppo economico e sociale della montagna, nonchè dalle norme del presente Statuto e di sue modificazioni ed integrazioni regolarmente approvate.
ARTICOLO 3
(Scopi della Comunità .)
1.
La Comunità , organo zonale di programmazione, si propone i seguenti scopi:
a)
formulare ed aggiornare con la partecipazione delle popolazioni interessate, degli enti locali, sindacati ed associazioni, il piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale delle zone al fine di concorrere a realizzare una politica generale di riequilibrio economico e sociale, segnatamente tra le zone montane ed il resto del territorio nazionale, nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e del piano regionale di sviluppo nell'ambito del quale il piano zonale stesso dovrà essere organicamente inserito e coordinato e al fine di concorrere alla difesa del suolo e della protezione della natura;
b)
predisporre, coordinare ed attuare programmi di interventi intesi a dotare il territorio montano della zona, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità e a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;
c)
individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona stessa;
d)
fornire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse le funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall' ambiente montano e in particolare ad impedire lo spopolamento del territorio e i fenomeni di disgregazione sociale e familiare ad esso conseguenti;
e)
favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni della zona;
f)
redigere, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche della Regione, un piano di sviluppo urbanistico della zona, di cui si dovrà tener conto nella redazione dei piani regolatori, dei programmi di fabbricazione e dei piani generali di bonifica.
ARTICOLO 4
(Attuazione dei fini istituzionali.)
1.
Nell' espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità montana:
a)
può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono quando sia dagli stessi delegata a svolgerle;
b)
può , per l' attuazione di tutti gli interventi che riguardano in modo specifico uno o più Comuni della Comunità , affidare ai Comuni interessati la realizzazione degli interventi garantendo loro l' aiuto necessario a questo fine;
c)
può prendere in concessione i terreni di proprietà della ASFD e del demanio regionale e può inoltre acquistare o prendere in affitto e gestire terreni compresi nei territori montani per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali ai sensi dell' art. 9 della citata legge n. 1102 e cedere in affitto con preferenza assoluta a cooperative o associazioni di lavoratori produttori agricoli che abbiano finalità sociali e caratteristiche democratiche;
d)
promuovere forme associative e cooperative per i fini di cui alla
precedente lettera c)
;
e)
può espropriare terreni, in conformità dell'
art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102
, non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati, per giungere ad una generale ed omogenea ricomposizione fondiaria per una utilizzazioni razionale ed economica delle risorse agricole della zona.
ARTICOLO 5
(Organi della Comunità .)
1.
Sono organi della Comunità montana: - il Consiglio; - la Giunta; - il Presidente; - il Collegio dei revisori dei conti.
ARTICOLO 6
(Il Consiglio - composizione.)
1.
Il Consiglio della Comunità è costituito dai rappresentanti dei Comuni associati.
2.
Ciascun Comune è rappresentato dal sindaco o suo delegato scelto tra i membri del Consiglio comunale, da un consigliere di maggioranza e da uno di minoranza, eletti dai rispettivi Consigli comunali.
3.
In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, i tre rappresentati del Comune restano in carica sino alla loro surrogazione da parte del nuovo Consiglio comunale e ciò anche in caso di gestione commissariale.
ARTICOLO 7
(Compiti del Consiglio.)
1.
Il Consiglio è l' organo deliberante della Comunità.
2.
Compete al Consiglio l' adozione di tutti i provvedimenti di carattere generale che rientrino negli scopi sociali.
3.
In particolare:
a)
adotta lo
Statuto
e le sue integrazioni e modificazioni con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti;
b)
approva il piano pluriennale di sviluppo, il programma stralcio annuale e il piano di sviluppo urbanistico;
c)
verifica la conformità con il piano di sviluppo e con il piano urbanistico, dei piani degli altri enti operanti nel territorio e riferisce ai competenti organi regionali e agli altri organi interessati;
d)
approva i progetti di lavoro, competenze professionali, contratti e le spese superiori ad un milione e mezzo;
e)
delibera in ordine alla utilizzazione e gestione del patrimonio della Comunità ;
f)
elegge il Presidente, il Vice Presidente, la Giunta e il Collegio dei revisori dei conti;
g)
approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e fissa la misura dei contributi annui da corrispondersi dagli enti associati;
h)
esamina e decide sui ricorsi e sulle osservazioni al piano pluriennale di sviluppo;
i)
nomina il Comitato tecnico consultivo di cui al successivo art. 21;
l)
delibera sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate dai Comuni alla Comunità ;
m)
approva il regolamento degli uffici della Comunità ;
n)
adotta le decisioni circa l' utilizzazione degli uffici dei Comuni e degli altri enti operanti nel territorio di cui al successivo art. 20;
o)
nomina il segretario e il tesoriere della Comunità ;
p)
decide sulla eventuale costituzione di un proprio ufficio tecnico al fine della preparazione ed esecuzione dei piani di sviluppo economico;
q)
adotta le decisioni circa l' utilità di pubblicare un proprio periodico per la divulgazione e il dibattito inerenti problemi della Comunità ;
r)
nomina eventuali rappresentanti della Comunità presso enti, organizzazioni, commissioni;
s)
delibera altresì su ogni altra materia non devoluta alla competenza della Giunta.
ARTICOLO 8
(Validità delle sedute del Consiglio.)
1.
Il Consiglio, è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.
2.
In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.
3.
Il Consiglio delibera a maggioranza, salvo quanto previsto per l' elezione del Presidente e del Vice Presidente e per l' approvazione dello
Statuto
e integrazioni e modifiche del medesimo.
4.
Il Consiglio può strutturarsi in commissioni per singoli settori di attività.
ARTICOLO 9
(Sedute ordinarie e straordinarie - convocazione.)
1.
Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria tre volte all' anno: - entro il mese di giugno per l' approvazione del conto consuntivo dell' esercizio precedente e della relazione sullo stato di attuazione del programma annuale; - entro il mese di settembre per approvare il programma stralcio annuale; - entro il mese di ottobre per l' approvazione del bilancio di previsione dell' anno successivo. 2. Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria ogni qual volta la Giunta esecutiva lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. Le sedute del Consiglio della Comunità sono pubbliche, eccetto i casi in cui per legge o con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito; esse hanno luogo, di norma, nella sede della Comunità salvo sia altrimenti stabilito dalla Giunta, che può indire la riunione anche nelle sedi dei Comuni della Comunità . In ogni caso viene dato adeguato pubblico preavviso nei Comuni della Comunita. 3. Le convocazioni del Consiglio sono fatte dal Presidente, previa deliberazione della Giunta, mediante avviso raccomandato da spedirsi almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. 4. In caso di urgenza, il termine è ridotto a 48 ore e su convocazione telegrafica. 5. L' avviso di convocazione deve contenere l' indicazione del luogo, del giorno e dell' ora della riunione nonchè l' indicazione degli argomenti iscritti all' ordine del giorno della seduta. 6. La seconda convocazione potrà aver luogo non prima di 24 ore dalla prima e potrà essere annunciata con l' avviso di prima convocazione.
ARTICOLO 10
(Procedimento di discussione delle sedute del Consiglio.)
1.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza la presidenza spetta al Vice Presidente.
2.
Dopo l' appello nominale, il Presidente dichiara aperta la seduta e designa tre consiglieri per le funzioni di scrutatori per le votazioni sia pubbliche che segrete.
3.
Gli scrutatori assistono il Presidente durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.
4.
Il Presidente dirige e coordina la discussione sugli argomenti all' ordine del giorno.
ARTICOLO 11
(Durata in carica del Consiglio.)
1.
Il Consiglio dura in carica cinque anni e in ogni caso decade in occasione della rinnovazione della maggioranza dei Consigli comunali costituenti la Comunità .
2.
I membri del Consiglio decadono dalle loro funzioni con il cessare, per qualsiasi motivo, del loro mandato.
3.
I consiglieri che non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all' interessato della proposta di decadenza, comunicata anche al Comune di appartenenza.
4.
I consiglieri decaduti vengono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati nominati, in conformità della normativa di cui all' art. 6. Restano comunque in carica fino alla nomina dei successori, salvo il caso di decadenza di cui al
precedente terzo comma
.
5.
Il Consiglio, nella sua prima seduta, procede alla convalida dell' elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.
ARTICOLO 12
(La Giunta - composizione.)
1.
La Giunta della Comunità è costituita: - dal Presidente e dal Vice Presidente, eletti dal Consiglio della Comunità a maggioranza assoluta dei componenti; - da numero cinque membri, eletti dal Consiglio nel proprio seno, con voto limitato a due terzi, per assicurare la rappresentanza della minoranza consiliare.
ARTICOLO 13
(Compiti della Giunta.)
1.
La Giunta è l' organo esecutivo della Comunità , ispirato a una visione unitaria degli interessi dei Comuni partecipanti.
2.
La Giunta: - assiste il Presidente nell' esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio della Comunità ; - pone in essere gli interventi necessari ad assicurare il buon svolgimento e il massimo coordinamento dell' attività dei singoli enti; - nomina eventuali rappresentanti della Comunità presso altri enti, organizzazioni o commissioni; - delibera in materia contrattuale e patrimoniale nel quadro del bilancio preventivo e nei limiti dei piani di sviluppo dei programmi d' intervento; - adotta in casi di urgenza i provvedimenti di compentenza del Consiglio e ad esso li sottopone per la ratifica in occasione della prima riunione. Da tali provvedimenti sono esclusi i piani di sviluppo, il piano stralcio annuale e il piano di sviluppo urbanistico, l' assestamento del bilancio e l' indicazione della priorità dei finanziamenti delle opere da eseguire; - predispone il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale per sottoporli all' approvazione del Consiglio.
ARTICOLO 14
(Riunioni della Giunta.)
1.
La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente: - in sessione ordinaria ogni mese; - in sessione straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda un terzo dei membri della Giunta medesima. 2. La Giunta è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. 3. La Giunta delibera a maggioranza, con la presenza della maggioranza dei suoi membri. 4. Possono essere invitati alle riunioni di Giunta, a titolo consultivo, amministratori, tecnici, esperti, rappresentanti sindacali e di categoria.
ARTICOLO 15
(Durata in carica della Giunta.)
1.
Il Presidente, il Vice Presidente e i componenti la Giunta restano in carica per la durata del loro mandato amministrativo di membri del Consiglio della Comunità e possono essere rieletti.
2.
La decadenza dalla carica di consigliere della Comunità comporta automaticamente la decadenza da membro della Giunta.
3.
L' assenza a tre sedute ordinarie consecutive della Giunta comporta la decadenza secondo la procedura prevista dal precedente art. 11.
4.
Il Presidente, il Vice Presidente e i membri della Giunta possono essere revocati dall' Ufficio in seguito a proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio.
5.
La revoca non produce effetto se entro quaranta giorni il Consiglio non provvede alla sostituzione delle persone revocate.
ARTICOLO 16
(Il Presidente - attribuzioni.)
1.
Il Presidente: - rappresenta ad ogni effetto la Comunità di fronte a terzi ed in giudizio e vigila su tutto l' andamento di essa; - convoca e presiede le riunioni del Consiglio e quelle della Giunta; - firma i verbali delle riunioni, la corrispondenza, gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento e gli altri documenti inerenti l' attività della Comunità ; - compie tutte le operazioni relative agli impegni, anche finanziari della Comunità con enti pubblici nazionali, regionali e provinciali, accetta eredità con beneficio di inventario, lasciti, donazioni e sovvenzioni, rilascia quietanze liberatorie il tutto in forza di regolari delibere del Consiglio e della Giunta. 2. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
ARTICOLO 17
(Collegio dei revisori dei conti.)
1.
Il Consiglio elegge tra i propri membri non facenti parte della Giunta i revisori dei conti in numero di tre, di cui uno in rappresentanza della minoranza.
2.
Il Collegio dura in carica un anno.
3.
Il Collegio dei revisori dei conti vigila e controlla l' andamento della contabilità della Comunità montana e ne riferisce al Consiglio mediante una relazione annuale nella seduta di presentazione del conto consuntivo.
4.
I revisori dei conti possono essere riconfermati.
5.
La decadenza dalla carica di consigliere e l' elezione a membro della Giunta comportano automaticamente la decadenza da membro del Collegio.
6.
I revisori possono essere revocati dall' ufficio quando ricorrono gravi motivi che influiscono sull' espletamento del loro mandato o il regolare funzionamento del Collegio. Vale la procedura prevista dal precedente art. 15.
ARTICOLO 18
(Segretario della Comunità .)
1.
Il segretario della Comunità è nominato dal Consiglio ai sensi dell' art. 20.
2.
Il segretario assiste alle sedute del Consiglio e della Giunta e redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente.
3.
Tiene i registri di contabilità della Comunità montana.
4.
Sovraintende a tutte le funzioni amministrative della Comunità.
ARTICOLO 19
(Direttore tecnico.)
1.
Qualora lo ritenga necessario, il Consiglio provvederà alla nomina del direttore tecnico che sarà preposto all' ufficio tecnico.
ARTICOLO 20
(Personale della Comunità .)
1.
Il personale della Comunità è comandato dalla Regione o da altri enti locali d' intesa con la Comunità medesima.
2.
Per l' espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità si avvale anche degli uffici dei Comuni, della Provincia, della Regione, d' intesa con gli enti interessati.
3.
Il Consiglio della Comunità decide in merito.
4.
Accordi particolari per il rimborso degli oneri saranno stipulati dalla Giunta con gli enti interessati.
ARTICOLO 21
(Comitato tecnico consultivo - Partecipazione alla Comunità .)
1.
Il Consiglio della Comunità , allo scopo di stabilire i necessari coordinamenti e collegamenti per la redazione e l' aggiornamento del piano di sviluppo zonale, dei programmi stralcio annuali e dell' eventuale piano di sviluppo urbanistico, di cui agli artt. 5, secondo e quinto comma, e 7 della
legge 3 dicembre 1971, n. 1102
, oltre alle commissioni per singoli settori di attività , nomina un Comitato tecnico consultivo del quale fanno parte i rappresentanti degli enti operanti nel territorio della Comunità quali l' Amministrazione provinciale, l' Ente di sviluppo, tecnici ed esperti, organizzazioni sindacali, associazioni cooperative delle categorie interessate.
2.
I rappresentanti di detti enti devono altresì essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio della Comunità , dedicate all' esame e all' approvazione del piano di sviluppo zonale e dei programmi stralcio annuali nonchè dell' eventuale piano di sviluppo urbanistico.
3.
La collaborazione tra la Comunità montana e gli enti operanti nel territorio, viene attuata, per l' espletamento dei fini istituzionali della Comunità medesima, anche mediante quanto previsto dal secondo e terzo comma dell' art. 20 e dalla lettera c) dell' art. 4 del presente Statuto.
4.
Gli enti suddetti, nonchè le associazioni ed altri enti portatori delle istanze sociali, economiche e sindacali operanti nel territorio della Comunità , sono costantemente consultati, informati e invitati alle attività della Comunità mediante le procedure e le iniziative decise dal Consiglio della Comunità.
ARTICOLO 22
(Piano pluriennale di sviluppo della Comunità e programmi - stralcio annuali.)
1.
Entro un anno dalla sua costituzione, la Comunità appronta un piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della propria zona il quale, in base alle indicazioni del piano regionale, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona medesima e tenuto conto degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale, dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi e sociali e dei servizi indicando a tale scopo il tipo, la localizzazione e il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici, cooperative e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali, privilegiando cooperative o associazioni di lavoratori produttori agricoli, che abbiano finalità sociali e caratteristiche democratiche.
2.
Il Consiglio della Comunità decide tutte le iniziative atte ad attuare la partecipazione delle popolazioni interessate alla predisposizione del piano, sottoponendo la bozza del piano stesso, predisposta dal Consiglio, all' esame dei Consigli comunali della Comunità , alle forze politiche, sindacali ed economiche della zona ed anche prevedendo forme di iniziativa popolare per la proposta dei programmi ed interventi al piano di sviluppo della Comunità .
3.
Il piano di sviluppo economico e sociale della zona, approvato dal Consiglio della Comunità , viene affisso per trenta giorni in ogni Comune e ne viene data informazione con pubblicazione di manifesti ed avvisi su quotidiani e periodici di larga diffusione nella zona, su di un numero speciale del bollettino della Comunità e su qualsiasi altro organo di informazione per consentire eventuali ricorsi che dovranno essere prodotti entro trenta giorni dalla pubblicazione nei Comuni.
4.
Il Consiglio della Comunità , esaminate le osservazioni e proposte ed eventualmente rielaborato il piano, lo trasmette per l' esame e l' approvazione alla Regione.
5.
Il Consiglio della Comunità , inoltre, approva e trasmette alla Regione, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma stralcio del piano pluriennale ai fini del suo finanziamento da parte della Regione stessa; il piano si intende approvato se entro 60 giorni non sono intervenute osservazioni dalla Regione.
6.
Il Consiglio della Comunità , ottenuto dalla Regione l' affidamento dello stanziamento annuale, approva il bilancio preventivo nel rispetto delle norme previste dalla legge.
7.
Il Consiglio, inoltre, entro i termini previsti per approvazione del conto consuntivo dell' esercizio precedente, approva una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali modifiche dello stesso e la inoltra alla Regione.
8.
Il piano generale di sviluppo e i piani annuali di intervento vengono attuati e coordinati dalla Comunità la quale può avvalersi anche della delega di cui all' art. 4 lettera c) del presente Statuto.
9.
La Comunità montana si attiene inoltre alle norme regionali relative alla preparazione dei piani zonali e dei programmi annuali previsti dall'
art. 4, lettera c), della legge 3 dicembre 1971, n. 1102
.
ARTICOLO 23
(Verbali e deliberazioni.)
1.
I verbali delle riunioni del Consiglio debbono essere inviati in copia a ciascun Comune facente parte della Comunità montana.
2.
I verbali inoltre debbono essere approvati nella prima riunione successiva a quella cui si riferiscono.
3.
Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta debbono essere pubblicate nell' albo pretorio della Comunità non oltre sette giorni dalla data della loro adozione.
4.
Le deliberazioni stesse saranno inviate ai Comuni membri con l' invito ad esporle nei rispettivi albi pretori.
5.
Debbono essere inoltre inviate alla competente Sezione provinciale del Comitato di controllo sulle Province, sui Comuni e sugli altri enti locali ai sensi dell'
art. 21 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23
, entro sette giorni dalla seduta dell' organo deliberativo.
6.
I Comuni membri della Comunità e gli enti che fanno parte del Comitato tecnico consultivo di cui all' art. 21 del presente Statuto sono impegnati ad inviare in visione alla Comunità montana entro 15 giorni dall' esecutività copia delle deliberazioni e degli atti che trattino materie che interessano comunque la Comunità medesima al fine del coordinamento e l'aggiornamento delle iniziative in sede di Comunità .
ARTICOLO 24
(Tesoriere.)
1.
Il servizio di tesoreiria è affidato con delibera del Consiglio ad un Istituto di credito.
2.
La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese sono effettuate esclusivamente tramite il Tesoriere in base a regolari reversali e mandati.
3.
I rapporti con il Tesoriere verranno regolati da apposita convenzione.
ARTICOLO 25
(Finanziamento della Comunità .)
1.
Alle spese necessarie per il funzionamento della Comunità montana si provvede con i fondi costituiti da:
a)
assegnazioni di finanziamenti alla Comunità medesima dallo Stato, dalla Regione, da Enti e privati, volti a facilitare il perseguimento degli scopi istituzionali;
b)
dal contributo dei Comuni membri della Comunità nella misura fissata dal Consiglio;
c)
da eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi.
ARTICOLO 27
(Indennità e rimborso spese ai componenti degli organi delle Comunità .)
1.
Al Presidente e al Vice Presidente viene corrisposta una indennità di carica rispettivamente pari all'ammontare della indennità massima stabilita dalle vigenti disposizioni legislative in materia per il sindaco ed il vice sindaco di un comune con popolazione sino a 30.000 abitanti.
2.
A tutti i componenti degli organi della Comunità viene corrisposto un compenso forfettario di partecipazione ad ogni seduta degli organi stessi che viene fissato dal Consiglio della Comunità in misura non superiore ad un decimo dell' indennità di carica spettante al Presidente.
3.
Spetta inoltre a tutti i componenti degli organi della Comunità il rimborso delle spese rispettivamente sostenute per l' espletamento del proprio mandato.
ARTICOLO 28
(Adesione all' UNCEM e ad altre associazioni.)
1.
La Comunità montana potrà aderire all' Unione nazionale dei Comuni ed enti montani( UNCEM) e ad altre associazioni, previa deliberazione del Consiglio.
ARTICOLO 29
(Integrazione e modifiche allo
Statuto
.)
1.
Le integrazioni e modifiche al presente Statuto, devono riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, salvo il caso di modifiche fissate per legge, nel qual caso è sufficiente la maggioranza semplice.
2.
Anche per le modifiche dello
Statuto
deve seguire il momento della partecipazione prevista.
ARTICOLO 30
(Estinzione della Comunità.)
1.
La Comunità si estingue soltanto in seguito a legge regionale che, modificando la ripartizione dei territori montani in zone omogenee, elimini integralmente la zona omogenea che ne costituisce il substrato territoriale.
ARTICOLO 31
(Norma transitoria.)
1.
Entro trenta giorni dalla approvazione del presente Statuto da parte della Regione, il Consiglio della Comunità procede alla elezione del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta esecutiva in sostituzione degli organi provvisori.