Date di vigenza

19/03/1974 entrata in vigore mostra documento vigente dal 19/03/1974
31/03/2000 abrogazione mostra documento vigente dal 31/03/2000

Documento vigente dal 19/03/1974

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 11 marzo 1974 ,n. 20
Comunità montana zona omogenea "I". Approvazione dello Statuto ai sensi dell' art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 (1) .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 9 del 18/03/1974

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. E' approvato, ai sensi dell' art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 , lo Statuto della Comunità montana " Monti del Trasimeno" - zona omogenea "I" con sede in Piegaro, nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, comma secondo, della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 11 marzo 1974

Conti


ALLEGATI:
ALLEGATO 1 - Statuto della Comunità montana " Monti del Trasimeno" - zona omogenea "I"
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 9 del 18/03/1974
ARTICOLO 1

(Costituzione e sede della Comunità montana.)

1. Tra i Comuni di Piegaro, Tuoro sul Trasimeno, Passignano, Magione e Perugia, i cui territori, classificati, "parzialmente montani" in applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , e dell' articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657 , ricadono nella zona omogenea "I", delimitata con l' art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , è costituita la Comunità montana "Monti del Trasimeno", enti di diritto pubblico a norma dell' art. 4 della citata legge n. 1102.

2. La Comunità ha sede in Piegaro.

ARTICOLO 2

(Norme che regolano la Comunità .)

1. La Comunità montana è regolata dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , e dalle altre leggi nazionali in vigore per la montagna in quanto non in contrasto con detta legge, dalla legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 , e da eventuali leggi successive aventi per oggetto lo sviluppo economico e sociale della montagna, nonchè dalle norme del presente Statuto e di sue modificazioni ed integrazioni regolarmente approvate.

ARTICOLO 3

(Scopi della Comunità .)

1. La Comunità , organo zonale di programmazione, si propone i seguenti scopi:

a) formulare ed aggiornare, con la partecipazione delle popolazioni interessate, degli enti locali, sindacati ed associazioni, il piano pluriennale per lo sviluppo economico - sociale della zona, al fine di concorrere a realizzare una politica generale di riequilibrio economico e sociale, segnatamente tra le zone montane e il resto del territorio nazionale, nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale, del piano regionale di sviluppo, e del piano di zona dello stesso, nell' ambito del quale il piano della Comunità dovrà essere organicamente inserito e coordinato e al fine di concorrere alla difesa del suolo e alla protezione della natura;

b) predisporre, coordinare ed attuare programmi di interventi intesi a dotare il territorio montano della zona, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità e a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;

c) individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona stessa;

d) fornire alle popolazioni residenti nelle zone, riconoscendo alle stesse le funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall' ambiente montano per impedire lo spopolamento del territorio ed a ricreare le condizioni economico - sociali atte a risolvere gli attuali squilibri tra popolazione e territorio stesso;

e) favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni delle zone;

f) redigere, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche della Regione, un piano di sviluppo urbanistico delle zone, di cui si dovrà tener conto nella redazione dei piani regolatori, dei programmi di fabbricaione e dei piani generali di bonifica;

g) cooperare con le altre Comunità , altre associazioni fra Comuni, con le Province e con la Regione per il coordinamento dei piani zonali.

ARTICOLO 4

(Attuazione dei fini istituzionali.)

1. Nell' espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità montana:

a) può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono quando sia dagli stessi delegata a svolgerle;

b) può, per l' attuazione di tutti gli interventi previsti dal piano zonale che riguardano in modo specifico uno o più comuni della Comunità , affidare ai Comuni interessati la realizzazione degli interventi garantendo loro l' aiuto necessario a questo fine;

c) può delegare ad altri enti operanti nel territorio della Comunità , di volta in volta, l' esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni, nell' ambito della rispettiva competenza territoriale;

d) può assumere le funzioni di Consorzio di bonifica montana, a norma dell' art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991 ;

e) sostituisce, nell' esecuzione di opere, gli enti, persone fisiche giuridiche inadempienti, ai sensi dell' art. 8 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ;

f) può acquistare o prendere in affitto, e gestire, terreni compresi nei territori montani per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali ai sensi dell' art. 9 della citata legge n. 1102.

2. Affidarne a gestione a cooperative o associazioni di lavoratori produttori agricoli e coltivatori diretti che abbiano finalità sociali e caratteristiche democratiche, riconosciute idonee dal Consiglio della Comunità; g) può promuovere forme associative e cooperative per i fini di cui alla precedente lettera f); h) in conformità con le disposizioni di legge vigenti può espropriare terreni non piu utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati, o anche parzialmente boscati, per destinarli ai fini di cui al punto f).

ARTICOLO 5

(Organi della Comunità .)

1. Sono organi della Comunità montana: - il Consiglio; - la Giunta; - il Presidente; - il Collegio dei revisori dei conti.

ARTICOLO 6

(Il Consiglio - composizione.)

1. Il Consiglio della Comunità è costituito dai rappresentanti dei Comuni associati.

2. Ciascun Comune è rappresentato dal sindaco o suo delegato scelto tra i membri del Consiglio comunale, da un consigliere di maggioranza e da uno di minoranza, eletti dai rispettivi Consigli comunali.

3. Il delegato del sindaco può essere dallo stesso designato in modo permanente, per la durata della sua carica.

4. Nel caso di scioglimento di un Consiglio comunale e/ o di gestione commissariale i suoi rappresentanti in seno alla Comunità montana restano in carica fino a che il nuovo Consiglio non abbia provveduto alla nomina di nuovi rappresentanti.

ARTICOLO 7

(Compiti del Consiglio.)

1. Il Consiglio è l' organo deliberante della Comunità .

2. Compete al Consiglio l' adozione di tutti i provvedimenti di carattere generale che rientrino negli scopi sociali.

3. In particolare:

a) adotta lo Statuto e le sue integrazioni e modificazioni con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti;

b) approva il piano pluriennale di sviluppo, il programma stralcio annuale e il piano di sviluppo urbanistico;

c) delibera in ordine alla locazione, all' affitto e all' esproprio dei terreni, alla contrazione di mutui, all' acquisto e all' alienazione di immobili;

d) elegge il Presidente, il Vice Presidente, la Giunta e il Collegio dei revisori dei conti;

e) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, lo storno dei fondi e fissa la misura dei contributi annui da corrispondersi dagli enti associati;

f) esamina e decide sui ricorsi e sulle osservazioni al piano pluriennale di sviluppo;

g) nomina il Comitato tecnico consultivo di cui al successivo art. 21 e le eventuali commissioni consiliari per i singoli settori di attività ;

h) delibera sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate dai Comuni alla Comunità ;

i) approva il regolamento degli uffici della Comunità ;

l) adotta le decisioni circa l' utilizzazione degli uffici dei Comuni e degli altri enti operanti nel territorio come previsto dall' art. 20 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 e delibera, previa intesa con gli enti interessati, in ordine ai conseguenti rapporti finanziari;

m) nomina il segretario, il direttore tecnico e il tesoriere della Comunità ;

n) nomina eventuali rappresentanti della Comunità presso enti, organizzazioni, commissioni;

o) delibera altresì su ogni altra materia non devoluta alla competenza della Giunta.

ARTICOLO 8

(Validità delle sedute del Consiglio.)

1. Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei suoi consiglieri in carica.

2. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, salvo per gli argomenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), i) del precedente art. 7 per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio in carica.

ARTICOLO 9

(Sedute ordinarie e straordinarie - convocazione.)

1. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria tre volte all' anno: - entro il mese di luglio per l' approvazione del conto consuntivo dell' esercizio precedente e della relazione sullo stato di attuazione del programma annuale; - entro il mese di settembre per approvare il programma stralcio annuale; - entro il mese di ottobre per l' approvazione del bilancio di previsione dell' anno successivo.

2. Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria ogni qual volta la Giunta esecutiva lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o da due Comuni associati.

3. Le sedute del Consiglio della Comunità sono pubbliche, eccetto i casi in cui per legge o con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito; esse hanno luogo, di norma, nella sede della Comunita, salvo sia altrimenti stabilito dalla Giunta che può indire la riunione anche nelle sedi dei Comuni della Comunità interessati agli argomenti iscritti all' ordine del giorno; in ogni caso viene dato adeguato pubblico preavviso nei Comuni della Comunità .

4. Le convocazioni del Consiglio sono fatte dal Presidente, previa deliberazione della Giunta, e soltanto in casi di urgenza per sua determinazione, mediante avviso raccomandato da spedirsi almeno sei giorni prima di quello fissato per la riunione.

5. In caso di urgenza, il termine è ridotto a 48 ore e su convocazione telegrafica.

6. L' avviso di convocazione deve contenere l' indicazione del luogo, del giorno e dell' ora della riunione nonchè l' indicazione degli argomenti iscritti all' ordine del giorno della seduta.

7. Nel caso che non sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta, la successiva convocazione potra aver luogo non prima di 48 ore dalla seduta andata deserta, semprechè rimanga invariato l' ordine del giorno.

ARTICOLO 10

(Procedimento di discussione delle sedute del Consiglio.)

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza la presidenza spetta al Vice Presidente.

2. Dopo l' appello nominale, il Presidente dichiara aperta la seduta e designa tre consiglieri per le funzioni di scrutatori per le votazioni sia pubbliche che segrete.

3. Gli scrutatori assistono il Presidente durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.

4. Il Presidente dirige e coordina la discussione sugli argomenti all' ordine del giorno.

ARTICOLO 11

(Durata in carica del Consiglio - Convalida elezione - Decadenza - Revoca.)

1. Il Consiglio dura in carica cinque anni e in ogni caso decade in occasione della rinnovazione della maggioranza dei Consigli comunali costituenti la Comunità .

2. I membri del Consiglio decadono dalle loro funzioni con il cessare, per qualsiasi motivo, del loro mandato.

3. I consiglieri che non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all' interessato della proposta di decadenza, comunicata anche al Comune di appartenenza.

4. I consiglieri decaduti vengono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati nominati. Nel caso che il consigliere decaduto non sia il sindaco o suo delegato il Consiglio comunale di appartenenza dovrà rieleggere i propri rappresentanti per garantire l' operatività del voto limitato.

5. Il Consiglio, nella sua prima seduta, procede alla convalida dell' elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.

ARTICOLO 12

(La Giunta - composizione.)

1. La Giunta della Comunità è costituita: - dal Presidente e dal Vice Presidente, eletti dal Consiglio della Comunità a maggioranza assoluta dei componenti; - da tre membri, eletti dal Consiglio nel proprio seno, con voto limitato a due terzi, per assicurare la rappresentanza della minoranza consiliare.

ARTICOLO 13

(Attribuzione della Giunta.)

1. La Giunta è l' organo esecutivo della Comunità , ispirato a una visione unitaria degli interessi dei Comuni partecipanti.

2. La Giunta: - assiste il Presidente nell' esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio della Comunità ; - pone in essere gli interventi necessari ad assicurare il buon svolgimento e il massimo coordinamento dell' attività dei singoli enti; - delibera in materia contrattuale e patrimoniale nel quadro del bilancio preventivo e nei limiti dei piani di sviluppo e dei programmi d' intervento; - adotta in casi di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio e ad esso li sottopone per la ratifica in occasione della prima riunione. Da tali provvedimenti sono esclusi, oltre a quanto previsto dall' art. 9 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 , l' assestamento del bilancio e l' indicazione di priorità dei finanziamenti delle opere da eseguire; - predispone il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale per sottoporli all' approvazione del Consiglio.

ARTICOLO 14

(Riunioni della Giunta.)

1. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente: - in sessione ordinaria ogni mese; - in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda un terzo dei membri della Giunta stessa. La Giunta è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. 2. La Giunta delibera a maggioranza assoluta, con la presenza della maggioranza dei suoi membri. 3. Le riunioni della Giunta nono sono pubbliche. 4. Possono essere invitati alle riunioni di Giunta, a titolo consultivo, amministratori, tecnici, esperti, rappresentanti sindacali e di categoria.

ARTICOLO 15

(Durata in carica della Giunta.)

1. Il Presidente, il Vice Presidente e i componenti della Giunta restano in carica per la durata del loro mandato amministrativo di membri del Consiglio della Comunità e posssono essere rieletti.

2. La decadenza dalla carica di consigliere della Comunità comporta automaticamente la decadenza da membro della Giunta.

3. L' assenza a tre sedute ordinarie consecutive della Giunta comporta la decadenza secondo la procedura prevista dal precedente art. 11.

4. Il Presidente, il Vice Presidente e i membri della Giunta possono essere revocati dall' ufficio quando ricorrano gravi motivi che possono pregiudicare il regolare funzionamento dell' amministrazione.

5. Possono essere revocati in seguito a proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio della Comunità o promossa dall'organo di controllo e deve avvenire con il voto favorevole e palese di due terzi dei componenti il Consiglio.

6. La revoca non produce effetto se entro quaranta giorni il Consiglio non provvede alla sostituzione delle persone revocate.

ARTICOLO 16

(Il Presidente - attribuzioni.)

1. Il Presidente: - rappresenta ad ogni effetto la Comunità di fronte a terzi e in giudizio e vigila su tutto l' andamento di essa; - convoca e presiede le riunioni del Consiglio e quelle della Giunta; - firma i verbali delle riunioni, la corrispondenza, gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento e gli altri documenti inerenti l' attività della Comunità ; - compie tutte le operazioni relative agli impegni, anche finanziari delle Comunità con enti pubblici e privati, accetta eredità con beneficio di inventario, lasciti, donazioni e sovvenzioni, rilascia quietanze liberatorie, il tutto in forza di regolari delibere del Consiglio e della Giunta; - in via generale dà esecutività a ogni delibera del Consiglio e della Giunta; - il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ARTICOLO 17

(Collegio dei revisori dei conti.)

1. Il Consiglio elegge tra i propri membri non facenti parte della Giunta i revisori dei conti in numero di tre, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

2. Il Collegio dura in carica un anno.

3. Il Collegio dei revisori dei conti vigila e controlla l' andamento della contabilità della Comunità montana che riferisce al Consiglio mediante una relazione annuale nella seduta di presentazione del conto consuntivo.

4. I revisori dei conti possono essere confermati.

5. La decadenza dalla carica di consigliere e l' elezione a membro della Giunta comportano automaticamente la decadenza da membro del Collegio.

6. I revisori possono essere revocati dall' ufficio quando ricorrano gravi motivi che influiscono sull' espletamento del loro mandato o il regolare funzionamento del Collegio. Vale la procedura prevista dal precedente art. 15.

ARTICOLO 18

(Segretario della Comunità .)

1. Il segretario della Comunità è nominato dal Consiglio tra il personale comandato dalla Regione e dagli altri enti locali.

2. Il segretario assiste alle sedute del Consiglio e della Giunta e redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente.

3. Tiene i registri di contabilità della Comunità montana.

4. Sovraintende a tutte le funzioni amministrative della Comunità .

ARTICOLO 19

(Ufficio tecnico.)

1. Il Consiglio provvederà alla costituzione di un proprio ufficio tecnico al fine della preparazione ed esecuzione dei piani di sviluppo economico.

ARTICOLO 20

(Personale della Comunità .)

1. Il personale dipendente della Comunità è comandato dall' amministrazione della Regione e da quelle degli altri enti locali d' intesa con la Comunità medesima.

ARTICOLO 21

(Comitato tecnico consultivo - Rapporti con altri enti operanti nel territorio - Partecipazione alla Comunità.)

1. Il Consiglio della Comunita, allo scopo di stabilire i necessari coordinamenti e collegamenti per la redazione e l' aggiornamento del piano di sviluppo zonale, dei programmi stralcio annuali e dell' eventuale piano di sviluppo urbanistico, di cui agli artt. 5, secondo e quinto comma , e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , oltre alle commissioni per singoli settori di attività , nomina un Comitato tecnico consultivo del quale fanno parte i rappresentanti degli enti operanti nel territorio della Comunità quali l' Amministrazione provinciale, l' Ente di sviluppo ed altri enti che il Consiglio riterrà opportuni ed idonei, tecnici ed esperti, organizzazioni sindacali, associazioni e cooperative delle categorie interessate.

2. I rappresentanti di detti enti devono altresì essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio della Comunità , senza diritto di voto, dedicate all' esame e alla approvazione del piano di sviluppo zonale e dei programmi stralcio annuali nonchè dell' eventuale piano di sviluppo urbanistico.

3. La collaborazione tra la Comunità montana e gli enti operanti nel territorio viene attuata, per l' espletamento dei fini istituzionali della Comunità medesima, anche mediante quanto previsto dall' art. 20 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 .

4. Il Consiglio della Comunità disciplina con apposito regolamento la partecipazione dei rappresentanti degli enti nel Comitato tecnico consultivo.

5. Il Consiglio della Comunità metterà in essere i collegamenti necessari perchè gli siano trasmessi i piani degli altri enti operanti nel territorio affinchè sia possibile conseguire l' adeguamento degli stessi al piano economico - sociale della Comunità così come previsto dal quinto comma dell' art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 .

ARTICOLO 22

(Comunità e Comuni associati.)

1. Degli atti di piano economico e territoriale, il Consiglio della Comunità predispone progetti che vengono sottoposti all' esame dei Consigli comunali dei Comuni associati. Tenendo conto dei pareri espressi dai Comuni, il Consiglio della Comunità provvede quindi alla elaborazione e alla adozione dei piani.

2. Ciascun consigliere comunale di un Comune associato ha diritto di prendere visione degli atti riguardanti l' attività della Comunità montana.

ARTICOLO 23

(Piano pluriennale di sviluppo della Comunità e programmi stralcio annuali)

1. Entro un anno dalla sua costituzione, la Comunità appronta un piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della propria zona secondo quanto previsto dall' art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 .

2. Il Consiglio della Comunità comunque decide tutte le iniziative atte ad attuare la partecipazione delle popolazioni interessate alla predisposizione del piano, sottoponendo la bozza del piano stesso, predisposta dal Consiglio, all' esame dei Consigli comunali della Comunità , alle forze politiche, sindacali ed economiche della zona ed anche prevedendo forme di iniziativa popolare per la proposta dei programmi ed interventi al piano di sviluppo della Comunità .

3. Il piano di sviluppo economico e sociale della zona, approvato dal Consiglio della Comunità , viene affisso per trenta giorni in ogni Comune e ne viene data informazione con pubblicazione di manifesti ed avvisi su quotidiani e periodici di larga diffusione nella zona, e ogni altra forma possibile di pubblicità per consentire eventuali ricorsi che dovranno essere prodotti entro trenta giorni dalla pubblicazione nei Comuni.

4. Il Consiglio della Comunità, esaminate le osservazioni e proposte ed eventualmente rielaborato il piano, lo trasmette per l' esame e l' approvazione alla Regione che dovrà provvedere entro sessanta giorni dal ricevimento; trascorso tale termine il piano si intende approvato.

5. Il Consiglio della Comunità , inoltre, approva e trasmette alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma stralcio del piano pluriennale ai fini del suo finaziamento da parte della Regione stessa.

6. Il Consiglio della Comunità , ottenuto dalla Regione l' affidamento dello stanziamento annuale, approva il bilancio preventivo nel rispetto delle norme previste dalla legge.

7. Il Consiglio, inoltre, entro i termini previsti per l'approvazione del conto consuntivo dell' esercizio precedente, approva una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale, nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali modifiche dello stesso e la inoltra alla Regione.

8. Il piano generale di sviluppo ed i piani annuali di intervento vengono attuati e coordinati dalla Comunità la quale può avvalersi anche della delega di cui all' art. 4, lettera c) del presente Statuto.

9. La Comunità montana si attiene inoltre alle norme regionale, relative alla preparazione dei piani zonali e dei programmi annuali, previsti dall' art. 4, lettera c), della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 .

ARTICOLO 24

(Verbali e deliberazioni.)

1. I verbali delle riunioni del Consiglio debbono essere inviati in copia a ciascun Comune, facente parte della Comunità montana e a tutti i membri del Consiglio.

2. I verbali inoltre debbono essere approvati nella prima riunione successiva a quella cui si riferiscono.

3. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta debbono essere pubblicate nell' albo pretorio della Comunità non oltre sette giorni dalla data della loro adozione.

4. Dovranno altresì essere pubblicate le determinazioni anche interlocutorie adottate dal Comitato di controllo in ordine alle deliberazioni stesse nonchè dovranno essere pubblicati i provvedimenti non soggetti al controllo.

5. Le deliberazioni stesse saranno inviate ai Comuni membri con l' invito ad esporle nei rispettivi albi pretori.

6. Debbono essere inoltre inviate alla competente Sezione provinciale del Comitato di controllo sulle Province, sui Comuni e sugli altri enti locali ai sensi dell' art. 21 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 .

ARTICOLO 25

(Tesoriere.)

1. Il servizio di tesoreria è affidato, con delibera del Consiglio, ad un Istituto di credito. La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese sono effettuate esclusivamente tramite il tesoriere in base a regolari reversali e mandati.

2. I rapporti con il tesoriere verranno regolati da apposita convenzione.

ARTICOLO 26

(Finanziamento della Comunità .)

1. Alle spese necessarie per il funzionamento della Comunità montana si provvede con i fondi costituiti da:

a) assegnazioni di finanziamenti alla Comunità medesima dallo Stato, dalla Regione, da enti e privati, volti a facilitare il perseguimento degli scopi istituzionali;

b) dal contributo annuo dei Comuni membri della Comunità nella misura fissata dal Consiglio;

c) da eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi.

ARTICOLO 27

(Demanio e patrimonio.)

1. La Comunità potrà disporre di un proprio demanio e patrimonio ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 .

ARTICOLO 28

(Indennità e rimborso spese ai componenti degli organi della Comunità .)

1. Al Presidente e al Vice Presidente viene corrisposta una indennità di carica rispettivamente pari all'ammontare dell' indennità massima stabilita dalle vigenti disposizioni legislative in materia per il sindaco e il vice sindaco di un Comune con popolazione sino a 30.000 abitanti.

2. A tutti i componenti degli organi della Comunità viene corrisposto un compenso forfettario di partecipazione ad ogni seduta degli organi stessi che viene fissato dal Consiglio della Comunità in misura non superiore ad un decimo dell' indennità di carica spettante al Presidente.

3. Spetta inoltre a tutti i componenti degli organi della Comunità il rimborso delle spese rispettivamente sostenute per l' espletamento del proprio mandato.

ARTICOLO 29

(Adesione all' UNCEM e ad altre associazioni.)

1. La Comunità montana può aderire all' Unione nazionale dei Comuni ed enti montani( UNCEM) e ad altre associazioni, previa deliberazione del Consiglio.

ARTICOLO 30

(Integrazioni e modifiche dello Statuto .)

1. Le integrazioni e modifiche al presente Statuto devono riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, salvo il caso di modifiche fissate per legge, nel qual caso è sufficiente la maggioranza semplice.

2. Anche per le modifiche dello Statuto deve seguire il momento della partecipazione prevista.

ARTICOLO 31

(Estinzione della Comunità .)

1. La Comunità si estingue soltanto in seguito a legge regionale che, modificando la ripartizione dei territori montani in zone omogenee, elimini integralmente la zona omogenea che ne costituisce il substrato territoriale.

ARTICOLO 32

(Norma transitoria.)

1. Entro trenta giorni dall' approvazione del presente Statuto da parte della Regione, il Consiglio della Comunità procede alla elezione del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta esecutiva in sostituzione degli organi provvisori.


[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 17 Comma 2 Lettera h legge Regione Umbria 9 marzo 2000, n. 19.

Note della redazione

(1) - 

Tale abrogazione è stata confermata dall'art. 40, comma 1, lett. l), L.R. 24 settembre 2003, n. 18