ARTICOLO 8
Autorizzazione di spesa
1.
Per l' attuazione degli interventi di cui al precedente
titolo I
è autorizzata la spesa di lire 300.000.000 che sarà imputata al cap. 461, di nuova istituzione, denominato " Contributi sulle spese sostenute dai Comuni per l' elaborazione, l' attuazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva" del bilancio dell' esercizio 1974.
2.
Per l' attuazione degli interventi di cui al precedente
titolo II
è autorizzata la spesa di lire 200.000.000 che sarà imputata al cap. 462, di nuova istituzione, denominato " Interventi per la realizzazione nei Comuni di Perugia e Terni di strutture per l' approvvigionamento, la conservazione e la commercializzazione all' ingrosso dei prodotti alimentari" del bilancio dell' esercizio 1974.
3.
Alle predette spese si farà fronte mediante il netto ricavo di un mutuo della durata fino a trenta anni che la Giunta regionale è autorizzata a contrarre, alle migliori condizioni di mercato, con Istituti di credito a ciò abilitati
e ad un tasso annuo non superiore al 9,25 per cento[5]
.
4.
L' onere annuo a carico della Regione per l' ammortamento del mutuo è previsto nell' importo massimo di lire 50.000.000 e sarà imputato al cap. 471 del bilancio degli esercizi dal 1974 al 2003.
[6]
5.
All' onere medesimo si farà fronte con le entrate tributarie di cui all'
art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281
.
6.
La rata di ammortamento sarà specificamente vincolata in bilancio a favore dell' Istituto mutuante.
7.
Il netto ricavo del mutuo sarà versato alla Tesoreria regionale e imputato al cap. 90 " Mutui", della parte entrata del bilancio regionale per l' esercizio 1974.