Date di vigenza

05/12/1973 entrata in vigore mostra documento vigente dal 05/12/1973
26/05/1974 modifica mostra documento vigente dal 26/05/1974
30/01/1975 modifica mostra documento vigente dal 30/01/1975
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 26/05/1974

Regione Umbria
Legge regionale 12 novembre 1973, n. 38
Finanziamento dell'Ente di sviluppo nell'Umbria.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 39 del 20/11/1973

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. In attesa della definizione organica degli interventi in materia di agricoltura, è autorizzata, per il biennio 1973- 74, la concessione di un contributo annuo di lire 1.000 milioni a favore dell'Ente di sviluppo nell'Umbria al fine di consentire all'Ente medesimo lo svolgimento delle sue funzioni e attività secondo quanto stabilito dal DPR 14 febbraio 1966, n. 253.

ARTICOLO 2

1. Per l'attuazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre - alle migliori condizioni del mercato finanziario e a un tasso non superiore al 9 per cento - con le Banche e con gli Istituti, operanti anche all'estero, a ciò abilitati, un mutuo di nette lire 2.000 milioni da ammortizzare in venticinque annualità.

ARTICOLO 3

1. Le somme ricavate dal mutuo saranno iscritte nel bilancio degli esercizi 1973 e 1974 nella parte entrata al cap. 90 «Mutui» mentre la spesa corrispondente sarà imputata al cap. 351 «Finanziamento dell'Ente di sviluppo», parte uscita dello stesso bilancio.

2. Le rate per l'ammortamento del mutuo - da vincolare specificatamente a favore dell'Istituto mutuante - faranno carico ai bilanci regionali per gli esercizi dal 1974 al 1998 per l'importo massimo annuo di lire 203.640.000 e con imputazione al cap. 471 del bilancio dell'esercizio 1974 e successivi.

3. Al relativo onere sarà fatto fronte con la quota del Fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. [6]

ARTICOLO 4

1. La Giunta regionale è autorizzata a richiedere al proprio tesoriere la prestazione di garanzie fidejussorie nei confronti dell' Istituto mutuante per il puntuale ed esatto pagamento delle rate di ammortamento del mutuo.

2. L' onere derivante alla Regione - calcolato in misura pari allo 0,30 per cento sul valore capitale residuo del mutuo - è stabilito in lire 6.000.000 per l' anno 1974 e proporzionalmente decrescente per gli anni successivi, e graverà sui bilanci degli esercizi dal 1974 al 1998 con imputazione al cap. 472, di nuova istituzione, denominato: «Spese per fidejussioni a garanzia dell' ammortamento di mutui passivi». Alla spesa si farà fronte mediante prelievo della somma di lire 6.000.000 dallo stanziamento del cap. 312 «Fondo di riserva per le spese impreviste» del bilancio relativo all' esercizio 1974

[8]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 12 novembre 1973

Conti

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 27 gennaio 2010, n. 4.

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 23 gennaio 1975, n. 8.

[7] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 23 gennaio 1975, n. 8.

[8] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 21 maggio 1974, n. 34.